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assistito dal segretario |
Finiletti |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’istituzione di una curatela e i compiti conferiti al curatore |
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2016.141) e sul reclamo 13 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione 8 settembre 2016 dell'Autorità regionale di protezione __________ (9.2016.172);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nata il 1927 ed è domiciliata a __________. A seguito di alcune segnalazioni ricevute dal dott. med. __________ della Clinica __________, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha dato mandato, con ris. 722/15 del 19 novembre 2015 alla dott.ssa med. __________ dell’Ospedale regionale di __________, di “esperire una valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di fare chiarezza sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1…e suggerire le eventuali misure necessarie a sua protezione”.
B. Preso atto del rapporto 18 dicembre 2015 della dott.ssa __________ e sentita in più occasioni la signora RE 1, con decisione ris. 395/16 intimata il 21 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha:
istituito, in favore dell’interessata, una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC con effetto dal 1° luglio 2016 (dispositivo n. 1) con il compito di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi (dispositivo n.1.1), gestire patrimonio e redditi dell’interessata (dispositivo n. 1.2), vigilare al suo benessere sociale (dispositivo n. 1.4); limitato la signora RE 1 nei suoi diritti precludendo l’accesso al conto dei suoi redditi, agli averi patrimoniali e alla sostanza (dispositivo n. 2.1) e a tutti i conti correnti postali e/o bancari (dispositivo n. 2.2) e disponendo il blocco a registro fondiario della comproprietà fondo n. __________ e part. __________ (dispositivo n. 2.3); designato a curatore l’avv. PR 1 (dispositivo n. 3).
C. Avverso la predetta decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 25 luglio 2016 (inc. 9.2016.141). Ella postula, preliminarmente, la restituzione dell’effetto sospensivo e, di conseguenza, la cancellazione dei blocchi a registro fondiario. Nel merito ritiene i presupposti dettati dall’art. 390 CC non adempiuti essendo ella perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi e di adempiere alle proprie incombenze autonomamente e non avendo bisogno di protezione e assistenza. In particolare, contesta che una demenza di grado lieve quale quella che le è stata diagnosticata giustifichi l’adozione di una curatela. La reclamante ritiene inoltre che la decisione violi il principio della proporzionalità siccome ha limitato i suoi diritti rispetto all’accesso ai conti bancari e alla sua sostanza e ha disposto il blocco a registro fondiario delle proprietà immobiliari così da rendere la misura, di fatto, equiparabile ad una curatela generale ex art. 398 CC. Inoltre, detto blocco pregiudica i suoi interessi siccome nel 2011 è stato iscritto un diritto di compera scadente il 31.12.2016 che non può quindi più essere esercitato. In definitiva, la reclamante chiede l’annullamento della decisione e, in subordine, il rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.
D. Con osservazioni 18 agosto 2016 l’Autorità di protezione fa presente di non aver disposto l’immediata esecutività della decisione, ragione per la quale chiede di respingere la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Nel merito, l’Autorità di protezione ritiene che agli atti ci sono differenti segnalazioni e rapporti dai quali emerge la fragilità dell’interessata, la sua debolezza cognitiva e, di conseguenza, la necessità di un sostegno a livello personale e amministrativo, ampiamente dimostrati. L’Autorità di protezione considera poi indispensabile procedere alle limitazioni contenute nella decisione impugnata e questo per meglio proteggere gli interessi finanziari della signora. Aggiunge di non essere stata al corrente dell’esistenza del diritto di compera sull’appartamento di __________ che verrà quindi liberato dal blocco a registro fondiario. Infine, sottolinea che nel caso di esercizio del diritto di compera alla signora verrebbe corrisposta la somma di fr. 5'530'000.– ragione per la quale la misura di protezione appare, oltre che opportuna, necessaria.
E. Con replica 29 agosto 2016 la reclamante si riconferma nelle sue proposte di giudizio e ribadisce di sapersi determinare con cognizione di causa e di non essere bisognosa di curatela come invece vuol far credere l’Autorità di protezione. Con duplica 8 settembre 2016 l’Autorità di protezione indica non esserci argomentazioni o motivazioni atte a sovvertire quanto certificato dai rapporti medici agli atti.
