Incarto n.
9.2014.43

Lugano

1 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Tamagni

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________

 

 

per quanto riguarda il pagamento della revisione dei conti del curatelato eseguita da una fiduciaria su incarico dell'Autorità di protezione

 

 

giudicando sul reclamo introdotto il 21 marzo 2014 da RE 1 contro l'invito 10 marzo 2014 dell'Autorità regionale di protezione __________ di procedere al pagamento della revisione dei conti del curatelato PI 1 eseguita da una fiduciaria su incarico della medesima Autorità;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

 

in fatto e

in diritto

                                         che con decisione del 7/14 ottobre 1985 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha istituito a favore di PI 1, una tutela conformemente all'art. 369 vCC e designato quale tutore il signor RE 1;

                                         che la gestione della misura è poi stata ripresa dall'allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) e dal 1° gennaio 2013, quale misura di curatela generale, dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);

 

                                         che RE 1 ha sottoposto alla Commissione tutoria, rispettivamente all'Autorità di protezione, l'approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 postulando per il suo operato di curatore le seguenti richieste di mercede e rimborso spese: per l'anno 2009, mercede fr. 2'149.20 e spese diverse fr. 74.70; per l'anno 2010, mercede fr. 1'877.20 (comprensiva di fr. 97.20 per trasferte) e spese diverse fr. 86.40; per l'anno 2011, mercede fr. 1'889.20 e spese diverse fr. 32.40; per l'anno 2012, mercede fr. 2'080.80 e spese diverse fr. 56.60;

 

                                         che l'Autorità di protezione, facendo uso della facoltà accordatele dall'art. 25 ROPMA, ha affidato a __________, in qualità di ausiliaria esterna, la revisione dei rendiconti finanziari presentati dal curatore per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012;

 

                                         che in data 7 marzo 2014 __________ ha emesso la fattura per la predetta revisione, con richiesta di un versamento a saldo di complessivi fr. 333.70 (onorari complessivi: fr. 300.–; spese amministrative: fr. 9.–; IVA: fr. 24.70);

 

                                         che con lettera 10 marzo 2014, sottoscritta dalla Presidente e dall'aiuto segretario dell'Autorità di protezione, la predetta fattura è stata trasmessa a RE 1 con l'invito a “voler procedere al relativo pagamento di fr. 333.70” con riferimento all'art. 19 LPMA relativo ai costi di gestione della misura di protezione;

 

                                         che con decisione 12 marzo 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti finanziari e i rapporti morali relativi a PI 1 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (disp. n. 1) e ha riconosciuto al curatore RE 1 un'indennità complessiva di fr. 7'957.50, posta a carico del curatelato, così suddivisa: per l'anno 2009, mercede fr. 1'969.20 e spese diverse fr. 74.70; per l'anno 2010, mercede fr. 1'777.20 (comprensiva di fr. 97.20 per trasferte) e spese diverse fr. 77.40; per l'anno 2011, mercede fr. 1'889.20 e spese diverse fr. 32.40; per l'anno 2012, mercede fr. 2'080.80 e spese diverse fr. 56.60 (disp. n. 2);

 

                                         che con la medesima risoluzione l'Autorità di protezione ha stabilito una tassa per la decisione di fr. 200.–, pure a carico del curatelato, da fatturarsi separatamente, unitamente all'indennità del curatore (disp. n. 3);

                                         che con reclamo 21 marzo 2014 (inc. CDP 9.2014.44) RE 1 ha parzialmente impugnato il dispositivo n. 2 della predetta decisione del 12 marzo 2014;

 

                                         che con decisione odierna lo scrivente giudice ha accolto il reclamo di RE 1 riconoscendo al medesimo un'indennità totale di fr. 4'133.70 per spese diverse dell'anno 2009 e per mercede e spese diverse degli anni 2011 e 2012, annullando per contro la mercede per l'anno 2009 e la mercede e le spese diverse per l'anno 2010 e ritornando gli atti all'Autorità di protezione per nuova decisione;

 

                                         che il dispositivo n. 1 (relativo all'approvazione dei rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012) e il dispositivo n. 3 (relativo alla tassa della decisione di fr. 200.–, pure a carico del curatelato, da fatturarsi separatamente, unitamente all'indennità del curatore) della predetta decisione del 12 marzo 2014 non sono stati contestati e sono di conseguenza cresciuti in giudicato;

 

                                         che mediante reclamo 21 marzo 2014 (inc. CDP 9.2014.43, ora in esame) RE 1 ha pure contestato l'invito a lui rivolto con lettera 10 marzo 2014, sottoscritta dalla Presidente e dall'aiuto segretario dell'Autorità di protezione, a voler procedere al pagamento della fattura emessa il 7 marzo 2014 dalla __________;

 

                                         che delle osservazioni dell'Autorità di protezione, come pure della replica e della duplica si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;

 

                                         che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

 

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm;

 

                                         che conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse: a) per l'approvazione di rendiconti morali, da fr. 20.– a fr. 200.–; b) per ogni altra decisione fino a fr. 5'000.–;

 

                                         che per l'interpretazione di detta norma, in assenza di considerazioni specifiche negli atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla LTut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.);

 

                                         che la LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo; nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4), espressione del principio di proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm);

 

                                         che il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid. 4).

 

                                         che il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in);

 

                                         che secondo l'art. 24 cpv. 3 ROPMA, che ha ripreso integralmente i contenuti dell'art. 24 cpv. 3 RTut in vigore fino al 31 dicembre 2012, l'approvazione dei rendiconti dei curatori incombe all'autorità regionale di protezione;

 

                                         che conformemente all'art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi le necessaria competenze; la responsabilità dell'approvazione dei conti compete all'autorità regionale di protezione. La facoltà di fare capo a un ausiliario esterno per la verifica dei conti era già prevista dall'art. 25 RTut in vigore fino al 31 dicembre 2012;

 

                                         che, sia che la verifica dei conti venga eseguita da una persona interna alla segreteria sia che sia effettuata da un ausiliario esterno, trattandosi di operazioni di competenza dell'autorità di protezione ed eseguite sotto la sua responsabilità, i relativi costi devono essere tassati quale spesa di giustizia dall'Autorità con l'approvazione del rendiconto a norma dell'art. 29 LPMA;

 

                                         che nel caso in esame l'invito trasmesso il 10 marzo 2014 dalla Presidente dell'Autorità di protezione al curatore RE 1 di provvedere al pagamento della fattura 7 marzo 2014 della __________ – ancor prima dell'approvazione dei rendiconti e della tassazione delle spese ad essa connesse, avvenuta in data 12 marzo 2014 – non costituisce palesemente decisione impugnabile;

 

                                         che il reclamo si avvera di conseguenza d'acchito privo d'oggetto, non avendo il curatore, in tali circostanze, alcun obbligo di onorare il costo di una fattura che in data 10 marzo 2014 risultava non ancora tassata a norma del menzionato art. 29 LPMA;

 

                                         che, stante così le cose, il reclamo va dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli;

 

                                         che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.