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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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CO 1
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda la decisione di istituzione di una curatela educativa a favore delle figlie PI 1 e PI 2 |
giudicando sul reclamo del 3 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 sono nate PI 1 (2009) e PI 2 (2011). L’Ufficio dell’aiuto e della protezione si è occupato sin dal 2009 di sostenere la madre nella relazione conflittuale con il padre. RE 1 ha pure risieduto per un periodo presso Casa __________.
Tra i genitori è in vigore dal 26 ottobre 2011 una convenzione sulla gestione delle relazioni personali e patrimoniali, poi omologata dall’allora Commissione tutoria regionale __________ in data 11 novembre 2011. Essa prevede che l’autorità parentale è attribuita congiuntamente, che in caso di scioglimento della comunione domestica le figlie siano affidate alla madre e che le relazioni personali tra padre e figlie avvengano un fine settimana ogni due, il venerdì a partire dalle 18.30 fino a domenica sera alle 18.30, Natale e Pasqua alternati e quattro settimane di vacanze all’anno, di cui due durante le vacanze estive e le altre durante il resto dell’anno compatibilmente con gli impegni scolastici delle figlie.
B. RE 1 e CO 2 si sono separati nel settembre 2014.
Con richiesta del 2 settembre 2014 RE 1 ha chiesto il sostegno dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), per l’esercizio dei diritti di visita tra il padre e le figlie. Il 25 settembre 2014 CO 2 ha invece chiesto all’Autorità di protezione di modificare il contratto di mantenimento a seguito di un cambiamento del suo stipendio mensile, auspicando un incontro poiché la madre gli avrebbe impedito di intrattenere regolari rapporti con le figlie.
La situazione del nucleo famigliare è stata segnalata pure dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ all’Autorità regionale di protezione __________ nel mese di ottobre 2014. Il suddetto servizio ha precisato che la madre avrebbe sospeso i diritti di visita tra le figlie e il padre e che sarebbe stato importante organizzare quanto prima un incontro tra le parti per chiarire la situazione.
Durante un’udienza avvenuta presso l’Autorità di protezione il 6 novembre 2014, è stato disposto il ripristino immediato delle relazioni personali tra il padre e le figlie durante il giorno di domenica ogni due settimane, visto che egli abitava in un monolocale dove non gli era possibile accogliere le figlie per il pernottamento. In tale occasione è stato pure affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione sezione famiglie e minorenni il mandato di una valutazione socio ambientale.
Relativamente alla contribuzione alimentare, le parti hanno raggiunto un accordo dinnanzi al Pretore __________, in data 28 maggio 2015.
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione sezione famiglie e minorenni ha presentato il proprio rapporto il 10 agosto 2015, proponendo alcune misure di protezione a favore delle minori, in particolare la nomina di un curatore educativo per sostenere i genitori a livello educativo e per gestire in maniera più efficace i diritti di visita tra il padre e le figlie.
C. Tramite decisione 28 ottobre 2015, l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito una curatela educativa a favore delle minori, nominando CURA 1 quale curatrice. Nella decisione, l’Autorità di protezione ha modificato provvisoriamente la risoluzione 11 novembre 2011 a riguardo delle relazioni personali tra padre e figlie, decidendo che il padre avrà con sé le figlie un fine settimana ogni 15 giorni il sabato dalle 10.00 alle 18.30 e la domenica dalle 10.00 alle 18.30, finché non avrà “organizzato una sistemazione idonea ad ospitare le figlie anche per il pernottamento, successivamente passerà in vigore la convenzione omologata in data 11 novembre 2011”.
D. Contro la suddetta decisione si è aggravata RE 1, sostenendo di inoltrare “reclamo formale contro la decisione di istituzione di una curatela”, precisando che attualmente le relazioni delle bambine con il padre sarebbero buone e i loro rapporti sarebbero “stabilizzati”.
Essa ha poi contestato l’autorizzazione alla domanda di cittadinanza __________ per le bambine, evidenziando di non intendere appoggiarla, temendo che il padre possa “sottrarle” le bambine e portarle in __________.
E. Con osservazioni 30 novembre 2015 CO 2 ha appoggiato la decisione dell’Autorità di protezione di istituire una curatela educativa a favore delle figlie. Egli ha pure sostenuto di desiderare che esse siano cittadine __________ ma di non avere intenzione di trasferire le figlie in __________. Al contrario della ex compagna che invece avrebbe portato le bambine in __________ per alcune cure mediche senza avvisarlo. Egli ha infine precisato di non essere nemmeno a conoscenza di quali scuole frequentino le sue figlie, essendosi RE 1 trasferita senza fornirgli informazioni.
F. L’Autorità di protezione in data 12 gennaio 2016 ha precisato di non avere osservazioni da presentare.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). Inoltrato il 25 settembre contro una decisione datata il 26 agosto 2014, il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.L'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii). In applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. La curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 consid. 2.1. e 2.3. con rinvii).
