Incarto n.
9.2014.72

Lugano

5 agosto 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

 

per quanto riguarda la concessione dell’assistenza giudiziaria e la tassazione nota d’onorario e spese nella procedura di reclamo avverso la privazione della custodia delle figlie PI 1 e PI 2

 

 

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2014 presentato da RE 1 contro le decisioni entrambe emesse l’ 11 aprile 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 105 e 108);

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2003) e PI 2 (2005) sono figlie di RE 1 e di __________ __________. I genitori vivono separati dal 1° agosto 2011 (cfr. verbale del 12 dicembre 2011 dinanzi al Pretore di __________, inc. SO.2011.695).

                                  B.   Con risoluzione supercautelare del 16 febbraio 2012, a seguito di segnalazioni ricevute, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha conferito, all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni, mandato di valutazione socio-famigliare con proposte d’intervento (risoluzione confermata il 3 maggio 2012 a seguito dell’udienza del 23 febbraio 2012). Dopo aver preso atto del rapporto di valutazione del 21 giugno 2012 e sentito i genitori l’8 ottobre 2012, con risoluzione supercautelare del 18 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha ordinato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni una sorveglianza educativa sul nucleo famigliare RE 1, conferito mandato peritale e regolato i diritti di visita del padre.

 

                                  C.   Mediante risoluzione supercautelare del 25 ottobre 2012 la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sulle figlie PI 1 e PI 2, affidandole provvisoriamente alle cure del padre. L’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ è stato incaricato di procedere al collocamento delle minori.

 

                                  D.   Con risoluzione del 18 dicembre 2012 la Commissione tutoria ha confermato la momentanea privazione della custodia parentale a RE 1, concedendole diritti di visita sorvegliati settimanali. Fino a quel momento RE 1 era patrocinata dallo studio legale __________ (MLaw __________) (assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dal 30 ottobre 2012: ris. n. 39 del 13 febbraio 2013 e ris. n. 93 del 29 marzo 2013).

 

                                  E.   Preso atto del rapporto conclusivo datato 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico di __________ (ordinato con risoluzione del 18 ottobre 2012) con scritto del 25 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assegnato a RE 1 un termine per presentare le proprie osservazioni, esortandola a designare un rappresentante.

 

                                  F.   Con lettera del 5 luglio 2013 l’avv. PR 1 ha indicato di rappresentare RE 1 nella pratica relativa alla custodia delle figlie PI 1 e PI 2, postulando la proroga del termine per le osservazioni ed indicando, vista la mancanza di mezzi della sua cliente, l’intenzione di presentare “con separata istanza” richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

 

                                  G.   Con istanza del 31 luglio 2013 RE 1 ha postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. PR 1 (allegando il certificato municipale del 16 luglio 2013). In medesima data ha poi inoltrato una “domanda di revoca della misura supercautelare del 25 ottobre 2012” di privazione della custodia parentale e di sospensione delle relazioni personali nonché le proprie “osservazioni” al Rapporto conclusivo del 29 maggio 2013 del Servizio medico-psicologico.

 

                                  H.   In data 16 ottobre 2013 questa Camera ha respinto il reclamo inoltrato da RE 1 per denegata e ritardata giustizia da parte dell’Autorità di protezione (inc. CDP 9.2013.216).

 

                                    I.   Con risoluzione del 22 dicembre 2013 – dopo aver sentito le parti l’11 novembre 2013 – l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della custodia parentale di RE 1 sulle figlie PI 1 e PI 2. Con reclamo del 21 gennaio 2014 RE 1 si è aggravata contro la predetta risoluzione dinanzi a questa Camera (inc. 9.2014.9).

 

                                  L.   L’avv. PR 1 ha sollecitato, con lettera del 21 gennaio 2014, all’Autorità di protezione la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata il 31 luglio 2013, trasmettendo la propria nota d’onorario di fr. 9 753.20 (per prestazioni dal 29 maggio 2013 al 24 dicembre 2013).

 

                                  M.   L’11 aprile 2014 (ris. n. 105) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 dell’avv. PR 1 “a far tempo da tale data”. Con risoluzione di stessa data (ris. n. 108) l’Autorità di protezione ha riconosciuto all’avvocato la nota onorario, per un importo ridotto a fr. 3’934.65.

