Incarto n.
9.2015.51

Lugano

22 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Baggi Fiala

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la tassazione della nota onorario e spese nella procedura di protezione nei confronti della figlia PI 1;

 

 

 

giudicando sul reclamo del 11 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 11 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

A.PI 1 (2012) è figlia di RE 1 e PI 2.

 

Il 26 marzo 2014, nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e PI 2 a vivere separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto di visita.

 

                                  B.   Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione cautelare 28 aprile / 9 maggio 2014 l'Autorità di protezione - già informata della situazione di disagio all’interno del nucleo famigliare - ha: privato la madre RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1 (disp. n. 1); affidato la minore in custodia alla zia materna __________ (disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE 1 e PI 2 al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le decisioni ordinarie riguardanti la minore alla signora __________ (disp. n. 3).

                                         A mente dell’Autorità di protezione dagli atti risultavano sospetti di maltrattamenti avvenuti ai danni dalla minore. Nella decisione, veniva indicato che la madre doveva prendersi “carico di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina presso Casa __________”. L’Autorità aveva anche indicato che, in attesa che venissero effettuati gli accertamenti da parte del Ministero pubblico, appariva giustificato privare in via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1.

 

                                         Per quanto concerne l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indicava altresì che in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti di maltrattamenti e della tenera età della bambina, si imponeva un esercizio in forma accompagnata presso una struttura idonea nel Canton __________. L’Autorità rilevava inoltre che la madre aveva comunicato di essere impossibilitata, per ragioni economiche, di recarsi nel Canton __________, assegnando al padre un termine di 5 giorni per indicare la sua disponibilità ad esercitare il diritto di visita sorvegliato (disp. n. 4). Con scritto del 16 maggio 2014 il padre PI 2 ha per finire comunicato di non essere disposto a recarsi a __________ per esercitare il diritto di visita.

 

                                  C.   Contemporaneamente, su segnalazione di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per atti sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di assistenza o educazione (inc. PP 2014.3722).

 

                                  D.   In data 30 luglio 2014 questa Camera ha parzialmente accolto i reclami inoltrati da RE 1 (inc. 9.2014.76) e da PI 2 (9.2014.74) avverso la decisione 28 aprile / 9 maggio 2014 dell’Autorità di protezione. In particolare ha stato disposto il rientro immediato della piccola PI 1 in Ticino (disp. 4), ha limitato l’autorità parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni (disp. 3) ed ha ordinato all’Autorità di protezione di trovare senza indugio – per il tramite dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea per la piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e di provvedere a tutti gli accertamenti e le decisioni che le competono (disp. 5 con rinvio al consid. 7.7).

 

                                  E.   A seguito del rientro in Ticino della minore e dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 12 settembre 2014 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione che PI 1 e la madre venissero autorizzare a rientrare al loro domicilio, con l’appoggio degli operatori di rete e, in subordine, che PI 1 venisse autorizzata a pernottare durante le notti di venerdì e sabato presso il domicilio della madre fino ad espletamento delle perizia sulle capacità genitoriali.

                                         L’avvocato concludeva lo scritto postulando che la propria assistita fosse posta a beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia assistenza giudiziaria fin dall’apertura dell’incarto.

 

                                  F.   Con decisione dell’11 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha restituito la custodia di PI 1 alla madre, ha fissato le relazioni personali fra padre e figlia (quattro ore ogni fine settimana con scambio presso il Punto d’incontro), ha istituito una curatela educativa in favore della minore, nonché nominato l’UAP quale ufficio di controllo e informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC.

 

                                  G.   Con scritto del 31 gennaio 2015 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di protezione la decisione sull’assistenza giudiziaria postulata il 12 settembre 2014, trasmettendo la propria nota onorario di fr. 5'956.20 (per prestazioni dal 28 marzo 2014 al 21 gennaio 2015). La patrocinatrice rilevava che in concreto erano dati presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio “ab initio già solo per la natura dell’intervento da parte dell’Autorità di protezione, che con una decisione supercautelare” aveva privato dell’autorità parentale la sua cliente “sulla figlia di 2 anni”.

 

                                  H.   Il 10 febbraio 2015 (ris. n. 100/2015) l’Autorità di protezione ha accolto l’assistenza giudiziaria postulata il 12 settembre 2014.

 

                                         Con decisione dell’11 febbraio 2015 (ris. n. 105/2015) l’Autorità di protezione ha accolto la nota onorario presentata dall’avv. PR 1 “solo a partire dalla richiesta di assistenza giudiziaria” (12 settembre 2014) e fino alla data della procedura conclusasi con la decisione dell’11 novembre 2014, riconoscendo all’avvocato la nota onorario, per un importo ridotto a fr. 2’245.30.

 

I.      Con reclamo dell’11 marzo 2015 RE 1 ha impugnato la risoluzione dell’11 febbraio 2015, chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria venga integralmente accolta a partire dal 28 marzo 2014 e fino al 4 marzo 2015, e che la nota onorario dell’avv. PR 1 venga riconosciuta integralmente, per complessivi fr. 6’384.95 (fr. 5'523 di onorario, fr. 389.– di spese e fr. 427.– di IVA).

 

                                  L.   Con scritto del 16 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni da formulare.

 

                                  M.   Nel frattempo, preso atto del trasferimento di domicilio di RE 1 con la figlia PI 1 da __________ a __________ con effetto dal 1° giugno 2014, mediante risoluzione del 10 marzo 2015 (n. 154) l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento della curatela educativa a favore della minore all’Autorità territorialmente competente. Con risoluzione del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione __________ ha disposto l’assunzione dell’incarto relativo.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   La tempestività del gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

 

                                   3.   Nella risoluzione impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario” (n. 105/2015) l’Autorità di protezione ha ridotto gli importi indicati nella nota onorario e spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 2'245.30 per il periodo dal 12 settembre all’11 novembre 2014. Al riguardo l’Autorità ha ricordato che la nota può essere accolta solo a partire dalla richiesta di assistenza giudiziaria.

