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assistito dalla vicecancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio; |
giudicando sul reclamo dell’8 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 ottobre 2014/24 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Mediante decisione supercautelare 18 aprile 2014 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha provvisoriamente privato RE 1 e il marito __________ della custodia parentale sul figlio __________ (2008), collocandolo all’Istituto __________ e sospendendo nel contempo momentaneamente i diritti di visita. Tale decisione è stata presa a seguito della segnalazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP).
B. Con decisione cautelare 30 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione supercautelare di privazione della custodia parentale e ha allestito un assetto di relazioni personali per i genitori e la famiglia allargata (zia paterna __________ e nonni paterni __________).
C. Il 31 luglio 2014, __________ ha presentato, su incarico dell’Autorità di protezione, una valutazione peritale sulle capacità genitoriali (indagine socio-ambientale).
D. Il 18 settembre 2014 RE 1 e __________ sono nuovamente stati sentiti, con l’ausilio di un interprete (__________), dall’Autorità di protezione. Durante l’incontro è stato spiegato ai genitori di __________ il contenuto della perizia e l’intenzione dell’Autorità di protezione di nominare un tutore al minore. Dal verbale d’udienza risulta che RE 1 avrebbe espresso l’auspicio di “avere un aiuto anche lei sotto forma di una curatela” e di desiderare di “poter cambiare vita, cambiare casa per allontanarsi dalla famiglia del marito”.
E. Con decisione 25 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e __________ dell’autorità parentale sul figlio __________ e ha nominato il signor __________, quale tutore del minore.
Mediante decisione 6 marzo 2015 la Camera di protezione, chiamata a decidere su reclamo di RE 1 e __________, ha annullato la decisione dell’Autorità di protezione del 25 settembre 2014, posto che la privazione dell’autorità parentale è l’ultima ratio e ritornato gli atti all’Autorità di prima sede affinché adottasse misure meno incisive (art. 307 o 308 CC) e prevedesse in particolare un “progetto educativo” (inc. CDP n. 9.2015.188).
F. Nel frattempo mediante decisione 2 ottobre 2014/24 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) con lo scopo di:
a) provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentarla in tutti gli atti necessari a questo proposito;
b) provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
c) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
d) rappresentarla nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con le autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni sociali e non, altri istituti e privati;
e) rappresentarla nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.
Con la medesima decisione l’Autorità di protezione ha nominato quale curatore il signor __________ e non ha tolto l’effetto sospensivo all’eventuale reclamo.
G. RE 1 è insorta avverso quest’ultima decisione mediante reclamo dell’8 gennaio 2015 postulando la revoca della misura istituita.
H. Con osservazioni del 19 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha precisato che “quanto in difficoltà si trova RE 1, con la famiglia del marito” emerge dalla perizia sulle capacità genitoriali del 31 luglio 2014 (allestita da __________).
Mediante replica del 5 febbraio 2015 RE 1, pur riconoscendo il periodo di conflittualità famigliare (concomitante all’allestimento della perizia), ha sostenuto che la “crisi” è comunque rientrata.
I. Nel frattempo con decisione 1° giugno 2015 l’Autorità di protezione ha disposto il ripristino della custodia parentale dei genitori nei confronti di __________ (rientrato a casa il 19 giugno 2015). Ha inoltre conferito mandato all’UAP, ai sensi dell’art. 307 CC, di sorveglianza e coordinamento delle misure di sostegno necessarie.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza generica con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 CC) in favore di RE 1, affinché venga “sostenuta nel suo progetto di indipendenza”. L’Autorità di protezione si è limitata a rilevare che l’interessata dipende in tutto e per tutto dalla famiglia del marito.
Nelle osservazioni al reclamo ha poi precisato che sarebbe sufficiente leggere la perizia sulle capacità genitoriali del 31 luglio 2014 (pag. 15) per capire quanto in difficoltà si trovi RE 1 con la famiglia di suo marito, che dal 2007 ad oggi è stato l’unico riferimento con il mondo esterno per lei. A mente dell’autorità di prime cure “l’atteggiamento molto ambivalente della reclamante, dato dal fatto che il suo avvenire economico dipende dalla famiglia del marito, rende complicato intervenire, ma non per questo bisogna desistere dall’affiancarle un curatore quale figura neutra”.
3. Con il proprio reclamo RE 1 lamenta che in sede d’udienza non avrebbe compreso la portata della misura istituita in suo favore, indicando di aver espresso il desiderio di avere un “semplice aiuto domiciliare”. I suoi desideri sarebbero stati mal interpretati o mal tradotti dall’interprete presente. In ogni caso riferisce di ritirare il suo “comunque contestato” consenso all’istituzione di una curatela.
A mente della reclamante la risoluzione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata, contestando che in concreto vi sarebbero i presupposti per l’adozione di una misura di protezione (390 cpv. 1 CC). Indipendentemente dalle capacità di gestire i propri affari, ritiene di essere, in ogni caso, perfettamente in grado di farsi aiutare da chi di dovere (in concreto dalla famiglia del marito, in particolare dalla cognata __________). RE 1 nega di essere intenzionata a lasciare il domicilio coniugale.
In sede di replica ha inoltre precisato che la perizia, su cui si basa l’Autorità di protezione, sarebbe stata allestita in un periodo di conflitto e che tale crisi sarebbe nel frattempo rientrata.
4. Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Secondo il primo capoverso del suddetto articolo l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n.2).
4.1. La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).
La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio alcolismo) (cfr. CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 10).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 20).
4.2. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc. 9.2013.252).
4.3. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.4. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5. Contestata nel caso in esame è l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (giusta l’art. 394 e 394 CC) in favore di RE 1.
5.1. Va innanzitutto sottolineato che, come giustamente ritenuto dall’Autorità di prime cure, il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è in concreto evidente.
RE 1, soffre di una sindrome ansioso-depressiva di media gravità (cfr. valutazione peritale “sulle capacità genitoriali” del 31 luglio 2014, allestita da __________, pag. 40), non parla italiano (si esprime in __________, sua lingua madre) e non è integrata nel contesto sociale in cui vive. Il marito, __________, ha un ritardo mentale di media gravità e tratti autistici dalla nascita. Entrambi dipendono dalla famiglia del marito. La suocera (che vive nella stessa casa) e la nuora (__________) (“famiglia allargata”), si occupano da sempre di tutte le questioni amministrative della famiglia.
In sede d’udienza (per la procedura di privazione della custodia parentale su __________) __________ aveva dichiarato che “fin dall’inizio” era per lei chiara la difficoltà dei genitori di __________ e pertanto sia lei che i nonni sono sempre stati al fianco di RE 1 e __________, accompagnando le figure genitoriali (cfr. verbale d’udienza del 30 aprile 2014).
Durante l’incontro del 18 settembre 2014 fissato dall’Autorità di protezione per presentare ai genitori il contenuto della perizia sulle capacità genitoriali - che stabiliva che in genitori di __________ non erano, in quel momento, in grado di esercitare il loro ruolo di genitori - RE 1 ha espresso l’auspicio di “avere un aiuto anche lei sotto forma di curatela”. Dal verbale emerge che era desiderosa di “cambiare stile di vita, cambiare casa per allontanarsi dalla famiglia del marito”. Precisava che voleva mostrare che non è una cattiva madre; voleva studiare, lavorare ed occuparsi di suo figlio. RE 1 riferiva che “le accuse” provenivano dalla famiglia del marito perché volevano fare in modo che le fosse tolto il permesso (pare che in questo momento è sospeso) e che lei torni in __________ lasciando qui __________.
Durante l’udienza veniva chiesto all’interprete la disponibilità ad assumere il mandato di curatore di RE 1.
Nel frattempo, il 25 settembre 2014, l’Autorità di protezione ha privato i genitori dell’autorità parentale su __________, indicando che l’UAP aveva segnalato una situazione di maltrattamento e trascuratezza che subiva il minore, dovuta alla disabilità mentale del padre e alle scarse risorse materne. L’Autorità di protezione ha motivato la propria decisione di privazione dell’autorità parentale indicando che i genitori non sono in grado di svolgere il loro ruolo genitoriale. Ciò sarebbe dovuto alle loro difficoltà cognitive, ma anche al conflitto con i propri genitori rispettivamente suoceri (cfr. decisione pag. 2 in fine).
In un secondo momento, ricevuta la decisione d’istituzione della curatela - con la quale di fatto è stato dato seguito al desiderio espresso dall’interessata il 18 settembre 2014 in sede d’udienza - RE 1 si è opposta, giustificando il suo reclamo con una comprensione sbagliata della portata della misura imposta.
