Incarto n.
9.2015.126+140

Lugano

19 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

nell’ambito della curatela generale istituita in favore della madre PI 1

 

 

giudicando sui seguenti gravami presentati da RE 1:

- reclamo del 27 luglio 2015 contro la decisione 1° giugno 2015 dell'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2015.126);

 - reclamo 14 agosto 2015 contro la decisione 27 luglio 2015 dell'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2015. 140);

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   In ragione della scemata capacità di intendere e di volere di PI 1, nata il 1918, con decisione del 19 febbraio 2015 (ris. n. 107) l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in suo favore una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC. Quale curatrice è stata nominata CURA 1.

 

                                  B.   PI 1 è deceduta a __________ in data 2015.

 

                                  C.   Con decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355) l’Autorità di protezione ha autorizzato CURA 1 a prelevare dal conto bancario intestato alla defunta la somma di fr. 15'000.-, da depositare su un conto corrente intestato a nome della curatrice e con cui pagare tasse e spese di giustizia, nonché le mercedi della curatrice per gli anni 2014 e 2015. L’Autorità di protezione ha inoltre fatto ordine che l’eventuale rimanenza fosse da riversare sul conto bancario originario, a disposizione dell’erede. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, e a un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.

 

                                  D.   Il 9 giugno 2015, la curatrice CURA 1 ha effettuato il prelevamento autorizzato dalla predetta risoluzione.

 

                                  E.   Con reclamo del 27 luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.126) RE 1 – figlio della defunta e suo unico erede – è insorto contro la suddetta decisione, domandandone l’annullamento e l’immediata restituzione dell’importo prelevato dal conto di PI 1, l’Autorità di protezione non avendo alcun potere di disporre dei beni della curatelata dopo il suo decesso.

 

                                  F.   Con scritto del 31 luglio 2015 RE 1 ha domandato la restituzione dell’effetto sospensivo al suo reclamo, cui l’Autorità di protezione si è opposta con scritto del 10 agosto seguente.

 

                                  G.   Nelle sue osservazioni dell’11 agosto 2015, l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni del reclamante, ritenendo, da un lato, che anche dopo il decesso del curatelato il curatore disponga ancora di un certo margine d’azione e, dall’altro lato, considerando il gravame privo di oggetto in quanto RE 1 aveva nel frattempo chiesto alla curatrice di versargli quanto rimasto, dopo aver pagato le summenzionate spese.

 

                                  H.   Con scritto del 5 agosto 2015 la curatrice ha osservato di aver agito esclusivamente su ordine dell’Autorità di protezione, e di aver messo al corrente della questione RE 1 con comunicazione e-mail del 3 luglio precedente.

 

                                    I.   In replica, RE 1 ha ribadito le sue motivazioni, precisando inoltre che le sue richieste alla curatrice non potevano essere considerate come un’accettazione dell’operato di quest’ultima, ma solo come un tentativo di recuperare almeno parte dei fr. 15'000.- prelevati.

 

                                  L.   In duplica, sia l’Autorità di protezione che la curatrice si sono riconfermati nelle proprie osservazioni.

 

                                  M.   Nel frattempo, con decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) l’Autorità di protezione ha dichiarato chiusa la curatela generale istituita in favore della defunta. Ha inoltre approvato il rendiconto finanziario 2014, il rendiconto finanziario finale e fissato la mercede 2014 e 2015 della curatrice. L’Autorità di protezione ha inoltre ribadito l’autorizzazione concessa alla curatrice di prelevare fr. 15'000.- dal conto della defunta per provvedere a tali pagamenti e determinato la propria tassa di giustizia.

 

                                  N.   Anche la decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) dell’Autorità di protezione è stata oggetto di impugnativa (inc. CDP 9.2015.140). Nel suo reclamo del 14 agosto 2015, RE 1 critica in particolare il punto 7 del dispositivo, in cui viene ribadita l’autorizzazione a prelevare fr. 15'000.- dal conto bancario intestato alla defunta, e il punto 8 che fissa la tassa di giustizia a fr. 800.-. Nel gravame, egli ripropone gli argomenti già evocati, ritenendo che l’Autorità di protezione non aveva alcun potere di disporre dei beni della curatelata dopo il decesso di quest’ultima.

 

                                  O.   Del successivo scambio di allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

 

                                  P.   In data 10 settembre 2015 RE 1, dopo aver presentato i suoi memoriali di replica per entrambi i procedimenti, ha postulato l’accesso agli atti degli incarti. Con decreto 2 ottobre 2015 tale accesso agli atti gli è tuttavia stato negato, in applicazione dell’art. 33 cpv. 1 LPAmm e vista l’opposizione del procuratore pubblico incaricato di un procedimento penale nei confronti del reclamante per delle presunte malversazioni ai danni della madre.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                    I.   Reclamo contro la decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355; inc. CDP 9.2015.126)

 

                                   2.   Nella motivazione della decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima rammentato che i costi di una misura di protezione sono a carico della sostanza della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Considerato come RE 1, unico erede della curatelata, “ha una situazione finanziaria passiva” e “in passato non ha fatto gli interessi economici della madre”, l’Autorità di protezione ha ritenuto “opportuno permettere alla curatrice di prelevare la somma di CHF 15'000.00, per poter far fronte alla liquidazione delle mercedi 2014 e 2015, come pure le tasse della scrivente” (decisione impugnata, pag. 1). Secondo le modalità previste dall’Autorità di protezione, la somma “dovrà essere versata su un nuovo conto intestato alla curatrice e a pagamento effettuato, la curatrice verserà a sua volta il rimanente sul conto della signora PI 1, che sarà poi a disposizione dell’erede” (decisione impugnata, pag. 1).

 

                                   3.   RE 1 contesta tale risoluzione dell’Autorità di protezione. Egli critica in primo luogo il fatto che la decisione non gli sia stata nemmeno notificata, pur riguardando “un bene che al momento dell’emanazione della risoluzione era di assoluta e unica sua pertinenza”, in qualità di erede unico della curatelata (reclamo, pag. 1).

                                         Considerato come, ai sensi delle norme del diritto civile, la curatela termina inderogabilmente con la morte del curatelato e a tale momento il patrimonio di quest’ultimo passa automaticamente agli eredi, la curatrice “ha operato illegittimamente, in data 09.06.2015, un prelevamento di CHF 15'015.00 dal conto della curatelata, nel frattempo deceduta, sottraendo tale cifra alla disponibilità degli eredi” (reclamo, pag. 3). L’Autorità di protezione, al momento dell’emanazione della risoluzione impugnata, non aveva più alcun diritto di decidere del patrimonio di PI 1: nessuna norma le consente di agire sul patrimonio del curatelato post mortem (reclamo, pag. 3).

                                         Il reclamante postula pertanto che la risoluzione sia dichiarata nulla e che venga disposta l’immediata restituzione dell’importo indebitamente prelevato (reclamo, pag. 2).

                                   4.   Si osserva anzitutto che la censura dell’Autorità di protezione, secondo cui la lettera di RE 1 alla curatrice datata 7 agosto 2015 renderebbe senza oggetto il reclamo, è priva di rilievo. In tale scritto l’insorgente si limita a domandare alla curatrice di procedere alla restituzione di quanto rimasto dopo aver trattenuto le mercedi in suo favore e le spese di giustizia: esso non può essere interpretato come una rinuncia alla restituzione anche di quegli importi, né come un’accettazione di quanto deciso nella risoluzione qui impugnata o una ratifica dell’operato della curatrice.

 

                                   5.   Ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CC, la curatela prende fine per legge con la morte dell’interessato. Giusta l’art. 421 cifra 2 CC, con la fine della curatela, termina per legge anche l’ufficio di curatore.

 

                                         Alla morte dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha esercitato fino a quel momento decadono (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 521, pag. 238; Vogel, BSK Erw. Schutz, ad art. 421-424, n. 9; Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, in: RMA 5/2013, n. 5.2 pag. 394). Compiti residui del curatore sono la presentazione del rapporto e del conto finale (Henkel, BSK Erw. Schutz, Basilea 2012, ad art. 399 CC n. 12), oltre al trasferimento materiale del patrimonio del curatelato agli eredi (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012,, n. 8.1. pag. 227; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1270 pag. 559 e 1275 pag. 561) e l’adempimento di alcuni doveri d’informazione a quest’ultimi (quali le indicazioni sul tipo di funerale desiderato, la consegna di indirizzi di contatto per la disdetta di abbonamenti, etc; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 522, pag. 238). Al curatore non spetta per contro alcun dovere di gestione transitoria, nemmeno in relazione ad atti e negozi indifferibili ex art. 424 CC (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, n. 8.1. pag. 227; Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).

