Incarto n.
9.2016.13

Lugano

21 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la privazione della custodia sulla figlia

 

 

 

giudicando sul reclamo del 28 gennaio 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 18 gennaio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 (2002) è nata dall’unione di RE 2 e RE 1. All'inizio del 2015 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha ricevuto uno scritto dalla Scuola __________ (lettera del 12 gennaio 2015) dove si segnalava, in accordo con la famiglia, il continuo malessere di PI 1, da mesi assente dalla scuola, e che avrebbe necessitato un'immediata assistenza medica e psicologica.

                                  B.   L'Autorità di protezione si è quindi attivata per avere informazioni circa la situazione di PI 1 interpellando la terapista __________ e il dr. med. __________, al quale è poi subentrata, per una presa a carico, la pedopsichiatra dr.ssa __________. Dai rapporti di quest'ultima è emerso il grave disagio della minore e il suo bisogno di un seguito terapeutico. Con scritto del 18 giugno 2015 la Scuola __________ ha nuovamente segnalato l'assenza di PI 1 da scuola a far tempo, oramai, dal novembre 2014 ed ha informato che non avrebbe più potuto accettare la sua iscrizione, ritenuta la mancanza dei necessari strumenti di sostegno terapeutici.

 

                                  C.   L'11 luglio 2015 l'Autorità di protezione ha poi dato mandato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di una presa in carico, in collaborazione con la dr.ssa __________, per un collocamento della ragazza in un adeguato istituto e per iscriverla alla scuola media. Nel frattempo la madre si è rivolta, su consiglio della scuola __________, al Servizio medico psicologico per una presa a carico della figlia.

 

                                  D.   Nemmeno con l'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016 PI 1 ha ripreso la frequenza scolastica. Data la situazione e il quadro clinico preoccupate, il Servizio medico psicologico ha quindi e a più riprese consigliato all'Autorità di protezione un ricovero in pediatria della minore al fine di poter approfondire il quadro diagnostico in un ambiente protettivo. Il 18 novembre 2015 l'Autorità di protezione ha proceduto all'audizione di genitori e figlia che hanno indicato la volontà di voler tentare l'inserimento di PI 1 a __________. L'Autorità di protezione ha quindi avvisato che, in caso di mancato seguito ai loro intendimenti, avrebbe ordinato una valutazione.

 

                                  E.   Dato l'esito negativo dell'intervento volontario e dopo aver convocati i genitori, che non si sono tuttavia presentati, con decisione 13/18 gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha decretato: la provvisoria e immediata privazione della custodia dei genitori RE 1 e RE 2 sulla figlia minorenne PI 1 (disp. n. 1); l’immediato ricovero di PI 1 presso l’Ospedale Regionale di __________, nel reparto di pediatria, allo scopo di eseguire una perizia pedopsichiatrica sul suo stato di salute psichica (disp. n. 2); l’effettuazione di una perizia pedopsichiatrica da parte dell’ Ospedale Regionale di __________, con risposta ad alcuni quesiti peritali (disp. n. 3); l’obbligo dei genitori di collaborare e rispettare scrupolosamente le disposizione del reparto di pediatria (disp. n. 4); il pagamento di tasse e spese di complessivi fr. 200.– da parte dei genitori in ragione ½ ciascuno (disp. n. 6). Rispetto ai rimedi di diritto, l’Autorità di protezione ha indicato che contro dispositivi di cui al paragrafo 1 e 6 è data facoltà di reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello mentre con i dispositivi di cui ai paragrafi 2 e 3 è data facoltà di reclamo alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, __________ (disp. n. 5).

 

                                  F.   Contro la predetta decisione sono insorti, mediante reclamo 28/29 gennaio 2016, i signori RE 1 e RE 2, chiedendone la revoca. A loro dire la stessa violerebbe il principio della proporzionalità siccome si sarebbe potuto procedere con una misura meno incisiva quale l'art. 307 CC tanto più che loro non sono di principio contrari alla valutazione pedopsichiatrica. Vista la volontarietà di un ricovero la misura risulta ingiustificata.

