Incarto n.
9.2014.35

Lugano

25 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Tamagni

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la revoca della curatela

 

 

 

giudicando sul reclamo del 8/12 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con decisione 25 marzo 1999, l'allora Delegazione tutoria del Comune di __________ aveva istituito a favore di RE 1 (1988) una curatela educativa a norma dell'art. 308 vCC e designato quale curatrice la signora __________.

                                         La misura è poi stata confermata dalla medesima Delegazione tutoria in data 1° dicembre 2000 e la gestione della medesima – ripresa in un primo momento dall'allora Commissione tutoria regionale __________ – a seguito del trasferimento del domicilio dell'interessata, il 21 marzo 2001 è per finire stata assunta dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria). In data 6 novembre 2001 alla curatrice __________ è poi subentrato il signor __________.

 

                                  B.   Mediante decisione 26 novembre 2007 la Commissione tutoria ha revocato la curatela, per la sopraggiunta maggiore età di RE 1.

                                         Preso atto della richiesta formulata dall'interessata in data 16 dicembre 2010, presentata per il tramite del Servizio Accompagnamento sociale della Città di __________, con decisione 16 maggio 2011 la Commissione tutoria ha istituito in favore di RE 1 una curatela volontaria a norma dell'art. 394 vCC, designando quale curatore il signor CUR 1, al quale è stato affidato il compito di provvedere alla gestione degli aspetti patrimoniali e amministrativi della curatelata, come pure di occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali.

 

                                  C.   Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione del minore e dell'adulto, il 1° gennaio 2013 la gestione della misura è stata assunta dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

                                         Mediante decisione 19 febbraio 2014 – previa audizione dell'interessata avvenuta il 4 settembre 2013 – l'Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la curatela a favore di RE 1. La revoca è stata motivata “dall'evoluzone positiva della situazione della giovane che ha raggiunto una stabilità tale da non richiedere più il sostegno da parte di un curatore, considerata la possibilità di poter far capo ai servizi sociali sul territorio per eventuali necessità”. Nella decisione di revoca l'Autorità di protezione ha anche evidenziato “come il curatore non si sia occupato dell'amministrazione finanziaria in quanto la curatelata è al beneficio della pubblica assistenza e, vivendo in economia domestica con la madre, sono stati concessi gli assegni LAPS/PA”.

 

                                  D.   Con reclamo 8/12 marzo 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando l'annullamento della decisione di revoca della curatela. Rileva che ¿dopo essere stata sentita dall'Autorità di protezione – nel settembre 2013 ci sono stati alcuni cambiamenti sostanziali. A settembre 2013 ha intrapreso una specializzazione della durata di tre anni alla STA (Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento e della moda) di __________, che ha comportato spese maggiori di quanto preventivato; in data 6 febbraio 2014 lei e la sua famiglia hanno traslocato ed anche questo ha comportato un aumento delle spese. Inoltre, sempre secondo la reclamante, ad oggi le prestazioni assistenziali sarebbero momentaneamente bloccate, per cui non percepirebbe entrate di nessun genere. Con il curatore avrebbe cercato di ottenere più volte gli arretrati degli assegni famigliari che le sarebbero spettati, senza per altro risolvere la questione.

 

                                  E.   Con scritto 31 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame, per le motivazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

 

                                   2.   L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

 

                               2.1.   Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

 

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 16 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).

 

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).

 

                                         In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

 

                                   3.   Nel caso in esame non sono dati i presupposti di un analogo stato di debolezza suscettibile di giustificare il mantenimento di una curatela. Dagli atti traspare in particolare la circostanza, senz'altro positiva – ma non favorevole al mantenimento della misura – che la reclamante ha terminato la Scuola Arti e Mestieri della Sartoria (SAMS) ed ha intrapreso la Scuola Tecnica dell'abbigliamento di __________, che le potrebbe permettere di ottenere tra due anni il Diploma di tecnica dell'abbigliamento e della moda. Tutto questo conferma la capacità di RE 1 di sostenere percorsi formativi professionali che presuppongono capacità di impegno e di organizzazione degli studi.

                                         Le difficoltà ad organizzarsi e a mantenere gli impegni, evidenziate nel 2010 dal Servizio accompagnamento sociale della Città di __________, che avevano favorito l'istituzione della curatela volontaria, oggi non sussistono più. Anzi, a motivo della positiva evoluzione della giovane, il curatore ha da tempo lasciato alla medesima e a sua madre la gestione finanziaria delle entrate e delle uscite.

                                         Le motivazioni sulle quali la reclamante fonda il suo gravame – maggiori spese ingenerate dagli studi intrapresi e da un recente trasloco della famiglia – non sono di rilievo. Trattasi in effetti di questioni di semplice disagio finanziario che possono essere risolte facendo capo ai servizi sociali. L'Autorità di protezione ha rettamente indicato nelle sue osservazioni che la giovane potrà rivolgersi in ogni momento al Servizio di Accompagnamento sociale di __________ per il sostegno nell'evasione delle pratiche amministrative  che si rendessero necessarie per risolvere i disagi da lei menzionati.

                                         Il reclamo va di conseguenza respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma vista la precaria situazione finanziaria della reclamante si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelvano né spese né tasse di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La segretaria

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.