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assistita dalla vicecancelliera |
Gianella |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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CO 1
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda la nomina di un curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali con PI 1 (2003) |
giudicando sul reclamo del 5 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 luglio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Il 2003, CO 2 (1967) ha dato alla luce il figlio PI 1.
B. Con decisione 31 luglio 2003, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha nominato __________ dell’allora Ufficio del tutore ufficiale (oggi Ufficio delle curatele) curatore del minore, con il compito di accertarne la paternità, di salvaguardarne il diritto al mantenimento ed le relazioni personali “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora si rendesse necessario”. Il 12 ottobre 2004 il curatore, di concerto con la madre di PI 1 (cfr. lettera 7 ottobre 2004 dell'avv. __________ alla CTR), ha conferito mandato all’avv. __________ di promuovere l’azione di paternità e mantenimento in nome del minorenne. Tale mandato è stato ratificato dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito di tale azione, intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di __________, CO 2 (1967), cittadino __________ residente a __________, ha dichiarato di riconoscere il figlio conformemente all’art. 260 cpv. 3 CC, durante un’udienza tenutasi il 29 agosto 2005.
C. Sin dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione, ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015 pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
D. In merito all’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, con decisione del 5 febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a CO 2 un diritto di visita consistente in due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno, da concordare con la madre tramite il curatore. La decisione prevedeva una progressiva diminuzione della presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e il padre dopo il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e figlio. Con decisione del 20 dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato tale diritto di visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________ (in seguito: __________) sotto la supervisione di personale specializzato e senza la presenza della madre (ris. no. 488 e infine confermata dalla prima Camera Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo 2012).
E. Lamentando il mancato rispetto del diritto di visita disciplinato dalle citate decisioni, CO 2 ha presentato diverse richieste provvisionali volte alla sua definizione fra il 4 novembre 2009 e la fine del 2011. Durante il 2011, la Commissione tutoria __________ ha previsto un incontro preliminare tra padre e figlio che non ha, ad oggi, ancora potuto tenersi data la forte opposizione di quest’ultimo.
F. Con decisione del 19 giugno 2012, la Commissione tutoria, si è pronunciata nuovamente sulle relazioni personali tra padre e figlio. Ha invitato i genitori “ad agire per il bene del figlio, nel senso auspicato nei considerandi” (dispositivo n. 1). Ha ricordato inoltre che “__________tutore ufficiale di __________, esercita le funzioni di curatore di PI 1, giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, a salvaguardia del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del 20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri, indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto d'incontro” (dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4). Nell’ambito di tale risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo curatore, l’autorità ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare un altro curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione del signor __________, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti nulla cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag. 3).
G. CO 2 ha impugnato la risoluzione in parola con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza. Ha chiesto di annullare la decisione e di riformularla nel senso che siano accolte le sue istanze, ossia: l'istanza del 4 novembre 2009, con conseguente revoca del mandato di curatore conferito a __________ e nomina al minore di un curatore educativo, preferibilmente nella persona della signora __________, direttrice della __________; l'istanza del 7 marzo 2012, con conseguente richiesta di un parere al “Servizio medico cantonale (SMP)” sul fallimento riscontrato dagli operatori di __________ e sulle necessità di mantenere gli incontri preliminari presso la __________ e di nominare un curatore educativo che aiuti e sostenga i genitori a intessere e ricostruire un rapporto tra PI 1 e il padre.
H. Questa Camera (nel frattempo divenuta competente in luogo della prima Camera civile del Tribunale di appello) ha accolto parzialmente il reclamo di CO 2 con decisione del 5 giugno 2013, revocando il mandato al curatore __________ (dispositivo 3.1), istituendo a favore del minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC (dispositivo n. 3.1.1), incaricando l’Autorità regionale di protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, in seguito: Autorità di protezione) di nominare un curatore educativo idoneo, definendone i compiti, nel termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato (dispositivo n. 3.1.2) e ricordando ai genitori la necessità di collaborare con il curatore del figlio nell’interesse di questo (dispositivo n. 3.2) (sentenza CPD inc. 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013).
I. La madre ha interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo n. 3.1.1 nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40 giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC) idoneo (DTF 140 III 241).
L. A seguito della sentenza del Tribunale federale, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014, l’Autorità di protezione ha:
designato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex. art. 308 cpv. 2 CC,
invitato __________ a presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per l’attività svolta,
e posto le tasse e spese della decisione a carico dei genitori di __________ in ragione di ½ ciascuno.