 

                                  G.   Con osservazioni 3 febbraio 2015 l'Autorità di protezione nega la violazione del principio della proporzionalità siccome sarebbero stati innumerevoli i tentativi per rendere consapevoli genitori e figlia della gravità della situazione senza che qualche cosa mutasse; gli operatori temono che la ragazza possa soffrire di una patologia psichiatrica superiore e ogni perdita di tempo potrebbe causare danni irreversibili.

 

                                  H.   Con replica 24 febbraio 2016 i reclamanti ribadiscono che prima di dar loro il cartellino rosso, l'Autorità di protezione avrebbe potuto dar loro il cartellino giallo. Chiedono inoltre il ripristino della custodia parentale. Mediante duplica dell'8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha indicato di non avere altre osservazioni e di rimettersi al giudizio della Camera.

 

                                    I.   Nel frattempo, e meglio con sentenza 29 gennaio 2016, questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo nella misura in cui rivolto ai dispositivi n. 2 e 3 della decisione impugnata e trasmesso il gravame, per quanto di sua competenza, alla Commissione giuridica LASP, __________. Quest'ultima autorità, preso atto dello scritto dei ricorrenti che precisavano di contestare solo la revoca della custodia e non la decisione di ricovero coatto, ha stralciato dai ruoli il ricorso con decreto 16 febbraio 2016.

 

                                  L.   Infine, con decisione 8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha, preso atto del rapporto di pediatria richiesto con la decisione impugnata, confermato e prolungato il ricovero coattivo, respinto la domanda di ripristino della custodia formulata dai genitori e dato il consenso ai medici di far eseguire su PI 1 degli esami clinici e di risonanza magnetica.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha provvisoriamente privato i genitori della custodia sulla figlia PI 1, ricoverata coattivamente presso l'Ospedale __________ allo scopo di eseguire una perizia. Per quel che è della dimissione, l'Autorità di protezione ha previsto che potrà avvenire solo dopo conclusione della perizia e dopo preavviso favorevole dei responsabili medici del reparto di pediatria, ritenuto, comunque, che la dimissione di PI 1 dall'Ospedale non avrebbe comportato il ripristino automatico della custodia dei genitori ma sarebbe dipeso dal bisogno della ragazza (cfr. disp. n. 2 lett. c. e d.). Nel frattempo la perizia è stata eseguita, consegnata e trasmessa ai genitori per osservazioni. L'Autorità di protezione, con decisione 8 marzo 2016, ha tuttavia prolungato il ricovero di PI 1 e respinto la domanda dei genitori di riavere la custodia sulla figlia.

 

                                         A questo punto v'è da chiedersi se il reclamo non sia divenuto privo di oggetto considerato che l'attuale permanenza di PI 1 all'ospedale non dipende più dalla decisione impugnata ma da quella dell'8 marzo 2016 che ha, fra l'altro, respinto la richiesta dei reclamanti di riavere la figlia. Ad ogni modo, non fosse privo di oggetto, il reclamo sarebbe comunque da respingere per i motivi che seguono.

 

                                   3.   Come emerge dall'allegato di reclamo e, in modo più chiaro, dallo scritto dell'8 febbraio 2016 indirizzato alla Commissione giuridica LASP, i reclamanti dichiarano di non contestare il ricovero coatto, non perché concordi sul fatto che sia stato fatto coattivamente, ma perché coscienti del fatto che la figlia ha bisogno di aiuto e che una valutazione era indispensabile. In definitiva, i reclamanti hanno dichiarato di accettare il ricovero, per questo considerano la privazione della custodia una misura troppo incisiva e superflua.

                                         Rispetto al tipo di misura, un ricovero provvisorio allo scopo di eseguire una perizia pedopsichiatrica, potrebbe anche configurare una misura giusta l'art. 307 CC, ma solo se il ricovero è di breve durata ovvero di qualche ora; se dura di più o se il ricovero è di durata indeterminata si tratta, dal profilo qualitativo, di una privazione della custodia ai sensi dell'art. 310 che può essere ordinata come misura provvisionale ai sensi dell'art. 445 CC o come valutazione stazionaria ai sensi dell'art. 449 CC, con la conseguente applicazione dei disposti procedurali di cui agli art. 310/314 CC rispettivamente art. 314b/426ff CC (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 3; STF del 18 novembre 2002, 5C.202/2002, consid. 1.2).

