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assistito dalla vicecancelliera |
Gianella |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2 RE 3 RE 4 RE 5 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________ |
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per quanto riguarda l’ammontare delle spese mercede del curatore |
giudicando sul reclamo del 4 marzo 2014 presentato da RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con istanza del 22 dicembre 2009, __________ e RE 1 hanno chiesto una curatela a favore del padre, PI 1 (1927), in quanto non lo ritenevano più in grado di provvedere alla propria gestione amministrativa.
B. Esperita una valutazione che ha permesso di determinare l’effettiva necessità di una misura di protezione, con decisione del 24 giugno 2010, è stata istituita in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza personale e amministrativa in conformità agli art. 392 cpv. 1 e 393 cpv. 2 vCC (risoluzione 94/2010 del 24 giugno 2010 della Commissione tutoria __________, in seguito: Commissione tutoria). L’architetto CUR 1 è stata designata, con effetto immediatamente esecutivo, come curatrice con il compito in particolare di (a) amministrare i beni ed i redditi del patrimonio del curatelato presentando annualmente il rendiconto entro il mese di febbraio di ogni anno, (b) rappresentare l’interessato negli atti relativi all’amministrazione […] (e) presentare alla Commissione tutoria, l’inventario dei beni del curatelato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di nomina (risoluzione 94/2010 n. 2 pag. 3). Inoltre la risoluzione prevedeva che alla curatrice sia “versata un’indennità secondo quanto previsto dall’art. 3 e 17 Rtut dedotti gli oneri sociali” (risoluzione 94/2010 n. 3 pag. 3).
C. Il 7 luglio 2010 PI 1 ha interposto reclamo contro la decisione sopracitata domandandone l’annullamento. Con decisione di merito del 28 marzo 2011, il reclamo è stato respinto e la decisione di nomina di un curatore confermata (inc. 371.2010).
D. Nel frattempo, il 28 luglio 2010, la curatrice CUR 1 ha presentato un inventario dei beni del curatelato.
E. Circa quattro mesi dopo la propria nomina, con richiesta del 23 settembre 2010, la curatrice CUR 1 ha domandato di essere sostituita a motivo di difficoltà riscontrate nella gestione della situazione, in particolare a causa di una mole di lavoro molto superiore a quanto prospettato. Il 15 ottobre 2010, la medesima ha ribadito la propria richiesta.
F. Con decisione del 29 ottobre 2010, la Commissione tutoria ha sostituito in qualità di curatrice l’architetto CUR 1 con l’avvocato __________ (ris. 154/2010 del 29 ottobre 2010).
G. La curatrice CUR 1 non ha mai presentato il rendiconto di gestione e di chiusura sui moduli ufficiali ivi destinati benché sollecitata a più riprese a farlo dalla Commissione tutoria. Con scritto del 18 novembre 2010, CUR 1 ha esibito la propria nota d’onorario e rimborso spese per un totale di fr. 5'227.60 composta da fr. 4'280.– pari a 107 ore di lavoro a fr. 40.–/ora e fr. 947.60 per le spese vive affrontate.
H. PI 1 è deceduto il 2011, lasciando quali unici eredi i figli.
I. Con risoluzione n. 5/10 del 6 febbraio 2014, l’Autorità di protezione (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria) ha deciso di non approvare l’inventario iniziale presentato dalla curatrice CUR 1, di non approvare il rendiconto presentato dalla curatrice per il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il 31 ottobre 2010, di riconoscere un’indennità complessiva alla curatrice pari a fr. 3'902.60 a titolo di mercede e rimborso spese e di porre quest’importo a carico della successione del curatelato.
J. Con ricorso (recte: reclamo) del 4 marzo 2014, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4 e RE 5 si sono aggravati a questa Camera contro la risoluzione n. 15G/2014 contestando la fattura esposta dalla curatrice e approvata dall’Autorità di protezione a titolo di mercede e rimborso spese per il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il 31 ottobre 2010 e domandando sostanzialmente che detta decisione venga annullata. Invitata a formulare osservazioni la curatrice CUR 1 si è riconfermata nell’indennità proposta per l’attività svolta. Il 16 aprile 2014 non avendo osservazioni da formulare, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto
1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.Oggetto del reclamo risulta essere unicamente il dispositivo n. 3 della risoluzione 5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione secondo cui è riconosciuta alla curatrice “un’indennità fr. 3'000.– a cui debbasi aggiungere fr. 902.60 di rimborso spese, per totali fr. 3'902.60 a carico della successione de curatelato”.