La decisione (ris. no. 167) del 5 giugno 2014 è stata impugnata con due rimedi giuridici.
M. Con reclamo del 22 luglio 2014, CO 2 si è rivolto a questa Camera domandando di dare alla decisione del 5 giugno 2014 effetto immediatamente esecutivo. La richiesta di revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta da questa Camera con sentenza del 4 settembre 2014 (sentenza CDP inc. 9.2014.105). Il ricorso depositato il 7 ottobre 2014 da CO 2 contro suddetta decisione è stato respinto nella misura della sua ammissibilità dal Tribunale federale con sentenza del 14 gennaio 2015 (STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015).
N. Il 4 luglio 2014, RE 1 si è altresì aggravata contro la decisione sopracitata, chiedendo, in particolare, l’annullamento della decisione impugnata ritenendo sostanzialmente la curatrice nominata inidonea. Con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc. 9.2014.105), questa Camera ha rimandato l’incarto all’Autorità di protezione affinché preveda la nomina di un curatore idoneo secondo i parametri previsti dall’art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella sua scelta, nel rispetto del termine di 40 giorni impartito dal Tribunale federale (DTF 140 III 241, cfr. consid. 5 non pubblicato). Il ricorso di CO 2 contro predetta sentenza è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016 (STF 5A_869/2015).
O. Dopo avere dato ai genitori modo di proporre diverse candidature per il ruolo di curatore di rappresentanza delle relazioni personali, l’Autorità di protezione ha, con decisione del 7 luglio 2016 (ris. no. 229) designato __________ a tale ruolo in sostituzione di __________, e posto tasse e spese ammontanti in fr. 400.– a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Il 5 agosto 2016, RE 1 ha interposto reclamo contro predetta decisione. Con osservazioni dell’8 settembre 2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera, mentre con osservazioni del 26 settembre 2016 CO 2 ha proposto la reiezione del gravame. Con replica del 13 ottobre 2016, e duplica (non datata ma ricevuta il 3 novembre 2016) le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni.
P. Nel contempo, con decisione del 26 agosto 2014 (ris. n. 228), l’Autorità di protezione ha, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza dell’8 maggio 2014 del Tribunale federale, designato l’avv. __________ al ruolo di curatore di rappresentanza nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze ivi relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________. Il 25 settembre 2014, RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Camera, reclamo respinto con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc. 9.2014.169). Il ricorso interposto da RE 1 contro predetta sentenza è stato giudicato inammissibile dal Tribunale federale (STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016).
Q. Frattanto, CO 2 ha, con istanza del 16 luglio 2014, postulato l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1. Con decisione del 17 giugno 2015, l’Autorità di protezione ha respinto suddetta istanza (ris. n. 262). Il reclamo interposto da CO 2 contro la decisione del 17 giugno 2015 è stato accolto da questa Camera, e l’incarto è stato rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi nuovamente dopo avere dato alle parti modo di esprimersi. Con decisione del 19 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha in particolare nominato l’avv. __________ per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della procedura volta al conferimento dell’autorità parentale congiunta. Con sentenza del 23 febbraio 2017, il reclamo interposto da RE 1 a questa Camera è stato respinto. Il ricorso interposto al Tribunale federale contro la sentenza in parola è tuttora sub iudice.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. La presente procedura verte sulla designazione di un nuovo curatore educativo, in sostituzione di __________. Come rammentato dalla reclamante, essa trae le sue origini dalla sentenza del Tribunale federale dell’8 maggio 2014 (cfr. consid. I) e dalla sentenza di questa Camera del 29 settembre 2015 (confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016 5A_868/2015). La ricevibilità e l’eventuale accoglimento di ogni doglianza del gravame interposto contro la decisione dell’Autorità di protezione del 6 luglio 2016 verranno dunque valutati nei limiti stabiliti in precedenza, testé menzionati e regolarmente cresciuti in giudicato.
Con sentenza dell’8 maggio 2014, il Tribunale federale ha incaricato l’Autorità di protezione di nominare un nuovo curatore educativo per la vigilanza sulle relazioni personali in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC. Il Tribunale federale ha predisposto che tale curatore dovesse essere idoneo, “vale a dire con competenze pedagogiche e di mediazione”. Sicché, l’Autorità di protezione ha designato __________ in sostituzione di __________ con decisione del 5 giugno 2014. La decisione in parola è stata annullata da questa Camera con una sentenza del 29 settembre 2015 (confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016), nella misura in cui l’Autorità di protezione non aveva coinvolto le parti nella scelta del curatore educativo. Dopo avere rammentato che PI 1 fosse destinatario della misura di protezione, questa Camera, non escludendo che anche i genitori potessero esserlo ha ritenuto che il loro diritto di essere sentito fosse stato violato e ha dunque predisposto le modalità nelle quali l’Autorità di protezione fosse tenuta a coinvolgerli nel procedimento. Dopo avere dato ai genitori la possibilità di esprimersi, e valutato le proposte dei genitori, l’Autorità di protezione ha nominato __________ al ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali tra PI 1 e il di lui padre.
