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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda la mercede e le spese della curatrice del figlio PI 1; |
giudicando sul reclamo del 2 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2014/23 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (1995) è figlio di RE 1 e CO 2. Tramite decisione 29 giugno 2009 il Pretore __________ ha affidato in via supercautelare il figlio al padre, ordinando la nomina di un curatore educativo ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, con i compiti di vigilare sull’evoluzione della situazione, in particolare sulla condizione del figlio e sui rapporti genitori-figlio, fornire consiglio e disciplinare gli aspetti pratici dell’esercizio del diritto di visita, segnalando eventuali problemi alla Pretura. Ha quindi incaricato l’allora Commissione tutoria regionale di __________ di disporre la formale nomina del curatore. Con decisione 13 luglio 2009 quest’ultima autorità ha quindi provveduto a nominare __________, sostituito in seguito, tramite decisione 29 luglio 2011, da CURA 1.
B. La curatela è stata chiusa con decisione 9 dicembre 2013/10 gennaio 2014, avendo il minore raggiunto la maggior età. Nella suddetta decisione, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha precisato che alla curatrice sarebbe stato dato scarico al momento dell’approvazione dei rapporti morali e della mercede, così come che il relativo importo sarebbe stato posto a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno.
C. Con decisione 8 settembre/23 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha approvato i rapporti morali della curatrice per gli anni 2011, 2012 e 2013, riconoscendole una mercede di fr. 2'697.50 posta a carico dei due genitori con responsabilità solidale di entrambi. Ha quindi indicato che il Comune di __________ “anticiperà la mercede ad CURA 1, ed emetterà una fattura a carico dei signori CO 2 e RE 1 per il recupero della stessa, con facoltà di incasso verso l’uno o l’altro genitore”.
D. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 contestando di dover rispondere in via solidale con CO 2. Egli sostiene di essere disposto a farsi carico solo di un mezzo delle spese relative al figlio e non di quelle che riguardano il tempo e le spese che la curatrice ha dedicato alla madre o per “incombenze di perita non chieste”.
E. Con osservazioni 23 febbraio 2015, la curatrice ha confermato tutte le prestazioni effettuate e la relativa nota d’onorario. Essa ha precisato la portata del suo mandato e le sue competenze.
F. L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 25 febbraio 2015, chiedendo di respingere il reclamo poiché gli interventi della curatrice “tendevano al bene del bambino quand’anche il suo lavoro diretto era con la madre; della salute del bambino ne ha tratto benefiico anche il di lui padre”.
G. Il 17 marzo 2015 RE 1 ha presentato la propria replica, sostenendo che dopo aver letto la documentazione della curatrice ha scoperto che essa avrebbe, all’insaputa del figlio, aderito alle richieste della madre per incontri a sorpresa con il figlio. Egli ha quindi ribadito di voler saldare le note professionali dei professionisti coinvolti “solo per il tempo in cui si sono prodigati per il bene di PI 1” e non per prestazioni effettuate a favore della madre.
H. Con scritto 27 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica.
Considerato
in diritto
1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 2 febbraio e ricevuto dallo scrivente Tribunale il 3 febbraio 2015 contro una decisione presa l’8 settembre 2014 ma intimata il 23 dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.
2.Ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Per il cpv. 2 del medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di protezione.
Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed., pag. 704 n. 2461). Sono quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8). Anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I, Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28; sentenza CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2).
Se l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA; sentenza TF del 9 aprile 2015, inc. 5A_422/2014 consid. 8.1).
3.Nel caso in esame, il reclamante chiede che la decisione contestata sia modificata, ricalcolando l’indennità per il tempo e il rimborso delle spese della curatrice. Egli pretende in particolare che a suo carico sia posto un mezzo della mercede (e non, quindi, con responsabilità solidale), limitatamente alla mercede per le prestazioni per gli incontri con il figlio, non invece per quelle che egli reputa siano andate a beneficio della madre. Non specifica tuttavia quali sarebbero queste prestazioni. Il reclamante precisa inoltre che la madre “dal 2009 non ha mai contribuito finanziariamente alla crescita del figlio, ha creato solo costi inutili per il suo atteggiamento, ha avuto ampio ascolto da parte della Pretura e della curatrice ed ora, vive all’estero”.
