Incarto n.
9.2014.20

Lugano

16 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 3,

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

 

 

per quanto riguarda le relazioni personali con i figli PI 1 e PI 2

 

 

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   Dal matrimonio tra CO 2 (1980) e RE 1 (1971) sono nati i figli PI 1 (2003) e PI 2

                                         (2008). I coniugi vivono separati dal 15 dicembre 2011.

                                         Secondo un accordo omologato dal Pretore della giurisdizione di __________ il 31 ottobre 2012, i figli sono stati affidati alla custodia della madre, alla quale è stata attribuita l’abitazione coniugale, mentre al padre è stato riservato un diritto di visita quindicinale dal venerdì dopo la scuola fino alle 18.00 della domenica, come pure ogni mercoledì pomeriggio fino alla mattina seguente.

                                         Per la figlia PI 1 è stato predisposto un sostegno da parte del Servizio medico-psicologico di __________. L’accordo stabiliva anche i contributi di mantenimento a favore dei figli.

                                         Con istanza 27 novembre 2012 il padre ha chiesto al Pretore in sostanza di regolamentare i diritti di visita. Con decisione 3 dicembre 2012 quest’ultimo ha trasmesso l’istanza per competenza all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria).

                                         In occasione di un’udienza avvenuta il 21 gennaio 2013 presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria), il padre ha chiesto un diritto di visita di un fine settimana al mese, dal venerdì sera alle 18.00 fino alla domenica sera alle 18.00. La madre ha accettato tale assetto, precisando che i figli avrebbero desiderato vedere maggiormente il padre.

 

                                  B.   In data 30 gennaio 2013 il padre ha inoltrato una nuova richiesta con cui chiedeva di poter vedere i figli due fine settimana al mese. In seguito ad un suo ricovero presso la Clinica S__________ ha quindi formulato una nuova richiesta il 25 febbraio 2013 (per la quale ha sollecitato una presa di posizione in data 11 marzo 2013) al fine di far adottare dall'Autorità di protezione una decisione supercautelare atta a garantire il suo diritto di visita anche presso la suddetta Clinica. Di conseguenza, il 12 marzo 2013 l’Autorità di protezione ha emanato una “risoluzione urgente”, con la quale ha fissato un diritto di visita della durata di due ore settimanali, il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 presso la Clinica S__________, ha designato l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni quale ufficio per una valutazione socio familiare, conferendo mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere a una valutazione genitoriale di entrambi i genitori, con la presentazione di una proposta, entro sei mesi, riguardante la futura regolamentazione dei diritti di visita e l’eventuale adozione di misure di protezione.

                                         Il 25 marzo 2013, dopo aver sentito la figlia PI 1, l’Autorità di protezione ha organizzato un incontro tra le parti, dal quale è scaturito un accordo secondo cui il padre avrebbe incontrato i figli presso il Punto d’Incontro di __________, alternativamente presso quello di __________, ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30. La suddetta autorità ha confermato il mandato conferito all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mentre ha trasferito per competenza al Servizio medico-psicologico di __________ il mandato già affidato al Servizio medico-psicologico di __________.

 

                                  C.   A seguito di un’istanza della madre – che essendo impossibilitata ad accompagnare i figli il sabato mattina ha chiesto che il diritto di visita fosse spostato alla domenica – l’Autorità di protezione lo ha modificato con decisione 27 settembre 2013 nel senso che il padre avrebbe incontrato i figli alternativamente al Punto d’Incontro di __________ e di __________ alla domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. Tale decisione è stata impugnata da CO 2 con reclamo 24 ottobre 2013. Questa Camera ha dichiarato il reclamo privo d’oggetto ed ha stalciato la procedura dai ruoli con decisione 11 dicembre 2013, poiché le parti avevano nel frattempo trovato un accordo in data 18 novembre 2013 presso l’Autorità di protezione. In tale occasione i genitori e i loro rispettivi legali hanno discusso di un’istanza del padre dell’8 novembre 2013, con cui quest'ultimo aveva chiesto che alla controparte fosse ordinato di rientrare insieme ai figli presso l’abitazione coniugale. Si è dicusso pure dei rapporti presentati dal Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) e dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni (UAP), subentrato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni. La madre ha chiesto che il diritto di visita fosse – come auspicato anche dal SMP – “settimanale e separato, ovvero alternativamente una volta a settimana con PI 2 e una volta PI 1” (cfr. verb. udienza ARP del 18.11.2013 pag. 1). Il padre si è opposto a tale separazione.

