Incarto n.
9.2014.58

Lugano

23 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

 

 

giudicando sul reclamo del 21 aprile 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con scritto del 20 agosto 2013 l’operatrice sociale di __________, __________, ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la precaria condizione di RE 1, che presenta una situazione debitoria con evidenti difficoltà nella gestione delle proprie pratiche amministrative.

 

                                  B.    Durante l’incontro del 28 ottobre 2013 presso il domicilio di RE 1, alla presenza dell’assistente sociale e del delegato del comune __________, è emersa la reale preoccupazione della signora riguardo alla propria situazione debitoria. Pur non ritenendo necessaria l’istituzione di una curatela amministrativa riconosce di aver bisogno di sostegno per far fronte alla situazione.

 

                                  C.    Nel corso dell’udienza del 27 gennaio 2014, è riemersa l’evidente preoccupazione per la persistente situazione debitoria. RE 1, riferisce di non voler più aver a che fare con l’operatrice sociale di __________. Dopo essere stata informata dalla Presidente, circa gli aiuti che possono essere forniti dall’Autorità di protezione, RE 1 ha chiesto l’istituzione di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 CC.

 

                                  D.   Il 10 marzo 2014 RE 1 è stata nuovamente sentita dall’Autorità di protezione. Essa ha evidenziato di aver firmato il precedente verbale d’udienza pensando che si trattasse dell’istituzione di una “curatela di sostegno” ai sensi dell’art. 393 CC. Inizialmente, dichiara di necessitare solo di un sostegno per sistemare diverse “situazioni in sospeso”. Anche in questa sede la Presidente dell’Autorità di protezione ha ribadito che l’istituzione di una curatela di rappresentanza sarebbe la più idonea al caso, fornendo all’interessata le necessarie delucidazioni. RE 1 ha quindi confermato di accettare la misura ed il curatore proposto dall’Autorità di protezione (CUR 1).

 

                                  E.   Con risoluzione del 18 marzo 2014 l’Autorità di protezione (seduta del 17 marzo 2014) ha confermato la necessità di una misura di protezione per RE 1, istituendo una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), senza porre limiti al suo esercizio dei diritti civili, stabilendo per il curatore i seguenti compiti:

                                     -  rappresentare l’interessata per i suoi bisogni personali promuovendo il suo benessere sociale;

                                         -  rappresentare l’interessata nelle sue pratiche ed affari amministrativi ed economici, segnatamente nei rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli istituti sociali, le altre istituzioni o persone private;

                                         -  rappresentare l’interessato nella gestione amministrativa ed economica in particolare con l’intento di risanare la situazione debitoria.

                                         Quale curatore è stato nominato CUR 1.

 

                                  F.   Contro la predetta decisione RE 1 è insorta con reclamo del 21 aprile 2014, postulandone l’annullamento e la revoca della misura istituita.

                                  G.   Con osservazioni del 13 maggio 2014 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria risoluzione, ribadendo i motivi alla base della misura di protezione (RE 1 è molto provata psichicamente e fisicamente e ha difficoltà a livello economico e di gestione personale). L’Autorità ha ricordato che a due riprese RE 1 è stata edotta sui contenuti e sulla necessità della misura di protezione in esame. Al termine di entrambe le udienze la reclamante avrebbe poi acconsentito all’istituzione della curatela. A mente dell’Autorità, l’agire della reclamante, che ne contesta la misura ordinata, sarebbe pertanto contraddittorio.

 

                                  H.   Con replica del 15 luglio 2014 RE 1 ha ribadito quanto indicato nel proprio reclamo, criticando, anche in questa sede, l’agire discutibile dell’operatrice sociale.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

 

                                   2.   Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1. L’Autorità, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha ricordato che RE 1 ha accettato l’istituzione della misura in suo favore e il curatore proposto.

                                         Nelle osservazioni al reclamo l’Autorità, facendo riferimento alla segnalazione dell’operatrice sociale e al rapporto del 20 gennaio 2014 del Servizio sociale di __________, ha ricordato i motivi alla base della misura di protezione (RE 1 sarebbe molto provata sia psichicamente, sia fisicamente e avrebbe problemi di gestione amministrativa).

 

                                   3.   Con il proprio reclamo RE 1 ribadisce la richiesta di revoca della misura istituita in suo favore, che sarebbe “sproporzionata ed inadatta” al suo caso.

 

                                   4.   Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

                                         Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: 1. non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; 2. a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

 

                               4.1.   La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).

 

                                         Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

 

                                         L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 20).

