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assistito dalla segretaria |
Scheurich |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio |
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 25 febbraio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nato il 2015 dalla relazione tra RE 2 (1979) e RE 1 (1980).
RE 2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011. La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie. La figlia __________ è stata affidata ai nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata alla famiglia __________ dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi mesi di vita presso la Casa __________. La madre esercita con le figlie un diritto di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto d’incontro di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una misura di curatela educativa, assegnata a __________.
RE 1 è pure padre di una figlia, __________, nata il 2000 e collocata presso l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono concretizzate in un diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.
B. L’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha iniziato ad occuparsi del caso di PI 1 su segnalazione della Polizia comunale di __________ intervenuta la notte del 1° gennaio 2015 in un litigio insorto tra RE 2 – allora incinta – e RE 1, entrambi sotto l’influsso dell’alcool.
In seguito a detta segnalazione, l’Autorità di protezione ha incaricato il Centro __________ di eseguire controlli etilometrici a sorpresa su RE 2 (decisione 15 gennaio 2015). Inoltre, tramite decisione 17 marzo 2015, ritenuto il progetto dei genitori di occuparsi del nascituro, l’Autorità di protezione ha dato mandato alla dr. med. __________, di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1.
C. Dopo valutazione del rapporto pervenuto il 20 maggio 2015 da parte del Centro __________ e del rapporto intermedio dello Studio __________ del 26 maggio 2015, l’Autorità di protezione, con decisione 27 maggio 2015, ha decretato, in via cautelare, la privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro e affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) il mandato di collocarlo. Sempre in via cautelare, sono state predisposte le relazioni personali tra il bambino e i genitori. Alla decisione è stato conferito effetto immediatamente esecutivo.
Contro tale decisione, RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo il 1° giugno 2015, domandando, previa restituzione dell’effetto sospensivo al gravame, che la decisione di privazione della custodia parentale e di collocamento sia annullata. Con sentenza 16 giugno 2015, questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo e, con sentenza 1° settembre 2015, ha poi confermato la decisione impugnata (sentenze CDP del 16 giugno e del 1° settembre, inc. 9.2015.108).
D. Frattanto, l’Autorità di protezione, con decisione supercautelare del 17 giugno 2015, ha disposto il collocamento del piccolo PI 1 presso la Culla __________, regolamentato il diritto di visita a favore dei genitori, istituito una curatela educativa giusta l’art. 308 cpv. 2 CC in favore del bambino e nominato CURA 1 quale curatrice. La decisione supercautelare è stata confermata con decisione cautelare 2 luglio 2015 (ris. n. 666/2015). Entrambe le decisioni sono regolarmente cresciute in giudicato.
E. La valutazione peritale sulle capacità genitoriali è terminata il 21 ottobre 2015. Tenuto conto degli elementi e rapporti agli atti e dell’esito della predetta perizia, che conclude che né RE 2 né RE 1 hanno le risorse per occuparsi del figlio, l’Autorità di protezione, con decisione 25 febbraio 2016 ris. n. 243/2016 ha confermato la limitazione del diritto di RE 2 e RE 1 di decidere il luogo di dimora di PI 1 (dispositivo n. 1) e dato mandato all’UAP di trovare una famiglia affidataria per il bambino (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 4).
F. Avverso la predetta decisione RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo l’11 marzo 2016 postulando l’annullamento della decisione e il rifacimento o, subordinatamente, il completamento della perizia sulle capacità genitoriali. Essi hanno inoltre chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
A mente dei reclamanti la signora RE 2 non può essere penalizzata per non aver potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto come chiesto dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Inoltre, proprio il fatto di non aver eseguito quanto richiesto dalla responsabile della perizia rende il rapporto definitivo incompleto e quindi inaccettabile quale giustificativo delle misure adottate. I test eseguiti dimostrano poi che la signora ha tenuto un comportamento ineccepibile in corso di gravidanza. Per quel che è del signor RE 1, i reclamanti osservano che la perizia fa solo piccoli accenni e risulta quindi inattendibile.
In via cautelare, gli insorgenti hanno postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.
