Incarto n.
9.2015.58

Lugano

26 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

 

 

per quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale sulla figlia PI 1 e il suo affidamento al padre

 

 

 

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2010 dal matrimonio tra RE 1 e CO 2. I rapporti tra i genitori sono da sempre conflittuali, tanto da aver provocato l’intervento delle forze dell’ordine e dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

 

                                  B.   A seguito della separazione dei coniugi, in data 20 giugno 2013 il padre ha presentato istanza di misure per la protezione della minore presso l’Autorità di protezione, chiedendo l’affidamento esclusivo della custodia della figlia. All’udienza del 5 luglio 2013 non sono state prese decisioni sulla custodia e i genitori si sono accordati in merito alla regolamentazione dei diritti di visita. Vista la difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia, con decisione 2 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha dovuto disciplinare la gestione del passaggio della figlia al padre, affidando tale compito al Punto di Incontro di __________, che tuttavia di fatto non ha mai potuto intervenire a causa del disaccordo tra i genitori.

 

                                  C.   Con decisione 10 dicembre 2013 il Pretore di __________ - pronunciandosi su un’istanza di protezione dell’unione coniugale presentata da RE 1 - ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha affidato la minore alla custodia della madre. L’autorità parentale è rimasta attribuita ad entrambi i genitori, mentre al padre è stato garantito un ampio diritto alle relazioni personali. La decisione ha comportato lo stralcio della procedura.

 

                                         Il 17 gennaio 2014 CO 2 ha comunicato all’Autorità di protezione che RE 1 era partita all’estero e che lui si sarebbe occupato della figlia in sua assenza.

 

                                  D.   Dagli atti emerge che la madre è tornata in Ticino nel mese di ottobre 2014 (rapporto 26 gennaio 2015 della scuola dell’infanzia). In occasione di un’udienza avvenuta il 20 ottobre 2014 presso il Pretore di __________, quest’ultimo ha stralciato dai ruoli la procedura di protezione dell’unione coniugale avviata da CO 2, poiché egli non si è presentato e la moglie ha osservato che la loro situazione negli ultimi mesi si era tranquillizzata ed era migliorata.

 

                                  E.   In data 30 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 “per chiarire il contenuto di alcune segnalazioni che destavano preoccupazione”, in particolare i rapporti della docente della Scuola dell’infanzia frequentata dalla figlia.

 

                                  F.   In data 13 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha adottato una misura urgente, a protezione della bambina, privando provvisoriamente RE 1 della custodia parentale sulla figlia, affidandola al padre CO 2. Contestualmente l’Autorità di protezione ha disciplinato i diritti di visita tra madre e figlia. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e l’eventuale gravame è stato privato dell’effetto sospensivo. L’Autorità di protezione ha precisato che dopo la crescita in giudicato della decisione, l’incarto sarebbe stato trasferito alla Pretura competente.

 

                                  G.   Contro la predetta decisione la madre ha interposto reclamo il 23 marzo 2015, chiedendone l’annullamento, contestando la competenza dell’Autorità di protezione, che sarebbe, a suo dire, intervenuta su fatti sostanzialmente già noti e decisi dal Pretore di __________, “nella sua qualità di giudice competente a tutela dell’unione coniugale”.

 

                                         La richiesta di effetto sospensivo - fatta valere con il reclamo - è stata respinta da questa Camera con decisione 29 aprile 2015.

 

                                  H.   L’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 17 aprile 2015. Ha ribadito di essere intervenuta nell’urgenza, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla Scuola dell’infanzia che “indicavano delle problematiche che richiedevano l’intervento in tempi brevi dell’Autorità soprattutto poiché, a detta della maestra, la minore manifestava delle grosse difficoltà comportamentali (difficoltà relazionali, attaccamento morboso alle maestre ecc.), dovute, molto probabilmente, alla mancanza di stabilità”.

 

                                    I.   La reclamante non ha replicato.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   La competenza per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e segg. CC.

                                         Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

                                         Giusta l’art. 315a CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese (cpv. 2). Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (cpv. 3, n. 1) oppure ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2).

                                         Secondo l’art. 315b CC, il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio (cpv. 1 n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le norme disciplinanti il divorzio (cpv. 1 n. 2); nella procedura di modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale (cpv. 1 n. 3). Negli altri casi la modifica delle misure giudiziarie compete all’autorità di protezione dei minori (art. 315b cpv. 2 CC).

