Incarto n.
9.2015.169

Lugano

12 ottobre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Lardelli, presidente,

Bozzini e Balerna

 

vicecancelliera:

Dell'Oro

 

 

 

 

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 6 ottobre 2015 da

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

nell’ambito del procedimento concernente la revoca della curatela generale istituita in favore di IS 1

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto

                                         che con decisione del 20 giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di IS 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC;

 

                                         che con istanza 4 maggio 2015 IS 1 si è rivolto all’Autorità di protezione chiedendo che venisse accertata “l’attuale insussistenza dei presupposti previsti all’art. 398 CC” e che la misura di protezione fosse revocata;

 

                                         che dopo aver sentito l'interessato e la curatrice __________, con risoluzione n. 931/2015 del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su IS 1, esprimendosi in particolare sull’esistenza di disabilità mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali, di modo da “poter decidere sulla richiesta di revoca con cognizione di causa”;

 

                                         che con reclamo 6 ottobre 2015 IS 1 ha impugnato tale decisione, giudicandola arbitraria e contraria al principio della buona fede; egli postula, in via preliminare, la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione e l’accertamento della nullità (in subordine, l’annullamento) di tutte le decisioni sin qui adottate nei suoi confronti; nel merito – evaso separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1 e 7 LOG) – IS 1 chiede che venga dichiarato nullo sia il conferimento del mandato al Servizio psico-sociale, sia la decisione del 2013 concernente l’istituzione della curatela generale in suo favore;

 

                                         che l’istanza di ricusazione non è stata intimata per osservazioni;

 

considerato

 

in diritto

                                         che giusta l’art. 31 cpv. 1 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, per i membri delle autorità regionali di protezione si applicano i motivi di ricusazione previsti dal CPC federale. Ove sia ricusata l’intera autorità di protezione o la maggioranza di essa, decide la Camera di protezione del Tribunale di appello (cpv. 3);

 

                                         che l’art. 47 cpv. 1 CPC elenca i motivi di ricusazione, senza più distinguere – com’era il caso nel vecchio CPC ticinese – tra esclusione e ricusazione (cfr. Messaggio concernente la modifica della LTut del 7 marzo 2012, pag. 12);

 

                                         che per prassi costante, la domanda di ricusazione di un intero corpo giudicante è inammissibile: i motivi di ricusazione devono riferirsi al rapporto fra una determinata persona facente parte di un'autorità ed una determinata parte, ed essi vanno pertanto esposti individualmente con riferimento ad ogni singolo ricusando (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2 e riferimenti; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

 

                                         che il Tribunale federale aveva sancito l’applicabilità di tale prassi anche alla ricusazione dei membri delle Commissioni tutorie regionali ticinesi (STF del 28 novembre 2011, inc. 5A_707/2011, consid. 3.1.2; v. anche sentenza CDP del 26 novembre 2014, inc. 9.2014.142, consid. 1);

 

                                         che IS 1 chiede la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione, in quanto “invece di procedere immediatamente alla revoca della curatela generale (che è stata decisa sulla base di una falsità ed è quindi nulla) e nell’intento di proteggersi dalle inevitabili azioni di responsabilità per gli abusi commessi, cerca di suggerire al perito delle risposte che potrebbero persino giustificare un ricovero a scopo di assistenza”, ciò che a mente dell’’istante “denota un atteggiamento pregiudizialmente negativo” nei suoi confronti (reclamo, pag. 7);

 

                                         che in concreto, l’istante postula la ricusazione di tutti i membri dell’Autorità di protezione senza allegare né rendere verosimili comportamenti attribuibili ai singoli componenti della medesima – peraltro nemmeno indicati per nome – che potrebbero dare adito ad una ricusazione;

 

                                         che di conseguenza, alla luce della prassi evocata, la domanda si rivela di primo acchito improponibile;

 

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti integralmente a carico di IS 1;

 

                                         che circa i rimedi giuridici esperibili, in considerazione dell’esigenza del doppio grado di giurisdizione e nell’attesa dei necessari adattamenti legislativi dell’art. 31 cpv. 3 LPMA [cfr. iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata il 18 febbraio 2014 da Andrea Giudici per la modifica della LOG (adeguamenti formali nel diritto cantonale – doppia istanza)], contro la presente decisione è possibile interporre ricorso entro 15 giorni dalla sua intimazione presso la Commissione di ricorso sulla magistratura (risoluzione governativa n. 2708 del 1 luglio 2015 del Consiglio di Stato; art. 85a cpv. 1 LOG; cfr. anche STF dell’11 maggio 2012, inc. 2C_379/2012, consid. 5 e sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.116).

 

 

Per questi motivi

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L'istanza di ricusazione è inammissibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr.     150.–

                                         b)  spese                       fr.       50.–

                                                                                fr.     200.–

 

                                         sono posti a carico di IS 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

 

 

Il presidente                                                          La vicecancelliera