G. Con osservazioni del 21 marzo 2016 l’Autorità di protezione si è opposta alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, a suo dire immotivata. Nel merito l’Autorità si oppone all’accoglimento del gravame: ritiene non le si possa rimproverare di non aver trovato una collocazione madre e figli e che, ad ogni modo, sono stati fissati ampi diritti di visita madre-figlio, diritti di visita giornalieri oltre a passeggiate pomeridiane. Ribadisce inoltre che i test svolti a __________ durante la gravidanza hanno dato risultati poco attendibili e che la perizia ha esposto che l’incapacità dei genitori non è solo legata al consumo di alcol.
H. Mediante decisione 20 aprile 2016 il presidente della Camera di protezione ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.
I. Con replica 26 aprile 2016 i reclamanti si sono riconfermati nelle loro richieste. Ritengono ingiusto che l’Autorità di protezione consideri inattendibili i risultati dei test effettuati a __________ e osservano che il test del capello è stato effettuato parecchi mesi dopo la nascita di PI 1, momento in cui la signora potrebbe aver consumato alcol, e questo per la delusione del comportamento delle autorità preposte.
L’Autorità di protezione ha rinunciato alla presentazione della duplica.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).
Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori) (CR CC I , Meier, art. 310 n. 16).
3. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura ed esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
L’autorità giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo d’impugnazione completo, con cui il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza della decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Tale reclamo ha carattere devolutivo (CommFam Protection de l’adulte, Steck, art. 450 n. 7).
4. Nel caso in esame, oggetto della decisione avversata è la limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei reclamanti sul figlio PI 1. In sostanza, l’Autorità di protezione ha aderito alle conclusioni della perizia del 21 ottobre 2015 della dr.ssa __________ e ha ritenuto i genitori non idonei ad occuparsi del figlio. L’esito peritale è contestato dai reclamanti che ritengono la valutazione incompleta siccome la signora RE 2 non ha potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto come chiesto dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali dalla stessa responsabile della perizia, ciò che rende il rapporto definitivo lacunoso e quindi inaccettabile quale giustificativo delle misure adottate.
In proposito si osserva che se non è stata trovata una struttura disponibile ad accogliere madre e figlio non è per colpa o inattività dell’Autorità di protezione che, come emerge dagli atti, ha fatto tutti i possibili passi, l’esito negativo non le può essere imputato. A ben vedere, all’impossibilità di un ricovero congiunto in ambiente protetto ha contribuito la stessa signora RE 2 il cui comportamento passato ha fatto venir meno le condizioni per riformulare un progetto presso Casa __________ (lettera del 18 maggio 2015 di Casa __________ all’Autorità di protezione), unico istituto in Ticino abilitato e competente per simili prese in carico.
Ciò detto, le conclusioni del rapporto intermedio del 19 maggio 2015 indicano che “non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a consentire alla signora di occuparsi del nuovo nascituro senza che vengano poste le condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente protetto” (rapporto del 19 maggio 2015, pag. 5). Ora, come sia possibile trarre da questa conclusione che per completare la valutazione sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 fosse imprescindibile passare da una convivenza protetta madre e figlio è incomprensibile. A mente di chi scrive vuol semplicemente dire che la signora non poteva occuparsi sola del figlio senza la presenza di personale qualificato che controllasse costantemente le dinamiche madre e figlio. Ovvio, si fosse concretizzato il progetto di collocamento di PI 1 con la madre potevano essere raccolti ulteriori elementi utili per la valutazione; questo non significa, tuttavia, che il perito non poteva, sulla base delle altre informazioni e accertamenti, operare una valutazione compiuta in merito alle capacità dei genitori di PI 1, come appunto avvenuto.
Non si vede pertanto motivo per ritenere incompleta la perizia, anche per quel che riguarda il signor RE 1, sul quale effettivamente sono state spese meno parole, comunque eloquenti. Egli risulta, data la sua storia, una persona che continua a “vivere una condizione d’infantile opposizione alla realtà in cui è inserito, non adempie ai suoi obblighi di cittadino e padre, è pesantemente indebitato, guida sotto l’influsso di stupefacenti e per questo gli viene sospesa la patente, lavora saltuariamente” (perizia del 21 ottobre 20165, pag. 10 in fine). Non ha fatto nulla per impedire la trascuratezza della prima figlia, con la quale ha vissuto fino all’età di sei anni, e che è cresciuta in condizioni di degrado, negligenza e assenza di cure primarie e stimolazione (perizia 21 ottobre 2015, pag. 9), fino al suo collocamento per incuria e malnutrizione (pag. 10). Non ha mai assunto il ruolo di padre, pretendere che lo faccia ora con un altro figlio è illusorio anche perché ha serie difficoltà a capire il disagio della compagna e minimizza le problematiche di cui è affetta.
