Incarto n.
9.2016.65

Lugano

27 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

 

assistito dalla

segretaria

 

Scheurich

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda la limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora e l’affidamento della figlia

 

 

giudicando sul reclamo del 2 maggio 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 21 aprile 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

A.                                            PI 1 è nata il 2012 ed è figlia di RE 2 (1973) e RE 1 (1968), genitori coniugati. La famiglia vive a __________ assieme alla madre di RE 2, __________, invalida, allettata e completamente dipendente da terzi. Ella beneficia di cure quotidiane prestate dall’__________ (assistenza e cure a domicilio del __________) e dell’aiuto di __________, figlio maggiorenne di RE 1, che sta svolgendo un apprendistato di assistente di cure presso l’__________.

 

B.    Fino al fallimento recente dell’azienda, il padre ha esercitato in proprio un’attività di carpentiere. Attualmente, ha inoltrato una domanda di rendita AI e sta eseguendo una riqualifica professionale. La madre RE 2, a beneficio di una rendita d’invalidità parziale, soffre di dipendenza dall’alcool che genera disturbi psichici, comportamentali e che l’ha condotta a diversi tentativi di suicidio con farmaci ed alcool. Dal 2010 la madre è stata ricoverata sei volte di cui quattro in via coatta. Dal mese di ottobre 2012, RE 2 è seguita dalla dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS).

 

C.    In ragione della delicata situazione famigliare, il nucleo è seguito dal mese di agosto 2015 da __________, assistente sociale del comune di __________, da __________, direttore dell’__________, da __________, assistente sociale __________ cosi come dalla dr.ssa __________. Inizialmente, ritenuto RE 1 collaborativo con la rete, un intervento da parte dell’Autorità di protezione, comunque informata della situazione, è stato considerato inutile (e-mail di __________ del 17 settembre 2015). In seguito, preso atto del rapporto sociale del 15 dicembre 2015 dell’assistente sociale __________, e giudicando che la situazione non sarebbe migliorata nonostante gli interventi messi in atto, l’Autorità di protezione ha considerato necessario un suo intervento.

 

D.    Sentito il padre il 12 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha, con decisione del 21 gennaio 2016, conferito mandato di presa a carico di PI 1 al Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) e fatto obbligo alla madre RE 2 di recarsi al Centro __________ per l’inizio di una cura (risoluzione n. 111/2016 del 21 gennaio 2016).

I genitori hanno portato PI 1 un’unica volta all’SMP e RE 2 non si è recata presso il Centro __________.

Dopo un’audizione dei genitori avvenuta il 10 marzo 2016 e durante la quale hanno minimizzato i loro problemi, con decisione dello stesso giorno l’Autorità di protezione ha dato mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di avviare una valutazione sul bisogno di affidamento a terzi di PI 1. Contestualmente è stato fatto ordine a RE 2, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, di mettersi in contatto con il Centro __________ per avviare una presa a carico e di contattare l’SMP per PI 1.

 

E.    Preso atto dei rapporti giornalieri della docente della scuola dell’infanzia di PI 1 e della comunicazione del Centro __________, con decisione del 21 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha quindi decretato, in via cautelare e con decisione immediatamente esecutiva, la limitazione del diritto di decidere il luogo di dimora di RE 1 di RE 2 nei confronti della figlia PI 1 e il suo collocamento presso l’Istituto __________ (risoluzione n. 455/2016 del 21 aprile 2016).

 

F.    Avverso la predetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 2 maggio 2016 domandando l’annullamento della decisione. Essi ritengono la misura adottata sproporzionata e non indispensabile a questo stadio della procedura; l’Autorità di protezione non ha poi indicato a quale pericolo la loro figlia dovrebbe essere sottratta. A loro modo di vedere l’Autorità avrebbe dovuto attendere la valutazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione prima di decidere. L’impressione è che la misura sia stata adottata non per la tutela della minore ma per aiutare la madre a farsi curare.

                                         In via cautelare i reclamanti hanno postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo, richiesta respinta dal presidente della Camera di protezione con decisione del 31 maggio 2016.

