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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di protezione del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Lardelli, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |
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vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire in merito all’istanza di ricusazione 17 aprile 2015 promossa da
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IS 1 patr. da: PR 1 |
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nei confronti di tutti i membri e della segretaria della |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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nell’ambito della causa riguardante l’autorità parentale congiunta su PI 1 (2004) |
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
che dall’unione fra IS 1 e PI 2 è nato PI 1 (2004);
che con scritto del 21 gennaio 2015 all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione), PI 2 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1;
che l’Autorità di protezione ha sottoposto la richiesta ad IS 1, impartendole un termine per osservazioni;
che con scritto del 13 febbraio 2015 IS 1 ha presentato un’istanza di ricusa nei confronti del presidente dell’Autorità di protezione CO 1, per avere in passato fornito consulenza a PI 2 quanto al computo dei diritti di visita, “anticipando il giudizio che verosimilmente avrebbe preso nel caso in cui le parti avessero richiesto l’emanazione di una decisione formale”;
che lo scritto è stato a sua volta intimato a PI 2 e al presidente dell’Autorità di protezione, che hanno presentato le loro osservazioni all’istanza di ricusa, trasmesse il 18 febbraio 2015 ad IS 1 con un termine per replicare;
che in data 27 marzo 2015 IS 1 ha chiesto una proroga del termine impartito e, avendo notato le iniziali “CO 1” sulla lettera 18 febbraio 2015 dell’Autorità di protezione, ha chiesto “chi, oltre al ricusato, abbia simili iniziali nel Collegio giudicante”, in quanto “se non ci fossero altri membri con detta iniziale ritengo che l’estensore della decisione di assegnazione del termine sia ancora il Pretore [recte: il presidente] ricusato, che cambia semplicemente «cappello»”;
che con lettera del 31 marzo 2015, firmata dalla segretaria, l’Autorità di protezione ha concesso una proroga del termine per la replica e ha precisato che le iniziali indicate “non sono giuste”, essendo frutto di “una svista della segretaria”; la medesima, contestualmente, si scusava per l’errore;
che a seguito di tale scritto, in data 17 aprile 2015 il patrocinatore di IS 1 si diceva “costretto a chiedere la ricusa di tutti i membri e della segretaria della ARP”, nella misura in cui “è palese che il Presidente CO 1 continui ad agire quale membro della stessa, che gli altri lo permettano e che addirittura ora la Segretaria prenda il posto del Presidente e dei Membri”. Secondo l’istante, “non è infatti verosimile (né rientra nei suoi compiti) che la Segretaria autonomamente intimi osservazioni di causa, assegni termini per repliche, proroghi termini, ecc”; nemmeno ritiene credibili “le spiegazioni in merito alle sigle”;
che il 21 aprile seguente, l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’istanza di ricusazione in oggetto;
che l'istanza di ricusazione non è stata intimata per osservazioni;
considerato
in diritto
che giusta l’art. 31 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale (cpv. 1); in caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l’autorità medesima in assenza del membro interessato: l’autorità regionale di protezione si completa poi con il supplente del membro ricusato o astenuto (cpv. 2); ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3); nel caso di impossibilità, per l’autorità regionale di protezione, di completarsi nell’ambito della gestione di una procedura, la Camera di protezione del Tribunale di appello decide, in via definitiva, a quale autorità di protezione viciniora assegnare la procedura (cpv. 4);
che l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12);
che la ricusa in oggetto trova il suo fondamento nel fatto che, secondo l’istante, dopo la richiesta di ricusazione formulata nei confronti del presidente CO 1, gli altri membri dell’Autorità e il supplente del presidente non avrebbero gestito a dovere il procedimento; al contrario, essi avrebbero permesso al presidente ricusato – rispettivamente, alla segretaria – di continuare la conduzione del medesimo, in spregio all’art. 47 cpv. 2 CPC;
che la presente istanza di ricusazione non riguarda dunque il presidente dell’Autorità di protezione CO 1 – già oggetto di un procedimento di ricusazione – bensì l’Autorità che deve pronunciarsi sulla ricusazione di quest’ultimo, ovvero gli altri membri dell’Autorità di protezione e il supplente del presidente (che, ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 LMPA, deve completare la composizione della medesima);
che è senz’altro possibile ricusare lo stesso giudice della ricusazione, ma unicamente per motivi specifici riguardanti la sua persona oppure attinenti all’incidente di ricusazione, non al merito della causa e non per lo spirito di collegialità che lo lega al giudice ricusato (Cocchi, Commentario CPC, 2011 Lugano, ad art. 51 CPC, pag. 86);
che per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);
che il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);
che in concreto, IS 1 chiede la ricusazione di tutti i componenti dell’Autorità di protezione, senza nemmeno individuare per nome i destinatari di tale richiesta;
che l’istante si limita a censurare una loro non meglio precisata “tolleranza” nei confronti dei comportamenti del presidente ricusato, senza indicare né rendere verosimili i motivi specifici che permettano di dubitare dell’imparzialità di ognuno dei componenti dell’Autorità di protezione chiamata a statuire in merito a tale ricusazione;
che alla luce della prassi evocata, l’istanza proposta nei confronti di tutti i membri dell’Autorità di protezione si rivela quindi di primo acchito inammissibile;
che pure nei confronti della segretaria l’istanza di ricusazione si rivela irricevibile: in primo luogo, anche in questo caso, l’istante nemmeno si premura di individuare precisamente per nome la persona nei confronti della quale è rivolta la sua istanza;
che in secondo luogo occorre sottolineare che ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario dell’Autorità di protezione esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati. Essendo tale mansione priva di autonomia decisionale o direttiva in seno all’Autorità di protezione, e dunque di qualsiasi potere di influenzare l’esito del procedimento (cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO, Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5), una richiesta di ricusazione nei confronti della segretaria non appare proponibile;
che infine, la richiesta appare irricevibile anche perché poco chiara: il motivo della ricusazione sembra essere il fatto che la segretaria abbia preso “il posto del Presidente e dei Membri” nell’intimare autonomamente osservazioni di causa, nell’assegnare termini per repliche, eccetera; poco oltre si sostiene invece che “non è verosimile” che tale sostituzione sia avvenuta;
che l’incarto va dunque ritornato all’Autorità regionale di __________, affinché si pronunci – completando la sua composizione con il supplente del presidente ricusato – sulla richiesta di proroga del termine per replicare di cui allo scritto 17 aprile 2015 e assuma la conduzione del procedimento incidentale di ricusazione di CO 1 per asserite prevenzione e inimicizia nei confronti di IS 1;
che in caso di accoglimento dell’istanza, l’Autorità di protezione così ricomposta assumerà anche il procedimento principale concernente la richiesta di autorità parentale congiunta presentata da PI 2; in caso contrario, dopo il giudizio incidentale sulla ricusazione la presidenza dell’Autorità di protezione verrà di nuovo assunta da CO 1;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico dell’istante;
che circa i rimedi giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado di giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art. 31 cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il 18 febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del 1 luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF dell’11 maggio 2012, inc. 2C_379/2012, consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di ricusazione 17 aprile 2015 è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di IS 1; non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera