Incarto n.
9.2015.166

Lugano

4 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’ordine di consegnare le chiavi della cassetta di sicurezza al fine di allestire l’inventario dei beni

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 16 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

e in diritto

                                         che mediante decisione del 24 febbraio 2014 l'Autorità regionale di protezione __________ ha istituito in favore di __________ e RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatore il signor __________;

                                         che la curatela suddetta è stata istituita su richiesta scritta presentata dagli interessati in data 29 ottobre 2014 e sulla base del certificato medico allestito il 2 novembre 2014 dal dott. med. __________;

 

                                         che il 10 marzo 2015 i signori __________ e RE 1 hanno interposto reclamo contro l’istituzione della misura, gravame respinto dallo scrivente Tribunale con decisione del 16 marzo 2015 (inc. 9.2015.49);

 

                                         che __________ ha rifiutato l’assunzione del mandato di curatore a seguito del comportamento grave e aggressivo del signor RE 1;

 

                                         che con decisione ris. n. 520 del 19 maggio 2015 l’Autorità di protezione ha sostituito il curatore e designato, nella funzione, __________ al quale è stato, fra l’altro, dato il compito di allestire, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, l’inventario dei beni dei curatelati;

 

                                         che vista l’opposizione del signor RE 1 a collaborare con il curatore nell’allestimento dell’inventario, l’Autorità di protezione, con decisione ris. n. 910 del 16 settembre 2015, ha fatto ordine al curatelato di consegnare le chiavi della cassetta di sicurezza della Banca __________, in caso contrario il curatore avrebbe potuto procedere con l’apertura forzata;

 

                                         che avverso la predetta decisione è insorto, con reclamo 23 settembre 2015, il signor RE 1 chiedendo l’annullamento della decisione o, in subordine, l’apertura della cassetta in presenza sua e di un rappresentante di sua fiducia;

 

                                         che all’accoglimento del gravame si è opposta l’Autorità di protezione con osservazioni 9 ottobre 2015;

 

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]; riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

 

                                         che l’allestimento dell’inventario dei beni da amministrare è espressamente previsto all’art. 405 cpv. 2 CC;

 

                                         che l’inventario è il fondamento della tenuta dei conti e della gestione del patrimonio (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 7) e non è possibile prescindere dalla sua stesura (BSK ZGB I-Affolter, art. 405 N. 14) fungendo, fra l’altro, da strumento indispensabile per il controllo dell’operato del curatore;

 

                                         che in siffatte circostanze ogni opposizione all’apertura della cassetta di sicurezza di pertinenza del curatelato cade nel vuoto, si tratta di un atto indispensabile per l’allestimento dell’inventario;

 

                                         che qualora nella cassetta fossero effettivamente rinvenuti beni di accertata pertinenza di terzi, come asserito dal reclamante, è ovvio che gli stessi non sarebbero considerati nella gestione ma unicamente indicati come contenuto in deposito;

 

                                         che la richiesta di essere presente all’apertura della cassetta di sicurezza formulata dal RE 1 appare superflua e non necessita particolari ordini. La partecipazione del curatelato all’allestimento dell’inventario è assodata benché non espressamente prevista; si tratta di una questione di trasparenza e di rendere responsabile il curatelato, che firma infine l’inventario per attestare la sua partecipazione (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 405 n. 8);

 

                                         che visto quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, date le circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.