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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’attribuzione dei costi di gestione della curatela educativa e della tassa di giustizia |
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 2 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 e RE 2 sono i genitori di PI 2 (2005). RE 1 è madre anche di PI 1 (2001) e di __________ (1995).
La gestione di PI 1 è stata difficile e ha portato, nel tempo, a diversi interventi di autorità civili e magistratura minorile. Con risoluzione 327 del 21 ottobre 2010, l’allora competente Commissione tutoria regionale __________, aveva designato l’Ufficio famiglie e minori quale ufficio di controllo ai sensi dell’art. 307 CC col compito di effettuare controlli a domicilio e colloqui regolari con madre e figlio e di raccogliere informazioni presso scuola e servizi.
Nel settembre 2013 PI 1 è poi stato collocato, su suggerimento del predetto ufficio e in accordo con la madre, presso l’Istituto __________.
B. Mediante risoluzione urgente del 16 aprile 2014 i signori RE 1RE 2 sono stati privati, con effetto immediato, della custodia della figlia PI 2, a sua volta collocata all’Istituto __________. Nel contempo è stato affidato un mandato per una valutazione socio-familiare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Alla base del provvedimento c’erano delle segnalazioni da parte delle autorità penali in merito a presunti abusi subiti dalla minore ad opera del fratello PI 1.
Sentiti i genitori e fatti i primi accertamenti l’Autorità di protezione, con decisione 8 maggio 2014 (ris. 109), ha reintegrato i genitori i nella custodia sulla figlia. È inoltre stato dato mandato al Servizio medico-psicologico di __________ di procedere a una valutazione sulle capacità genitoriali dei signori RE 1RE 2 e ad una verifica della natura dei problemi riscontrati da PI 2. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione è stato incaricato di organizzare un sostegno psicologico della minore.
C. Nel contempo e al fine di proteggere PI 2, l’Autorità di protezione, con decisione presidenziale del 17 luglio 2014, ha privato la signora RE 1 della custodia sul figlio PI 1 e disposto la sua permanenza presso l’Istituto __________. I signori RE 1RE 2 potevano rendergli visita per un’ora una volta la settimana in forma sorvegliata. Con decisione del 7 agosto 2014 ris. 296 l’Autorità di protezione ha poi confermato la privazione della custodia su PI 1 e il suo collocamento. Ai signori RE 1RE 2 è stato concesso un diritto di visita sorvegliato di due ore una volta la settimana al quale poteva presenziare anche PI 2. Con risoluzione del 9 ottobre 2014 (n. 396) le relazioni personali fra la signora RE 1, il figlio PI 1 e la figlia PI 2 sono state estese ad un incontro settimanale di tre ore in forma libera, la domenica pomeriggio. Il 4 dicembre 2014 (ris. 562) l’Autorità di protezione ha infine concesso ad PI 1 di rientrare al domicilio ogni fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera.
D. Preso atto del contenuto dei rapporti ordinanti l’Autorità di protezione, con decisione 2 dicembre 2014 ris. N. 554, ha poi istituito, in favore di PI 1 e PI 2, una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC (punto 1 del dispositivo). A curatore è stato designato il signor __________ al quale è stato affidato il compito di proporre le modalità di relazione fra PI 1 e la famiglia, di organizzare una presa a carico psicologica di PI 2, di monitorare la situazione di entrambi i minori e di consigliare i signori RE 1RE 2 nella cura e crescita di PI 1 e PI 2 (punto 2 del dispositivo). Al curatore è inoltre stato dato l’incarico di presentare un rapporto morale semestrale, la prima volta entro il 1° marzo 2015 (punto 3 del dispositivo). Gli eventuali costi di gestione (mercede, spese e tasse) della misura sono stati posti a carico dei signori RE 2 e RE 1 (punto 5 del dispositivo) mentre, per la decisione, è stata prelevata una tassa di fr. 200.- (punto 7 del dispositivo).
E. La predetta decisione è stata impugnata, il 15 dicembre 2014, da RE 1 e RE 2. Pur non opponendosi, in linea di principio, alla nomina del signor __________, i reclamanti sostengono di non avere i mezzi finanziari per far fronte alle spese che la misura genererà, come già indicato all’Autorità di protezione. Il 2 ottobre 2014 hanno per questo fatto domanda per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con riferimento specifico a tutta la procedura inerente a PI 2 e, a sostegno, hanno inoltrato il relativo certificato opportunamente timbrato dal comune nonché la documentazione comprovante l’indigenza della famiglia. Il 7 novembre 2014 hanno poi inoltrato analoga richiesta anche in relazione ad PI 1.
In definitiva, i reclamanti chiedono, al punto 1 del petitum, di accertare la loro indigenza e di accogliere la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e, segnatamente: di porre a carico del comune la mercede del curatore e tutti i costi di gestione della misura del curatore, di porre a carico dello Stato la tassa di giustizia di fr. 200.- e di ammettere RE 1 e RE 2 al gratuito patrocinio dell’avv. PR 1. Per finire protestano tasse spese e ripetibili (punto 2 del petitum).
F. Con osservazioni dell’11 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto, in quanto ricevibile, la reiezione del reclamo. In particolare osserva di non aver ancora emanato decisioni circa l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, né per la procedura relativa a PI 2 né per quella relativa ad PI 1. La pronuncia riguarda solo i costi della misura a tutela dei figli che vanno posti a carico dei genitori.
G. Mediante replica del 5 marzo 2015 gli insorgenti si sono riconfermati nel proprio reclamo così come l’Autorità di protezione si è riconfermata, con allegato 23 aprile 2015, nella sua richiesta di giudizio.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.Nel reclamo e, in particolare, leggendo le richieste di giudizio, pare effettivamente si faccia confusione fra assistenza giudiziaria e costi di gestione della misura di protezione.
Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, chiunque é sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appare priva di probabilità di successo (b), ha diritto al gratuito patrocinio. L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), nonché l’esenzione dagli anticipi, dalle tasse e spese processuali (art. 3 cpv. 1 LAG e 118 cpv. 1 lett. a e b CPC). In sostanza, l’assistenza giudiziaria copre i costi relativi al procedimento di protezione che, se concessa, sono posti a carico dello Stato. Da base legale fungono la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio RL 3.1.1.7) e il Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272).
Si osserva, ad ogni modo, che le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di misure protettrici (v. sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; sentenza CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF del 10 ottobre 2013, inc. 5A_96/2013; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22): in tal caso, i genitori devono sì farsene carico, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (Sentenza CDP del 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3; RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).
Per contro, i costi di gestione della misura, ovvero quelli generati dall’attuazione della misura di protezione del minore, fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 276 CC n. 22 e cit.). Anche l’art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. La mercede spettante al curatore rientra in questa categoria di costi ed è quindi, di principio, posta a carico dei genitori.
Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di protezione. In virtù dell’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata e non dello Stato, come invece succede per l’assistenza giudiziaria. Principale base legale sono il Codice civile (RS 210) e la Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (RL 4.1.1.2) e il relativo regolamento (RL 4.1.1.2.1).
In altri termini e in definitiva, l’assistenza giudiziaria non si estende alla mercede del curatore.
3.Nel caso che ci occupa i signori RE 1RE 2 hanno postulato all’Autorità di protezione, con istanze del 2 ottobre e 7 novembre 2014, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La decisione impugnata non si è pronunciata in merito. Ha infatti quale oggetto esclusivamente l’istituzione di una misura di protezione e la messa a carico dei relativi costi. La domanda tendente ad accertare e accordare l’assistenza giudiziaria si rileva quindi irricevibile.
Non lo fosse stato, la questione sarebbe comunque superata; in corso di procedura, e meglio con risoluzione 155 del 27 marzo 2015, l’Autorità di protezione si è infine formalmente pronunciata e ha accolto, con effetto al 2 ottobre 2014, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a valere, in tutta evidenza, per entrambi i minori, la procedura essendo in definitiva una sola.
Ciò detto, non può che essere annullato il punto 7 del dispositivo della decisione impugnata, datata 2 dicembre 2014, che ha posto a carico dei reclamanti la tassa di giustizia; l’esenzione dalle tasse decorre in effetti dal 2 ottobre 2014.
Al riguardo e in generale appare evidente che l’Autorità di protezione, ricevuta un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non accollerà più, fino ad evasione della stessa, tasse e spese di giustizia all’istante, se non in riserva all’esito della domanda.
4.Ricevibile, invece, la contestazione relativa alla messa a carico dei signori RE 1RE 2 dei costi di gestione della misura.
Come poc’anzi indicato l’art. 19 cpv. 1 LPMA prevede che i costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Il fatto che nella decisione d’istituzione della misura sia indicato che i costi sono a carico dei genitori non è, di per sé, criticabile. Si tratta, tuttavia, di un’indicazione dichiaratoria; quando l’importo della mercede sarà approvato l’interessato potrà, se indigente, non farvi fronte, tali costi sarebbero così anticipati dall’Autorità di protezione e, se del caso, posti a carico del comune di domicilio.
Ed è anche corretto che tale verifica sia fatta a quel momento. Quando la misura viene istituita ancora non si sa a quanto ammonteranno le spese, difficile quindi valutare se sono oppure no sopportabili per il debitore. Inoltre, fra un’approvazione della mercede e l’altra passa più di un anno, in quel lasso di tempo la situazione finanziaria di chi è tenuto al pagamento può mutare. È quindi corretto che la condizione finanziaria sia verificata di anno in anno.
Altrimenti detto, la contestazione dei reclamanti non merita accoglimento posto che essi potranno ancora, al momento in cui sarà approvata la mercede, far valere la loro indigenza e chiedere all’Autorità di protezione l’esenzione dal pagamento.
5.Ed in proposito, non ci si può esimere dal ricordare che a norma degli art. 450 ss CC il reclamo ha effetto devolutivo, nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso che esamina in modo approfondito la decisione di prima istanza in fatto e in diritto e giudica nuovamente la causa (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 7); intempestive risultano quindi le decisioni del 3 agosto 2015 (ris. 397 e 398) emanate dall’Autorità di protezione che approvano la mercede del curatore e assegnano un termine di 10 giorni ai reclamanti per provare l’indigenza, decorso il quale l’importo sarà posto definitivamente a loro carico. Prima di procedere, al di là della correttezza della decisione nel merito, avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura di reclamo. L’eventuale inosservanza del predetto termine non potrà quindi andare a discapito dei signori RE 1RE 2. Inoltre, l’Autorità di protezione, qualora già non l’abbia fatto, dovrà ora concretamente chinarsi sulla domanda di esenzione dal pagamento della mercede riconosciuta al curatore per l’anno 2014.
6.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza; date le circostante, vista la situazione di indigenza, si rinuncia al loro prelievo. La concessione di ripetibili non entra in considerazione siccome il parziale accoglimento è dovuto a motivi diversi da quelli fatti valere dai reclamanti. Si aggiunge, a titolo abbonzanziale, che quand’anche fosse stata richiesta l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio anche in questa sede – ciò che invece non è avvenuto – la stessa sarebbe stata respinta visto l’esito del procedimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto, limitatamente all’annullamento del dispositivo n. 7. Per il resto, nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non di si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si accordano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.