3.Nel caso in esame, la reclamante non contesta integralmente la decisione dell’Autorità di protezione. Essa specifica invece di inoltrare “reclamo formale contro la decisione di istituzione della curatela” a favore delle sue figlie (contestando pertanto esclusivamente il dispositivo 4 della sentenza). Sui motivi della sua contestazione la reclamante rimane vaga, sostenendo di aver richiesto un anno prima, il 6 ottobre 2014, “un curatore per stabilire le visite del padre”, mentre lui “si è rifiutato di averlo”. Secondo RE 1 durante l’anno successivo tutto si è svolto “secondo la decisione della tutoria. Infatti attualmente le relazioni del padre con le figlie sono buone, le bambine hanno superato i problemi psicologici legati all’abbandono da parte del padre e dunque i loro rapporti si sono stabilizzati”. La reclamante conclude poi sostenendo che anche i rapporti tra i genitori sarebbero migliorati e il padre rispetterebbe gli orari di visita.
Prima di emanare la decisione, contestata, l’Autorità di protezione ha incontrato le parti in due occasioni. In una prima udienza avvenuta il 6 novembre 2014 ha disposto il ripristino immediato delle relazioni personali tra il padre e le figlie durante il giorno di domenica ogni due settimane, siccome egli abitava in un monolocale dove non era possibile accogliere le figlie per il pernottamento. L’Autorità di protezione ha pure affidato il mandato di una valutazione socio ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della protezione sezione famiglie e minorenni. Valutazione conclusasi il 10 agosto 2015, con un rapporto in cui il servizio ha proposto di adottare alcune misure di protezione a favore delle minori, in particolare la nomina di un curatore educativo per sostenere i genitori a livello educativo e per gestire in maniera più efficace i diritti di visita tra il padre e le figlie.
Un’ulteriore udienza è quindi avvenuta l’8 ottobre 2015. In tale occasione, la madre ha annunciato di ritenere che la situazione fosse migliorata e malgrado fosse stata proprio lei ad inoltrare la richiesta di istituzione di una curatela, a quel momento giudicava di non aver più bisogno di aiuto. Il padre invece si è detto d’accordo di istituire una curatela non essendo possibile accordarsi con la madre per avere informazioni sulle bambine o per le relazioni personali con loro (cfr. verbale udienza 8 ottobre 2015, pag. 2). Dall’incontro è emersa una situazione conflittuale tra i genitori, in opposizione su molti aspetti pratici della gestione delle figlie (informazioni sullo stato di salute e sull’educazione e la frequentazione scolastica, relazioni personali delle bambine con il padre e la sua famiglia allargata). Peraltro, nemmeno sull’esigenza di un curatore educativo RE 1 e CO 2 sono stati in grado di trovare un accordo: la madre non ritenendolo necessario e affermando che i rapporti con il padre sarebbero migliorati, il padre auspicando che qualcuno possa “fare da tramite” nei rapporti con la ex compagna.
La necessità di istituire una curatela educativa a favore di PI 1 e PI 2 appare evidente: nei loro rapporti i genitori sono talmente in disaccordo da non essere più in grado di far fronte correttamente ai bisogni delle loro figlie e garantirne il benessere e la serenità, soprattutto per quanto concerne le relazioni personali. Quanto sostenuto dalla madre non trova riscontro agli atti: al contrario i rapporti tra i due genitori non risultano essere pacifici né essi appaiono in grado di trovare autonomamente soluzioni a favore delle figlie. Per questi motivi la decisione di istituzione della curatela non può prestarsi a critiche e va confermata in questa sede.
Questo Giudice non entra invece nel merito degli argomenti sollevati dalle parti che non riguardano la decisione impugnata (mancanza di comunicazione tra le parti relativamente agli aspetti importanti della vita delle figlie, traslochi e cambiamenti di scuole, rapporti con la famiglia allargata del padre, organizzazione delle vacanze), non essendo di sua competenza.
4.RE 1 contesta di essere d’accordo di sottoscrivere la domanda di cittadinanza __________ per le figlie. Essa sostiene di aver sottoscritto il verbale di udienza del 22 ottobre 2015 conferendo il suo accordo senza tuttavia aver compreso la domanda. Produce quindi due lettere spedite all’Autorità di protezione il 27 luglio 2015 e il 22 ottobre 2015, nelle quali nega proprio tale accordo.
Ora, al considerando 12 della decisione impugnata l’Autorità di protezione precisa che “il padre è autorizzato a presentare domanda di cittadinanza __________ per le sue figlie”. Tale “autorizzazione” non figura tuttavia nei dispositivi della decisione e di conseguenza non risulta essere stata formalizzata. Non essendo oggetto di decisione formale, la contestazione è di conseguenza irricevibile in questa sede.
5.Visto quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.