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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale e l’ammontare della mercede riconosciuta al curatore |
giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nata l’ 1979. Nel 1997 è stata tolta dalla custodia dei genitori e in suo favore è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. A seguito del raggiungimento della maggior età, la Vormundschaftsbehörde di __________ ha revocato, il 17 dicembre 1997, le misure di protezione per minori ed ha istituito, in favore di RE 1, una curatela volontaria ex art. 394 vCC (risoluzione n. 148). La signora RE 1 si è poi trasferita a __________. La gestione della misura è quindi stata assunta, mediante decisione 1278 del 10 giugno 1999, dalla Vormundschaftsbehörde della città di __________.
Nel corso del 2010 la signora RE 1 ha chiesto la revoca della misura di protezione siccome riteneva di essere autonoma nella gestione della sua persona; vista la richiesta, essendo venuta meno la volontarietà, l’autorità ha revocato la curatela volontaria e ha istituito, in sua sostituzione, una curatela combinata giusta i disposti art. 392 cvp. 1 e 393 cpv. 2 vCC (Vormundschaftsbehörde Stadt __________, Aktennotiz del 7 settembre 2010).
B. Il 30 marzo 2011 la Vormundschaftsbehörde della città di __________ ha scritto alla Commissione tutoria regionale __________ postulando il trasferimento della misura di curatela combinata siccome la signora RE 1 risultava oramai residente, dal 7 febbraio 2011, presso il Centro __________.
Con risoluzione del 16 agosto 2012 (n. 461) la Commissione tutoria ha quindi assunto la curatela di RE 1 ed ha designato, nella funzione di curatore, il signor __________.
In seguito, e meglio il 18 ottobre 2012, la Commissione tutoria regionale __________ ha accolto la richiesta, supportata dal parere del dott. __________, di trasformare la curatela combinata in tutela volontaria ex art. 372 vCC. A tutore è stato confermato il signor __________.
C. A seguito delle dimissioni presentate dal tutore __________ e considerata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dell’adulto, l’Autorità regionale di protezione __________, nel frattempo divenuta competente ha, con risoluzione 11 luglio 2013 (ris. n. 201B/2013), confermato la curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e nominato, in veste di curatrice generale, la signora CUR 1.
Con risoluzione 418B/2013 del 21 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha poi approvato i rendiconti 2012 e 2013 presentati da __________ che è pertanto stato congedato e scaricato dal mandato.
D. A seguito della richiesta formulata dalla stessa signora RE 1, con decisione n. 232B/2014 del 10 aprile 2014, l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice generale CUR 1 con la zia della curatelata signora RA 1.
Il 27 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha poi approvato il rendiconto intermedio finale 2013 e 2014 prodotto dalla signora CUR 1 che presentava una sostanza patrimoniale, al 15 maggio 2014, di fr. 12'109.70, scaricandola altresì dal suo mandato. Alla stessa è inoltre stata riconosciuta una merce di complessivi fr. 5'592.- posta a carico della curatelata e anticipata dalla cassa del comune di __________.
E. Contro la predetta decisione è insorta, con reclamo 24 dicembre 2014, la signora RE 1. Ella contesta l’indennità complessiva riconosciuta alla curatrice siccome ingiustificata. In particolare ritiene che non tutte le ore esposte dalla CUR 1 sono state dedicate alla sua assistenza, ma ad attività private alle quali la reclamante ha dovuto partecipare. Inoltre, il modesto capitale a sua disposizione, non le permette il pagamento di un importo così elevato. La reclamante contesta pure il fatto che alcune prestazioni fornite dalle sue assistenti domiciliari sono rimaste impagate per complessivi fr. 3'000.-, importo che la signora CUR 1 ha prelevato dal distributore automatico e che, contrariamente a quanto asserito, non ha consegnato alla reclamante affinché saldasse le fatture delle operatrici sociali. Di questo l’autorità era già stata messa al corrente ma nulla ha intrapreso al riguardo. In definitiva, chiede la non approvazione del rendiconto, il ricalcolo dell’indennità e gli accertamenti in merito alla destinazione dell’importo di fr. 3'000.-.
F. Con osservazioni 20 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha precisato che, dal profilo contabile, il rendiconto risulta corretto e che basta leggere i rapporti della curatrice per capire che la mercede richiesta e approvata non è sproporzionata.
Mediante allegato del 21 gennaio 2015 l’ex curatrice ha dal canto suo precisato che il rendiconto presentato è completo in ogni voce di entrata e uscita e che le ore segnate sono state effettivamente svolte; semmai ne ha indicate meno rispetto al lavoro fatto. Per quel che è dei fr. 3'000.- ribadisce di aver prelevato l’importo allo sportello di Post Finance e di aver consegnato i soldi alla curatelata affinché saldasse le fatture della operatrici, come risulta dalla ricevuta dalla stessa sottoscritta.