 

                               4.2.   In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).

 

                               4.3.   Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).

 

                               4.4.   L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

                                         La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

 

                                   5.   Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, l’istituzione della curatela di rappresentanza a suo favore va confermata in quanto necessaria.

 

                                         Va innanzitutto sottolineato che il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto, a più riprese, dalla reclamante stessa (cfr. richiesta d’aiuto al Servizio di sostegno di __________ e all’operatrice sociale, verbale ARP del 27 gennaio e del 10 marzo 2014).

                                         Come risulta dagli atti, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela a favore di RE 1 dopo averla debitamente informata sui contenuti della stessa ed aver ottenuto, in ben due occasioni, il suo esplicito consenso (cfr. verbale del 27 gennaio e del 10 marzo 2014, entrambi firmati dall’interessata). La misura si è resa necessaria in relazione ai problemi di gestione delle proprie pratiche amministrative e la conseguente situazione debitoria. L’istituzione della misura di protezione è stata sostenuta dall’operatrice sociale di __________ e dal Servizio sociale di __________, che conoscono la situazione della reclamante da anni. Come risulta dal rapporto del Servizio sociale di __________ agli atti, RE 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali, è in condizioni di salute precarie e lamenta una “situazione di indigenza massiccia”. L’evidente difficoltà di gestione delle proprie risorse è stato evidenziato anche dall’operatrice sociale, __________, già ad agosto 2013. La preoccupazione per la propria situazione debitoria è peraltro stata ammessa dalla reclamante stessa (cfr. incontro del 28 ottobre 2013, udienza del 27 gennaio 2014).

                                         Ora, nonostante RE 1 – durante la seconda udienza (del 10 marzo 2014) – avesse, in un primo momento, sostenuto di non aver compreso la portata della misura, auspicando che venisse istituita una curatela di sostegno (art. 393 CC), al termine dell’udienza ha comunque acconsentito all’istituzione della curatela di rappresentanza, riconfermando il suo bisogno di essere sostenuta nelle questioni amministrative.

                                         Nel suo reclamo RE 1 si è peraltro limitata a definire la misura istituita come “sproporzionata e inadatta” al suo caso, indicando di aver subito pressioni dalla Presidente dell’Autorità di protezione nonché dal delegato comunale.

 

                                   6.   Come esposto sopra (consid. 4.1) la nozione di “analogo stato di debolezza” comprende anche i casi di inesperienza o di cattiva gestione, se i medesimi impediscono, anche solo parzialmente, all’interessato di provvedere ai suoi interessi. Visti i vari interventi di protezione a favore di RE 1 negli anni passati, non si può negare l’inesperienza della reclamante nell’occuparsi degli affari correnti ed esistenziali.

                                         Quest’incapacità emerge dagli atti ed è stata confermata dall’operatrice sociale, a cui la reclamante ha chiesto aiuto per far fronte alla propria situazione. L’esigenza di un sostegno è peraltro stata evidenziata pure dal Servizio sociale di __________, che segue RE 1 dal 1993. L’interessata si era nuovamente rivolta a gennaio 2014 a tale servizio per chiedere un aiuto finanziario.

 

                                         A mente di questo giudice, risultano pertanto manifestamente adempiute le condizioni per l’istituzione di una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Va infine evidenziato come RE 1 non presenti nuovi elementi che giustifichino un’eventuale evoluzione positiva della situazione tali da aver nel frattempo modificato i presupposti per l’istituzione della curatela. Misura che è stata, in due occasioni approvata, lo si rammenta, dalla curatelata stessa.

 

7.     La curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura adeguata per proteggere la signora RE 1, in quanto prevede la rappresentanza della medesima nell’ambito della gestione patrimoniale e la conseguente privazione dell’accesso ai conti bancari e postali a lei intestati, così che quest’ultimi verranno gestiti esclusivamente dal curatore (il quale metterà a disposizione della curatelata importi adeguati per il suo sostentamento corrente, così come precisato nella decisione impugnata al punto 3 del dispositivo).

Una misura alternativa meno incisiva, quale ad esempio la curatela di sostegno, non sarebbe sufficiente per garantire alla reclamante la protezione di cui ha bisogno. La decisione impugnata rispetta pertanto pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla legge.

 

                                   8.   La risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica della reclamante e va di conseguenza confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore.

                                         Tassa e spese di giustizia sarebbero da porre a carico della reclamante, che risulta interamente soccombente. Tuttavia, date le circostanze, eccezionalmente si rinuncia al loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                     -

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.