                                         L'amministrazione dell'eredità ex art. 554 cpv. 3 CC può essere assunta dal curatore, ma – contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il testo di legge – solo in presenza di una decisione in tal senso del pretore competente (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 523, pag. 239; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, n. 9.2. pag. 238; Vogel, BSK Erw. Schutz, ad art. 421-424, n. 9; Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.2 pag. 394).

 

                                         I principi applicabili e le indicazioni su come procedere sono stati riassunti nella Circolare n. 1 del 7 febbraio 2014 della Camera di protezione, inviata in qualità di autorità di vigilanza all’attenzione di tutte le Autorità di protezione. In tale circolare si indica chiaramente che alla morte dell’interessato, i poteri di rappresentanza e di amministrazione del patrimonio che il curatore ha fino ad allora esercitato decadono, come pure le funzioni dell’autorità di protezione (pag. 1). Il curatore deve astenersi da ogni atto di rappresentanza o gestione - l’amministrazione del patrimonio è responsabilità degli eredi – limitando il suo intervento agli atti amministrativi necessari alla conservazione ed al trasferimento della sostanza (pag. 1-2). L’autorità di protezione non può ordinare al curatore di assumere l'amministrazione dell'eredità ex art. 554 cpv. 3 CC, né autorizzare atti di disposizione sulla sostanza successoria (pag. 3).

 

                                   6.   Nella fattispecie, alla luce delle disposizioni evocate la risoluzione impugnata non può che essere annullata.

 

                                         Dopo il decesso della curatelata, l’Autorità di protezione non aveva alcuna competenza per autorizzare un atto di disposizione sulla sostanza successoria, già di pertinenza dell’erede unico RE 1. Non risulta peraltro che quest’ultimo abbia autorizzato un tale prelievo post mortem: al contrario, l’Autorità di protezione ha cercato di tenere il reclamante all’oscuro dell’operazione, non intimandogli la relativa decisione e informandolo solo dopo che lui stesso – avuto accesso alla documentazione bancaria della madre – ne ha domandato conto all’Autorità di protezione.

                                         Irrilevanti in tal senso le giustificazioni evocate nella decisione impugnata, ovvero il fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria passiva, e che in passato egli non abbia fatto gli interessi economici della madre.

                                         Anche nell’ipotesi, tuttora al vaglio degli inquirenti, in cui egli abbia commesso un reato penale nei confronti della madre, in assenza di una diseredazione (477 e segg. CC) o di una causa di indegnità (540 CC) – questioni la cui definizione non spetta tuttavia all’Autorità di protezione – la sua qualità di successore universale dei beni della madre non può essere rimessa in discussione.

                                         Il prelievo di denari da conti della de cuius non può nemmeno essere legittimato dal fatto che RE 1 abbia una situazione debitoria critica: ciò giustifica semmai, al contrario, una prudenza ancora più accresciuta, nella misura in cui il pagamento di alcuni debiti potrebbe cagionare uno svantaggio agli altri creditori, con possibili conseguenze anche di ordine penale.

                                         Non può del resto essere seguita la tesi dell’Autorità di protezione, secondo cui parte della dottrina ammette che il curatore, dopo il decesso del curatelato, possa provvedere alla liquidazione delle ultime pendenze, compreso il pagamento della propria mercede e di tasse e spese di giustizia. L’opera richiamata dall’Autorità di protezione (Affolter/Vogel, BSK Erw. Schutz, ad art. 425, n. 29) precisa in realtà che quanto (eventualmente) svolto dal curatore dopo il decesso del curatelato non trova giustificazione alcuna nel diritto di protezione – e non deve dunque essere menzionato nel rendiconto finale – ma può semmai fondarsi sulle norme sulla rappresentanza (art. 38 CO), sul diritto del mandato (art. 394 e segg. CO) o sulla gestione d’affari senza mandato (art. 419 e segg. CO), ciò che non ha alcuna attinenza con quanto qui in discussione.