2.1. Nella risoluzione impugnata, l’Autorità di protezione ha giudicato corretto il criterio applicato dalla curatrice per calcolare la propria richiesta di mercede (risoluzione impugnata, consid. 13). Tuttavia ha considerato il numero di ore di attività esposto da CUR 1 (107 ore in quattro mesi pari a fr. 4'280.–) sproporzionato in confronto al limite di fr. 3'000.– annui fissato dalla legge (risoluzione impugnata, consid. 13). L’Autorità prosegue sottolineando che in ragione della situazione amministrativa “caotica” del curatelato, alla curatrice vanno riconosciute “difficoltà oggettive concrete” giustificando di fissare l’indennità al limite massimo annuale di fr. 3'000.– per l’impegno profuso che ha dovuto dimostrare. L’Autorità di protezione ha inoltre ammesso tutte le spese esposte all’eccezione dell’indennità di trasferta adattata a quella riconosciuta dalla vRTut pari à fr. 0.55/km (a fronte di 0.60/km richiesti dalla curatrice). Costatato che la curatrice non ha “presentato né un inventario circoscritto e definito con i necessari giustificativi” né un rendiconto controllabile e corretto, l’Autorità di protezione ha infine deciso di non approvare né l’inventario iniziale della curatrice né il rendiconto per il periodo compreso tra il 24 giugno 2010 e il 31 ottobre 2010.
2.2. Gli insorgenti contestano la remunerazione della curatrice, sia per quanto attiene all’onorario, considerato esagerato, che per le spese. I reclamanti ritengono infatti che l’art. 17 vRTut prevede un tetto massimo di fr. 3'000.– all’anno per la mercede del curatore. Nella fattispecie, a mente loro, l’indennità massima attribuita alla curatrice dovrebbe essere adattata pro rata temporis al periodo di 4 mesi in cui essa ha esercitato il proprio mandato, ed essere dunque limitata a fr. 1'000.– (reclamo, n. 2). A sostegno di questa tesi, i reclamanti esprimono “qualche riserva sull’efficacia con la quale la signora CUR 1, peraltro dotata di grandi qualità dal lato umano, ha espletato il suo compito”. Gli insorgenti contestano inoltre le spese vive esposte dalla curatrice a motivo che i giustificativi di tale spese non sarebbero stati presentati e domandano che essi vengano esibiti. Ammettere delle spese che non sono correlate da giustificativi violerebbe, a mente loro, il proprio diritto ad essere sentiti (reclamo n. 3 pag. 2). Infine i reclamanti si interrogano sui tempi trascorsi dall’autorità tutoria per approvare la domanda di mercede da parte della curatrice e chiedono a questa Camera di “verificare se la decisione impugnata è intervenuta nei termini previsti dalla legge” (reclamo n. 4 pag. 2).
3.Come detto, i reclamanti si dolgono della violazione del loro diritto di essere sentiti nella misura in cui l’Autorità di protezione non avrebbe trasmesso loro i giustificativi delle spese affrontate dalla curatrice prima di prendere la decisione di tassazione dell’indennità di quest’ultima.
3.1. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da essi invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160). La natura ed i limiti del diritto di essere sentito garantiti dall’art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) sono concretizzati per quanto riguarda la protezione degli adulti dall’art. 449b CC che garantisce alle persone che partecipano al procedimento il diritto di consultare gli atti (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6714 ; Schmid, Erwachsenenschutz, Basilea 2015, ad. art. 449b CC n. 1 ; Steck, Protection de l’adulte, CommFam, 2013, ad. art. 449d CC n. 2; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 449b CC n. 3 ss; Gehri, BSK ZPO, Basilea 2013, ad. art. 53 CPC n. 27).