 

                                  D.   Tramite decisione del 27 gennaio 2014, l’Autorità di protezione ha respinto un’istanza dell'11 dicembre 2013 del padre, con la quale ha chiesto di poter esercitare i diritti di visita sempre con entrambi i figli. Gli ha infatti concesso un diritto di visita ogni settimana alternativamente una volta con PI 1 e una con PI 2, la domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00, alternativamente presso il Punto d’Incontro di __________ e il Punto d’Incontro di __________. Per il resto ha confermato integralmente la decisione del 2 aprile 2013 per quanto concerne le relazioni personali in via telefonica e la presentazione di un rapporto da parte del Punto d’Incontro ogni tre mesi. Ha poi dichiarato conclusi i mandati all’UAP e al SMP.

 

                                  E.   RE 1 è insorto contro la suddetta decisione con reclamo 10 febbraio 2014. Egli reputa che la decisione non trovi giustificazione nei rapporti allestiti dai vari servizi, né sarebbe compatibile con l’accordo tra i genitori di cui all’udienza 18 novembre 2013. Sostiene in particolare che il figlio PI 2 soffrirebbe per l’assenza del padre e l’impossibilità di vederlo più regolarmente. La decisione, a suo dire scioccante e urtante il sentimento di giustizia, sarebbe quindi inadeguata per la protezione del bene dei minori, che soffrirebbero poiché impediti dall’incontrare ogni settimana il padre.

                                         Ha chiesto inoltre di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, mentre in via superprovvisionale e provvisionale ha chiesto che questa Camera conceda un diritto di visita settimanale del padre sui figli, la domenica pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 al Punto d’Incontro di __________, alternativamente a quello di __________.

 

F.Con osservazioni 21 febbraio 2014 la madre ha chiesto di respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata, che proteggerebbe i minori e permetterebbe al padre di essere aiutato e sostenuto nelle sue difficoltà. La decisione rispetterebbe le caratteristiche di ognuno dei figli, la loro differenza di età e di esigenze e permetterebbe al padre di occuparsi adeguatamente di ognuno di loro, viste le difficoltà a gestire entrambi. CO 2 ha inoltre chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

Con osservazioni 24 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha contestato innanzitutto la richiesta di adozione di misure supercautelari e cautelari, che non sarebbe confortata dal requisito dell’opportunità. Richiama inoltre il principio secondo cui la decisione supercautelare o cautelare non può anticipare il giudizio di merito. L’istanza del reclamante non sarebbe sorretta dai requisiti dell'urgenza, del danno grave, imminente e difficilmente riparabile e nemmeno vi sarebbe il requisito di fumus boni iuris, essendogli garantito, pendente il reclamo, un diritto alle relazioni personali con i figli. Secondo l’Autorità di protezione, il reclamante non avrebbe invocato il bene dei figli neppure per l'azione di merito, ponendo semmai in risalto la volontà di tutelare il proprio interesse e relegando quello dei minori in secondo piano.

 

                                  G.   Con replica del 13 marzo 2014 RE 1 ha ribadito che egli ritiene che il bene dei bambini non sia tutelato dalla decisione impugnata e il rapporto 9 ottobre 2013 del SMP non permetterebbe di giustificare l’assetto adottato dall’Autorità di protezione. Egli ha chiesto di essere sentito personalmente e che tutte le parti vengano convocate per un udienza presso questo Tribunale.

 

                                  H.   In data 28 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, confermando quanto già ribadito in precedenza, e meglio che la decisione impugnata sarebbe stata adottata nell’esclusivo interesse del bene dei minori.

                                         Anche la madre ha presentato le proprie osservazioni di duplica il 27 marzo 2014, evidenziando come l’utilità della decisione, comunque temporanea, sarebbe legata alle difficoltà del padre nel gestire entrambi i figli insieme.

 

                                         Con scritto 2/4 aprile 2014, il reclamante ha ribadito personalmente la propria posizione.

 

                                    I.   Tramite scritto 3 aprile 2014, il legale del reclamante ha informato questo Tribunale di aver rinunciato al mandato di rappresentanza a suo favore, mandato poi riassunto il 14 aprile 2014.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

                                         Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLpamm).

 

                                   2.   Nel proprio reclamo RE 1 ha chiesto di adottare in via superprovvisionale e provvisionale l’assetto chiesto anche nel merito del proprio reclamo. Di conseguenza, prescindendo da un esame sulla ricevibilità di tale richiesta, essendo con la presente decisione evasa la procedura di merito, la richiesta superprovvisionale e provvisionale diviene priva d’oggetto.