 

G. Con osservazioni del 10 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame; essa ritiene che i signori RE 1 RE 2 non hanno saputo far fronte alle difficoltà, nemmeno quando aiutati dai servizi, ciò che ha avuto pesanti ripercussioni sulla figlia che vive ogni giorno in un contesto di pericolo senza nessuno che la protegge.

 

H.    Con replica del 6 giugno 2016 i reclamanti sottolineano che il padre ha dimostrato ampia collaborazione, non hanno nulla in contrario ad una valutazione, da fare prima di adottare ogni provvedimento, considerato che non corrisponde al vero che PI 1 viva in un contesto di pericolo. Con duplica 10 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha ribadito la richiesta di reiezione del reclamo.

 

                                    I.   Nel frattempo l’Autorità di protezione ha, con decisione cautelare del 28 aprile 2016, regolato l’esercizio delle relazioni personali (risoluzione n. 489/2016 del 28 aprile 2016) e, con decisione del 12 maggio 2016, conferito incarico al dr. med. __________, con possibilità di delega, di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (risoluzione n. 526/2016 del 12 maggio 2016).

Considerato

 

in diritto

                                   1.   L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   In concreto si tratta di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di determinare il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta esperiti i necessari accertamenti.

 

                               2.1.   Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento. Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

 

                               2.2.   L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

                                         Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, op. cit., n. 1291 pag. 847).

                                         Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).

 

                                         La misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler, op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

                                         Tale collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

 

                                   3.   La situazione di PI 1 è tutt’altro che rosea e questo da diverso tempo. Il 14 agosto 2015 la dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale ha inoltrato una formale segnalazione in merito alla madre RE 2 per informare che la signora soffre di sindrome da dipendenza da alcool con conseguenti disturbi quali plurimi tentativi di suicidio, cadute, stati di sonnolenza nonché da disturbo della personalità misto e disturbo depressivo ricorrente. Dal 2010 la signora ha subito 6 ricoveri e la sua presa a carico era ed è caratterizzato dalla banalizzazione del consumo etilico e dalla scarsa adesione al piano di cure con appuntamenti saltati e rifiuto di aggancio con il Centro __________. Rispetto al marito dal rapporto emerge la collaborazione precaria (pag. 2 ultimo capoverso). La dr.ssa __________ aveva peraltro già anticipato telefonicamente di un intervento della polizia a fine luglio 2015 per una lite famigliare con la signora trovata con una etilometria del 3 per mille e che il 10 agosto 2015 era stata chiamata l’ambulanza, la signora è stata trovata a terra per impregnazione etilica (colloquio telefonico fra la dr.ssa __________ e l’Autorità di protezione del 12 agosto 2015). Nel corso di ottobre 2015 la signora è nuovamente stata ricoverata presso la Clinica __________; una volta dimessa è stata vista dalla dr.ssa __________ solo il 10 dicembre 2015, dopo la dimissione ha infatti saltato tutti gli appuntamenti e ha finanche indicato di ritenere superflue le cure di __________ (rapporto del 15 dicembre 2015 della signora __________ all’Autorità di protezione pag. 1). Dal menzionato rapporto emerge poi che dalla direzione scolastica sono stati segnalati disagi evidenti di PI 1 (pag. 2).

                                         Per questo l’Autorità di protezione, come misura protettiva, ha dato un mandato di presa a carico della minore al Servizio medico-psicologico di __________ e, nel contempo, ha fatto ordine alla signora RE 2 di recarsi al Centro __________ per una presa a carico (decisione del 21 gennaio 2016, ris. 111/2016). Il 4 febbraio la signora non aveva ancora contattato il Centro __________ (scritto del 4 febbraio 2016 all’Autorità di protezione). Il 18 febbraio la dr.ssa __________ del Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di protezione di aver visto una sola volta la bambina ma che sono emersi elementi che suggeriscono la necessità di una valutazione approfondita e una eventuale presa in carico; la madre ha minimizzato i problemi della figlia e ha espresso il suo disaccordo per la presa a carico (e-mail del 18 febbraio 2016 all’Autorità di protezione). Il 29 febbraio 2016 PI 1 aveva un appuntamento ma nessuno si è presentato e nemmeno 29 febbraio 2016.