 

                                   4.   Con il proprio reclamo RE 1, indica che la fattispecie ha richiesto da parte del proprio legale “un lavoro immane” per riuscire a riavere la custodia della figlia PI 1. A mente della reclamante le sarebbe stato impossibile difendersi senza l’ausilio di un legale. La reclamante indica infine che nell’istanza era stato specificato che il gratuito patrocinio era da concedere con effetto retroattivo.

 

                                   5.

                               5.1.   Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

 

                                         Ora in concreto il diritto al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.

 

                               5.2.   In conformità dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).

 

                                         Conferendo il diritto di proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non ancora introdotte (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità, sia essa effettiva o incombente.

                                         Siccome la norma di legge si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa pendenza.

 

                                         Di principio il beneficio del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce della possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima della pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro, anche la designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo (art. 118 cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa richiesta.

 

                                   6.   Dagli atti risulta che RE 1, è stata patrocinata dall’avv. PR 1 già in sede di separazione dal marito dinanzi al Pretore. Si rileva peraltro che il Pretore medesimo, nel decreto del 26 marzo 2014 (inc. SO.2014.200: autorizzazione a vivere separati, affidamento della minore alla madre e regolamentazione dei diritti di visita), aveva riservato una decisione in materia di gratuito patrocinio “alla ricezione della documentazione necessaria” (disp. 2).

                                         Pur non negando che l’avv.PR 1 abbia patrocinato RE 1 già da aprile 2014 (prima udienza il 28 aprile 2014) anche dinanzi all’Autorità di protezione, si rileva che agli atti non risulta che l’avvocato abbia mai formulato, in tutto questo tempo, formale istanza di assistenza giudiziaria (né per iscritto né in sede d’udienza).

 

                                         E’ solo con scritto del 12 settembre 2014 che – dopo aver “avuto modo di visionare nuovamente l’incarto” presso l’Autorità di protezione - l’avv. PR 1, oltre a postulare il rientro a domicilio di PI 1, ha formulato richiesta di assistenza giudiziaria. L’avvocato concludeva lo scritto indicando che “parto inoltre dal ragionevole presupposto che la mia cliente – costretta a difendersi poiché colpita da una misura ordinata in via supercautelare da codesta autorità a causa di segnalazioni di terzi – venga posta a beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia assistenza giudiziaria fin dall’apertura dell’incarto”.

 

                                         Ora, in simili circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha riconosciuto il gratuito patrocinio già dal 28 marzo 2014, come postulato dalla patrocinatrice di RE 1.

                                         È palese che l’avv. PR 1 ha presentato la propria richiesta di assistenza giudiziaria solo il 12 settembre 2014. La patrocinatrice neppure pretende il contrario, limitandosi a sostenere che nel caso in esame sarebbero dati presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio “ab initio già solo per la natura dell’intervento da parte dell’Autorità di protezione”.

                                         Come precisato dalla giurisprudenza se l’istanza in esame fosse stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di causa (in concreto in sede di osservazioni alla decisione supercautelare sulla revoca della custodia o alla relativa udienza di discussione) i suoi effetti si estenderebbero alla stesura e agli atti necessari ad allestire i relativi allegati o a preparare l’udienza.

                                         Nella specie la richiesta di assistenza giudiziaria è però giunta solo in data 12 settembre 2014, ben oltre l’inizio della procedura, solo a seguito della decisione di questa Camera, che disponeva il rientro in Ticino della minore, contestualmente alla richiesta di rientro al domicilio della madre. Pur non negando che la patrocinatrice abbia seguito RE 1 già dalla revoca supercautelare della custodia di PI 1 non appare giustificato riconoscere l’assistenza giudiziaria già da tale momento.

 

                                         Mal si comprende però per quale motivo l’Autorità di protezione abbia indicato che la procedura si è conclusa con decisione dell’11 novembre 2014 (denominata “ripristino della custodia parentale; misure opportune; nomina di una curatrice educativa; piano d’intervento, relazioni personali”). Come a giusta ragione sottolineato dalla reclamante l’incarto è rimasto attivo, “tant’è che con recente decisione l’Autorità di protezione lo ha trasferito per competenza territoriale all’Autorità di protezione __________”. A dimostrazione del fatto che la procedura dinanzi all’Autorità di protezione in relazione alla minore PI 1 era ancora pendente dopo l’11 novembre 2011 vi è uno scritto della stessa Autorità di protezione all’indirizzo appunto dell’avv. PR 1 del 22 dicembre 2014.

 

                                         In simili circostanze il reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105 dell’11 febbraio 2015 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza giudiziaria va riconosciuta dal 12 settembre 2014 e fino al 21 gennaio 2015 (cfr. nota professionale trasmessa all’Autorità di protezione il 21 gennaio 2015 agli atti), quindi per complessivi fr. 2’724.– (fr. 2’340.– di onorario, fr. 182.–di spese, fr.  202.– di IVA).

 

                                   7.   Gli oneri del presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico dell’Autorità di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo dell’11 marzo 2015 è parzialmente accolto.

 

                                         Di conseguenza la decisione dell’11 febbraio 2015 (n. 105) dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformata come segue:

 

1.          La nota dell’avv. PR 1 è riconosciuta in 2'724.–.

2.          invariato

3.          invariato.

 

                                   2.   Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.