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assistito dalla vicecancelliera |
Gianella |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale sul figlio __________ e il suo collocamento |
giudicando sul reclamo del 1° giugno 2015 presentato da RE 2 e RE 1 contro la decisione emessa il 27 maggio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Il 9 giugno 2015 RE 2 (1979) ha dato alla luce un figlio, __________, preventivamente riconosciuto da RE 1 (1980) il 15 aprile 2015. Contestualmente, tramite dichiarazione, i genitori di __________ hanno disposto l’autorità parentale congiunta.
B. RE 2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011. La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie in ragione della sua “grande difficoltà ad occuparsi” di esse (risoluzione impugnata, pag. 1) “soprattutto a causa del suo grave problema etilico” (risoluzione n. 36/2015 pag. 1). La figlia __________ è stata affidata ai nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata alla famiglia __________ dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi mesi di vita presso la Casa __________ (in seguito __________). La madre esercita con le figlie un diritto di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto d’incontro di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una misura di curatela educativa, assegnata a __________ (Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele). RE 1 è padre di una figlia quattordicenne, __________, “con cui non ha mai convissuto veramente” (risoluzione impugnata, pag. 1), collocata presso l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono concretizzate in un diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.
C. Con risoluzione n. 36/2015 del 15 gennaio 2015, l’Autorità di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha dato incarico al centro __________ di eseguire dei controlli etilometrici a sorpresa su RE 2. La decisione di cui sopra è stata fondata su una segnalazione della Polizia comunale di __________ riguardante un intervento durante la notte del 1° gennaio 2015 per mediare un diverbio intervenuto in particolare tra RE 2 – incinta al quarto mese – e RE 1, entrambi sotto l’influsso di alcolici. Il 17 marzo 2015, visto il progetto dei genitori di occuparsi del neonato e ritenuto la “difficolta della madre nell’occuparsi delle altre due” l’Autorità di protezione ha anche avviato una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori affidandone la stesura alla dr. Med. __________ dello studio __________ (risoluzione n. 251/2015 del 17 marzo 2015). È stato in particolare domandato alla perita di indicare se i genitori siano in grado di comprendere le esigenze del piccolo e di determinare i loro comportamenti in funzione di tali esigenze; se siano affetti da disturbi che possano compromettere le loro capacità di autocontrollo e autocritica, nonché se possono avere l’autorità e la custodia parentale sul piccolo, e in caso di risposta negativa, quale sia la soluzione migliore per il minore.
D. Il 26 maggio 2015 si è tenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione alla presenza di RE 2 e RE 1. Tenendo conto dei rapporti pervenuti all’Autorità di protezione il 20 e il 26 maggio 2015 da parte dello Studio __________ rispettivamente dal Centro __________, detta Autorità ha, con risoluzione n. 530/2015 del 27 maggio 2015, decretato, in via cautelare, la privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro, ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito: UAP) il mandato di collocare il nascituro, avendo cura di trovare una soluzione il più possibile favorevole all’osservazione e alla vicinanza della relazione madre-figlio e disposto le relazioni personali dei genitori con il nascituro in via cautelare in modalità sorvegliate. Alla risoluzione è stato conferito effetto immediatamente esecutivo.
E. In data 1°giugno 2015, RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo contro la risoluzione n. 530/2015 domandando, previa restituzione dell’effetto sospensivo, in via principale che la decisione di privazione della custodia parentale e di collocamento sia annullata, e in via subordinata, che l’autorità prenda delle misure di controllo e d’informazione per la protezione del minore ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC. Sostenendo di avere un reddito appena sufficiente per coprire i propri fabbisogni, hanno chiesto con istanza del 24 giugno 2015, di essere posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. Con decisione del 16 giugno 2015, questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo di RE 2 e RE 1, respingendola.
G. Frattanto, l’UAP ha previsto il collocamento del minore presso la Culla __________ fino al 18 settembre 2015 (vedi dispositivo 1 della risoluzione 530/2015). Con risoluzione supercautelare del 17 giugno 2015 (n. 606/2015), l’Autorità di protezione ha decretato il collocamento di __________ alla Culla __________, istituito una curatela educativa in favore del minore e nominato una curatrice per la sorveglianza del diritto di visita nella persona di __________, stabilito un diritto di visita con i genitori di un’ora al giorno all’interno della struttura e ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza della suddetta curatrice. Alla decisione è stato conferito effetto immediatamente esecutivo. In seguito ad un’udienza alla presenza di entrambi i genitori tenutasi il 2 luglio 2015, durante la quale i genitori hanno confermato la loro opposizione alla privazione della custodia, la risoluzione supercautelare menzionata è stata confermata dall’Autorità di protezione e il collocamento di __________ presso la Culla __________ fino al 18 settembre 2015 è stato mantenuto (risoluzione n. 666/2015 del 2 luglio 2015).