4.Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la responsabilità solidale dei due genitori stabilita dall’Autorità di protezione per il pagamento della mercede e delle spese della curatrice, occorre evidenziare che sebbene l’obbligo di mantenimento sia di principio assunto solidalmente a norma dell’art. 143 cpv. 2 CO, le prestazioni individuali di mantenimento devono essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori (CR CC I, Piotet, art. 276 CC n. 17). A ciò si aggiunge che, comunque, RE 1 e CO 2 sono divorziati dal 2005. Addirittura RE 1 è già risposato dal 2008. Al proposito, si precisa che pure in ambito fiscale la responsabilità solidale dei coniugi decade dal momento della separazione di fatto anche per gli importi di imposta ancora dovuta (cfr. sentenza CDT del 23.02.2012, inc. 80.2011.81). La responsabilità solidale di entrambi i genitori, stabilita dall’Autorità di protezione, per altro neppure prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO ni 9-10) va di conseguenza esclusa.
Su questo aspetto il reclamo merita pertanto accoglimento e la nota d’onorario e spese della curatrice va posta a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno, come peraltro stabilito dalla medesima Autorità nella decisione 10 gennaio 2014 con la quale è stata revocata la misura (cfr. dispositivo 4).
5.Il reclamante chiede pure di ricalcolare l’importo da lui dovuto, in quanto, a suo dire, la curatrice avrebbe svolto prestazioni a beneficio della madre, che le andrebbero quindi conteggiate separatamente. Egli si dice disposto a saldare esclusivamente la metà di quanto eseguito per il figlio, senza fornire, tuttavia, alcuna precisazione in merito a quanto la curatrice avrebbe svolto nell’interesse esclusivo della madre.
Da un esame della nota d’onorario - che comprende prestazioni dal 8 settembre 2011 al 2 agosto 2013 - appare a questo giudice che non sono palesemente dati i presupposti per scostarsi dal principio secondo cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a beneficio della tutela del figlio, per le quali entrambi i genitori sono responsabili. Anche nel caso (non dimostrato) in cui la curatrice abbia speso maggior tempo con la madre rispetto a quanto trascorso con il padre, ciò non appare essere andato a esclusivo beneficio di nessuno dei due genitori, ma - come sostenuto pure dalla curatrice nelle sue osservazioni - era volto al benessere di PI 1 e a un adeguato adempimento del mandato. Al proposito è utile rammentare che CURA 1 aveva “il compito di vigilare sull’evoluzione della situazione in particolare sulla condizione del figlio e sui rapporti genitori-figlio”, fornendo “consiglio” e disciplinando “gli aspetti pratici dell’esercizio del diritto di visita, segnalando eventuali problemi alla Pretura”. Il ruolo della curatrice (educatrice professionale, psicomotricista e consulente pedagogica) era quindi volto principalmente ad aiutare il minore a superare il suo malessere, consigliando in tal senso anche i genitori. Con questi ultimi la curatrice ha pertanto necessitato di intrattenere adeguati contatti. Se emerge che essa abbia avuto un maggior numero d’incontri con la madre, appare essere a causa della difficoltà nel riavvicinarla al figlio, che rifiutava con lei ogni rapporto. Il mandato della curatrice si è concluso con la maggior età di PI 1, senza che la madre abbia potuto riavvicinarsi a lui. La relativa nota d’onorario e spese appare di conseguenza consona al lavoro svolto dalla curatrice nell’interesse del minore.
6. Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto. Viste le circostanze si rinuncia all’addebito di tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 8 settembre 2014/23 dicembre 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:
“Ad CURA 1 è riconosciuta un’indennità mercede e spese di complessivi fr. 2'697.50 che è posta a carico dei due genitori in ragione di metà ciascuno”.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.