Incarto n.
9.2014.54

Lugano

19 dicembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2014 dall’Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Il 1° marzo 2010 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito in favore di RE 1 (1960) una curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC, assegnando il mandato all’avv. __________. La curatrice è stata nominata con il compito di amministrare i beni di proprietà della curatelata.

                                         Con risoluzione del 25 settembre 2012 la Commissione tutoria ha sostituito il curatore, nominando CUR 1, con il compito di amministrare i beni ed i redditi di proprietà della curatelata e di tutelarne convenientemente gli interessi morali e materiali.

 

                                  B.   In data 28 ottobre 2013, durante l'udienza davanti all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, RE 1 ha contestato l’operato del curatore, lamentando un’intromissione “in cose che non gli competono”, oltre a non aver accesso alle informazioni sui propri conti ed entrate. RE 1 postula la revoca della misura di curatela volontaria. Superato il momento di difficoltà psicologica legata al decesso del compagno (padre della figlia __________), la stessa si reputa ora in grado di gestirsi autonomamente.

                                         Il curatore, da parte sua, non ritiene che l’interessata sia in grado di occuparsi “della sua amministrazione”. Riferisce che questa pretende continuamente denaro per “spese straordinarie”.

 

                                  C.   Il 27 gennaio 2014 RE 1 è stata nuovamente sentita dall’Autorità di protezione. Essa ha ribadito la richiesta di revoca della misura, ritenendo di essere in grado di gestirsi autonomamente.

                                         Il curatore ha riferito che RE 1 ha un debito presso il Cantone di fr. 97 000.–, scoperti di 3 200.– (esecuzioni e carenza beni) e una fattura scoperta dell’avv. __________. Fattura, quest'ultima, emessa per il patrocinio nella procedura sfociata in un decreto d’accusa del PP __________ per violazione alla Legge sugli stupefacenti.

                                         La Presidente dell’Autorità di protezione in sede di udienza ha rilevato che “ad oggi non vi è la dimostrazione che la signora RE 1 sia in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative”.

 

                                  D.   Con risoluzione del 5 marzo 2014 (seduta del 3 marzo 2014) l’Autorità di protezione ha confermato la necessità di una misura di protezione per RE 1 e, vista la necessità di adeguare la misura al nuovo diritto, ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (394 e 395 CC), senza porre limiti al suo esercizio dei diritti civili, stabilendo per il curatore i seguenti compiti:

                                     -   Rappresentare, se necessario, l’interessata nelle sue pratiche amministrative e per i suoi bisogni personali, segnatamente nei rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli istituti sociali, le altre istituzioni o persone private;

                                    -   Amministrare con dovuta diligenza i redditi, segnatamente le rendite e la sostanza della curatelata;

                                         -   Agire nella misura del possibile in concerto con la curatelata.

                                         Quale curatore è stato confermato CUR 1.

 

                                  E.   Contro la predetta decisione RE 1 è insorta con reclamo del 7 aprile 2014, postulandone l’annullamento e la revoca della misura istituita. In via subordinata ha proposto il rinvio degli atti all’Autorità di protezione perché “indichi, con esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di gestirsi autonomamente.

 

                                  F.   Con osservazioni del 14 aprile 2014 CUR 1 ha ribadito di non approvare la richiesta di revoca della misura formulata dalla sua assistita. A mente del curatore, RE 1 ha problemi di alcolemia e percepisce uno spillatico che non riesce a gestire.

 

                                         Mediante osservazioni del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha innanzitutto ricordato i motivi alla base della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente la figlia dopo il decesso del padre). L’Autorità di protezione ha ricordato che attualmente RE 1 ha ancora debiti, non riesce a gestire lo spillatico che il curatore le versa. Dal punto di vista personale, nel 2013 la curatelata ha subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti, nel marzo del 2014 è stata segnalata all’Autorità di protezione perché trovata ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di paese. A mente dell’Autorità RE 1 non ha dato prova di alcun miglioramento personale e neppure economico.

 

                                  G.   Con replica del 28 maggio 2014 RE 1 ha ribadito di sentirsi in grado di gestire la propria via privata (economica e personale). Ricorda di aver notevolmente ridotto i propri debiti e lamenta che lo spillatico a sua disposizione non è sufficiente a coprire tutte le spese. Infine informa di non far più uso di sostanze stupefacenti e di contestare “gli episodi” del 2013 e 2014 elencati dall’Autorità di protezione.

 

                                         Con scritto del 24 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare ad un’eventuale duplica.

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1. L’Autorità ha confermato la necessità di una misura di protezione rilevando in particolare che ad oggi “non sembra vi sia dimostrazione che l’interessata sia in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative”.

                                         Nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione ha poi specificato che i motivi alla base della misura di protezione istituita nel 2010 (preoccupante situazione debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. In particolare RE 1 ha ancora una situazione debitoria (seppur migliorata rispetto al 2010), non è in grado di gestire lo spillatico che il curatore le versa. Dal punto di vista personale, nel 2013 ha subito una condanna per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti, nel marzo del 2014 è stata segnalata all’Autorità perché trovata ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di paese. In conclusione, l’Autorità ha indicato che la reclamante non ha dato prova di oculatezza, responsabilità e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della sua amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici.