H. Con osservazioni di merito del 30 giugno 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle motivazioni indicate nella decisione contestata. Tramite replica del 15 luglio 2015, i reclamanti hanno in via principale confermato le loro conclusioni, domandando, in via subordinata, che sia concessa la possibilità alla presenza della curatrice educativa di esercitare il diritto di visita sul figlio nei giorni indicati e al padre alla domenica, al di fuori della struttura della Culla __________ e per almeno 2 o 3 mezze giornate a settimana.
Comunicando con lettera del 28 luglio 2015 di rinunciare a presentare una duplica, l’Autorità di protezione ha messo fine allo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 1° giugno 2015 contro una decisione emanata il 27 maggio 2015, il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.In questa sede rimane contestata la privazione in via cautelare della custodia parentale di RE 2 e RE 1 su __________. La decisione cautelare di collocamento di __________ presso la Culla __________, d’istituzione di una curatela per l’esercizio delle relazioni personali dei genitori e di nomina del curatore è regolarmente cresciuta in giudicato (risoluzione supercautelare n. 606/2015 del 17 giugno 2015, risoluzione cautelare n. 666/2015 del 2 luglio 2015).
2.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di Protezione, dopo un resoconto della situazione personale dei genitori di __________, ha ripercorso le tappe che hanno condotto a disporre le misure di protezione adeguate in favore del nascituro in applicazione dell’art. 310 CC. Non potendo prescindere dalle misure ora attive a favore dei figli precedenti di entrambi i genitori di __________ e in particolare dalle ragioni che hanno condotto all’adozione di tali misure – continua l’Autorità di protezione – si giustifica di privare provvisoriamente i genitori della custodia del figlio, nell’attesa del completamento della valutazione delle loro competenze genitoriali. Non bastano in tale senso, a mente dell’Autorità “i timidi segnali di un miglioramento delle capacità di RE 2” a dimostrare che avrebbe la capacità di occuparsi del neonato. Corollario alla privazione della custodia è la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio. Promuovendo l’ipotesi di un collocamento che preveda possibilmente di mantenere madre e bambino insieme, l’Autorità di protezione ritiene a titolo sussidiario che si debba impostare un diritto di visita sorvegliato per entrambi i genitori, alla stregua del diritto di visita previsto con i precedenti figli. Per l’Autorità di protezione, in definitiva, la privazione della custodia e un collocamento della madre e del figlio, sussidiariamente la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati, si giustifica a titolo cautelare e provvisorio nell’attesa di una valutazione completa delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1.
2.2. Con il reclamo interposto il 1° giugno 2015 gli insorgenti contestano la privazione della custodia di __________. A tale fine sostengono che lo stato di salute della madre, ora affiancata da RE 1, sarebbe cambiato per rapporto alle difficoltà, in particolare l’abuso etilico, riscontrate quando ha avuto le altre figlie. A prova di questo, i reclamanti adducono che i test etilometrici a sorpresa somministrati a RE 2 tra gennaio e giugno 2015 avrebbero dato esito negativo. La madre sostiene dunque di essere perfettamente in grado di occuparsi del figlio neonato e che la decisione della “ARP è ingiustificata ed assurda” (reclamo pag. 5) essendo sproporzionata nelle circostanze attuali che hanno visto __________ venire alla luce. I reclamanti ritengono che delle misure meno incisive avrebbero dovuto essere adottate. In particolare, i genitori si dichiarano disposti a sottoporsi in ogni e qualsiasi momento alla valutazione di persone presenti, e che in caso di sviluppi negativi, l’Autorità potrebbe prendere ulteriori provvedimenti nei loro confronti prima di privarli della custodia. In via subordinata la madre si dichiara anche disposta “ad accettare che il bambino venga collocato in un Istituto”, citando a titolo di esempi la Culla __________ o la Casa __________. Infine nella replica, gli insorgenti chiedono che il diritto di visita venga ampliato e che si possa svolgere al di fuori della struttura della Culla __________ per almeno due o tre giornate a settimana.
