Incarto n.
9.2015.113

Lugano

24 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa e la nomina di un curatore a favore di PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2/3 luglio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 1913, nubile e non risulta avere parenti. A seguito di alcuni problemi di salute ha dovuto essere ricoverata presso l’Ospedale __________ di __________, la cui Unità di geriatria ha segnalato la situazione all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), in data 17 giugno 2015. A causa delle sue condizioni di salute PI 1 non poteva rientrare al proprio domicilio e necessitava un aiuto per provvedere alle sue incombenze economiche.

 

                                  B.   Con scritto 18 giugno 2015 RE 1, si è candidato per l’assunzione del mandato di curatore di PI 1, sostenendo di essere una persona di sua fiducia e di conoscerla molto bene. L’Autorità di protezione ha quindi accertato, tramite la dr. med. __________ dell’Ospedale __________ di __________, l’impraticabilità di un’audizione dell’interessata, che di conseguenza non è stata sentita. L’Autorità ha tuttavia chiesto informazioni relativamente a RE 1 presso il servizio sociale del medesimo ospedale, che ha chiarito che l’interessata non ha mai fatto il nome o chiesto del signor RE 1, che nemmeno è stato identificato o riconosciuto dalla signora quando si è presentato al suo capezzale.

 

                                  C.   Tramite decisione 26 giugno 2015, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 CC a favore di PI 1, precisando che a far tempo dal 26 giugno 2015 essa sarebbe entrata presso la Casa anziani di __________. In qualità di curatore è stato nominato il signor CURA 1, “persona nota e ampiamente accreditata” presso l’Autorità di protezione.

 

                                  D.   Contro la suddetta decisione è insorto con reclamo del 2/3 luglio 2015 RE 1, sostenendo che non gli risulterebbe che CURA 1 al capezzale di PI 1 “sia stato riconosciuto o quant’altro”. Il reclamante, sostenendo di meglio conoscere l’interessata e di aver sempre fatto i suoi interessi, chiede che la decisione impugnata venga rivista e di essere nominato “in virtù di un’audizione vera e propria della signora PI 1”.

 

                                  E.   Il 14 luglio 2015 l’Autorità di protezione ha annunciato di rinunciare a presentare osservazioni, segnalando tuttavia che il 30 giugno 2015 il reclamante le ha inviato uno scritto formulando alcune precisazioni e sostenendo che non sarebbe stato nel suo interesse presentare ricorso contro la decisione.

 

                                  F.   Tramite replica del 16 luglio 2015 RE 1 ha osservato di ritenere “suo dovere rappresentarla (PI 1, ndr) come amico e persona di fiducia”. Egli ha trasmesso, a dimostrazione “della sua fiducia” la fotocopia di “uno dei tantissimi mandati della signora risalente al 2006”, una busta servita per un’offerta per una messa in suffragio per il defunto __________.

 

                                  G.   In duplica, con scritto 22 luglio 2015, l’Autorità di protezione ha precisato di aver verificato che non sono note disposizioni di PI 1 ai sensi degli art. 360 e segg. CC, avendo anche l’ispezione presso l’Ufficio dello stato civile dato esito negativo. Ha infine osservato che il documento prodotto dal reclamante “non può essere interpretato in senso più ampio di una semplice consegna di obolo”.

 

                                  H.   Interpellata dalla scrivente autorità sulla praticabilità di un’eventuale audizione della signora, la dr. med. __________ (medico curante di PI 1) ha osservato in data 26 ottobre 2015 di ritenere che da parte dell’interessata “vi possano essere difficoltà di comprensione sia per quanto riguarda gli aspetti formali della procedura che dei suoi contenuti”.

Come richiesto dallo scrivente Tribunale al fine di organizzare un’eventuale audizione, la dr. med. __________ ha poi sostenuto in data 11 novembre 2015 che PI 1 non è “in grado di sostenere un’audizione (…). Allo stato attuale la signora non è in grado né di comprendere il significato, né di esprimere il suo volere in merito ai propri interessi”.

Anche dinnanzi a questo Tribunale, PI 1 non è quindi stata sentita.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                         Interposto il 2/3 luglio 2015 - e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 6 luglio 2015 - contro una decisione emanata il 26 giugno 2015, il reclamo è tempestivo.

 

2.Il reclamante chiede di essere nominato curatore di PI 1, invece di CURA 1 nominato dall’Autorità di protezione. Egli ritiene che quest’ultimo infatti non è conosciuto dalla curatelata, che non è stata interpellata in merito a tale scelta. Egli ritiene di essere più idoneo ad assumere il mandato di curatore, poiché conosce le ultime volontà dell’interessata e ha “sempre fatto gli interessi della signora”. Al proposito chiede che una nuova decisione venga presa “in virtù di un’audizione vera e propria della signora PI 1”.

 

                                   3.   La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

 

                                         Giusta l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona di sua scelta. L'Autorità di Protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4, sentenza CDP del 29 settembre 2015, inc. n. 9.2014.105, consid. 4.1). Se la persona proposta adempie alle condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall’interessato anche se essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170). L’Autorità è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine all’interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve tenerne conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate. L’Autorità di protezione può in particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174).