 

                                  N.   Mediante reclamo del 13 maggio 2014 RE 1 ha impugnato entrambe le predette decisioni (n. 105 e 108), chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 venga integralmente accolta a partire dal 29 maggio 2013 e che la nota d’onorario e spese dell’avv. PR 1 venga riconosciuta interamente, per complessivi fr. 9’753.20 oltre l’8% di IVA.

 

                                  O.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 5 giugno 2014 riconfermando le proprie decisioni.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.

 

                                   2.   La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente (art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 [LAG]). La competenza di questo giudice è pertanto data.

 

                                   3.   Nella risoluzione impugnata, denominata “assistenza giudiziaria” (n. 105) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria di RE 1 del 31 luglio 2013 “a far tempo da tale data”.

                                         Nella successiva risoluzione, anch’essa impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario e spese” (n. 108), la stessa Autorità ha ridotto gli importi indicati nella nota onorario e spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 3’934.65 per il periodo 31 luglio – 24 dicembre 2013. Al riguardo, dopo aver ricordato che le eccezioni al principio dell’irretroattività della richiesta di assistenza giudiziaria sono poche, ha indicato che in concreto l’avvocato non ha sostenuto che vi fosse un’urgenza tale da impedirle l’inoltro della relativa istanza prima del 31 luglio 2013.

 

                                   4.   Con il proprio reclamo RE 1, indica di essersi recata dall’avv. PR 1 già il 29 maggio 2013, per discutere la difficile situazione relativa alla custodia delle figlie. E’ pertanto da quel momento che andrebbe accolta la domanda di assistenza giudiziaria. La reclamante indica che l'assistenza giudiziaria va riconosciuta per tutti gli atti eseguiti contestualmente alla presentazione dell’istanza di revoca, cioè anche quelli precedenti il 31 luglio 2013, sia quelli inerenti la domanda di revoca (dipendente anche dalla perizia e dai rapporti dell’UFam e del Punto d’incontro), sia quelli riguardanti le “osservazioni” alla perizia intimata dopo il 25 giugno 2013. A mente della reclamante entrambe le decisioni impugnate andrebbero riformate nel senso di riconoscere l’assistenza giudiziaria già a partire dal 29 maggio 2013.

 

                                   5.

                               5.1.   Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

 

                                         Ora in concreto il diritto al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.

 

                               5.2.   In conformità dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).

 

                                         Conferendo il diritto di proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non ancora introdotte (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità, sia essa effettiva o incombente.

                                         Siccome la norma di legge si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa pendenza.

 

                                         Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce della possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima della pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro, anche la designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa richiesta.

 

                                   6.   In concreto, come già indicato, contestato non è il diritto all’assistenza giudiziaria ma unicamente la decorrenza dello stesso.

 

                                         Dagli atti risulta che RE 1 è stata in passato patrocinata dalla MLaw __________ nella procedura relativa alla custodia delle figlie. Si rileva peraltro che l’Autorità di protezione aveva riconosciuto alla stessa, con risoluzione del 13 febbraio 2013, l’assistenza giudiziaria a partire dal 30 ottobre 2012. Per il periodo 30 ottobre 2012 fino al 1° marzo 2013 le era stata approvata una nota d’onorario di fr. 712.80 (cfr. risoluzione n. 93 del 29 marzo 2013).

                                         A partire dal quel momento non risulta dagli atti che la reclamante avesse un patrocinatore. Come riferito nello scritto del 30 aprile 2013 della reclamante all’indirizzo dell’Autorità di protezione a quel momento non era patrocinata da un legale, ma “aiutata” da operatrice “dell’Associazione __________”. Successivamente, il 10 maggio 2013, RE 1 postulava all’Autorità di protezione di poter visionare l’incarto.

 

                                         In seguito, con scritto del 25 giugno 2013, l’Autorità di protezione informava RE 1 di aver ricevuto il rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico di __________, in merito al mandato conferito con risoluzione urgente del 18 ottobre, invitandola a formulare le proprie osservazioni, precisando che “ci sembra opportuno che lei designi un rappresentante”.

