Incarto n.
9.2014.38

Lugano

5 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il suo collocamento presso l’__________

 

 

giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

A.   PI 1 è nato l' 2003 ed è figlio di RE 1 e RE 2. I coniugi hanno altri due figli, __________ (2005) e __________ (2005). A seguito della valutazione socio-ambientale 15 gennaio 2008 dell’Ufficio famiglie e minori che segnalava la necessità di un supporto educativo, con decisione del 3 aprile 2008 l’allora competente Commissione tutoria regionale __________ ha istituito, in favore dei minori, una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC. In veste di curatrice è stata designata la signora __________.

 

B.   PI 1 ha sin da piccolo dimostrato difficoltà e ritardi nello sviluppo. Gli è stato diagnosticato dapprima un disturbo dello spettro autistico, poi un’anomalia del cromosoma 15. È quindi stato inserito nell’asilo della Fondazione __________ di __________ con, all’inizio, una frequentazione della Scuola dell’Infanzia di __________ per mezza giornata la settimana. In seguito, ha frequentato unicamente la classe di asilo della Fondazione __________, beneficiando inoltre di una terapia specifica da parte della Fondazione autismo ricerca e sviluppo (ARES). Il bambino è poi stato inserito nella scuola della Fondazione __________ e sostenuto dalle operatrici dell’associazione __________, presenti a casa il mattino per preparare PI 1 per la scuola.

 

C.   Il 21 febbraio 2012 i genitori hanno chiesto, a seguito di un asserito netto miglioramento della situazione relativa ai figli, la revoca della curatela educativa. La Commissione tutoria regionale __________ ha quindi, con risoluzione 21 giugno 2012, dato mandato allo psicologo __________, di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2.

                                         Nel frattempo, e meglio il 31 maggio 2012, la Commissione tutoria regionale __________ ha provveduto alla sostituzione della curatrice, dimissionaria. Alla carica è stata designata la signora __________.

L’8 ottobre 2012 è poi stato consegnato il referto peritale, discusso il 24 gennaio 2013 dai genitori con l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), divenuta competente a far tempo dal 1° gennaio 2013.

 

D.   Con decisione del 31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha quindi respinto la richiesta di revoca della curatela educativa, accettato le dimissioni della signora __________ e nominato, nella funzione di curatrice, la signora CURA 1. Con decisione di medesima data ha pure dato mandato al Servizio di accompagnamento educativo (SAE) di intervenire con frequenza bisettimanale al domicilio a sostegno della madre.

 

E.   Frattanto, i servizi coinvolti e la curatrice hanno tenuto informata l’Autorità di protezione sull’evoluzione della situazione. Proprio sulla scorta dei rapporti agli atti, ritenuta la conflittualità familiare e le difficoltà di gestione di PI 1, la carenza dei genitori nel riconoscere i reali bisogni del minore e la svalutazione delle cure proposte, ritenuto infine lo stato di quest'ultimo, dopo aver sentito i coniugi RE 1RE 2 il 23 gennaio 2014, l'Autorità di protezione ha, con decisione del 30 gennaio/11 febbraio 2014, privato della custodia parentale i genitori, collocando in internato PI 1 presso l'__________ di __________, facendo obbligo ai genitori di collaborare e assortendo quest'ultimo ordine della comminatoria penale. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

 

F.    Con reclamo del 14 marzo 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti contro questa decisione, postulandone l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo. I reclamanti sostengono che PI 1 potrebbe beneficiare di una struttura più stimolante per progredire. Essi adducono che all'udienza del 23 gennaio 2014 si sarebbe discusso del collocamento - cui la madre era favorevole, mentre il padre si era riservato di prendere posizione successivamente - ma non della privazione della custodia nei loro confronti, perciò vi sarebbe una violazione del diritto di essere sentiti. A loro modo di vedere, chiedendo aiuto, la madre avrebbe dimostrato di essere adeguata, a tale richiesta non sarebbe legittimo rispondere con una privazione della custodia, ella avrebbe introdotto progressivamente il figlio presso l'__________. I reclamanti sostengono altresì che l'autorità avrebbe dovuto preventivamente ordinare delle misure ai sensi dell'art. 307 CC, la privazione della custodia entra in considerazione solo se queste sono rimaste infruttuose. L'autorità avrebbe anche omesso di indicare gli obiettivi del collocamento, che sarebbe tenuta ad indicare secondo la giurisprudenza cantonale.