3. Il reclamo di RE 1 è fondato sostanzialmente sull’asserita inidoneità della curatrice. Essa ritiene invero che, malgrado le specifiche e dettagliate contestazioni da lei mosse contro la candidatura della medesima, l’Autorità di protezione abbia nominato la curatrice con motivazioni generiche e vaghe (reclamo pag. 4). Nel contesto dell’impugnativa, la reclamante ribadisce le proprie obbiezioni a tale nomina. Sostiene che in quanto psicomotricista attiva presso la Fondazione __________, __________ non disponga né della formazione né dell’esperienza professionale atte ad esperire il mandato a lei affidato, in particolar modo manchi di specifica formazione in ambito di mediazione (reclamo pag. 5-6). La reclamante prosegue sostenendo che __________ sarebbe più idoneo della curatrice nominata in quanto dotato di qualifiche equivalenti e conoscendo il minore (reclamo pag. 6). RE 1 lamenta infine un conflitto di interessi tra di lei (in quanto esperta cantonale per due materie insegnate) e la curatrice nominata dall’Autorità di protezione incaricata di sorveglianza psico-educative, attività di tutoraggio per allievi della scuola universitaria per operatori sociali di __________” e “formatrice […] corsi __________ e __________” (reclamo pag. 7).
3.1. Giusta gli art. 400 ss CC che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
Il criterio di idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale – a favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).
3.2. La sostituzione di __________ con __________ è avvenuta tramite decisione dell’Autorità di protezione del 5 giugno 2014. Tale decisione fa capo alle raccomandazioni del Tribunale federale di nominare al compito di curatore educativo “un professionista con competenze pedagogiche e di mediazione”. Ora il Tribunale federale non definisce ciò che ritiene essere una persona dotata di competenze nell’ambito della pedagogia e della mediazione. Occorre dunque riferirsi alla sentenza di questa Camera – confermata dal Tribunale federale per quanto attiene alla nomina di un nuovo curatore – in rapporto alla sostituzione di __________.
Nella sentenza inc. 9.2013 56-57 del 5 giugno 2013, questa Camera ha giudicato che malgrado l’ampio impegno dimostrato dal curatore __________ nella presente fattispecie, egli non fosse adeguato a svolgere il compito di curatore educativo e di sorveglianza delle relazioni personali. Ha dunque ritenuto che fosse opportuno nominare una persona “che disponga di formazione o esperienza nel ramo pedagogico […] e che abbia sufficienti qualità di mediatore (per sostenere i genitori nella risoluzione dei conflitti tra di loro, aspetto indispensabile al fine di migliorare il clima in cui si svolgeranno gli incontri)”.
3.3. Dal curriculum vitae di __________ si evince che essa oltre a una laurea in pedagogia dispone di una lunga ed incontestata esperienza in qualità di curatrice educativa di vigilanza delle relazioni personali. In questa qualità, __________ collabora da anni con Preture e Autorità di protezione. A prescindere dal fatto che essa disponga di una formazione in ambito pedagogico, l’esperienza maturata da anni la rende idonea dal profilo professionale ad adempiere il mandato a lei affidato. Inoltre, nella misura in cui la curatrice nominata svolge già questo ruolo presso l’Autorità di protezione di __________ ma anche altre autorità, ha potuto sviluppare le competenze sociali necessarie all’adempimento del proprio mandato (conoscenza del settore, lavoro in rete). Non vi sono inoltre motivi che lascino credere che non disponga delle competenze metodologiche e personali necessarie a rilevare il compito di curatrice educativa delle relazioni personali di PI 1 in sostituitone di __________. Non appare dunque che l’Autorità abbia disatteso i requisiti legali sotto il profilo dell’idoneità della curatrice.