Ne consegue che le risultanze peritali non possono essere seriamente messe in discussione per i motivi, inconsistenti, addotti dai reclamanti.
5. Gli insorgenti sostengono poi, a sostegno delle capacità della madre, che la signora RE 2 durante la gravidanza ha tenuto un comportamento ineccepibile.
Ora, i dubbi, sollevati dall’Autorità di protezione, sul fatto che la signora RE 2 abbia fatto uso di alcool anche in gravidanza ci sono; non solo per una questione di attendibilità dei controlli di __________ ma già per il solo fatto che l’intervento dell’Autorità di protezione è stato originato da una segnalazione della polizia intervenuta a domicilio dei reclamanti visibilmente sotto l’influsso di alcolici (segnalazione 1 gennaio 2015 della Polizia comunale di __________ all’Autorità di protezione). Il fatto è peraltro ammesso dalla stessa signora RE 2 sebbene ha precisato che “non aveva bevuto così tanto come indicato dalla Polizia (verbale Autorità di protezione del 15 gennaio 2015). RE 1 ha poi identificato nel gennaio 2015 il momento in cui la compagna avrebbe smesso di bere (verbale Autorità di protezione del 12 marzo 2015), ragione per la quale i dubbi sull’attendibilità sulla pretesa astinenza fra novembre 2014 e gennaio 2015 sono legittimi.
Ad ogni modo, a prescindere da quanto successo in gravidanza, che ha in particolare imposto dei provvedimenti cautelari alla nascita di PI 1, si sta ora valutando il provvedimento nel merito e per questo va tenuto conto di tutti gli elementi e le istruttorie esperite, quindi pure di ciò che è avvenuto dopo il parto. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il risultato dell’esame del capello effettuato in dicembre 2015 e dal quale risulta un eccessivo consumo di alcol nei tre mesi precedenti non può essere minimizzato e prova che il problema dell’abuso di alcool non è risolto. Facile e pretestuoso addossare le colpe di ciò all’Autorità e agli enti e servizi coinvolti: l’allontanamento del figlio ha sicuramente creato sofferenza nella signora RE 2, ma la risposta al disagio non deve necessariamente e sempre essere l’alcool, a comprova che la signora non è – ancora – in grado di affrontare diversamente le situazioni di stress. A dimostrazione che, come emerge dal referto peritale, il problema dell’uso di sostanze che alterano la coscienza è rilevante ma non è che uno degli aspetti considerati negativamente in relazione alla sua inadeguatezza, si tratta di un sintomo di uno squilibrio di fondo oramai costitutivo della sua persona (perizia del 21 ottobre 2015, pag. 26).
Le ultime segnalazioni giunte in merito alla signora RE 2 non fanno che confermare le sue difficoltà: dopo aver dormito del WC dell’autosilo __________ si è presentata all’Ufficio dell’aiuto e della protezione alterata da abuso di alcool, con atteggiamenti aggressivi sfociati in violenza fisica nei confronti dell’operatore che ha concluso nella necessità di un suo ricovero (e-mail del 9 maggio 2016 di __________ all’Autorità di protezione e al dr. __________).
6. In definitiva non vi è motivo per discostarsi dalle risultanze peritali che concludono nell’incapacità genitoriale dei reclamanti e nella necessità di procedere con un collocamento famigliare per il piccolo PI 1. I presupposti di cui all’art. 310 CC e la proporzionalità della misura non possono pertanto che essere confermati. Il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata confermata.
7. Per quanto concerne le spese giudiziarie, i reclamanti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, senza tuttavia documentare la propria situazione finanziaria e rinviando al certificato municipale presente nell’incarto dell’Autorità di protezione. Certificato che è tuttavia relativo alla sola signora RE 2 ed è sprovvisto di di documentazione a sostegno della situazione palesata; la situazione finanziaria del signor RE 1 non risulta, per contro, da nessuna parte.
Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato, come detto, sufficientemente documentato in questa sede lo stato di indigenza dei reclamanti, l’istanza deve essere respinta.
8. Quanto agli oneri processuali, in considerazione della particolarità della fattispecie, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenze giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.