3.2. La censura tuttavia non merita accoglimento. Innanzitutto, nel momento in cui è stata comunicata all’Autorità di protezione tale nota d’onorario, ovvero il 18 novembre 2010, il beneficiario della misura di curatela, PI 1 era ancora in vita. Per questo motivo, il destinatario di un’eventuale comunicazione di giustificativi per delle spese vive affrontate era il curatelato e non suoi eredi, allora non ancora parte al procedimento. Unicamente con il decesso del loro padre, questi ultimi si sono visti devolvere gli oneri ed i diritti del de cujus e contestualmente il diritto di partecipare al procedimento come destinatari della risoluzione che fissa l’indennizzo della curatrice. Pertanto essi non beneficiavano al momento della comunicazione della nota d’onorario delle garanzie processuali dell’art. 29 Cost (concretizzate in seguito in ambito di protezione dall’art. 449d CC). Inoltre, dalla corrispondenza riportata agli atti, non risulta che gli eredi abbiano, dopo essere subentrati al procedimento in seguito al decesso del padre, domandato l’accesso agli atti né che tale consultazione gli sia stata negata. Sicché non trova fondamento la censura secondo la quale non sarebbe stato assicurato il loro diritto ad essere sentiti. Va sottolineato a titolo abbondanziale, che comunque questa Camera non è competente ad esaminare in prima battuta una richiesta di consultazione degli atti, essendo la stessa di pertinenza dell'autorità di prima sede. L’argomentazione sfugge così a ulteriore disamina.
4.Gli insorgenti contestano inoltre l’importo dell’indennità di fr. 3'000.– che l’Autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice. Gli eredi del curatelato sostengono che tale indennità – corrispondente al massimo annuale che possa essere riconosciuto – dovrebbe essere ridotta, in funzione dei mesi di attività, a fr. 1'000.–. Essi sostengono inoltre che giustificativi delle spese vive affrontate dalla curatrice debbano essere loro presentati.
4.1. Un curatore ha diritto a una mercede fissata dall'autorità tutoria secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo (Geiser, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 416 vCC n. 2 ss). La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut (Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e di curatele) e soprattutto gli art. 16-18 vRTut (Regolamento d’applicazione della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
4.2. Giusta l’art. 416 vCC, il curatore ha diritto ad una mercede a carico del curatelato, importo della quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza. L’ammontare della nota d’onorario è disciplinato dall'art. 417 cpv. 2 vCC, che prevede che la durata in carica e la mercede del curatore sono fissate dall'autorità tutoria. Questo disposto è poi completato, a livello cantonale, dall’art. 49 vLTut secondo il quale, tutori, curatori, rappresentanti ed assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Il principio ed il calcolo della remunerazione del curatore sono dettagliati nel relativo regolamento d’applicazione agli art. 16 rispettivamente 17 vRTut. L’art. 16 vRTut prevede che il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi (16 cpv. 2). Tale domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3).
In base all’art. 17 cpv. 2 vRtut, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.– l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.– annui o in alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o sostanza, sono applicabili i seguenti criteri: a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo e b) il 2% o della sostanza attiva netta (cpv. 2). Se la remunerazione calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del lavoro svolto, l’autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla proporzionalmente (cpv. 3).
Per quanto riguarda le spese, l’art. 16 vRtut prevede che tutori e curatori abbiano diritto al rimborso delle medesime (cpv. 1), e che esse vanno presentate mediante conteggio, e corredate da giustificativi (cpv. 2 e 3). Inoltre per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.55/Km (cpv. 4).
4.3. La nota d’onorario e di rimborso spese della curatrice datata 18 novembre 2010 e allestita all’attenzione della Commissione tutoria è composta da un’unica pagina. Se le spese vive affrontate sono per lo meno elencate, l’indennità per le ore di lavoro svolte è riassunta su una riga che menziona unicamente 107 ore di lavoro per il periodo compreso tra il 26 giugno 2010 e il 17 novembre 2010. È opportuno innanzitutto rilevare che non risulta dagli atti che la richiesta d’indennità presenta da CUR 1 fosse corredata da un dettaglio dell’onorario né da documenti giustificativi attestanti delle spese vive. Per quanto riguarda la mercede della curatrice, dalla nota di onorario non si desume neanche in modo approssimativo quando e in che modalità la curatrice avrebbe dedicato 107 ore al mandato di curatela di PI 1.