 

                                   3.   Nel caso in esame, RE 1 sembra contestare in ordine la competenza dell’Autorità di protezione, con riferimento alle decisioni già prese dal Pretore di __________ nella sua qualità di “giudice competente a tutela dell’unione coniugale”. Essa chiede quindi l’annullamento della decisione.

 

                                         Emerge dagli atti che in data 10 dicembre 2013 il Pretore di __________ aveva stralciato dai ruoli la procedura (inc. SO.2013.784) tesa all’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale avviata su istanza di RE 1. Risulta pure (ed è anche riconosciuto dalla reclamante a pag. 2 del suo reclamo) che in data 20 ottobre 2014 il Pretore di __________ ha stralciato dai ruoli anche il procedimento (inc. SO.2014.300) per l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale avviato su istanza di CO 2. Al momento dell’emanazione della decisione ora in esame, nessuna procedura era pendente presso il suddetto Pretore.

                                         Dalla verifica eseguita da questa Camera risulta che, neppure attualmente, presso il Pretore di __________ sono pendenti un’azione di divorzio o una procedura di modifica delle misure di protezione dell’unione coniugale precedentemente adottate da detto Giudice civile.

 

                                         Emerge pure dagli atti che l’Autorità di protezione ha agito a seguito delle segnalazioni della Scuola dell’infanzia frequentata da PI 1, preoccupata per le assenze riscontrate quando la bambina era affidata alle cure della madre e per le grosse difficoltà comportamentali legate alla mancanza di stabilità.

                                         Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha rettamente specificato di aver ritenuto di dover intervenire d’ufficio e immediatamente nell’interesse della minore, con riferimento segnatamente alle competenze a lei attribuite dalle norme del Codice civile.

                                         In virtù dell’art. 315 CC, competente a intervenire d’ufficio è l’Autorità di protezione, mentre ai sensi dell’art. 315a CC un intervento del Pretore dipende dall’istanza di una parte. Nel caso in esame, in assenza di un procedimento avviato dalle parti davanti al Pretore (azione di divorzio o di protezione dell’unione coniugale) o di una procedura per la modifica delle misure di protezione dell’unione coniugale (art. 315b cpv. 1 n. 3, in relazione con l’art. 179 cpv. 1 CC e con l’art. 134 CC, applicabile per analogia) la competenza dell’Autorità di protezione - di intervenire d’ufficio a protezione della minore modificando precedenti misure giudiziarie – è dunque certamente data (art. 315b cpv. 2 CC; CR CC I, Meier, n. 28-29 ad art. 315/315a/315b CC, Leuba/Buletti, n. 10-11 ad art. 134 CC).

 

                                         La reclamante, postulando l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, nel merito si limita a rilevare che dalla medesima non emergerebbero altri fatti non noti al Pretore, successivi all’udienza del 20 ottobre 2014, “se non quelli relativi, da una parte, alla frequentazione discontinua della Scuola dell’infanzia della figlia” e, dall’altra parte, alla “mancanza di un alloggio definitivo permanente” per lei e sua figlia “nel frattempo risoltosi”. A torto.

                                         In vero la reclamante medesima, dopo aver negato l’esistenza di nuove circostanze posteriori alla decisione del Pretore, ammette la rilevanza delle problematiche segnalate dalla Scuola dell’infanzia. Non spende tuttavia neppure una parola in relazione alle grosse difficoltà comportamentali di PI 1, indicate dalla Scuola e ritenute dall’Autorità di protezione quale conseguenza della mancanza di stabilità. Quest’ultima traspare per altro palesemente dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti (cfr. in particolare: piano assenze della minore dalla Scuola dell’infanzia, mail 23.01.2015; rapporto maestra __________, annesso al mail 26.01.2015; verbale udienza ARP 30.01.2015). L’affidamento della custodia parentale della bambina al padre – che di fatto già l’ha detenuta durante le assenze all’estero o per i problemi contingenti della madre, differentemente da quanto stabilito in sede pretorile – è senz’altro atta a ridare stabilità alla minore, a tutto vantaggio del suo comportamento relazionale.

 

                                         Sprovvisto di fondamento in diritto e non sufficientemente motivato, il reclamo va di conseguenza respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non avendo il padre formulato osservazioni.

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100. –

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.