 

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 ribadisce la richiesta di revoca della misura istituita in suo favore. La risoluzione impugnata non sarebbe, a mente della stessa, sufficientemente motivata. Nella risoluzione non è indicato “il motivo per il quale” non sarebbe in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative. In via subordinata ha proposto il rinvio degli atti all’Autorità di prime cure perché “indichi, con esattezza, i motivi per i quali ritiene” che non sia in grado di gestirsi autonomamente

 

                                   4.   Con l'entrata in vigore del nuovo diritto di protezione dell'adulto, non appena possibile, l’autorità di protezione degli adulti provvede d’ufficio ai necessari adeguamenti del nuovo diritto (art. 14 cpv. 2 tit. fin. CC) (Messaggio del 28 giugno 2006 in FF 2006 pag. 6493). Va ricordato che a norma dell'art. 14 cpv. 3, seconda frase, tit. fin. CC – a motivo del principio “misura su misura” – l'Autorità di protezione è tenuta a procedere d'ufficio, non appena possibile, ai necessari adeguamenti. Ciò implica la necessità di esaminare ogni singola situazione individuale al fine di stabilire se una misura, meno incisiva, sia possibile tenendo conto dei bisogni d'assistenza e di protezione della persona interessata; l'autorità ha in particolare l'obbligo, che deriva dall'art. 399 CC, di togliere la curatela, d'ufficio o su richiesta della persona interessata, se non è più giustificata (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Losanna 2011, n. 176 pag. 77).

 

                               4.1.   Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

                                         Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

 

                                         La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

 

                                         La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa che quella di disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).

 

                                         L’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

 

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

 

                               4.2.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).

                               4.3.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

 

                               4.4.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   5.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto palesato dalla reclamante, l’istituzione di una curatela di rappresentanza in suo favore è necessaria. La risoluzione avversata resiste alla critica.

 

                                         Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha in particolare indicato che “non sembra vi sia dimostrazione che l’interessata sia in grado di gestire autonomamente le sue pratiche amministrative”. Nelle osservazioni al reclamo ha poi specificato che i motivi alla base della curatela volontaria, istituita nel 2010 (preoccupante situazione debitoria, abuso di stupefacenti e alcool, necessità di tutelare indirettamente la figlia dopo il decesso del padre) sono ancora presenti. Lo stesso curatore aveva indicato (cfr. verbale d’udienza del 28 ottobre 2013) di “non ritenere che la signora fosse in grado di occuparsi della sua amministrazione”.

                                         Ora, la reclamante ha ancora una situazione debitoria, benché migliorata dal 2010. Dagli atti risulta infatti che RE 1 ha tuttora un debito presso il Cantone di fr. 97 000.– relativo a sussidi USSI, nonché esecuzioni e carenza beni per 3 200.– (cfr. verbale di udienza del 27 gennaio 2014; cfr. Rendiconto finanziario del 2013, approvato dall’Autorità di protezione il 5 marzo 2014, ris. n. 23).

                                         Che RE 1, non riesca a gestire lo spillatico che le è versato dal curatore, emerge in modo evidente dagli atti (cfr varie richieste di anticipo indirizzate al curatore).

 

                                         Quanto alla situazione personale, va rilevato che il fatto che RE 1 abbia avuto problemi con alcool e sostanze stupefacenti è innegabile. Basti ricordare la condanna per detenzione di sostanza stupefacente destinata al proprio consumo personale (decreto d’accusa del PP __________ del 12 marzo 2013, inc. DA __________). Dagli atti risulta peraltro che, nel marzo del 2014 l'interessata è stata segnalata all’Autorità perché trovata ebbra e in stato di grande agitazione durante delle feste di paese (cfr. dichiarazione del delegato comunale, signor __________, del 4 marzo 2014 che ha riferito che RE 1 “ha ammesso di aver bevuto troppo e per questo è stata buttata fuori da un esercizio pubblico”).

                                         La situazione personale è peraltro confermata dallo stesso curatore. CUR 1 ha sempre sottolineato nel necessità della misura di protezione in esame (cfr. osservazioni al reclamo del 14 aprile 2014 nel quale ricordava che RE 1 ha tuttora problemi di alcolemia).

                                         Come debitamente evidenziato dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni del 29 aprile 2014) dai rapporti morali agli atti risulta che lo stato di debolezza ed il bisogno di protezione dell’interessata sono ancora attuali e giustificano il mantenimento della misura (cfr. Rapporto morale del 2013, del 2012 e del 2011).

                                         In conclusione, come correttamente indicato dall’Autorità, la reclamante non ha dato prova di responsabilità e di conseguente capacità di prendersi a carico la gestione della sua amministrazione e la tutela dei suoi interessi personali ed economici. Si rileva peraltro che la reclamante, non si confronta con la decisione impugnata, limitandosi a postulare al revoca della misura a suo avviso non sufficientemente motivata.

 

                                         Va infine indicato come la reclamante non presenti nemmeno nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della sua situazione, tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela. Misura che è stata, a suo tempo chiesta, dalla curatelata stessa, e non è stata del resto contestata nel 2010, al momento della sua istituzione.

 

                                   6.   La risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica della reclamante e va di conseguenza confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore.

                                         Tassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico della reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.