F. Con decisione 8 settembre 2016 l’Autorità di protezione, preso atto delle dimissioni inoltrate già in data 6 luglio 2016 dall’avv. PR 1 in merito al ruolo di curatore e esperite le verifiche di idoneità della persona indicata quale sostituto dalla signora RE 1 ha: revocato il mandato all’avv. PR 1; nominato a nuovo curatore di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 393 e 395 CC il signor __________ col compito di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi (dispositivo n. 1.1.), di gestire patrimonio e redditi (dispositivo n. 1.2) e di vegliare sul suo stato di salute e sul suo benessere sociale (dispositivo n. 1.3); limitato RE 1 nei suoi diritti precludendole l’accesso al conto dei suoi redditi, agli averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare (dispositivo n. 2.1.) e a tutti i conti correnti postali e/o bancari esistenti (dispositivo n. 2.2.) e disponendo il blocco a registro fondiario della part. __________ (dispositivo n. 2.3). Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 6).
G. Mediante reclamo 13 settembre 2016 (inc. n. 9.2016.172) la signora RE 1 ha impugnato la succitata decisione ad eccezione del punto 1 del dispositivo mediante il quale è stata decretata la revoca del mandato attribuito all’avv. PR 1. Preliminarmente la reclamante chiede la restituzione dell’effetto sospensivo osservando che la decisione di istituzione della curatela da cui dipende il buon fondamento di quella ora impugnata è ancora sub judice e gode dell’effetto sospensivo. Nel merito contesta l’esistenza di un bisogno di protezione e la violazione del principio della proporzionalità con motivazione uguale a quelle addotte nel reclamo 25 luglio 2016; in definitiva chiede l’annullamento della decisione impugnata ad eccezione del punto 1 del dispositivo.
H. Con osservazioni 20 settembre 2016 l’Autorità di protezione chiede di respingere il reclamo 23 settembre 2016 e la conferma della decisione 395/16 del 21 giugno 2016 concernente l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni. L’Autorità precisa che l’agire dilatorio, oppositivo e la contraddittorietà del comportamento della reclamante hanno imposto e giustificano l’immediata esecutività della decisione impugnata. Per il resto ritiene di aver agito nel pieno rispetto del principio della proporzionalità. L’Autorità solleva infine dubbi in merito alla reale intenzione del legale della reclamante di tutelare adeguatamente gli interessi della sua mandante.
I. Mediante replica 23 settembre 2016 la reclamante si riconferma nelle richieste di giudizio; il suo rappresentante legale precisa di curare con diligenza gli interessi dei suoi mandanti, ivi compresi quella della reclamante che ha tutti i diritti di avvalersi dei rimedi che la legge le conferisce, riponendo la fiducia in cui meglio crede.
L. Nella duplica 17 ottobre 2016 anche l’Autorità di protezione si riconferma nelle sue allegazioni e richieste e si scusa per l’infelice formulazione rispetto alle intenzioni del patrocinatore legale. Il concetto che intendeva esprimere è che a fronte della scelta tra l’operare quale curatore e quale patrocinatore l’avvocato ha optato per la seconda variante.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico sul merito del gravame [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG] e anche sulle richieste di restituzione dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 48 lett. f n. 10 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nella fattispecie i due reclami del 25 luglio 2016 (9.2016.114) e del 13 settembre 2016 (9.2016.171) sono fondati sullo stesso motivo, riguardano le medesime parti e il medesimo giudice; inoltre l’uno è susseguente l’altro siccome l’esito del secondo dipende dall’esito del primo. Si giustifica quindi congiungere le due procedure per un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
2. In entrambi i reclami l’insorgente ha chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo.
Nel primo procedimento la domanda è irricevibile: il reclamo ha, infatti, un effetto sospensivo automatico, previsto dalla legge (art. 450c CC) e l’Autorità di protezione non ha fatto uso della facoltà di revocare l’effetto sospensivo (art. 450c in fine CC) sicché la domanda di restituzione è irricevibile.
Per quel che è del secondo procedimento, l’Autorità di protezione ha invece, al punto 6 del dispositivo della decisione impugnata, dichiarato immediatamente esecutiva la decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il giudizio odierno rende tuttavia priva d’oggetto la domanda di restituzione.
A titolo abbondanziale giova comunque sottolineare che non ha senso – e l’Autorità di protezione nemmeno avrebbe potuto – togliere l’effetto sospensivo al reclamo avverso la decisione di sostituzione del curatore ritenuto che ancora non è cresciuta in giudicato la decisione di istituzione della misura della curatela. Non è lecito decidere l’immediata entrata in funzione di un curatore se la misura di protezione non è né effettiva né operativa.