 

                                         Con lettera del 5 luglio 2013 l’avv. PR 1 informava l’Autorità di protezione di rappresentare RE 1 nella pratica relativa alla custodia di PI 1 e PI 2, postulando una proroga al termine assegnato per presentare le osservazioni al rapporto conclusivo. L’avvocato oltre ad anticipare l’intenzione di inoltrare, con “separata istanza”, la richiesta di assistenza giudiziaria (e produrre la relativa documentazione) ha allegato la procura datata appunto 5 luglio 2013.

 

                                         Il 31 luglio 2013 contestualmente all’inoltro della “domanda di revoca” (31 luglio 2013) della privazione provvisoria della custodia parentale e sospensione delle relazioni personali (del 18 dicembre 2012) ed alla formulazione delle proprie “osservazioni” (31 luglio 2013) al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico, RE 1 ha inoltrato la domanda di assistenza giudiziaria. Alla richiesta l’interessata ha allegato il relativo certificato municipale, datato 16 luglio 2013.

 

                                         Ora, in simili circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha riconosciuto il gratuito patrocinio già dal 29 maggio 2013, come postulato dalla patrocinatrice di RE 1.

                                         Dalla documentazione agli atti, risulta infatti che l’avvocato ha fatto sottoscrivere alla propria patrocinata una procura il 5 luglio 2013. Verosimilmente l’avvocato è stato contattato a seguito della richiesta del 25 giugno 2013 di esprimersi in merito al rapporto conclusivo del Servizio medico-psicologico.

                                         Peraltro quello stesso giorno l’avvocato PR 1 aveva informato l’Autorità di protezione di patrocinare RE 1, precisando l’intenzione di formulare istanza di assistenza giudiziaria non appena in possesso della relativa documentazione. L’avvocato ha pertanto a giusto titolo informato l’Autorità di protezione della propria intenzione di voler formulare istanza di assistenza giudiziaria già il 5 luglio 2013, ossia anticipatamente rispetto alla presentazione delle “osservazioni” postulate e di altri eventuali atti di causa. E’ pertanto a partire da tale data che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio al gratuito patrocinio.

 

                                         Come precisato dalla giurisprudenza se l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di causa (come in concreto alla “domanda di revoca” e alle “osservazioni”) i suoi effetti si estendono alla stesura e alla preparazione per allestire l’allegato.

                                         Ora in concreto la richiesta di osservazioni è giunta all’avvocato PR 1 al più presto a fine giugno 2013. Benché non può essere escluso che RE 1 si sia rivolta all’avvocato già in data 29 maggio 2013 non appare giustificato riconoscere l’assistenza giudiziaria già da tale momento.

 

                                         In simili circostanze il reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105 dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza giudiziaria va riconosciuta dal 1° luglio 2013. Anche la risoluzione n. 108 dell’11 aprile 2014 va di conseguenza riformata. Gli atti vengono ritornati all’Autorità di protezione perché, visto il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria – da parte dello scrivente giudice – a partire dal 1° luglio 2013, ricalcoli la nota onorario e spese emessa dall’avv. PR 1.

 

                                   7.   Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico dell’Autorità di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi. Non si assegnano ripetibili.

                                        

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo del 13 maggio 2014 è parzialmente accolto:

 

                                         Di conseguenza:

 

                                         1.1.                                 Il dispositivo n. 1 della risoluzione n. 105 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato e riformato come segue:

 

                                                   L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del 31 luglio 2013 inoltrata dall’avv. PR 1, in nome e per conto di RE 1 è accolta a far tempo dal 1° luglio 2013.

§   Di conseguenza, RE 1 è posta al beneficio:

     a. dell’esenzione dal pagamento delle tasse e delle spese processuali;

     b. dall’ammissione al gratuito patrocinio per gli atti e le procedure successivi alla data del 1° luglio 2013.

 

                                         1.2.    Il dispositivo n. 1 della risoluzione n. 108 dell’11 aprile 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullato e l’incarto è ritornato all’Autorità di protezione perché decida ai sensi dei considerandi, riconoscendo la nota onorario e spese a partire dal 1° luglio 2013.

 

                                   2.   La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al presente reclamo è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.