2.3. Nelle settimane che hanno seguito l’emanazione della decisione impugnata – e in cui sono avvenuti gli scambi di allegati – è nato __________ e i dettagli del suo collocamento sono stati regolamentati. Emerge dagli atti che il progetto di collocamento della madre e del bambino insieme non abbia potuto avere esito favorevole. In effetti, un precedente tentativo – durante la primavera del 2011, al momento della nascita di __________ – di collocamento presso la Casa __________ ha preso fine in maniera repentina dopo circa un mese, siccome RE 2, durante il primo congedo all’esterno della Casa __________, ha avuto una grave ricaduta alcolica che si è protratta per 10 giorni. Per questo motivo, i vertici della Casa __________ non si sono dichiarati disponibili ad ospitare RE 2 ed il neonato. Un collocamento del bambino presso la Culla __________ è stato dunque predisposto dall’UAP. Un diritto di visita con i genitori di un’ora al giorno all’interno della struttura e ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00, da esercitarsi sotto la sorveglianza della curatrice educativa è inoltre stato predisposto.
3.I reclamanti si dolgono della privazione della custodia sostenendo che la situazione attuale sarebbe diversa dalle esperienze avute in precedenza con le due prime figlie di RE 2 e che vi sarebbero delle misure meno incisive che l’Autorità avrebbe potuto e dovuto adottare nella fattispecie. Nel caso precipuo, come testé indicato, sono contestati unicamente la privazione cautelare della custodia in attesa della valutazione completa delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1 ed il principio del collocamento. Il luogo del collocamento e l’adeguatezza del medesimo - essendo l’oggetto di una risoluzione separata regolarmente cresciuta in giudicato - prescinde dalla presente decisione (consid. 2).
3.1. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune, di cui è previsto un elenco agli art. 308 ss CC, per la protezione del figlio. La disposizione legale concede all’Autorità di protezione un vasto potere di apprezzamento concernente le modalità del proprio intervento preventivo che spazia dalle raccomandazioni ai genitori a misure incisive quali la privazione dell’autorità parentale. Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, pag. 206 no. 27.14). Esse sono mirate dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad art. 307 n. 4). In particolare, tra l’elenco di misure previste, l’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto dal pericolo, l’Autorità di Protezione deve toglierlo dalla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia – misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC – deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità ossia "quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo" (art. 310 cpv. 1 CC; Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n. 14). Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Hegnauer, op. cit., pag. 214 no. 27.36).
Questo tuttavia, e contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, non significa che la privazione della custodia possa essere pronunciata solo se sono state tentate misure ambulatoriali rimaste infruttuose ma, semmai, che la pronuncia deve interviene quando queste misure, viste le circostanze, risultano inadeguate e non atte a scongiurare il pericolo (sentenza CDP del 5 marzo 2015, inc. 9.2014.38 consid. 3; Breitschmid, op. cit., ad art. 310 N. 4).
3.2. Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, consid. 4.1; sentenza CDP del 20 marzo 2014, inc. 9.2013.266, consid. 4; Hegnauer, op. cit., pag. 215 no. 27.41). Questi deve essere ricoverato in un luogo “conveniente” che gli garantisca uno sviluppo ed una crescita che il mantenimento in famiglia metterebbe in pericolo (Meier, CR CC I, 2010, ad. art. 310 n. 19).
Il “ricovero conveniente” è stabilito dall'autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: età e domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche, altre esigenze e parere dei genitori. Il “ricovero conveniente” può consistere nell'affidamento a una famiglia, nell'inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un'abitazione indipendente (Meier, op. cit., ad. art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; Breitschmid, op.cit., ad art. 310 CC n. 8).
La scelta del “ricovero conveniente” non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale; non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del minore e con il regolamento del luogo in cui questi è collocato (Meier, op. cit., ad. art. 310 n. 22; RMA 2014 consid. 2aiii, p. 40; op. cit., art. 310 n. 25; Breitschmid, op.cit., ad art. 310 CC no. 10). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC).
3.3. Non va omesso che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (Meier, op. cit., ad. art. 310 n. 25). In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione.
4.Nella scelta di una misura di protezione a favore di un minore, di primaria importanza sono il suo interesse e la salvaguardia del suo benessere. Nel caso in esame, non sembra che l’Autorità di protezione abbia disatteso ai principi sopraelencati nel privare i genitori della custodia di __________ a titolo provvisorio in attesa del rapporto completo sulle loro capacità genitoriali.