3. Con la decisione 25 luglio 2016 l’Autorità di protezione, dopo aver verificato uno stato di debolezza, ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi a favore di RE 1. I compiti affidati al curatore, ripresi nella decisione di sostituzione del 13 settembre 2016, sono quelli di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, gestire il patrimonio e i redditi, vigilare sullo stato di salute dell’interessata e, se necessario, definire e mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico, vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine. Inoltre, l’Autorità di protezione ha limitato i diritti della signora RE 1 nel senso di precluderle, ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC, l’accesso al conto dei suoi redditi, agli averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare: in particolare le è stato precluso l’accesso a tutti i conti correnti esistenti, postali e bancari. Inoltre, conformemente all’art. 395 cpv. 4 CC, a RE 1 è stato fatto divieto di disporre dei beni immobiliari part. N. __________ e __________ con relativa richiesta di menzione di blocco a Registro Fondiario. Il divieto rispetto alla __________ e poi stato revocato con la decisone del 13 settembre 2016.
RE 1 si è aggravata contro l’istituzione della misura e i compiti conferiti al curatore, ritenendo invece di non aver bisogno di una misura di protezione siccome sarebbe in grado di amministrarsi in modo indipendente. A suo dire, inoltre, il provvedimento non rispetterebbe i principi di proporzionalità ed adeguatezza e limiterebbe i suoi diritti in modo analogo a una curatela generale (art. 398 CC).
4. Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1).
La legge menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, art. ad art. 390 CC n. 25).
Con turba psichica si intendono tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria, ossia le psicosi e psicopatie aventi delle cause fisiche o no così come le demenze, in particolare quelle senili (malattia d’Alzheimer) (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 722).
L’esistenza di una causa non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; l’estensione dell’incapacità avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nella determinazione dei compiti da affidare al curatore così come per l’eventuale limitazione della capacità civile attiva (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 730).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC); ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 681 e 682).
5. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465–6466
6. Nel caso che ci occupa emerge che le prime segnalazioni sullo stato di salute della signora RE 1 sono giunte nell’estate del 2015 dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________, che informava l’Autorità di protezione di un suo intervento a seguito di un incendio dell’abitazione della signora, affetta da Alzheimer (scritto del 31 luglio 2015)
L’8 settembre 2015 anche il medico dr. Med. __________, del Centro multidisciplinare di geriatria della clinica __________, scrive all’Autorità di protezione segnalando il declino cognitivo della signora, progredito anche sul piano funzionale–strumentale, al punto di necessitare di una protezione amministrativa.
L’Autorità di protezione ha quindi chiesto una valutazione specialistica effettuata dal Servizio sottocenerino di geriatria dell’Ospedale regionale di __________ (ris. 722/15 del 19 novembre 2015) nella dr.ssa med. __________; in particolare è stato chiesto di “esperire una valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di fare chiarezza sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1...e suggerire le eventuali misure necessarie a sua protezione”.
Dal rapporto 18 dicembre 2015 emerge una diagnosi di demenza di grado lieve di probabile origine degenerativa, già posta del 2012 e che sta lentamente progredendo (pag. 1). Dalla valutazione neuropsicologica il test di screening mostra un punteggio deficitario 22/30, un deficit di memoria a lungo termine anterogradata, disorientamento temporale con difficoltà nelle relazioni temporali e nella collocazione cronologica degli eventi; difficoltà di accesso lessicale, disordini esecutivi, se ne deduce un funzionamento cognitivo globale deficitario. La diagnosi è suffragata pure dall’esame RMN dell’encefalo (pag. 2).
In definitiva, in ragione dei deficit riscontrati, il rapporto conclude che la signora RE 1 presenta un quadro di fragilità cognitiva che necessiterebbe di una supervisione costante e duratura, posto che con un adeguato supporto (accompagnamento costante 24/24 ore) la paziente potrebbe vivere al proprio domicilio; vista la fragilità cognitiva, evidentemente si impongono anche delle misure di protezione amministrativa (pag. 2 in fine).
Dal rapporto telefonico 12 aprile 2016 la dr.ssa med. __________ precisa che non è possibile un sostanziale miglioramento nella demenza, seppur lieve, riscontrata nella signora RE 1. Anzi, in tali casi la patologia è degenerativa, per cui vi sono piuttosto peggioramenti.