 

                                         RE 1 ha chiesto inoltre di essere sentito personalmente da questo Tribunale. Giova ricordare che il diritto di essere sentito in sede di reclamo è garantito dallo scambio di allegati della procedura scritta, nella quale il reclamante ha avuto modo di esprimersi compiutamente con il gravame stesso, con la replica e con un ulteriore scritto trasmesso a questo giudice in data 2 aprile 2014. Il diritto all'audizione personale (orale) è per altro garantito solo davanti all'Autorità di protezione – audizione che nella fattispecie é avvenuta regolarmente – non invece davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1, consid. 3.1.1., non pubblicato).

 

                                   3.   Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c; STF 5A_90/2013 del 27 giugno 2013, consid. 3.4.1.). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

 

                                   4.   Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

                                         Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

 

                                   5.   L’autorità di protezione, con la decisione impugnata, ha respinto la richiesta del padre di non separare i figli durante l’esercizio dei diritti di visita. Essa ha quindi fissato gli incontri ogni settimana dalle 14.00 alle 16.00, in forma sorvegliata presso i Punti d’Incontro, alternativamente con ciascuno dei figli separatamente.

                                        A mente di questo giudice, lo scopo della decisione è quello di permettere ai figli di avere un rapporto più esclusivo con il padre, consentendogli di dedicarsi a entrambi senza distrazioni e dando loro le medesime attenzioni.

Infatti, dagli atti risulta un notevole disagio dei figli, in particolare di PI 1. Dai rapporti dei servizi che si sono occupati di loro è emersa un’evidente difficoltà da parte del padre a gestire i figli insieme, che in particolare si è ripercossa sul rapporto con la figlia.

                                        Dal rapporto 23 ottobre 2013 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione è emerso segnatamente un disagio da parte dei minori e del padre che ha fatto preferire lo svolgimento dei diritti di visita in ambito protetto (“per entrambi i bambini risulta importante mantenere una relazione costante e stabile con entrambi i genitori. (…). La forma sorvegliata appare ancora la più idonea. Ciò è dovuto sia alla presenza di un disagio personale di tipo emotivo ancora importante da parte del signor RE 1, sia ad una difficoltà osservata da parte del padre nella gestione della relazione con la figlia PI 1, sia ancora a seguito di difficoltà osservate anche da parte di PI 1 stessa”).

 

                                         I rapporti dei Punti d’Incontro hanno invece posto in evidenza il disagio della figlia PI 1, con la quale sembrerebbe che il padre abbia maggior difficoltà nel rapportarsi. Nel rapporto del 4 giugno 2013 gli operatori hanno riscontrato che il padre “ha portato un’automobile giocattolo in regalo a PI 2 mentre a PI 1 non ha portato nulla. (…) Il papà ha fatto discorsi adeguati ma la sua attenzione si è indirizzata di più a PI 2”. Dal rapporto del 20 agosto 2013 si rileva che gli operatori hanno osservato “una buona relazione con PI 2 e una maggior facilità del padre a svolgere delle attività, mentre con PI 1 non sa cosa fare e spesso chiede informazioni sulla quotidianità e sulle amicizie insistendo quando la bambina non sa cosa rispondere. Di conseguenza si creano dei momenti dove la figlia si annoia e chiede l’intervento delle operatrici”. Essi hanno specificato che “dopo diversi DV abbiamo chiesto a PI 1 come si sente ed ha risposto che si annoia e che vorrebbe fare dei giochi di società ma che il padre gioca sempre con PI 2 a calcio”. In merito all’incontro del 13 luglio 2013 gli operatori hanno riscontrato che “PI 1 è andata a coricarsi perché lamentava mal di pancia e il padre ha continuato a giocare con PI 2”. Il 13 settembre 2013 quindi la bambina “ha lamentato mal di pancia e nausea” e non si è presentata. Dal rapporto del 30 settembre 2013 risulta che il 20 luglio 2013 “PI 1 rimane a giocare sola o con l’operatrice dicendo di annoiarsi”. Con rapporto 30 dicembre 2013 gli operatori hanno infine concluso che “il signor RE 1 sembra avere delle difficoltà nel gestire i due figli contemporaneamente, difficoltà probabilmente data anche dal fatto che hanno età diverse e vogliono fare giochi sempre diversi”.