 

G.   Con le osservazioni 26 marzo 2014 alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, l'Autorità di protezione ha rilevato che si è reso necessario privare i genitori della custodia a causa dell'alta conflittualità - che impedisce loro di accordarsi sull'educazione e le cure da dare al figlio – e delle loro carenze nel riconoscere i bisogni di costui e del suo costante peggioramento. L’Autorità di protezione ha inoltre ritenuto il collocamento relativamente urgente, poiché già al vaglio dei genitori da diverso tempo, in particolare la madre lo chiedeva da tre anni, nel frattempo la situazione del minore è peggiorata. Quanto alla privazione della custodia, i genitori non hanno risposto tempestivamente in modo volontario alla necessità di collocamento e non hanno neppure proposto una valida e rapida alternativa. L'Autorità di protezione evidenzia pure che nel nucleo familiare vi sono anche altri due minori, che risentono del comportamento di PI 1.

 

La richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo è stata respinta con decisione 3 aprile 2014 della Camera di protezione di Tribunale di appello.

H.   Il 10 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni sul merito del gravame riconfermandosi nella decisione impugnata e chiedendo la reiezione del reclamo. A sostegno della bontà della decisione ha prodotto lo scritto 9 aprile 2014 e il rapporto 7 aprile 2014 della Fondazione __________, intimati alle parti, dai quali emerge la difficoltà genitoriale, l’incapacità di riconoscere i reali bisogni di PI 1 e la incostante disponibilità a collaborare dei genitori. In definitiva, l’Autorità di protezione ritiene che il collocamento in internato appare idoneo alla salvaguardia del bene del minore.

 

Dal canto suo la curatrice educativa, CURA 1, con scritto del 24 marzo 2014, ha confermato quanto dichiarato nei suoi precedenti rapporti all'attenzione dell'autorità di prime cure.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

1.L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

 

2.I reclamanti lamentano innanzitutto la violazione del diritto di essere sentiti siccome, durante l’incontro del 23 gennaio 2014, agli stessi sarebbe stato prospettato il collocamento di PI 1 ma non la privazione della custodia parentale.

                                         Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della protezione del minore e dell'adulto, il diritto della persona interessata di essere sentita personalmente (vale a dire oralmente) va oltre il diritto garantito dalla Costituzione federale, nella misura in cui l'art. 447 CC – applicabile anche in materia di protezione dei minori (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo generale dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).

Qualora ciò non avvenga si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a). 

 

È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1117 pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).

 

Nel caso che ci occupa, i reclamanti sono stati personalmente sentiti dall’Autorità di protezione; nel corso dell’incontro è stato discusso dell’inserimento di PI 1 presso la Fondazione __________. Di più, l’Autorità di protezione, come peraltro ammesso nello stesso allegato di reclamo, ha informato i reclamanti che stava seriamente valutando di ordinare il collocamento in internato di PI 1 presso la citata struttura (verbale ARP, audizione genitori del 23 gennaio 2014, pag. 5). Appare quindi chiara l’intenzione dell’Autorità di protezione di voler intervenire in favore di PI 1, anche d’imperio e indipendentemente dall’assenso dei genitori.

Sarà anche vero che non sono state date spiegazioni giuridiche rispetto alla soluzione prospettata ovvero che questa avrebbe comportato, quale conseguenza, la privazione della custodia parentale; il diritto di essere sentito non sfocia tuttavia in un obbligo dell’Autorità di protezione di fornire, a titolo preventivo, consulenze legali rispetto alle misure che intende adottare. Una violazione del diritto di essere sentito è quindi da escludere.

Abbondanzialmente si osserva che qualora la mancata indicazione avesse costituito una violazione del diritto di essere sentito, la stessa sarebbe da ritenersi sanata dal fatto che i reclamanti hanno potuto debitamente esprimersi dinnanzi alla scrivente autorità giudiziaria, munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto.

                                        

3.I reclamanti chiedono poi l’annullamento della decisione impugnata siccome, a loro modo di vedere, l’applicazione dell’art. 310 CC non entrerebbe in considerazione siccome non sono preventivamente state ordinate delle misure meno incisive rimaste infruttuose.

 

Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed., pag. 214 no. 27.36). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Ibidem, pag. 206 no. 27.14). Esse sono informate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed., art. 307 CC no. 4).

 

                                         La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

 

                                         Questo tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che la privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state tentate misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia deve interviene quando queste misure, viste le circostante, risultano inadeguate e non atte a scongiurare il pericolo (BSK ZGB I – Breitschmid, 5a ed., ad art. 310 N. 4).

                                         Ad ogni modo, è a torto che i reclamanti sostengono che non vi è traccia di eventuali misure intraprese preventivamente. È dal 2008 che in favore dei minori è attiva una curatela educativa ex art. 308 CC, misura confermata ancora con decisione 31 gennaio 2013 dall’Autorità di protezione che ha respinto la richiesta di revoca postulata dai genitori. Autorità che ha pure deciso, sempre il 31 gennaio 2013 -sebbene la decisione è stata notificata solo il 9 aprile 2013- di dare mandato al Servizio di accompagnamento educativo SAE per un intervento con frequenza bisettimanale per fornire strumenti pratici alla madre e migliorare la gestione del figlio PI 1, intervento che, a non averne dubbio, configura un provvedimento ex art. 307 CC. Mandato che poi, dagli atti, sembra non essere stato portato a termine per assenza di progetti condivisi fra servizio e genitori (mail 24 aprile 2013 del signor __________ all’ARP).