                                         In entrambi i casi, tuttavia, il provvedimento si configura come una privazione della custodia, l'art. 314b CC è, infatti, un caso speciale di tolta di custodia e si applica quando il collocamento é fatto in una clinica psichiatrica o in un istituto chiuso (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 1).

 

                                         Senza ricorrere alle disposizioni indicate sopra, l'esecuzione di una valutazione in ambiente protetto potrebbe anche avvenire in applicazione dell'art. 307 cpv. 3 CC quando l'autorità ordina ai genitori di far sottoporre il figlio a una valutazione in ambiente protetto (BSK ZGB I, Breitschmind art. 307 N 22) oppure senza l'applicazione di una misura di protezione, quando si tratta di un provvedimento volontario e autonomo dei genitori. In entrambi i casi determinante è la posizione dei genitori, la loro volontà e capacità di eseguire le indicazioni e di portare a termine gli intendimenti.

 

                                   4.   Ora, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, nessuno mette in discussione i loro buoni propositi e le loro preoccupazioni rispetto allo stato di salute della figlia per la quale nutrono certamente un grande e sincero affetto. Nemmeno si può dire che non siano assolutamente collaboranti; gli atti dimostrano tuttavia la loro difficoltà ad aderire fino in fondo alle proposte e ai consigli degli operatori, verosimilmente per timore di allontanare o ferire la figlia.

                                         I problemi di PI 1 rispetto alla frequentazione scolastica risalgono al novembre/dicembre 2014 (cfr. lettera della Scuola __________ all'Autorità di protezione). I genitori erano impotenti rispetto alla situazione. È proprio in accordo con loro che è partita la segnalazione. La figlia ha poi assunto un comportamento oppositivo nei loro confronti (cfr. rapporto del 23 marzo 2015 della dr.ssa __________). Già nello scritto 3 luglio 2015 la dr.ssa __________ segnalava la necessità di una valutazione psicodiagnostica approfondita e l'inevitabilità di un periodo di collocamento presso un'istituzione terapeutica. Per risposta i genitori hanno asserito che dopo il soggiorno in __________ PI 1 era guarita (lettera del 3 agosto 2015 all'Autorità di protezione). In settembre è iniziato il nuovo anno scolastico, non invece la frequentazione di PI 1. Nel rapporto dell'8 ottobre 2015 del Servizio medico psicologico è stata segnalata la necessità di un ricovero della minore in pediatria al fine di approfondire il quadro diagnostico in ambiente protetto ma anche l'opposizione dei genitori. Con scritto del 2 novembre 2015 il medesimo servizio ribadiva la necessità di un ricovero e anche la contrarietà dei genitori. Questi ultimi hanno allora proposto il collocamento volontario a __________. L'Autorità di protezione ha dato loro la possibilità di portare avanti il progetto avvisando che, in caso di fallimento, avrebbe ordinato il ricovero (verbale di audizione del 18 novembre 2015). Visto l'esito negativo, i genitori sono nuovamente stati convocati e, per risposta, hanno mandato una e-mail il 17 gennaio 2016 affermando la ripresa scolastica della figlia. In definitiva, i reclamanti hanno sempre trovato un espediente per rimandare l'inevitabile. Ora che il collocamento è in atto dicono di essere concordi e che l'opposizione era dovuta alla struttura di __________; avrebbero preferito l'ospedale di __________, come voluto dalla figlia.

 

                                         In realtà, quello che emerge è che i reclamanti non hanno la forza di imporre alla figlia ciò che lei non vuole. In queste condizioni, lasciare alla sola responsabilità dei genitori il ricovero in ambiente protetto di PI 1 per accertamenti non è proponibile. Un rifiuto della minore o una sua richiesta di dimissione sarebbe certamente stata assecondata.

                                         È quindi a giusta ragione che i reclamanti sono stati privati, a questo stadio e a titolo provvisorio, della custodia sulla figlia.

 

                                   5.   Visto quanto sopra il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è respinto. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, nella misura in cui non è privo di oggetto, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 100.

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.

 

                                         sono posti a carico dei reclamanti.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.