                                         Sentiti in udienza il 10 marzo 2016 dall’Autorità di protezione, i genitori sono stati informati della necessità di dar seguito alle decisioni e di collaborare; gli è quindi stato dato un appuntamento al Servizio medico-psicologico per il 18 marzo 2016 (verbale del 10 marzo 2016); è inoltre stato chiarito che sarebbe stata avviata una valutazione del bisogno di affidamento a terzi, ciò che è stato fatto con decisione 10 marzo 2016, ris. 294/2016, con la quale è anche stato fatto obbligo alla signora RE 2 di contattare il Centro __________.

                                         PI 1 è infine stata portata presso il Servizio medico – psicologico il 24 marzo 2016, con lei era presente il padre che, pur presentandosi adeguato e critico rispetto alla moglie, non sembra completamente consapevole delle problematiche famigliari e della bambina (e-mail del 4 aprile 2016 della dr.ssa __________ all’Autorità di protezione). Per quel che è della madre, la signora si è presentata solo il 4 aprile 2016 per due precedenti appuntamenti mancati per malattia (scritto del Centro __________ del 5 aprile 2016); non si è poi presentata a quello successivo, come indicato dal Centro __________, che ha concluso nella necessità di considerare un suo ricovero presso il Centro residenziale di __________ (scritto del 15 aprile 2016 di __________). Nel contempo, pure il Servizio psico-sociale ha avvisato l’Autorità di protezione che dopo l’appuntamento di gennaio la signora RE 2 ne ha saltati tre, di cui per uno solo ha avvisato (lettera del Servizio psico – sociale del 13 aprile 2016 alla signora RE 2, inviata in copia all’Autorità di protezione).

 

                                   4.   Ora, alla luce di quanto sopra esposto non appare sproporzionato il provvedimento di seguito adottato dall’Autorità di protezione e qui contestato. I reclamanti sono stati sentiti in più occasioni dall’Autorità di protezione che ha loro indicato i passi da seguire; visto il mancato seguito volontario sono stati adottati dei provvedimenti, meno incisivi rispetto alla tolta del diritto di decidere il luogo di dimora della figlia PI 1, ma ancora una volta non seguiti dai genitori. Se è pur vero che la mancata collaborazione tocca in primis la madre, pure lei bisognosa di cure e di una presa a carico specializzata, nemmeno il padre ha prestato il necessario sostegno e aiuto. Non fosse stato così, avesse avuto il padre un maggior peso e un’influenza maggiore sull’andamento della famiglia, figlia e madre avrebbero potuto da subito beneficiare del necessario sostegno. Ma così non è stato. Gli interventi ambulatoriali non hanno dato l’esito sperato.

                                         PI 1 è stata vista dal Servizio medico-psicologico e, come emerso dalle indicazioni dal medesimo fornite, ha bisogno di una presa a carico siccome manifesta disagi che, verosimile, sono le conseguenze del vissuto casalingo della minore e che devono necessariamente essere approfonditi per poter mirare al meglio la sua protezione. Questo non sorprende, viste le patologie di cui soffre la madre, psicologicamente assente, spesso impregnata di alcool e sonnolente, affezioni tali da mettere in pericolo il benessere psicologico della figlia, per la cui protezione, allo stadio attuale, vista la limitata possibilità e capacità del padre di sopperire alle mancanze della moglie e in assenza di ulteriori approfondimenti, appare giustificato un collocamento.

 

                                   5.   In definitiva, ritenuta la precaria situazione familiare al momento dell’emanazione della decisione impugnata, è indubbiamente giustificato che l’Autorità di protezione abbia adottato la contestata misura cautelare per l’immediata salvaguardia del benessere di PI 1; spetta comunque all’Autorità di protezione confermare i provvedimenti cautelari o revocarli mediante una decisione di merito, non appena sarà conclusa la relativa istruttoria.

                                         In esito a quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Date le circostanze non si prelevano, a titolo eccezionale, spese processuali.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-

 

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il giudice supplente                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.