 

                                         Con riferimento specifico alle tasse e spese dell’Autorità di protezione e alle mercedi del curatore, la dottrina precisa che tali pretese non possono essere poste in compensazione con i beni dell’interessato a loro affidati, contrariamente a quanto previsto ad esempio nelle condizioni generali di alcune banche (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Tale situazione, definita insoddisfacente, può essere ovviata nella misura in cui i Cantoni prevedono, nel loro diritto di applicazione, la possibilità di prelevare dai beni del curatelato un adeguato anticipo dei costi della misura (Affolter, Das Ende der Beistandschaft und die Vermögenssorge, n. 5.21 pag. 399). Ciò è il caso nel Canton Ticino, ove l’art. 29 cpv. 2 LPMA permette alle autorità regionali di protezione di chiedere anticipi per il pagamento delle tasse e spese delle proprie decisioni e l’art. 49 cpv. 4 del Regolamento della LPMA (ROPMA) dà facoltà al curatore di chiedere all’autorità di protezione un anticipo sulla sua indennità già nel corso dell’anno, senza attendere la presentazione del rendiconto annuale.

 

                                         Al di là della raccomandazione di evadere con sollecitudine le richieste di mercedi dei curatori, onde evitare arretrati e poter prelevare tempestivamente e con regolarità dai conti della persona interessata gli importi necessari a coprire i costi della curatela, nei casi in cui il curatelato è in una situazione di fragilità ed è nota l’insolvenza degli eredi occorre dunque esortare le autorità di protezione a far uso delle possibilità di anticipo consentite dalla normativa cantonale. Ogni atto di disposizione sui conti della persona interessata post mortem deve invece essere escluso.

 

                                   7.   In conclusione, il reclamo deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. L’Autorità di protezione non può dunque autorizzare alcun prelievo post mortem dal conto della curatelata. Considerato come il suddetto prelievo sia stato già effettuato ancor prima dell’introduzione del presente reclamo (ragion per cui anche il conferimento dell’effetto sospensivo al medesimo sarebbe stato privo di portata pratica), il reclamante non può che essere rinviato al giudice civile ai sensi dell’art. 454 CC, affinché comprovi il danno che ritiene di aver subito e postuli il relativo risarcimento nei confronti del Cantone.

                                         Si segnala di transenna che il reclamante risulta comunque debitore, in quanto unico erede della curatelata, dei costi della misura di protezione. Nell’ambito dell’azione civile egli dovrà dunque attendersi che il Cantone opponga alla sua pretesa risarcitoria i mezzi difensivi a sua disposizione, quali ad esempio la compensazione.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di oggetto l'istanza di restituzione dell’effetto sospensivo del reclamante.

 

 

                                   II.   Reclamo contro la decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498; inc. CDP 9.2015.140)

 

                                   9.   Nel reclamo in questione, RE 1 si limita a ribadire gli argomenti proposti contro la risoluzione precedente, criticando di fatto unicamente l’autorizzazione conferita alla curatrice di prelevare fr. 15'000.- da un conto bancario della defunta per procedere al pagamento dei costi della misura di protezione.

 

                                         Tali argomenti sono già stati sviscerati nei considerandi precedenti, ragion per cui le conclusioni cui si è giunti possono essere riprese integralmente. Non essendo consentito all’Autorità di protezione alcun atto di disposizione sulla sostanza successoria, già di pertinenza dell’erede unico RE 1, il dispositivo n. 7 della decisione impugnata deve essere annullato.

 

                                         Per il resto, la decisione può invece trovare conferma, nella misura in cui il reclamante non adduce alcuna contestazione in merito alla chiusura della curatela, all’approvazione dei conti presentati dalla curatrice, alla fissazione della mercede di quest’ultima e delle tasse della decisione. Neppure è contestato il principio secondo cui RE 1 debba far fronte al pagamento degli importi stabiliti dall’Autorità di protezione in tale risoluzione, in qualità di erede unico della defunta PI 1.

 

                                10.   Anche in questo caso, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                    I.   Reclamo contro la decisione del 1° giugno 2015 (inc. CDP 9.2015.126)

 

1.Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la decisione del 1° giugno 2015 (ris. n. 355) dell’Autorità di protezione __________ è annullata.

 

2.Non si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili per la procedura in oggetto.

 

                                   II.   Reclamo contro la decisione del 27 luglio 2015 (inc. CDP 9.2015.140)

 

3.Il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il considerando n. 7 della decisione del 27 luglio 2015 (ris. n. 498) dell’Autorità di protezione __________ è annullato. Per il resto, la decisione rimane invariata.

 

4.Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.