G. Con replica del 27 febbraio 2015 la reclamante si riconferma nel reclamo e sostiene inoltre che il rapporto finanziario è incompleto poiché mancano in uscita gli stipendi delle assistenti sociali. Con duplica 5 marzo 2015 CUR 1 si è riconfermata nelle sue allegazioni.
Considerato
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
2. La reclamante contesta l’approvazione del rendiconto siccome l’Autorità di protezione non avrebbe fatto chiarezza in merito alla destinazione di fr. 3'000.- che la curatrice dice di averle dato per il pagamento delle operatrici sociali, ciò che invece lei nega.
Giusta l’art. 425 CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
La normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8). L'approvazione del rendiconto non dà scarico al tutore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).
3. Ora, per stessa ammissione della reclamante e come risulta dagli atti - ella aveva da tempo sollevato la questione presso l’Autorità di protezione - la contestazione relativa ai fr. 3'000.- non verte tanto sulla contabilizzazione dell’importo ma sulla sua destinazione. E in effetti, l’Autorità di protezione ha ben considerato, contabilmente, il prelievo, ne ha preso atto, al rendiconto 2013 è annessa copia della ricevuta di prelevamento 20 agosto 2013. Dal profilo formale, quindi, il rendiconto non può essere messo in discussione, la sua approvazione risulta corretta. Se l’Autorità di protezione aveva dubbi in merito alla destinazione della somma poteva semmai menzionarlo nella risoluzione; questo non gli avrebbe tuttavia impedito di approvare il rendiconto. Ad ogni modo, nessuna osservazione è stata fatta al riguardo, la ricevuta peraltro c’è e porta una firma senz’altro compatibile con quella della reclamante (cfr., per esempio, la firma in calce al verbale del 23 marzo 2014 dell’udienza conciliativa, Commissione giuridica LASP). L’operato dell’Autorità di protezione non può quindi essere censurato.
Se la signora RE 1 ha dei dubbi, se ritiene sia un falso, se persiste nelle sue contestazioni, nessuno le impedisce - soprattutto, è irrilevante il fatto che il rendiconto sia stato approvato - di denunciare o avviare procedimenti civili nei confronti della ex curatrice.
Per quel che è invece dell’asserita mancata registrazione degli stipendi delle operatrici, allegati ai rendiconti ci sono schede contabili e estratti per il conto __________ “spese varie” dove risultano i pagamenti effettuati, ulteriori e non meglio precisate contestazioni non meritano quindi ulteriore disamina.
4. La reclamante contesta l’indennità complessiva riconosciuta alla curatrice siccome ingiustificata. In particolare, ritiene che non tutte le ore esposte dalla CUR 1 sono state dedicate alla sua assistenza, ma ad attività private alle quali la reclamante ha pure dovuto partecipare. A sostegno allega una distinta da lei redatta dove indica le ore che riconosce alla curatrice.
A bene vedere, il sunto fornito dalla reclamante indica solo i momenti in cui lei, sola o unitamente ad altri operatori, si è incontrata con la curatrice. Ammessa e non concessa l’esattezza della distinta, appare evidente che la reclamante ha tenuto conto solo di una parte dell’attività che un curatore usualmente svolge, che non è fatta dei soli tempi di incontro ma anche di ore dedicate alla contabilità, all’amministrazione della misura, a contatti individuali, via mail o telefonici con Autorità e/o operatori, a tempi di trasferta ecc.. Nel 2013, dall’assunzione della misura fino alla fine del mese di dicembre, la curatrice ha esposto 60.30 ore. È notorio che l’inizio del mandato è il più impegnativo, la situazione è nuova, il curatelato da conoscere, la gestione da organizzare; calcolando 25 settimane di lavoro da metà luglio a fine dicembre abbiamo una media di 2.40 ore la settimana, tempo che non appare sproporzionato rispetto alla situazione. Da inizio gennaio alla crescita in giudicato della sostituzione (fine maggio 2014) si contano 22 settimane di lavoro per le quali la curatrice ha esposto un montante ore di 45.30 ciò che corrisponde a circa due ore lavorative la settimana. Ancora una volta il tempo esposto non appare certo sproporzionato, a maggior ragione se si pensa che il precedente curatore e tutore, __________, ha esposto, per l’attività da agosto a dicembre 2012, simboliche 75 ore e per quella fra gennaio e luglio 2013 altre 75 ore di lavoro, sempre simboliche, a credere che in realtà il tempo dedicato e che RE 1 richiede per la sua presa a carico è ben maggiore (cfr. richiesta mercede 2012 e 2013 allegate alla decisione 21 novembre 2013 dell’Autorità di protezione di approvazione del rendiconto). Anche questa censura non merita quindi accoglimento.
5. Visto quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico della reclamante.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.