5.2. Anche facendo astrazione di quanto manifestato in sede di reclamo da RE 1 (volontà espressa) il bisogno di aiuto emerge dagli atti. Come evidenziato, senza il sostegno della “famiglia allargata” del marito, RE 1 non sarebbe in grado di provvedere, da sola, ai propri interessi e neppure a quelli del figlio. Il suo bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare la salvaguardia dei suoi interessi autonomamente è evidente.
5.3. In concreto, va però indicato che la misura di protezione contestata è stata presa con l’intento di sostenere l’interessata nel suo “progetto d’indipendenza”. Infatti, durante l’udienza del 18 settembre 2014, era emersa la volontà di RE 1 di allontanarsi dalla famiglia del marito e di rendesi indipendente (studiare l’italiano) a causa della forte conflittualità famigliare.
L’Autorità di protezione ha dunque conferito mandato a __________ di provvedere ad un alloggio per RE 1, di provvedere alla sua salute, di promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla nel disbrigo di affari amministrativi e finanziari (curatela di rappresentanza).
Con il proprio reclamo RE 1 rileva di aver mal compreso la portata della misura ordinata, sostenendo che la sua reale intenzione era quella di avere un “aiuto domiciliare”.
L’interprete (nominato curatore) da parte sua contesta questa conclusione, assicurando di aver “spiegato molto bene” il ruolo del curatore a RE 1 e negando di aver mai parlato di “aiuto domiciliare” (scritto del 12 novembre 2014 all’Autorità di protezione).
5.4. Ora, indipendentemente da quanto è emerso in sede d’udienza, va rilevato che RE 1 vive tutt’ora con il marito, negando fermamente di voler abbandonare il domicilio coniugale (cfr. reclamo pag. 4 nel mezzo). Il 19 giugno 2015 il figlio __________ è tornato a casa (cfr. decisione 1° giugno 2015 dell’Autorità di protezione di ripristino della custodia parentale).
Al momento, così come formulata nella risoluzione di nomina, l’istituzione della curatela non avrebbe in ogni caso senso alcuno. Visto l’evolvere della situazione e la mancanza di volontà della reclamante di lasciare il domicilio coniugale, i compiti conferiti al curatore (in particolare disp. 1a) non sono più attuali.
Quanto ai compiti di rappresentanza (di cui ai disp. 1a, 1b, 1c) si rileva che, per ammissione stessa della reclamante e dei famigliari, questi compiti erano e sono tutt’ora - per quanto RE 1 non sia in grado di provvedervi - presi a carico dalla cognata __________ e in parte dalla suocera (cfr. reclamo e duplica pag. 2).
In simili circostanze, pur ammettendo la tesi dell’Autorità di protezione, secondo cui RE 1 non è in grado di gestire i propri affari, va rilevato che ella è però perfettamente in grado di farsi aiutare in caso di necessità da chi di dovere, segnatamente dalla famiglia del marito ed in particolare dalla cognata __________.
5.5. Non va peraltro dimenticato che RE 1 è comunque seguita dalla dottoressa __________ del servizio psico-sociale di __________ (SPS) (cfr. verbale del 18 settembre 2014).
Da quando __________ è tornato a casa, la situazione famigliare è in ogni caso sorvegliata anche dall’UAP, al quale l’Autorità di protezione ha conferito mandato di sorveglianza e coordinamento ai sensi dell’art. 307 CC. Al rientro a casa del minore si è pertanto attivata una rete di sostegno (l’assistente sociale UAP, __________), che veglia appunto sul nucleo famigliare.
5.6. In simili circostanze, l’assistenza di RE 1 è adeguatamente garantita altrimenti, senza che sia necessaria, per il momento, l’istituzione di una “misura ufficiale” (cfr. art. 389 cpv. 2 CC).
Visto l’evolvere della situazione, la decisione impugnata non rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità prescritti dalla legge, e va pertanto annullata.
6. A titolo abbondanziale si rileva che, in concreto, vista la situazione, l’Autorità di protezione veglierà sulla situazione del minore (rientrato a casa) verificando, se necessario, l’esigenza di introdurre ulteriori misure a sostegno del minore stesso.
7. Viste le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al prelievo delle tasse e spese di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili, ritenuto che la misura contestata è stata presa a seguito della richiesta (poi “ritrattata”) dell’interessata stessa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la decisione del 2 ottobre 2014/24 novembre 2014 (ris. n. 563B) dell’Autorità di protezione __________ è annullata.
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.