3.4. Non può più essere esaminata la censura secondo la quale __________ sarebbe più idoneo della curatrice nominata in sua sostituzione. In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Nella sentenza sopracitata, cresciuta in giudicato, questa Camera ha giudicato che “__________– il cui impegno nella fattispecie è stato certamente apprezzabile – non può assolvere questo ruolo” (sentenza CDP 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013), e ha confermato la decisione dell’Autorità di protezione di dimetterlo dai suoi compiti. Non risultano dal carteggio modifiche delle circostanze che hanno condotto alla sostituzione di __________. La richiesta di mantenerlo a ruolo di curatore al semplice motivo che sarebbe “più idoneo di __________” non può pertanto essere considerata.
3.5. La reclamante prosegue ponendo il quesito di un – asserito –conflitto di interessi per la curatrice, tra la sua attività in qualità di formatrice regionale __________ e l’attività di perito cantonale nell’ambito della fisica e della biologia di RE 1. La censura, sollevata in modo generico, si rivela inconsistente.
Tra gli elementi determinanti della valutazione dell’idoneità del curatore vi è in particolare l’assenza di conflitti d’interesse. Questo criterio deve permettere al curatore di dedicarsi al proprio compito senza che l’esecuzione dello stesso sia resa impossibile o inutilmente difficile dall’esercizio di un’altra attività che vi sarebbe contraria, o da un altro interesse di cui ha la cura. La legge prevede espressamente le situazioni in cui gli interessi del curatore e quelli dell’interessato entrerebbero in conflitto (art. 403 cpv. 1 CC). Discende pure dall’esigenza dell’assenza di conflitto d’interesse la garanzia che il curatore rispetti sia il proprio dovere di diligenza sia la discrezione imposta dall’art. 413 cpv. 2 CC (STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 4.2.). La nozione di conflitto di interessi può anche comprendere casi in cui il curatore è incaricato successivamente di due mandati contradittori.
Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna(STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
3.6. Emerge dal curriculum vitae di __________ che essa lavora in qualità di formatrice presso la scuola specializzata per le professioni sanitari e sociali a __________, dove lavora anche la reclamante. Quest’ultima è attiva nell’ambito della valutazione delle competenze degli allievi nelle materie di fisica e di biologia. La curatrice nominata, attiva per altro in un tutt’altro ambito ovvero quello della psicologia, presta anch’essa i suoi servizi alla scuola per la formazione degli allievi. Anche si volesse ammettere che il fatto di lavorare per la stessa struttura sia costitutivo di un conflitto di interessi – ciò che non è nemmeno dimostrato – non vi è che una remota possibilità di incontro tra le due. A un esame oggettivo e spassionato del caso gli argomenti addotti dalla reclamante risultano infondati e il reclamo deve essere respinto.
Gli argomenti adotti non giovando al reclamo, quest’ultimo deve essere interamente respinto e la nomina della curatrice __________ confermata.
4. Vi è tuttavia un aspetto della procedura che in applicazione al principio inquisitorio illimitato sancito dall’art. 446 CC non può essere tralasciato.
4.1. Nell’ambito della di protezione dei minori, questi ultimi devono essere definiti “persone interessate” alla misura in quanto direttamente toccati da essa. A questo titolo, il minore deve essere considerato come parte alla procedura (alla pari dei propri genitori e del curatore se atti o omissioni sono a lui rimproverati) (STF 5A_979/2013 consid. 3 del 28 marzo 2014; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, pag. 59 ss ; Cottier/Steck, Das Verfahren vor des Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, FamPra.ch 2012 pag. 992; Pradervand-Kernen, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, FamPra 2016, pag. 345). Per il rinvio operato dall’art. 314 cpv.1 CC, al minore appartengono dunque tutti i diritti previsti dalle disposizioni generali di procedura (diritto alla consultazione degli atti [art. 449b CC], diritto di reclamare [art. 450 CC]) così come i diritti derivanti da disposizioni specifiche relative ai minori, segnatamente il diritto ad un’audizione da parte del giudice (art. 314a CC), il diritto di beneficiare di una rappresentanza (art. 314a bis CC) e quello di interporre reclamo contro la decisione di ricovero in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica (art. 314b CC) (Pradervand-Kernen, op. cit. pag. 345).
