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assistito dalla vicecancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la sua sostituzione in qualità di curatore di PI 1; |
giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2015 presentato da RE 1 contro la decisioni emessa il 7 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione del 26 settembre 2013 l’Autorità regionale di protezione CO 1 (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza (art. 394 e 395 CC) nei confronti dei coniugi __________ (1975)e PI 1 (1970), nominando quale curatore il signor RE 1.
B. Mediante scritto del 21 aprile 2015, il procuratore pubblico __________, ha informato l’Autorità di protezione di aver proceduto nei confronti di RE 1 “per titolo di frode elettorale (art. 282 CP) ed incetta di voti (art. 282bis CP) in relazioni alle dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere stato da lui costretto a consegnargli le schede per le recenti elezioni cantonali”.
Il procuratore pubblico, “vista la delicatezza dell’inchiesta”, ha invitato l’Autorità di protezione a trasmettere i nominativi di tutti i pupilli di RE 1 e a “non informare nessuno” della richiesta, “sotto pena delle sanzioni previste dall’art. 292 CP”.
Con lettera del 2 luglio 2015 il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione di avere formalmente aperto un’istruzione penale nei confronti di RE 1 per titolo di frode elettorale e incetta di voti, reati commessi in occasione delle elezioni cantonali 2015. Il procuratore ha indicato di aver segnalato quanto precede per eventuali provvedimenti disciplinari di competenza dell’Autorità di protezione.
C. Mediante decisione 8 ottobre 2015 (ris. n. 429) l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione del curatore RE 1 e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore (art. 394 CC), nominando per detta funzione la signora __________. L’Autorità di protezione ha indicato di essere stata informata dal Ministero pubblico dell’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1 e che “a prescindere dall’esito ultimo della procedura penale, le preponderanti esigenze di protezione dei curatelati impongono la massima prudenza”. In concreto, secondo l’Autorità di prima sede, le imputazioni contestate hanno un riferimento diretto con l’esercizio del mandato di curatore, ciò che mina i requisiti d’idoneità alla funzione ed il rapporto di fiducia con il mandante.
Con decisione di medesima data (ris. n. 430) L’Autorità di protezione ha disposto pure la sostituzione di RE 1 quale curatore di __________ moglie di PI 1.
D. RE 1 è insorto contro la decisione n. 429 con reclamo del 22 ottobre 2015, postulandone l’annullamento.
In primo luogo il reclamante evidenzia una disparità di trattamento ritenuto che l’Autorità di protezione avrebbe, a suo avviso, revocato la curatela di RE 1 solo in favore di PI 1 e non già di sua moglie.
Il reclamante lamenta un accertamento errato dei fatti. Non vi sarebbero motivi alla base della decisione di sostituzione del curatore; egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto d’accusa. RE 1 invita l’Autorità di protezione a produrre la documentazione a comprova dell’avvenuta informazione dell’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. Egli indica che non è ammissibile che l’Autorità di protezione sia stata informata dal Ministero pubblico e ipotizza che l’Autorità di protezione avrebbe ottenuto tali informazioni in maniera ufficiosa.
E. Mediante osservazioni del 26 novembre 2016 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo.
L’Autorità di prime cure ha precisato che, dopo aver ricevuto la prima segnalazione da parte del Ministero pubblico (21 aprile 2015), ha convocato RE 1 per un’udienza di discussione (relativa ad un altro caso di curatela). Durante l’udienza venne, a suo dire, discussa l’incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore; “non si verbalizzarono i dettagli per scrupolo di discrezione”, “ma fu chiarito che sarebbe stato dimesso da ogni incarico” conferito dall’Autorità di protezione.
A mente dell’Autorità di prime cure, le esigenze di protezione dei curatelati sono indubbiamente superiori al desiderio del reclamante di mantenere i mandati. Per l’Autorità di protezione non si tratta di emettere condanne o giudizi morali sulla persona, ma di garantire a persone fragili e facilmente esposte la massima protezione. Il semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico – che se accertati sarebbero per altro stati commessi ai danni di pupilli – rende il reclamante incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore.
L’Autorità di protezione riferisce di aver emesso una medesima decisione anche per quanto riguarda la signora __________ e di averla notificata al curatore con un unico invio raccomandato.