 

                                         L'art. 401 cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione, secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 1).

                                         Il rifiuto della persona scelta dal curatelato deve essere motivato, per esempio dall’insufficienza delle competenze in relazione alle mansioni che devono essergli affidate (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 401 CC; sentenza del tribunale federale del 5 ottobre 2000, inc. 5P.332/2000).

 

                                   4.   Nel caso in esame l'Autorità di protezione ha specificato che PI 1 non era in grado di sostenere un’audizione, ragion per cui non è stato possibile sentirla per accertare eventuali sue proposte (cfr. certificato medico 17 giugno 2015, dr. med. __________).

Pure dinnanzi a questo Giudice non è stato possibile organizzare un’audizione, poiché al momento di fissare un incontro con il suo medico curante, l’interessata risultava non essere “in grado né di comprendere il significato né di esprimere il suo volere in merito ai propri interessi” (cfr. certificato medico 11 novembre 2013 dr. med. __________).

Vista la sua incapacità di esprimersi, non si può considerare violato il suo diritto di essere sentita né può essere accolta la richiesta del reclamante di decidere “in virtù di un’audizione vera e propria della signora PI 1”.

 

                                   5.   Risulta dagli atti che il reclamante non è stato proposto dall’interessata, bensì con scritto 18 giugno 2015 all’Autorità di protezione ha presentato spontaneamente la sua candidatura per divenire curatore di PI 1. Interpellata dall’Autorità di protezione, con scritto del 25 giugno 2015 l’assistente sociale dell’Ospedale __________ di __________ ha riferito che in un’occasione RE 1 era presente nella camera di PI 1 e chiedeva le chiavi della sua abitazione poiché “desiderava andare a casa sua per prenderle degli effetti personali da portarle in ospedale”. L’assistente sociale ha indicato di aver chiesto all’interessata “per ben tre volte se conosceva il signore accanto al letto e se ricordava il suo nome” ma lei “non lo ha mai identificato”. Di conseguenza le chiavi non gli sono state consegnate.

                                         L’Autorità di protezione ha giustificato la decisione di non accogliere la candidatura di RE 1 poiché “non scaturisce dalla signora PI 1” e “non ha trovato riscontri circa l’asserito rapporto di fiducia”. Ha pure precisato che “qualora in futuro l’interessata dovesse effettivamente - e con adeguata cognizione - confermare il desiderio di essere ammministrata dal sigonor RE 1, la nomina potrà essere rivista”. Infine ha precisato che “frattanto si preferisce dare incarico a persona nota ed ampiamente accreditata presso la scrivente Autorità, identificata nel signor CURA 1, da __________ in __________”.

                                         Con la propria replica del 16 luglio 2015, il reclamante ha allegato copia di una busta datata aprile 2006 indicante “offerta per la celebrazione e S. messa in suffragio per il defunto __________”, e “tramite sig. RE 1”. Il reclamante la reputa sufficiente a dimostrare “che la sua fiducia (della reclamante, ndr), acquisita in questi anni, era piena” nei suoi confronti.

                                         Tuttavia, così come espresso in duplica dall’Autorità di protezione - che ha sostenuto che si tratterebbe di “una semplice consegna di obolo” - anche secondo questo Giudice il suddetto documento non dimostra alcun rapporto di fiducia, né, come pretende il reclamante, che egli si sia occupato attivamente degli interessi di PI 1.

 

                                         Da quanto emerge dagli atti, PI 1 non è più in grado di formulare proposte sulla scelta del curatore, né riconosce o ricorda RE 1. Al proposito anche la dr. med. __________ su richiesta di questo Tribunale, ha precisato in data 26 ottobre 2015 di aver potuto appurare nel corso di un recente colloquio “PI 1 non ricorda il signor RE 1; ha invece alcuni ricordi che riguardano la Famiglia __________ in generale”.

 

                                         Come indicato in precedenza, anche qualora il curatore sia proposto dai congiunti o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione ne tiene conto, disponendo tuttavia di un ampio potere di apprezzamento. L’Autorità di protezione può non dare seguito alle proposte formulate e nominare un curatore che giudica più idoneo. Ciò che nel caso in esame ha fatto, specificando tuttavia che la decisione potrà essere rivista qualora fosse possibile chiarire la reale volontà della curatelata. Secondo questo Giudice, tale decisione non può prestarsi a critiche, considerata la situazione e in particolare l’impossibilità di chiarire eventuali desideri dell’interessata, che non risulta aver lasciato disposizioni in proposito. Peraltro nemmeno il reclamante ha dimostrato un legame o un qualsivoglia rapporto con l’interessata, se non con il documento già citato, che non permette di far supporre che egli si sia già occupato degli interessi di PI 1 in passato o che quest’ultima potrebbe desiderare la sua nomina in qualità di curatore.

 

                                   6.   Alla luce delle considerazioni di cui sopra la decisione impugnata resiste alle critiche e va confermata. Il reclamo va pertanto respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza sono quindi poste a carico del reclamante.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 150.–

                                         b)  spese                       fr. 100.–

                                                                                fr. 250.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                     

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.