4.2. A livello internazionale, l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, ratificata dalla Svizzera e entrata in vigore nel 1997) prevede un obbligo a carico degli Stati membri di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. L’art. 314a CC che disciplina le modalità dell’audizione del figlio da parte dell’Autorità di protezione prevede che il minore sia sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto concretizza, nell’ambito del diritto della protezione ciò che è previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC – corrispondente all’art. 144 cpv. 2 vCC). Sicché sia in diritto di procedura che nell’ambito della protezione dei minori, il diritto interno svizzero va oltre le esigenze internazionali poiché al contrario di quanto previsto dall’art. 12 cpv. 1 della Convenzione citata, la prerogativa della capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC non è una condizione necessaria per potere sentire il minore (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. ; Pradervand-Kernen, op.cit. pag. 348). Il diritto di audizione è considerato come una emanazione dei diritti della personalità (Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, 2a ed. 2013, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 8). Da quando il minore né è provvisto, può fare valere da sé il proprio diritto di essere sentito che diventa allora un diritto personale di partecipare alla procedura (STF 5A_428/2014 del 22 luglio 2014 consid. 6.1.; Pradervand-Kernen, op. cit. pag. 348 ; Rumo-Jugo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, SJ 2003 II 115, pag. 118). In principio, l’audizione è effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e referenze citate; DTF 133 III 553 consid. 4; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 10 ss).
4.3. L’audizione del bambino persegue due principiali obbiettivi. Per l’autorità giudicante, l’audizione ha lo scopo di permettere al giudice competente di farsi un’idea personale sulla fattispecie e di disporre di una fonte di informazione supplementare alfine di svolgere la propria istruttoria e prendere la decisione. Per il minore, l’audizione permette al bambino stesso di essere informato della procedura in atto e avere la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla situazione famigliare, descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i suoi timori e le sue aspettative, in breve, permettendogli di sentirsi soggetto e non oggetto della procedura in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1; Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 11 ss; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 5; Bernasconi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1314). Così, il Tribunale federale ha giudicato che anche se i fatti pertinenti sono perfettamente istruiti, l’audizione è un diritto personale del minore in merito al quale ha la possibilità di esprimersi: il giudice ha pertanto il dovere di informarlo in merito a tale diritto (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1).
4.4. Secondo le linee guida stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti dopo il 6° anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 consid. 3.1.). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un minore più giovane può essere sentito per esempio nell’ipotesi in cui è il più piccolo di più fratelli e che si avvicina al sesto compleanno. Certi autori propongono di sentire i bambini dal quarto anno di età (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 349 e riferimenti). L’età minima è stata fissata dal Tribunale federale indipendentemente dal fatto che, in psicologia infantile si ritiene che le attività mentali di logica formale non sono possibili prima di un età compresa tra undici e tredici anni, e che le capacità di differenziazione e di astrazione orale non si sviluppano prima di tale età (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010 consid. 2.3.1 e riferimenti; 5A_43/2008 del 15 maggio 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p. 976).
Tra il sesto e l’undicesimo anno di età del minore, esso non è ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare una volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide giuridiche della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del bambino è volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte d’ informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto all’esito del procedimento. Per tale motivo, la giurisprudenza va fino ad affermare che i giovani bambini non dovrebbero essere interrogati in merito ai loro desideri concreti quanto all’attribuzione ad uno o all’altro genitore (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 131 III 557, JdT 1996 I 87, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid 3.1.).
Da un’età compresa tra undici e tredici anni, la psicologia infantile considera che un minore sia capace di svolgere le attività mentali di logica formale e che sia altresì dotato della capacità di differenziazione e di astrazione orale. Pertanto, il minore è capace a ponderare i vantaggi e gli svantaggi di eventi futuri senza rimanere attaccato al presente. Il minore è dunque considerato come capace di discernimento. Un minore capace di discernimento ha il diritto di aspettarsi a essere coinvolto nella presa di decisione che deve essere argomentata e tenere conto della personalità del minore (Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 349). Pertanto, la giurisprudenza ha predisposto che per quanto attiene alla questione dell’attribuzione dell’autorità parentale, un minore è capace di discernimento dal 12esimo anno di età (STF 5C.293/2005 del 6 aprile 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760).
4.5. A tenore di legge, ogni minore direttamente toccato da una procedura in ambito di diritto della famiglia deve essere sentito, senza che una richiesta da parte del minore o del suo rappresentante legale sia necessaria (BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 3; Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 37). Il giudice o l’autorità giudicante può rinunciare all’audizione del minore unicamente qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Come testé sviluppato secondo giurisprudenza del Tribunale federale i bambini di più di sei anni – e anche prima se le circostanze lo giustificano – possono essere sentiti personalmente. Appartiene al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore. Nella misura in cui una tale rinuncia consiste in una grave limitazione dei diritti del minore, l’autorità giudicante prenderà con prudenza detta decisione tenendo conto delle particolarità di ogni fattispecie. Si annoverano in particolare i casi di rifiuto del minore di essere sentito, il rischio che una tale audizione leda alla sua salute psichica, il timore fondato di rappresaglie contro i minore, un soggiorno durevole all’estero o l’urgenza della misura (CPC Commenté, Jeandin, ad. art. 298 n. 12; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 14 ss).
