Incarto n.
9.2015.188

Lugano

29 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Squillace

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la sostituzione del tutore

 

 

 

giudicando sul reclamo del 2 novembre 2015 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 30 settembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (1996) e RE 2 (1999) sono figli di __________ e RE 1. La madre, alla quale era stata attribuita l’autorità parentale esclusiva sui figli al momento del divorzio pronunciato dal Pretore di __________ il 2005, è deceduta il 2013. Preso atto delle ultime volontà del 22 luglio 2010 della defunta in merito all’educazione e alla rappresentanza dei figli, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), con decisione del 10 ottobre 2013 ris. No. 490 ha istituito, in favore dei minori, una tutela ai sensi degli art 327a e segg. CC designando, in veste di tutore, il compagno della madre signor __________. Col raggiungimento della maggior età di PI 1, l'Autorità di protezione ha poi proceduto alla revoca della tutela in suo favore mentre per il fratello, ancora minorenne, ha confermato la misura e affidato la sua custodia al signor __________ (ris. 289 del 28 luglio 2014).

 

                                  B.   Il 2 settembre 2015 il padre RE 1 e lo zio materno PI 2 hanno scritto all'Autorità di protezione informando del desiderio del signor __________ di rinunciare alla tutela; hanno quindi chiesto il cambiamento della persona responsabile per il minore, indicando di mettersi a disposizione per la gestione finanziaria. Con messaggio di posta elettronica del 10 settembre 2015 e scritto del 16 settembre 2015 il signor __________ ha confermato la sua volontà di mettere fine alla rappresentanza del minore.

 

                                  C.   Dopo aver ricevuto e visionato l'aggiornamento sulla situazione dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________ (rapporto del 18 settembre 2015), l'Autorità di protezione ha, con decisione immediatamente esecutiva ris. n. 543 del 30 settembre 2015, esonerato il signor __________ dall'incarico di tutore del minore e designato, nella funzione di tutrice, la signora __________ dell'UAP, Settore curatele e tutele, __________.

 

                                  D.   Contro la predetta decisione sono insorti, con reclamo 2 novembre 2015, RE 1 e RE 2. In primo luogo fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti poiché il rapporto alla base della decisione non gli è stato trasmesso tempestivamente, prima dell'emanazione della risoluzione. E proprio tale rapporto contiene numerose imprecisioni, in particolare il fatto che il padre non sarebbe disposto a occuparsi del figlio. Nell'ultimo periodo padre e figlio si sono riavvicinati, per questo ritengono non vi sia regione per negare il ripristino del ruolo genitoriale al padre, mai ritenuto non idoneo a svolgere tale funzione dall'Autorità di protezione. In definitiva, chiedono l'annullamento della decisione e l'attribuzione dell'autorità parentale al padre.

 

                                  E.   Con osservazioni 24 novembre 2015 l'Autorità di protezione reputa la decisione impugnata provvista di buon diritto e adottata sulla base delle risultanze di cui agli atti; chiede pertanto che la decisione sia confermata e il reclamo respinto.

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                               1.1.   Giusta l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra 1); nell’ambito delle procedure a protezione del minore la qualità per ricorrere appartiene, innanzi tutto, ai minori coinvolti, tanto a quelli capaci di discernimento quanto a quelli incapaci, tuttavia solo i primi hanno la qualità per ricorrere in modo autonomo (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 7 e 23). Il Tribunale federale ha avuto modo di riconoscere la capacità di discernimento a partire già dai 10 anni (CommFam Protection de l’adulte, Cottier, art. 314 N. 6).

 

                                         Nel caso che ci occupa RE 2 è nato nel 1999; la sua capacità di discernimento è pacifica, nessuno l’ha peraltro messa in discussione. Egli ha quindi una capacità ricorsuale propria così come, in tutta evidenza, il padre.

 

                                   2.   I reclamanti eccepiscono dapprima la violazione del diritto di essere sentiti poiché il rapporto 18 settembre 2015 d'aggiornamento dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore figli e minorenni di __________, non gli è stato tempestivamente trasmesso privandoli così della facoltà di presentare le loro osservazioni e di prendere posizione in merito.

                                         Questa censura deve essere esaminata preliminarmente poiché costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160).

 

                               2.1.   La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2). Eccezionalmente, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

 

                               2.2.   In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC, applicabile per analogia per il rinvio dell’art. 314 CC anche alla procedura che governa la protezione dei minori, garantisce infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Tale garanzia è ribadita dall’art. 23 LPMA. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

                                         Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art. 297 CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).

                                         Qualora ciò non avvenga si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).

 

                                   3.   Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha adottato la risoluzione impugnata il 30 settembre 2015 senza aver preventivamente trasmesso agli interessati il rapporto 18 settembre 2015 dell'UAP, Settore famiglie. Lo stesso è poi stato trasmesso in copia l'8 ottobre 2015 a RE 1, a seguito dell'esplicita richiesta di quest'ultimo (cfr. foglio di trasmissione dell'8 ottobre 2015). Sennonché la risoluzione impugnata ha, in pratica, fatto sue le proposte contenute in tale rapporto e che non sono state minimante discusse con i diretti interessati ovvero RE 2 e il padre. Non solo, oltre a non aver sottoposto loro un documento decisivo, l'Autorità di protezione nemmeno ha ritenuto di doverli convocare e sentire in merito alle misure da adottare. RE 2 ha quasi diciassette anni, l'Autorità di protezione ha l'obbligo di sentirlo personalmente (art. 314a CC) così come è tenuta a sentire il genitore, a maggior ragione in questo caso quando in discussione vi è il mantenimento della tutela in favore del figlio o l'assegnazione al genitore dell'autorità parentale.

 

                                   4.   Come indicato, in situazioni eccezionali, l’autorità di reclamo può sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1117 pag. 498; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). Ora, benché nel suo apprezzamento, questa Camera – in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione – abbia pieno potere d’esame in fatto e in diritto, la violazione, qualificata e palese nella fattispecie, non permette di prendere in considerazione una sanatoria della risoluzione impugnata.

                                   5.   Considerate queste circostanze e la natura formale del diritto di essere sentito si giustifica di accogliere parzialmente il reclamo e rinviare gli atti all'autorità di prima istanza, affinché – dopo l’audizione dei reclamanti e dopo aver verificato l’idoneità e situazione del padre – statuisca nuovamente indicando in modo chiaro i motivi che la inducono a mantenere la tutela oppure ad attribuire al padre l'autorità parentale sul figlio.

 

                                         L’Autorità di protezione è pure invitata a prendere le necessarie misure (supercautelari o cautelari) atte a garantire alla signora __________, oramai entrata in funzione da 5 mesi, di continuare ad adempiere il ruolo di tutrice fino all’entrata in vigore della nuova decisione. La revoca del mandato al signor __________ è incontestata e quindi effettiva, ragione per cui RE 2 si troverebbe, in esito alla presente procedura, senza rappresentante legale.

 

                                   6.   Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. In considerazione della violazione qualificata del diritto di essere sentito commessa dall'Autorità di protezione (STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e rif.), si giustifica di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare al reclamante un'equa indennità per ripetibili, considerato per altro che non vi sono privati cittadini che si sono battuti senza successo a fianco all’Autorità risultando sconfitti assieme a quest’ultima (sentenza CDP del 10 settembre 2015, inc. 9.2015.97 consid. 4). Il giudizio è invece esente da spese processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza i dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione del 30 settembre 2015 ris. 543 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati. Gli atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova decisione ai sensi del considerando 5.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà ai reclamanti fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.