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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, CO 2 |
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per quanto riguarda la curatela educativa istituita in favore delle figlie |
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. CO 2 e RE 1 si sono uniti in matrimonio il 1995. Dalla loro unione sono nate le figlie PI 1 (__________) e PI 2 (__________). Con sentenza 2012 il Pretore aggiunto del distretto di __________ ha pronunciato il divorzio fra RE 1 e CO 2. Per quanto attiene alle figlie, è stata decretata l’autorità parentale congiunta; la loro custodia è stata affidata alla madre, con ampi diritti di visita in favore del padre.
B. L’assetto concordato è stato poi oggetto di richieste di modifiche, che hanno dato luogo a decreti supercautelari e cautelari da parte del Pretore aggiunto. Infine, con sentenza 9 settembre 2013, il Pretore aggiunto ha confermato l’autorità parentale congiunta e – a parziale modifica della pronuncia di divorzio – ha affidato le due figlie al padre, con definizione dei diritti di visita delle minori con la madre. A favore di PI 1 e PI 2 è stata istituita una curatela, allo scopo di sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e di aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere una necessità. I costi della stessa sono stati messi a carico dei genitori per metà ciascuno. Le parti si sono inoltre impegnate a far proseguire alle figlie la terapia iniziata presso __________: in aggiunta agli scopi già decretati in precedenza (elaborare il divorzio dei genitori, fare chiarezza sulle richieste di modifica della sentenza di divorzio, seguire le ragazze nell’elaborazione della conflittualità nei confronti dei singoli genitori), il Pretore aggiunto ha disposto che la terapia dovrà tentare di ripristinare le relazioni personali tra madre e figlie. Anche in questo caso, i costi sono stati messi a carico dei genitori per metà ciascuno.
C. La sentenza è stata notificata, in estratto, anche all’Autorità di protezione __________, che ha convocato le parti per un’udienza di discussione, tenutasi in data 6 febbraio 2014. Con risoluzione 84/14 del 20 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha quindi nominato una curatrice educativa a PI 1 e PI 2, con il compito di sorvegliare il corretto esercizio del diritto alle relazioni personali (1.1.1), aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovesse essere una necessità (1.1.2), aiutare i genitori a definire il calendario delle relazioni personali in occasione delle vacanze scolastiche (1.1.3), accompagnare le minori e i genitori in eventuali problemi educativi (1.1.4), informare l’Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a protezione delle minori o, se necessario, attivare un sostegno da parte dei servizi sul territorio (1.1.5), consegnare all’Autorità di protezione annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto morale inerente alla situazione delle minori (1.1.6). I genitori sono stati invitati a collaborare con la curatrice educativa e con altri enti o servizi coinvolti (5). Alla curatrice è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 40.- all’ora, per un massimo di 75 ore annuali (fr. 3'000.-), a carico dei genitori (2) (v. risoluzione impugnata, pag. 3).
D. RE 1 è insorto contro la risoluzione in questione, contestando in particolare i compiti che l’Autorità di protezione ha conferito alla curatrice educativa in aggiunta a quanto stabilito nella sentenza pretorile del 9 settembre 2013, oltre che per il compenso riconosciuto. Sottolinea come la convocazione per l’udienza del 6 febbraio 2014 portava quale oggetto di discussione la “presentazione della curatrice e relativa discussione” mentre il verbale indica, erroneamente, che scopo dell’incontro era quello di “discutere della situazione delle minori e della misura di curatela a loro favore”. Il reclamante indica che il Pretore aggiunto era ben consapevole della situazione, seguita da tempo; sulla base della stessa ha quindi definito i compiti da attribuire alla curatrice, ben più limitati rispetto a quelli conferiti dall’Autorità di protezione, che è andata oltre il mandato ricevuto, senza giustificazione alcuna. La limitazione dei compiti della curatrice comporta poi, per conseguenza, la ridefinizione del montante ore attribuito alla curatrice, da ridimensionare in max. 4 ore al mese per un importo annuale di fr. 2'000.-.
E. In via cautelare, l’insorgente ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo con riferimento ai punti del dispositivo impugnati (1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6, 2, 5); sia CO 2 che l’Autorità di protezione si sono opposte alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Con decisione 8 aprile 2014 il giudice unico della Camera di protezione ha accolto la domanda e conferito effetto sospensivo ai punti richiesti.
F. Con osservazioni 13 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame. Ritiene rientri nelle sue competenze definire i compiti del curatore conformemente alla legge, alla sentenza pretorile e, in ogni caso, a protezione del bene delle minori. In concreto, la sofferta separazione dei genitori ha avuto sicuri effetti negativi sul benessere delle minori, ciò che giustifica i compiti aggiuntivi.