4.6. L’art. 298 cpv. 3 CPC riserva un diritto di reclamo al minore capace di discernimento contro la mancata audizione. Le versioni tedesche e francesi del disposto sembrano più restrittive di quella italiana nel senso che si riferiscono ad una “negata audizione” (die Verweigerung der Anhörung, le refus d’être entendu) sottintendendo pertanto che essa sia stata preventivamente richiesta. Rispecchia questa distinzione la giurisprudenza del Tribunale federale da cui sembra che non basti che l’audizione sia stata omessa ma occorre che il figlio o i genitori abbiano postulato l’audizione da parte dell’autorità o una valutazione da parte di uno specialista e che l’autorità giudicante l’abbia rifiutata (STF 5A_43/2008 del 15 maggio 2008 consid. 4.3.; STF 5P_214/2005 del 24 agosto 2005 consid. 2; STF 5A_402/2011 consid. 5.2; 5A_50/2010 del 6 luglio 2010 consid. 2.4.; DTF 131 III 553 consid. 1.4.4; vedi anche BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 7 e rinvii; Bernasconi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1317).
4.7. Tale giurisprudenza, considerata contraria all’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, è criticata in dottrina (Schweighauser, op. cit, ad. art. 298 n. 9). Tuttavia, la dottrina non è unanime sulle conseguenze della mancata audizione del minore. La maggior parte degli autori, dopo avere precisato che l’autorità giudicante è tenuta all’audizione, e avere descritto la pratica del Tribunale federale non menziona le conseguenze di una mancata audizione (ad esempio BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 7; Pradervand-Kernern op. cit; Certi autori sostengono che l’audizione del minore consiste in un vero e proprio diritto formale di essere sentito, la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla possibilità di successo nel merito del reclamo (vedi CPC Commenté, Jeandin, ad. art. 298 n. 4 e riferimenti citati), altri, infine, la giudicano una grave violazione della legge (Cruchon, L’audition de l’enfant dans les procédures de droit de la famille, quel rôle pour le juge, Jusletter del 26 agosto 2013, pag. 4 e nota 26).
4.8. Nel caso in esame, PI 1 ha compiuto 14 anni il scorso. Dal carteggio a disposizione non risulta che l’Autorità di protezione abbia predisposto un’audizione nelle modalità testé menzionate e nel rispetto del diritto internazionale e del diritto federale. Non risulta peraltro che l’Autorità di protezione abbia comunicato ad PI 1 il suo diritto ad un audizione. Non sembra infine che l’Autorità di protezione abbia anche solo preso in considerazione il diritto di PI 1 ad una audizione e vi abbia rinunciato per validi gravi motivi. Non si può dunque che concludere che l’Autorità di protezione ha disatteso nella fattispecie al dovere che le incombe di rendere il minore partecipe alla procedura. A prescindere delle tensioni tra i genitori, delle numerose e dispendiose procedure continuamente intraprese dai genitori a contestazione delle decisioni dell’Autorità di protezione e delle passate difficoltà riscontrate da PI 1 – si pensi in particolare al tentativo di esercizio del diritto di visita presso il punto di incontro della Casa __________ – l’Autorità di protezione non ha suffragato al dovere di tutelare il diritto del minore ad un’audizione che le incombe in applicazione dell’art. 314a CC.
4.9. Vi è dunque da domandarsi quali siano le conseguenze di una tale violazione sul procedimento in esame. Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto federale, questa Camera è chiamata ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di audizione del minore in applicazione degli art. 298 CPC e 314a CC. Ora nella fattispecie, non appare che l’audizione di PI 1 sia stata chiesta da RE 1, ad oggi unica detentrice dell’autorità parentale. Inoltre, quest’ultima ha partecipato attivamente al procedimento e il diritto formale di essere sentito di PI 1 è stato rispettato per il suo tramite. La decisione impugnata può dunque essere confermata malgrado la mancata audizione di PI 1. All’Autorità di protezione va ricordato che nell’ambito della più ampia procedura in corso il giovane deve essere sentito personalmente e direttamente. Vista la particolarità del caso e l’alta conflittualità che oppone i genitori, l’audizione dovrà essere affidata a uno specialista.
5. Il reclamo interposto va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà inoltre a CO 2, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 300 –
fr. 1’300.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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La giudice supplente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.