Dall’elenco – benché poco dettagliato – delle spese di cui la curatrice reclama il rimborso, si evince che essa si sarebbe recata 15 volte durante il suo mandato presso il domicilio di PI 1 (la distanza tra __________ e __________ essendo di 29 km, i chilometri esposti pari a 60 per ogni trasferta sono con ogni probabilità la distanza che separa il domicilio della curatrice da quello del curatelato). Sollecitata dalla Commissione tutoria a più riprese a presentare il proprio rendiconto finanziario sui formulari ufficiali (il 1° dicembre 2010 e il 28 ottobre 2011), la curatrice non ha mai presentato il rendiconto in questione benché la Commissione tutoria avesse specificato “che la richiesta di mercede potrà essere presa in esame nell’ambito del controllo del rendiconto”. La curatrice ha giustificato l’assenza di presentazione del rendiconto su formulari ufficiali dal fatto che la situazione amministrativa del curatelato sarebbe stata complessa e caotica, e che in conseguenza non le sarebbe stato possibile arrivare ad una conoscenza complessiva ed esaustiva della situazione a lei affidata.
4.4. Giusta l’art. 16 cpv. 2 vRtut, il riconoscimento dell’indennità del curatore è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta corredata da giustificativi. L’assenza di tali documenti, nella presente fattispecie, non basta tuttavia per negare totalmente la remunerazione alla curatrice. Indennità che i qui reclamanti peraltro non contestano nel principio ma unicamente per quanto attiene alla sua fissazione. Risulta in effetti in modo inequivocabile dagli atti che CUR 1 ha dedicato tempo ed attenzione al mandato di curatela di rappresentanza personale e amministrativa di PI 1 durante i mesi in cui è durato.
Sebbene non possa essere negata totalmente un’indennità, si giustifica tuttavia dare atto ai reclamanti che la valutazione dell’Autorità di protezione non può essere seguita per quanto attiene alla sua fissazione. In assenza di documenti giustificativi che permettano di motivare le ore di attività esposte della curatrice, ovvero in un contesto in cui la mercede potrebbe addirittura essere negata, la sua fissazione in modo forfettario al massimo acconsentito dalla legge sembra poco appropriata. Mancando dati affidabili, il giudice deve procedere in effetti per apprezzamento, come quando valuta un presunto onere d'imposta in difetto di risultanze attendibili (in materia fiscale: sentenza del Tribunale federale 5P.217/1997 del 14 luglio 1997, consid. 2c). Ora, sulla scorta degli elementi agli atti, è possibile nella fattispecie effettuare una stima delle ore dedicate al mandato. Sembra dunque più coscienzioso procedere ad una valutazione del lavoro effettivamente svolto e reperibile all’incarto per stimare il numero di ore necessarie ad esperirlo.
4.5. Vi sono degli elementi dell’incarto, in particolare il “rapporto intermedio del 23 settembre 2010”, il “rendiconto” di chiusura al 31 ottobre 2010 allegato alla lettera consegnata brevi manu il 17 novembre 2010 alla neo curatrice avv. __________, cosi come i documenti annessi a tale lettera che permettono di valutare, per lo meno a titolo indicativo, le ore dedicate al mandato. Da questi atti emerge che la curatrice CUR 1 aveva, alla fine del proprio mandato, una conoscenza generale della situazione amministrativa del curatelato, conoscenza che è innegabilmente il risultato di un investimento di tempo importante.
