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assistito dalla vicecancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda le spese relative alla curatela educativa a favore della figlia PI 1 |
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
in diritto
che PI 1 (.2007) è nata dal matrimonio tra RE 1 e CO 2;
che con decisione 20 marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – dando seguito alla decisione supercautelare 12 marzo 2014 del Pretore aggiunto __________ – ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa conformemente all'art. 308 CC e designato quale curatore il signor CURA 1 con il compito di “gestire e facilitare l’esercizio dei diritti di visita presenti e futuri”;
che l'Autorità di protezione – preso atto del rendiconto finanziario e della richiesta di mercede e rimborso spese presentato dal curatore il 12 gennaio 2015 – con risoluzione 108/2015 del 12 febbraio 2015 ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario, riconoscendo al curatore CURA 1 un’indennità totale di fr. 4'400.– (3'900.– quale mercede e fr. 500.– quale rimborso spese), ponendo la stessa a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno;
che contro quest’ultima decisione è insorta RE 1 con reclamo 17 febbraio 2015, mediante il quale contesta la messa a suo carico della metà dell’indennità riconosciuta al curatore (senza contestare l’ammontare della medesima), richiedendo che quest’ultima venga accollata interamente al signor CO 2, rispettivamente che la sua parte venga assunta dallo Stato in quanto ella sarebbe impossibilitata a far fronte a tale spesa;
che al reclamo sono seguite le osservazioni 9 marzo 2015 del signor CO 2, così come la rispettiva replica 16 marzo 2015 di RE 1 e la duplica 30 marzo 2015 di RE 1, allegati con i quali entrambi i genitori contestano la ripartizione in parti uguali dell’indennità del curatore, scaricandosi reciprocamente le colpe per la situazione conflittuale esistente tra di loro;
che l’Autorità di protezione ha comunicato in data 27 febbraio 2015 di non avere osservazioni in merito al reclamo;
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che l'istituzione di una curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii);
che in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali;
che la curatela educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC ha lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 consid. 2.1. e 2.3. con rinvii);
che giusta l’articolo 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusserad, art. 404 n. 7) – il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato;
che, quanto all’accollo delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROMPA – deve essere pagato con i beni dell’interessato; in caso la misura sia istituita a tutela di minorenni, le spese rientrano nell’obbligo di mantenimento dei genitori, e devono, in principio, essere suddivise equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed, pag. 704 n. 2461);
che i genitori sono tenuti a risponderne in misura personale, solidale e primaria, cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8);
che anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (Bally in RDT 1998 pag. 10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I, Schwenzer, ad art. 273 CC N. 28);
che non può tuttavia essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i genitori delle spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto della responsabilità maggiore di uno dei genitori nel generare costi aggiuntivi (sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid. 8 in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3);
che alla richiesta della madre di modificare la ripartizione delle spese della curatela educativa in modo tale da mettere queste ultime interamente a carico del padre non può essere dato seguito: la necessità di una curatela educativa a favore di PI 1 è stata determinata dal Pretore nella procedura di separazione dei genitori al fine di regolamentare le relazioni personali tra PI 1 e il genitore non affidatario (inizialmente la madre e poi il padre), senza che la necessità della misura di protezione fosse stata palesemente riconducibile ad uno o l’altro genitore;
che la reclamante non ha fatto valere motivi sufficienti per giustificare una ripartizione diversa delle spese della curatela educativa e non ha provato che la necessità della misura di protezione come tale fosse più riconducibile al padre, essendosi limitata ad elencare i motivi di conflitto con quest’ultimo e a evidenziare il beneficio che l’intervento del curatore ha avuto (oltre che per PI 1), per lei personalmente;
che di fronte al tenore altamente conflittuale degli allegati presentati dai genitori, va sottolineato che la curatela educativa ha quale unica ragione il bene di PI 1 e di garantirle relazioni personali regolari con il genitore non affidatario, così come il sostegno dei genitori nel rispettare, organizzare e svolgere i relativi diritti di visita; la misura non costituisce invece un aiuto personale dei genitori stessi nelle loro problematiche individuali relazionali, sociali, finanziari o di salute;
che, tenuto conto del rapporto morale presentato dal signor CURA 1, occorre ricordare ai genitori che la quantità di tempo impiegata dal curatore per svolgere le sue mansioni, segnatamente la regolamentazione dei diritti di visita, dipende ovviamente dalla collaborazione e dalla disponibilità dei genitori, i quali possono quindi facilitare il compito del curatore o renderlo più difficoltoso, influenzando così anche sui costi della misura stessa;
che giusta l'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura tutoria (mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento, e quindi in primis dei genitori;
che nei costi di gestione della misura rientra segnatamente il compenso dovuto al curatore;
che se l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a carico dell'ente pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA; sentenza TF del 9 aprile 2015, inc. 5A_422/2014 consid. 8.1);
che, in questa sede, la reclamante non ha dimostrato la sua incapacità a far fronte all’importo messo a suo carico di fr. 2'200.–, non avendo prodotto alcun documento atto a giustificare la sua difficoltà economica, ragione per la quale il reclamo deve essere respinto anche su questo punto;
che, alla luce di quanto precede, il reclamo risulta pertanto infondato e va respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza, ragione per la quale le spese processuali di questo giudizio sono poste a carico della signora RE 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.