4.1. Decisivo nella valutazione dell’Autorità è il rapporto intermedio dello Studio __________ del 19 maggio 2015. Tale rapporto, volto alla valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1, tiene in particolare conto della struttura della relazione di coppia e della maturazione della consapevolezza da parte della madre dei problemi di dipendenza rispettivamente la ricerca di soluzione a tali problemi. Da tale rapporto intermedio emerge “una sostanziale (e comune) minimizzazione, tendente alla negazione, della problematica che ha fatto sì che la signora RE 2 sia stata in precedenza privata della custodia delle sue due prime figlie in età molto precoce” (rapporto intermedio pag. 2). Il rapporto descrive la relazione - definita “banalizzante” - dell’interessata alla sua dipendenza. Fa stato anche delle affermazioni di RE 2 secondo le quali essa avrebbe smesso di bere da quando ha saputo di essere incinta di __________, considerando dunque, malgrado le proprie debolezze, il problema risolto (rapporto intermedio pag. 2 e 3). Il padre dal canto suo si reputa estraneo a questo processo di valutazione e sostiene di non avere problemi nell’aiutare RE 2 a superare le sue difficoltà; reputa infine che l’attuale procedura sia il frutto di “pregiudizi nei riguardi della compagna”. Il rapporto intermedio definisce la relazione tra i partner simile a quelle vissute da RE 2 con i padri delle sue altre due figlie ovvero che dopo una breve frequentazione e “senza alcuna progettualità di famiglia, sulla base di un rapporto di coppia agli albori, la signora si ritrova incinta” (rapporto intermedio pag. 3). Tenendo conto di quanto esposto – conclude il rapporto – “non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a consentire alla signora di occuparsi del suo nuovo nascituro senza che vengano poste le condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente protetto” (rapporto intermedio pag. 3).
4.2. Dal rapporto provvisorio dello Studio __________, emerge dunque che attualmente RE 2 non dimostra di essere idonea ad accudire il figlio e di poter fornire garanzie relativamente alla sua capacità di salvaguardarne il benessere. Gli scambi intervenuti in seguito al collocamento non lasciano trasparire un atteggiamento a breve termine diverso da quello emerso dal rapporto. Va menzionato ad esempio che la madre ha annullato senza congrua giustificazione a più riprese il diritto di visita all’ultimo momento (vedi in particolare nota dell’Autorità di protezione secondo cui la madre ha avvisato tramite un sms che non avrebbe esercitato il diritto di visita previsto per il giorno in questione (26 giungo 2015).
4.3. Dal gravame interposto, sembra che i genitori non neghino le difficoltà riscontrate con la presa di responsabilità genitoriale nei confronti delle altre figlie. Tuttavia, asseverano che le circostanze precipue sarebbero diverse, in quanto RE 1 affianca ora RE 2, e i test a sorpresa effettuati su di essa hanno dato sempre esito negativo. In effetti, emerge dal rapporto di monitoraggio __________ che 51 misurazioni effettuate a sorpresa hanno dato esito negativo. Lo stesso si deve dire dell’analisi di valori epatici tramite prelievo ematico. Inoltre RE 2 si è presentata regolarmente ai colloqui con il consulente di __________ (rapporto di monitoraggio del 24 giugno 2015). Invero, non si può prescindere da questi segni di miglioramento nella valutazione della fattispecie. Va inoltre rilevato lo sforzo dimostrato dai genitori di __________ nel rendersi disponibili alla valutazione in corso. Tuttavia, tenuto conto dell’insieme delle circostanze complesse della fattispecie, a titolo prudenziale, e nell’attesa di una valutazione completa delle capacità genitoriali si giustifica per il bene di __________ di privare i genitori della custodia su di lui. Va ribadito che questa privazione è provvisoria e unicamente in attesa di un rapporto definitivo relativo alle capacità genitoriali.
5.Deve infine essere valutata la richiesta degli insorgenti di ampliare il diritto di visita che esercitano presso la Culla __________. Una tale richiesta è inammissibile in questa sede. La presente Camera non è in effetti competente ad esaminare in prima battuta richieste di ampliamento del diritto di visita, essendo le stesse di pertinenza dell'autorità di prima sede.
6.Alla luce di quanto sopra, nella misura in cui è ricevibile il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata. Con riferimento alla richiesta di RE 2 e RE 1 di ammissione al gratuito patrocinio in sede di reclamo, occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Nel caso in esame, il certificato per l’amissione all’assistenza giudiziaria è stato prodotto solo per RE 2, e peraltro sprovvisto di documentazione a sostegno della situazione palesata. Non essendo stato sufficientemente documentato in questa sede lo stato di indigenza degli insorgenti, l’istanza tendente all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta. I reclamanti, a comprova del proprio stato di indigenza, avrebbe dovuto produrre l’apposito formulario sottoscritto dall'attuale Comune di domicilio comprovato dai documenti giustificativi.
7. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità del caso si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2.La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.Non si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.