Anche la madre, signora CO 2, con osservazioni 2 aprile 2014, ha chiesto la reiezione del reclamo sottolineando la necessità di un curatore che possa giovare ad entrambi i genitori ma, soprattutto, alle ragazze.
Considerato
in diritto
1.L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.Il reclamante contesta i compiti che l’Autorità di protezione ha conferito alla curatrice educativa, in aggiunta a quanto stabilito nella sentenza pretorile.
Ora, a prescindere dall’adeguatezza della misura decisa dall’Autorità di protezione, presupposto per modificare le misure giudiziarie relative alla protezione del figlio è un cambiamento delle circostanze, tale da ledere il benessere del minore (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 315-315b, N. 11). La sentenza pretorile è del 9 settembre 2013, la decisione impugnata del 20 febbraio 2014: cosa sia intervenuto nel frattempo di così grave e tale da costituire, per le minori, una rilevante e pregiudizievole modifica delle circostanze non è dato a sapere, l’Autorità di protezione non essendosi minimante confrontata con tali argomenti. Già solo per questo le doglianze del reclamante meritano accoglimento.
3.Conformemente all'art. 308 CC, se le circostanze lo richiedono, l’autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
Il curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono stati assegnati speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite consigli e aiuto – si tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 308 N. 1).
Le circostanze che giustificano l'applicazione della misura sono, in parte, quelle valide anche per l'istituzione delle misure previste dall'art. 307 CC (Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft, p. 185): una minaccia al bene del bambino e la mancanza di un intervento adeguato da parte dei genitori. In pericolo vi può essere sia l'integrità fisica sia l'integrità psichica del bambino. L'art. 308 CC trova spazio laddove l'aiuto fornito dall'art. 307 CC - e in particolare dal suo capoverso 3 - non sia sufficiente (CR CC I-Meier, art. 308 CC N. 1).
L'art. 308 cpv. 2 CC prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali.
Qualora la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato alla sola vigilanza delle relazioni personali (sentenza 5C.151/2000 del 6 settembre 2000 consid. 3a; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5a ed. 2014, n. 1286 pag. 843). Parte della dottrina -citata anche dall’Autorità di protezione nelle osservazioni 13 marzo 2014 al consid. 2- pare considerare che il curatore incaricato di speciali poteri giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia al contempo sempre investito del mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I-Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di diverso avviso, tuttavia, il Tribunale Federale che ribadisce che la curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha unicamente lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (BGE 140 III 241 e segg. e relativi riferimenti).
4.Ora, nel caso che ci occupa, la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore aggiunto indica, al punto 4 del dispositivo, che in favore delle minori è istituita una curatela con lo scopo di sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e di aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovessero essere una necessità. Non vi è indicazione alcuna della disposizione legale di riferimento, la sentenza è peraltro silente anche sui motivi che hanno comportato l’istituzione della misura. Ad ogni modo, visti i compiti attribuiti, ben si può dedurre che il mandato conferito al curatore è circoscritto alla vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.
L’Autorità di protezione, invece, ha attribuito alla curatrice un ruolo di sostegno educativo estendendo quindi il suo mandato al cpv. 1. Il motivo che ha indotto l’Autorità di protezione a decidere una curatela più incisiva non è chiaro: o meglio, un riferimento è fatto alle difficoltà palesate dai genitori durante le vacanze di Natale 2013/2014 nel definire il calendario delle visite, non da ultimo per una difficoltà di comunicazione fra di loro. Questo, tuttavia, non fa che confermare che il pericolo per il bene delle minori è circoscritto all’esercizio dei diritti di visita. Non risulta, e nemmeno l’Autorità di protezione lo pretende, che vi si sia una generale mancanza di capacità educative dei genitori: agli atti vi sono le sole allegazioni di parte rispetto a una limitata capacità educativa della madre, accertamenti in merito non ne sono però stati fatti. Che le figlie abbiano sofferto della separazione dei genitori è senz’altro vero, ma proprio per questo sono già sostenute e accompagnate da una terapeuta che le aiuta a elaborare il divorzio dei genitori e le segue nell’elaborazione della conflittualità nei confronti dei singoli genitori; istituire, in aggiunta e per lo stesso motivo e scopo, una misura di protezione viola il principio della sussidiarietà. Stante così le cose, in considerazione non può che entrare la sola misura dell’art. 308 cpv. 2, non la curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC (BGE 140 III 241), come invece decretato dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.