 

                                         Malgrado gli interventi di autorità e, va sottolineato, il supporto da anni fornito a domicilio dagli operatori di __________ e __________, dagli atti emerge che la situazione di PI 1 non è migliorata. Anzi, è peggiorata.

                                         Già nel marzo 2013, in taluni momenti, la situazione a domicilio è stata giudicata drammatica dalla rete. Questo anche per un disordine e una irregolarità nella somministrazione dei farmaci, ciò che ha reso PI 1 molto aggressivo, tanto da brandire le forbici agli operatori __________ presenti a domicilio o afferrare uno di loro per il collo (verbale ARP, audizione curatrice del 27 marzo 2013, pag. 1).

                                         A PI 1 è stata diagnosticata un’anomalia al cromosoma 15, dalle valutazioni psicometriche è emerso un’importante ritardo cognitivo, ciò che ha fatto ritenere al dr. __________ la scelta dell’__________ quella più adatta (rapporto dr. __________ del 4 aprile 2013). All’età di 10 anni gli è stato attribuito uno sviluppo cognitivo che si situa attorno ai 3 anni; i genitori faticano a capire lo stato del figlio e insistono, in particolare il padre, ad insegnarli a leggere e scrivere (rapporto aprile 2013 della Fondazione __________). PI 1 è stato giudicato dall’ispettorato scolastico non sufficientemente autonomo per poter seguire una scuola speciale, il padre è invece convinto del contrario (verbale ARP, audizione genitori e curatrice del 22 agosto 2013, pag. 2). Emerge quindi concretamente una incapacità dei genitori e del padre di rendersi conto di quali sono le attitudini e le competenze del figlio, attentamente valutate da professionisti del ramo; ne consegue una incapacità di capire quali sono i suoi bisogni. A dimostrazione di ciò, in un momento in cui gli operatori hanno constatato un’aumentata agitazione, aggressività e pericolosità di PI 1 nei confronti dei compagni, è emerso che da diverso tempo non gli veniva più somministrato, su iniziativa del padre, __________ (rapporto 27 novembre 2013 della curatrice, pag. 2). Padre che ha anche negato comportamenti inadeguati a casa, e ciò, a sua detta, a dimostrazione degli errati metodi dell’__________ (rapporto 27 novembre 2013 della curatrice, pag. 1); se non che la madre ha invece confermato la fatica nel gestire il figlio, aggressivo e di difficile contenimento, tanto che l’intervento degli operatori di __________ ha dovuto essere potenziato a 4 ore 4 volte la settimana (verbale ARP, audizione genitori e curatrice del 23 gennaio 2014, pag. 4).

                                         In definitiva, appare chiaro che la permanenza a domicilio di PI 1 crea non pochi problemi, sia a PI 1, sia ai fratelli: il benessere di tutti loro è messo in pericolo. I genitori, dal canto loro, non sono costanti nel collaborare con gli operatori; se la madre sembra più conciliante si può tuttavia escludere che avrebbe potuto procedere con un collocamento volontario, il padre è sempre stato contrario già della sola presa a carico diurna da parte della Fondazione __________, figuriamoci se poteva entrare in considerazione un collocamento in internato. E dagli atti emerge che la signora è molto dipendente dal marito, la volontà di quest’ultimo ha comunque -anche mediante l’uso della forza- la meglio (rapporto 26 marzo 2013 della curatrice; verbale ARP, audizione genitori e curatrice, pag. 2).

                                        

                                         Il bene di PI 1, ma anche dei fratelli, poteva quindi essere assicurato solo con la privazione della custodia e il collocamento del primogenito.

 

4.Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).

 

                                         Alla luce delle difficoltà e dei limiti evidenziati da PI 1, la Fondazione __________ è senz’altro struttura adeguata per poterlo accogliere e per potersi occupare in modo conveniente di lui. Il rapporto 9 aprile 2014 della citata Fondazione e allegato alle osservazione 10 aprile 2014 dell’Autorità di protezione, indica in modo chiaro l’impegno e le strategie che gli educatori della struttura stanno mettendo in atto per permettere a PI 1 di trovare finalmente equilibrio e benessere. E dal rapporto annuale della curatrice, pure allegato alle osservazioni, appare che il lavoro stia dando buoni frutti (pag. 2 in fine e 3).

                                        

5.Alla luce di quanto sopra il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono a carico dei reclamanti.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.   50.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

 

                                         sono posti a carico dei reclamanti.

 

                                   3.   Notificazione:

 

 

 

 

                                         Comunicazione:

                                        

                                        

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.