Incarto n.
9.2016.50

Lugano

12 aprile 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’assegnazione di mandati di controllo e informazione e per una valutazione delle capacità genitoriali

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto e

in diritto

                                         che PI 2 (2000) e PI 1 (2001) sono figli di RE 1 e PI 3;

 

                                         che con decisione 12 agosto 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e PI 2, nominando quale curatrice la signora CURA 1;

 

                                         che mediante decisione 11 marzo 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha: designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, quale Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (dispositivo n. 1); conferito mandato al Servizio medico-psicologico, __________, di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3 (dispositivo n. 2);

 

                                         che con reclamo datato “03.2016”, ma spedito mediante invio postale raccomandato il 7 aprile 2016, la signora RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione;

 

                                         che il gravame non è stato intimato per osservazioni;

 

                                         che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

 

                                         che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

 

                                         che la reclamante impugna in primo luogo il dispositivo n. 1 della decisione 11 marzo 2016 con il quale l’Autorità di protezione ha designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, quale Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC;

 

                                         che le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 445 cpv. 3 CC);

 

                                         che la decisione in questione è stata intimata mediante invio postale raccomandato recapitato il 14 marzo 2016;

 

                                         che il termine di reclamo avverso la predetta decisione cautelare scadeva di conseguenza il 24 marzo 2016;

 

                                         che il reclamo su questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta di spedizione), è di conseguenza palesemente irricevibile in quanto intempestivo;

 

                                         che la reclamante impugna pure il dispositivo n. 2 della decisione 11 marzo 2016 con il quale l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico, __________, di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3;

 

                                         che per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm);

 

                                         che la decisione impugnata è palesemente destinata a permettere l’assunzione di una prova mediante il mandato affidato al SMP (valutazione delle capacità genitoriali) e che, di conseguenza, trattasi di decisione incidentale impugnabile solo alle limitate condizioni sopra espresse;

 

                                         che, diversamente da quanto indicato nella decisione impugnata, il termine di ricorso avverso le decisioni incidentali non è di 10 giorni, bensì di 30 giorni, dovendosi applicare l’art. 68 cpv. 2 LPAmm in relazione con l’art. 66 cpv. 2 LPAmm (CommFamm Protection de l’adulte, Steck, n. 17 ad art. 450 CC);

 

                                         che il termine di reclamo avverso la predetta decisione incidentale scade di conseguenza il 13 aprile 2016;

                                         che il reclamo su questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta di spedizione), è di conseguenza tempestivo;

 

                                         che la reclamante non spende tuttavia neppure una parola per motivare il suo gravame, ossia per sostenere l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile;

 

                                         che, palesemente non motivato, il reclamo si avvera d’acchito irricevibile anche su questo punto;

 

                                         che considerate le circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La segretaria

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.