Incarto n.
9.2015.32

Lugano

30 luglio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza

 

 

 

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto e

in diritto

 

                                          che RE 1 è nata il 1950 ed è domiciliata a __________;

                                      

                                         che nel corso dell’agosto 2014 le autorità comunali di __________ hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di intervenire in favore della signora RE 1 viste le sue difficoltà;

 

                                         che il 28 gennaio 2015 la signora RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione l’istituzione di una curatela amministrativa essendosi resa conto della necessità di poter contare su una persona terza che l’aiuti;

 

                                         che con risoluzione no. 51 immediatamente esecutiva del 30 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha istituito, in favore della signora RE 1, una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC; in veste di curatore è stato nominato il signor CUR 1;

 

                                         che contro la predetta decisione si è aggravata, il 10 febbraio 2015, la signora RE 1;

 

                                         che con osservazioni 25 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo;

 

                                         che reclamante e autorità si sono riconfermati nelle loro posizioni con replica 10 febbraio 2015 rispettivamente duplica 4 marzo 2015;

 

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

 

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

 

                                         che l’art. 450 cpv. 2 CC prevede che il reclamo deve essere motivato, e meglio che dallo stesso deve essere possibile desumere perché l’interessato si oppone alla decisione resa;

 

                                         che la reclamante nel suo allegato si limita a rifiutare la misura di protezione a suo dire “stipulata con inganno”, senza minimante confrontarsi con le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione a giustificazione dell’istituzione della curatela;

 

                                         che stante così le cose dubbi sorgono in merito alla ricevibilità del reclamo che non merita comunque accoglimento;

 

                                         che già in passato erano state segnalate delle difficoltà della signora RE 1 per quel che era della situazione amministrativa e della gestione finanziaria, parte delle sue entrate erano detratte dalla figlia mentre a casa di lei risiedeva anche il figlio, invalido e occupato presso l’OSC di __________, così che non le restavano soldi nemmeno per mangiare (cfr. verbali dell’11 ottobre 2005 e del 18 novembre 2005 della Commissione tutoria reginale __________);

 

                                         che ancora nel 2012 l’Ufficio dei servizi sociali del Comune di __________ segnalava le difficoltà in cui versava la signora RE 1 la quale, resasi conto della situazione, ha aderito alla proposta di istituzione di una curatela amministrativa (cfr. verbali del 7 agosto 2012 e del 23 ottobre 2012 della Commissione tutoria reginale __________ nonché la decisione 424 del 25 ottobre 2012 della Commissione tutoria regionale 1);

 

                                         che la misura è poi stata revocata dall’Autorità di protezione il 15 marzo 2013 siccome la signora RE 1 non ha minimante collaborato con il curatore designato impossibilitato a svolgere il suo mandato;

 

                                         che il 27 agosto 2014 il Comune di __________ si è rivolto all’Autorità di protezione segnalando la necessità di proteggere la signora RE 1 siccome persone a lei molto vicine ne approfittano lasciandola priva di risorse, tanto da indurre la signora RE 1 a continue richieste di prestito alla cancelleria comunale;

 

                                         che da accertamenti fatti risulta che la signora RE 1 viene sistematicamente depredata di ogni rendita dalla figlia (verbale del 29 agosto 2014 dell’Autorità di protezione);

 

                                         che la signora è addirittura stata diffidata dal frequentare gli istituti sociali comunali presso i quali si rendeva per richiedere denaro agli ospiti degenti (lettera diffida del 28 gennaio 2015 del Comune di __________ alla signora RE 1);

 

                                         che nel gennaio del 2015 la signora RE 1 ha ricevuto anche la disdetta dell’appartamento siccome era dal giugno 2014 che non veniva pagato il canone di locazione (lettere del 12 gennaio 2015 del signor __________ alla signora RE 1);

 

                                         che la stessa signora RE 1 ha, per finire, riconosciuto le sue difficoltà inoltrando il 28 gennaio 2015 una richiesta scritta, con firma autenticata dal segretario comunale di __________, di istituzione in suo favore di una misura di protezione;

 

                                         che il fatto che ora ella non voglia più la misura nulla muta, il bisogno di assistenza è palese ciò che giustifica l’istituzione di una misura di protezione; la volontà dell’interessata non è determinante;

 

                                         che anzi proprio i suoi continui cambiamenti di posizione non fanno che confermare la necessità di assistenza della signora, conscia delle sue difficoltà quando si reca negli uffici sociali ma decisamente e malamente influenzata da chi la circonda quando è sola;

 

                                         che di conseguenza il reclamo, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto mentre, data la situazione finanziaria della signora, verosimilmente indotta da terzi a presentare reclamo, non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.