Ora, il rapporto 18 dicembre 2015 è stato sottoposto e discusso con l’interessata durante l’incontro avvenuto il 18 febbraio 2016 presso l’Autorità di protezione (verbale pag. 1). Non risultano contestazioni in merito al suo contenuto e, anzi, a quel momento la signora RE 1 concordava con l’istituzione di una misura a protezione in suo favore. Il 12 aprile 2016 c’è poi stato un altro incontro. La signora aveva nel frattempo cambiato idea rispetto all’istituzione di una misura. Nemmeno in quell’occasione sono state contestate le risultanze del citato rapporto e nemmeno v’è traccia agli atti di scritti in tal senso. Addirittura, nel reclamo 25 luglio 2016 è ammessa la demenza di grado lieve che è tuttavia stata ritenuta una patologia assolutamente frequente in una persona di 89 anni e che, a mente della reclamante, non giustifica l’adozione di una curatela (pag. 4 in fine).
Sul fatto che è lo stesso rapporto che indica la necessità di assistenza personale e amministrativa – sottintendendo, quindi, uno stato di bisogno – la reclamante non dice nulla. Non si intravvedono quindi motivi per discostarsi dalle risultanze peritali che, come detto, concludono con l’esistenza di una causa (demenza), un bisogno di protezione e la necessità di istituire una misura a protezione sicuramente di stampo amministrativo, ma con un occhio anche sulle questioni sociali e di salute. Su questo punto il reclamo 25 luglio 2016 non merita accoglimento.
7. La reclamante contesta la proporzionalità della misura; a suo modo di vedere una curatela di sostengo ex art. 393 CC sarebbe, se del caso, quella che meglio si adatterebbe al caso concreto. In realtà, il primo presupposto per istituire tale misura è il consenso della persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria.
Secondo la reclamante i compiti conferiti al curatore e i limiti imposti ai suoi diritti dall’Autorità di protezione fanno sì che, di fatto, gli effetti della misura sono i medesimi di quelli di una curatela generale (art. 398 CC). A torto. In effetti, nella fattispecie, non è stata predisposta una curatela generale – che comporta la privazione dell’esercizio dei diritti civili – bensì una curatela di rappresentanza ex. art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC. Ora, come tale, una curatela di rappresentanza ha un impatto sull’esercizio dei diritti civili nella misura in cui l’interessato è obbligato dagli atti del curatore (art. 394 cpv. 3 CC, si parla di una limitazione indiretta, de facto) o tale esercizio è limitato esplicitamente tramite una decisione dell’Autorità di protezione (art. 394 cpv. 2 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 n. 184 ss).
La decisione avversata non menziona tuttavia nessuna limitazione specifica dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata che sono quindi rimasti intatti. Quello che l’autorità ha fatto è semmai limitare la sua capacità di disporre (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 845). Altrimenti detto, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC è possibile bloccare l’accesso ai conti bancari senza che ci sia una restrizione dell’esercizio dei diritti civili (Philippe Meier, op. cit., 2016, N 847).
Il divieto di accesso ai conti bancari o a una parte di essi è, in definitiva, una misura di precauzione, che può essere adottata anche quando una persona è disposta a collaborare, se si è rinunciato a privarla dei diritti civili; in questa forma si tratta della misura la meno incisiva che possa essere pronunciata contro la volontà della persona (Philippe Meier, op. cit., N 814 e nota 1332). Tant’è vero che se non c’è una restrizione della capacità civile ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CC, la misura in quanto tale non è opponibile ai terzi di buona fede (Philippe Meier, op. cit., N 851). Ad ogni modo, soprattutto in caso di privazione completa d’accesso ai beni, il curatore dovrà mettere a libera disposizione della persona interessata dei montanti appropriati prelevati dai suoi beni (Philippe Meier, op. cit., N 849).
Analoghe riflessioni vanno fatte per la restrizione del diritto di disporre della proprietà di __________, che pure ha una funzione precauzionale.
In definitiva, quindi, le contestazioni della reclamante in merito alla proporzionalità della misura istituita in suo favore non possono essere accolte.
8. Visto quanto sopra il reclamo 25 luglio 2016 è respinto e la decisione 21 giugno 2016 di istituzione della misura di protezione confermata. Stessa sorte tocca al ricorso 13 settembre 2016 ritenuto che la reclamante ha chiesto il suo annullamento poiché contraria alla misura della curatela e ai compiti conferiti al curatore, in realtà regolati e definiti già nella prima decisione, mentre il nominativo del nuovo curatore __________, peraltro proposto dalla stessa curatelata e che era in definitiva l’oggetto della seconda decisione, non è stato avversato.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. La domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 25 luglio 2015 è irricevibile.
2. Il reclamo 25 luglio 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico della signora RE 1.
4. La domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 13 settembre 2015 è priva di oggetto.
5. Il reclamo 13 settembre 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico della signora RE 1.
7. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.