5.Secondo il reclamante la ridefinizione dei compiti della curatrice comporta anche, di conseguenza, la revisione del tetto massimo di ore annuali che le sono state riconosciute; in luogo delle 75 concesse dall’Autorità di protezione egli ne ritiene adeguate 48.
Secondo l'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Sebbene i compiti sono più limitati rispetto a quanto stabilito dall’Autorità di protezione, per poterli svolgere correttamente e in modo proficuo la curatrice ha comunque bisogno di un tempo adeguato. Sorvegliare il corretto esercizio delle relazioni personali e aiutare i genitori a modificare i giorni prestabiliti qualora ci dovessero essere una necessità comporta comunque il dover incontrare genitori e figlie, mediare ed essere presenti in caso di bisogno. Il tempo presumibilmente necessario può essere stabilito in 53 ore annuali, con una media di un’ora la settimana. Si ricorda che trattasi di un limite massimo, la curatrice dovrà poi presentare il conteggio effettivo delle ore che, se l’atteggiamento e la collaborazione delle parti lo permetterà, potrà senz’altro essere minore rispetto a quanto indicato. Per converso, qualora l’impegno della curatrice dovessero superare il limite, dovrà darne tempestivo avviso all’Autorità di protezione e questo poiché espressamente concesso dalle disposizioni legali (art. 17 cpv. 3 ROPMA); per questo, l’indicazione al punto 2 del dispositivo dell’Autorità di protezione risulta dichiarativa, la richiesta del reclamante di toglierla dal dispositivo priva di oggetto.
6.In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto, i punti 1.1.3 – 1.1.5 annullati, ritenuto che, il punto 1.1.2, malgrado una formulazione poco felice, contempla anche il compito per la curatrice di aiutare, se necessario, i genitori a definire il calendario ovvero i giorni e l’ora in cui dovranno essere eseguite le vacanze scolastiche già regolate, per quel che è della frequenza e della durata, nella decisione pretorile. D’altro canto, anche senza specificazione alcuna nel mandato, il curatore ha comunque un obbligo generale di informare l’Autorità di protezione e di renderla attenta qualora sia necessario un intervento a protezione delle minori; di certo lo deve fare una volta l’anno (art. 24 ROPMA) mediante il rapporto morale, che dovrà essere consegnato, la prima volta, alla fine di febbraio 2015, mal si capisce, a prescindere dalla procedura qui pendente, come possa essere consegnato il 28 febbraio 2014 quando la curatrice è stata designata il 20 febbraio 2014, quindi soli 8 giorni prima. Ben inteso, se le circostanze lo giustificano, la curatrice potrà sempre farsi parte attiva presso l’Autorità per segnalare situazioni di pericolo, diritto che spetta peraltro a qualsiasi persona (art. 443 in relazione con l’art. 314 cpv. 1 CC).
Anche il punto 2 del dispositivo va modificato con il riconoscimento di un massimo di ore sono 53 per un importo complessivo annuo di fr. 2'120.-. Infine, il punto 5 va cambiato nel senso che i genitori sono obbligati a collaborare con la curatrice; va defalcata l’indicazione “e con altri enti e servizi coinvolti”, visto che in concreto non ce ne sono.
7.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e della signora CO 2, che rifonderanno al reclamante adeguate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione del 20 febbraio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è così riformata:
1. invariato.
1.1. invariato.
1.2. invariato.
1.3. annullato.
1.4. annullato.
1.5. annullato.
1.6. consegnare all’Autorità di protezione annualmente, entro il mese di febbraio, il rapporto morale inerente alla situazione dei minori, la prima volta entro il 28 febbraio 2015.
2. Alla curatrice è riconosciuto un compenso orario di fr. 40.-- all’ora per un massimo di 53 ore annuali che corrispondono ad un importo complessivo annuo di fr. 2'120.--, riservati eventuali futuri adeguamenti per nuove necessità debitamente comprovate e tempestivamente segnalate. A tale importo potrà essere aggiunto il rimborso delle spese determinate dallo svolgimento del mandato (materiale d’ufficio, trasferte, telefonate, spese postali, ecc.) (art. 404 CC, 49 LPMA, 16 ss ROPMA). La curatrice dovrà presentare un dettaglio delle sue prestazioni, allegando i relativi giustificativi per il rimborso delle spese. Non saranno in alcun modo approvate richieste di mercedi o di rimborsi spese forfettari.
3. invariato.
4. invariato.
5. I genitori sono invitati a collaborare con la curatrice educativa.
6. invariato.
7. invariato.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico, in ragione di metà ciascuno, all’Autorità regionale di protezione __________ e alla signora CO 2 i quali rifonderanno, sempre in ragione di metà ciascuno, al reclamante fr. 500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.