 

                                         Determinante pure è il rapporto del 9 ottobre 2013 del Servizio medico-psicologico di __________, che ha concluso che il padre “attualmente non è idoneo nel compiere la sua funzione genitoriale”. Il suddetto servizio ha precisato che “ci sono più elementi non tranquillizzanti: la sua condizione psichica, i suoi tratti impulsivi e una parziale incapacità di valutare le sue azioni. Sarà necessario stabilire un programma di cura e di assistenza stabile, regolare e prolungato nel tempo al fine di ristabilire un equilibrio psichico e socio-economico, con l’obiettivo di poter offrire ai figli una relazione costante e rassicurante in futuro”. Quanto ai figli, ha evidenziato come sia “importante che i bambini possano continuare ad avere contatti regolari con il padre al fine di mantenere una relazione affettiva”, precisando che “è necessario, per la protezione dei minori, mantenere diritti di visita sorvegliati, con la possibilità di un progressivo aumento dell’autonomia nel futuro” e consigliando “la possibilità di considerare momenti d’incontri separati con i due bambini durante i diritti di visita”, avendo essi “bisogni e interessi diversi, ai quali, il padre potrebbe rispondere meglio se separati”.

 

                                         Il padre ha prodotto all’Autorità di protezione un certificato medico 9 dicembre 2013 del dr. Med. F__________, specialista FMH in Psichiatria e Psicoterapia, che ritiene auspicabile “estendere il diritto di visita settimanale, in forma sorvegliata, in presenza di entrambi i figliuoli. Questa possibilità, oltre a giovare agli stessi, permetterebbe al signor RE 1 di recuperare il ruolo di padre, di sentirsi gratificato e responsabilizzato contribuendo all’ulteriore evoluzione positiva delle già migliorate condizioni psichiche”. Il medesimo specialista, in un ulteriore certificato del 14 marzo 2014 ha osservato  “l’importante sofferenza legata all’impossibilità di vedere più spesso i suoi figli”. Disagio del padre che tuttavia non va tutelato in questa procedura, volta invece al sostegno dei figli ed alla protezione dei loro interessi. Come già indicato in precedenza, infatti, nell’organizzazione delle relazioni personali tra genitori e figli prioritari non sono gli interessi e i bisogni dei genitori, bensì quelli dei minori.

 

                                         Ora, considerato anche l’ampio potere di apprezzamento e decisionale dell’Autorità di protezione, la misura adottata di separare i figli durante l’esercizio delle relazioni personali con il padre, appare una misura idonea ad aiutare padre e figli (in particolare la figlia) a superare il periodo di disagio e a migliorare i loro rapporti. Peraltro, al reclamante si rammenta che ogni misura di protezione messa in atto è soggetta a modifica e rivalutazione da parte dell’Autorità di protezione. Detto altrimenti, essa dovrà servire a superare le difficoltà e a raggiungere un nuovo benessere per tutto il nucleo famigliare.

                                         La decisione impugnata va quindi integralmente confermata e il reclamo respinto.

 

                                   6.   Quanto alla richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dal padre, il suo accoglimento presuppone un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli art. 9 e 13 LAG). In merito al secondo aspetto, il reclamante ha prodotto un documento (doc. M) attestante un reddito di fr. 4'066.- lordi a fronte di spese per 2’771.85, mentre non avrebbe debiti. L’indigenza del richiedente è quindi tutt’altro che dimostrata, ragion per cui già per questo motivo l’istanza andrebbe respinta. In ogni caso, anche prescindendo da tale aspetto, la procedura appariva sprovvista sin dall’inizio della probabilità di buon esito.

 

                                   7.   Anche CO 2 ha chiesto di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo una documentazione dalla quale risulta un reddito imponibile di fr. 20'565.- e una sostanza immobiliare di fr. 188'888.-. In particolare essa percepisce un salario netto annuo di fr. 41'468.-, oltre a fr. 12'000.- di contributi alimentari per i figli, ha un reddito della sostanza stimato in fr. 3'944.50.

La sua situazione economica non appare quindi talmente precaria da far presupporre l’indigenza. Incombeva peraltro all'istante, nella sua veste di proprietaria d'immobile, dimostrare che non è in grado di ipotecarlo per ottenere i fondi per far fronte alle spese di patrocinio, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (CPC Comm, Trezzini, art. 117 pag. 461).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da RE 1 è respinta.

                                   3.   La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata da CO 2 è respinta.

 

                                   4.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr. 150.–

                                                                                fr. 250.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1, che è condannato a versare a CO 2 fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

                                   5.   Notificazione:

 

- -

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.