Con scritto del 26 novembre 2015 i coniugi PI 1 hanno dichiarato di voler mantenere la curatela con RE 1, senza addurre ulteriori motivazioni.
Con replica del 4 dicembre 2015 RE 1 contesta nuovamente di aver ricevuto anche la decisione di revoca della curatela per quanto riguarda __________. Il reclamante indica che in nessun caso dallo scritto del Ministero pubblico emergevano indizi per concludere che RE 1 si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da revocare i mandati di curatela, lamentando di non aver potuto esprimersi al riguardo.
Mediante duplica del 17 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha riconfermato la decisione impugnata.
In concreto il reclamante è oggetto di una procedura penale per ipotesi di reati commessi ai danni o per il tramite di pupilli, fatto che di per sé lo renderebbe, a suo dire, incompatibile con l’esercizio del ruolo di curatore. Il desiderio di RE 1 di mantenere i mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione dei curatelati.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha disposto la sostituzione del curatore RE 1 e designato in favore di PI 1 un nuovo curatore. L’Autorità di protezione ha indicato, che a seguito dell’apertura da parte del Ministero pubblico di un procedimento penale nei confronti di RE 1 per frode elettorale ed incetta di voti, le esigenze di protezione dei curatelati impongono la massima prudenza. Il semplice dubbio sulla consistenza dei reati ipotizzati dal Ministero pubblico – che se accertati sarebbero per altro stati commessi anche ai danni di pupilli – rende il reclamante incompatibile con l’esercizio della funzione di curatore. A prescindere dall’esito del procedimento penale, al momento mancherebbe la fiducia tra Autorità di protezione e curatore. Il desiderio di RE 1 di mantenere i mandati deve cedere il passo alle superiori esigenze di protezione dei curatelati.
3. RE 1 ha impugnato la predetta decisione contestando in primo luogo una disparità di trattamento, ritenuto che a suo dire sarebbe stata revocata solo la curatela in favore di PI 1 e non quella in favore della di lui moglie __________. Dagli atti risulta in vero che l’Autorità di protezione ha emanato una decisione di revoca anche della curatela in favore __________, per cui la doglianza del reclamante cade nel vuoto. La questione a sapere se quest’ultima decisione sia stata validamente intimata – e sia di conseguenza cresciuta o meno in giudicato – esula dalla presente procedura, che ha per oggetto unicamente la decisione n. 429 relativa alla curatela in favore di PI 1.
4. RE 1 contesta di non avere potuto esprimersi dinanzi all’Autorità di protezione prima dell’emissione della decisione contestata.
4.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2).
Il diritto di essere sentito, implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).
4.2. L’Autorità di protezione riferisce di aver discusso in modo “informale” della questione (incompatibilità all’esercizio delle funzioni di curatore) con RE 1 durante un’udienza relativa ad un’altra curatela (cfr. curatela __________, udienza del 25 giugno 2015). L’Autorità sostiene di non aver verbalizzato i dettagli della discussione “per scrupolo di discrezione”. Dal verbale d’udienza agli atti emerge unicamente che RE 1 ha rassegnato le dimissioni. Il reclamante contesta tale fatto.
Indipendentemente dalla veridicità di quanto riferito da entrambe le parti, pur ammettendo una violazione del diritto di essere sentito, eccezionalmente, una tale violazione commessa da un’autorità inferiore può reputarsi sanata qualora, come nel caso in esame, l’interessato abbia potuto, far valere le sue argomentazioni dinanzi ad un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo di fatto e di diritto. Non si ritiene dunque di dover procedere all’annullamento della decisione.
Ciò a maggior ragione anche per il fatto che la mancata audizione è stata indotta dall’ordine 21 aprile 2015 impartito dal Ministero pubblico all’Autorità di prime cure – sotto comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP – di non informare nessuno delle informazioni ricevute.
5. Secondo il reclamante non vi sarebbero validi motivi per procedere alla sua sostituzione quale curatore. Egli non sarebbe peraltro stato oggetto di alcun decreto d’accusa. Oltre a criticare e contestare il passaggio d’informazioni tra Ministero pubblico e Autorità di protezione, asserisce che dagli scritti del Ministero pubblico non emergerebbero indizi tali permettenti di concludere che si fosse in qualche modo reso autore di azioni tali da giustificare la revoca dei mandati di curatela.