Risulta dalla nota d’onorario che la curatrice si sarebbe recata 15 volte al domicilio del curatelato, ovvero quasi una volta a settimana (il mandato, iniziato con una visita a domicilio il 26 giugno 2010 e terminato con una visita il 10 novembre 2010, è durato 20 settimane). Nel proprio rapporto del 23 settembre 2010, la curatrice conferma le visite settimanali al domicilio del curatelato dal 2 agosto 2010. Considerata l’età avanzata del curatelato e il tipo di mandato affidato alla curatrice, sembra ragionevole ammettere, e dunque remunerare, le visite eseguite a domicilio. È inoltre realista – ove appena si consideri la trasferta, il tempo dedicato all’assistenza personale al curatelato e l’onere amministrativo importante – stimare in circa due ore ogni visita a domicilio di PI 1. La curatrice merita dunque di vedersi remunerare 30 ore per le visite al curatelato, oltre al chilometraggio come spesa viva (vedi consid. 4.6.). A questo si giustifica aggiungere un impegno di circa quarantacinque minuti a settimana, per un totale di 15 ore, dedicato all’espletazione del mandato (pagamento delle fatture, riepilogo situazione finanziaria, gestione corrispondenza, allestimento raccoglitori).
4.6. In merito alle spese, i reclamanti si dolgono che i giustificativi non siano stati presentati, domandano che la decisione sia annullata e che i giustificativi siano loro sottoposti. La stessa valutazione del carteggio operata per la stima delle ore di mandato da remunerare, deve essere fatta per l’indennizzo delle spese vive. Come indicato, benché CUR 1 non abbia elencato le date in cui ha fatto le visite al domicilio del curatelato, ha indicato nel rapporto del 23 settembre 2010 destinato all’allora Commissione tutoria essersi recata una volta a settimana presso il domicilio del curatelato dal 2 agosto 2010. Risultando verosimili 15 visite, i relativi spostamenti possono essere riconosciuti. Lo stesso debbasi dire delle spese per l’acquisto dei raccoglitori e dei corrispondenti separatori (in seguito consegnati alla sostituta curatrice __________ e tuttora presenti all’incarto). Le spese di spedizione e di telefono sembrano inoltre verosimili e possono essere riconosciute. Tale ragionamento non vale invece per le spese di fotocopie, esposte per un totale di fr. 295.– (560 pezzi in formato A4 e 15 in formato A3). Infatti, i raccoglitori consegnati sono quasi totalmente composti da documenti originali (fatture, corrispondenza). Anche ad una verifica approfondita dei documenti, il totale di fotocopie espose non è raggiungibile e la spesa ivi relativa non può essere ammessa.
4.7. Il reclamo inoltrato merita dunque parziale accoglimento nel senso che la remunerazione della curatrice prevista nella risoluzione 5/10 del 6 febbraio 2014 dell’Autorità di protezione deve essere ridotta. Alla luce di quanto precede, si giustifica riconoscere una mercede a CUR 1 pari a fr. 1'800.–, ossia 45 ore remunerate alla tariffa oraria di fr. 40/ora prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRtut. Il compenso per le spese vive affrontate valutato nella risoluzione impugnata va anch’esso decurtato, ammettendo fr. 652.60 a favore della curatrice. L’indennità totale riconosciutale ammonta quindi a fr. 2'452.60.
5. Infine, gli appellanti sostengono che la decisione dell’Autorità di protezione sarebbe stata presa con un ritardo ingiustificato e domandano di “verificare se la decisone impugnata è intervenuta nei termini previsti dalla legge” riferendosi in particolare all’art. 416 vCC. Poco giova approfondire il tema poiché una censura relativa alla tempestività della decisione andrebbe eventualmente analizzata prima dell’adozione della decisione sotto l’angolo della denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC; Marazzi, Il nuovo diritto di protezione degli adulti – cenni giurisprudenziali, RtiD I-2015, pag. 276 e n. 19). L’appello formulato avverso la risoluzione 5/10 del 6 febbraio 2014 si rivela dunque irricevibile su questo punto.
6. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza. Nel caso concreto, gli insorgenti risultano parzialmente soccombenti delle loro doglianze, motivo per cui si giustifica di mettere 2/3 delle spese a carico loro e 1/3 a carico dell’Autorità di protezione. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione n. 5/10 del 6 febbraio 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________ è modificato come segue:
Alla curatrice è riconosciuta un’indennità di fr. 1800.- a cui debbasi aggiungere fr. 652.60 di rimborso spese, per totali fr. 2452.60 a carico della successione del curatelato.
Per il resto, il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ e 2/3 a carico dei reclamanti.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.