5.1. La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogia in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.
Secondo l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.
L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà. Come per l’art. 445 al. 2 vCC, è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere che è determinante e non invece il fatto che ci sia stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ssCC, che comprende anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto a essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447 ssCC) (CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5.).
Il mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono indipendentemente della questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione.
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso considerato che il comportamento dello stesso può danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 8).
5.2. Nel caso in esame risulta dagli atti che con scritto del 21 aprile 2015 il procuratore pubblico __________ ha informato l’Autorità di protezione di aver proceduto nei confronti di RE 1 “per titolo di frode elettorale ed incetta di voti in relazione alle dichiarazioni fatte recentemente da un suo pupillo di essere stato da lui costretto a consegnargli le schede per le elezioni cantonali” e ha chiesto i nominativi di tutti i pupilli di RE 1, con la comminatoria (292 CP) di non informare nessuno di tale richiesta. Con ulteriore scritto del 2 luglio 2015 il procuratore pubblico ha riferito all’Autorità di protezione – “per eventuali provvedimenti disciplinari” di sua competenza – d’aver formalmente aperto un procedimento penale nei confronti dell’interessato.
Diversamente da quanto addotto dal reclamante, tale modo di procedere, rientra nel novero dell’obbligo di collaborare sancito dall’art. 448 CC. Infatti, giusta l’art. 448 cpv. 4 CC, le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti. In ossequio a detto principio, nel rispetto del principio di proporzionalità e della protezione dei dati, il procuratore pubblico si è limitato ad informare l’Autorità di protezione di aver provveduto all’apertura di un procedimento penale nei confronti di RE 1 (per frode elettorale ed incetta di voti ai danni di alcuni suoi pupilli) e a richiedere il nominativo di tutti i pupilli dello stesso. Mal si comprende, in simili circostanze, come il reclamante possa porre in dubbio l’operato del Ministero pubblico e dell’Autorità di protezione, spingendosi ad ipotizzare che quest’ultima abbia ottenuto tali informazioni in maniera “ufficiosa”.
5.3. Ne consegue che, ritenuto che il Ministero pubblico ha formalmente aperto un procedimento penale per frode elettorale ed incetta di voti nei confronti di RE 1, è più che giustificato che l’Autorità di protezione abbia provveduto a sostituire lo stesso nelle sue funzioni di curatore. Ciò a maggior ragione per il fatto che i reati ipotizzati e contestati all’interessato potrebbero essere stati commessi anche ai danni di alcuni pupilli e hanno un riferimento diretto con l’esercizio del mandato di curatore (cfr. scritto del 2 luglio 2015 agli atti). In concreto, il rapporto di fiducia e di fedeltà, alla base della funzione pubblica e del rapporto di mandato, è venuto a meno. Come rettamente evidenziato dall’Autorità di prime cure, preponderante in concreto è la protezione degli interessi dei curatelati e la massima prudenza è d’obbligo. Indipendentemente dall’esito del procedimento penale l’Autorità di protezione, ha infatti la facoltà di dimettere un curatore, qualora la fiducia sia venuta meno.
A titolo abbondanziale va detto che una sostituzione provvisoria del curatore in attesa dell’esito della procedura penale (CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5, con riferimento alle misure cautelari dell’art. 445 CC) – peraltro neppure sostenuta dal reclamante – avrebbe garantito una minore continuità alla curatela. In ogni caso, l’Autorità di protezione ha evidenziato nelle proprie osservazioni che “se poi la procedura penale si concluderà a favore dell’indagato … non avrà problemi a riconsiderare il signor RE 1 per altri incarichi”.
6. La decisione impugnata resiste dunque alle critiche del reclamante, che non spende peraltro neppure una parola sulle imputazioni a lui contestate, limitandosi a formulare doglianze generiche sull’operato del Ministero pubblico e dell’Autorità di protezione.
7. Visto quanto precede il reclamo va respinto e la decisione impugnata merita di essere confermata.
Tasse e spese sono poste a carico del reclamante, interamente soccombente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.