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assistito dalla vicecancelliera |
Baggi Fiala |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 |
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per quanto riguarda il rilascio del documento d’identità per la figlia PI 1 e la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlia; |
giudicando sul reclamo del 6 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 aprile 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2010) è nata dall’unione coniugale di RE 1 e PI 2.
Con sentenza del 2013 il Pretore della giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, affidato la custodia di PI 1 alla madre, mantenuto l’autorità parentale congiunta e regolamentato l’estensione minima del diritto di visita
(- ogni quindici giorni dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera, ritenuto che ci potranno essere delle eccezioni se la figlia avrà degli impegni il weekend;
- quattro settimane di vacanza all’anno, di cui una da esercitare durante le vacanze di Natale e una seconda alternativamente a Carnevale o a Pasqua;
cfr. convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio).
B. Dal gennaio 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa dell’organizzazione e della gestione dei diritti di visita padre e figlia.
C. Mediante decisione del 18 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, nominando quale curatore il signor CURA 1 e facendo obbligo ai signori PI 2 e RE 1 di collaborare con il curatore educativo.
D. Il curatore educativo, CURA 1, ha comunicato all’Autorità di protezione che, nonostante le disposizioni adottate, durante il mese di luglio 2015 vi erano stati problemi per l’esercizio dei diritti di visita del papà, con conseguente necessità dell’Autorità di regolamentare in via supercautelare con decisione 6 agosto 2015 le relazioni personali tra padre e figlia.
E. Sentite le parti all’udienza dell’11 agosto 2015, mediante decisione del 19 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha: regolamentato i diritti di visita (dispositivi n. 1 e 2); stabilito che, nell’ambito del suo mandato, il curatore educativo potrà predisporre eventuali modifiche dei diritti di visita o recuperi ai quali i genitori di PI 1 dovranno attenersi (dispositivo n. 3); fatto obbligo al signor PI 2 e alla signora RE 1 di seguire una medicazione (recte, mediazione) familiare predisposta da parte della signora __________ (dispositivo n. 4); informato le parti che la decisione è immediatamente esecutiva (dispositivo n. 6); fatto obbligo ai genitori di rispettare quanto stabilito, con la comminatoria delle conseguenze penali previste dall’art. 292 CP per mancato ottemperamento della decisione (dispositivo n. 7).
Il reclamo inoltrato da RE 1 avverso tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera (cfr. decisione CDP del 16 novembre 2015, inc. 9.2015.163).
F. Con decisione del 21 ottobre 2015 l’Autorità di protezione ha impartito a RE 1 l’ordine di consegnare il documento d’identità di PI 1 al curatore educativo, secondo le modalità che egli avrebbe indicato (con la comminatoria dell’art. 292 CP).
G. Mediante decisione del 17 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha nuovamente invitato RE 1 a consegnare i documenti d’identità della figlia (entro il 18 dicembre 2015), comunicando che in caso contrario si sarebbe richiesta l’esecuzione forzata per il tramite della Polizia.
H. Il 18 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha ordinato l’esecuzione forzata. La Polizia comunale si è recata il 21 e il 22 dicembre 2015 al domicilio di RE 1, che si è nuovamente rifiutata di ottemperare all’ordine dell’Autorità di protezione.
I. Con decisione del 5 aprile 2016 (ris. n. 103, misure opportune: rilascio dei documenti d’identità e regolamentazione delle relazioni personali-compleanno-vacanze estive) l’Autorità di protezione ha ordinato che:
1. CO 2 ha la facoltà di rappresentare in via esclusiva la figlia,
per
quanto attiene alla procedura di rilascio dei documenti di legittimazione,
in par-
ticolare il passaporto __________;
2.
CO 2 potrà incontrare la figlia domenica 10 aprile 2016 per conse-
gnarle il regalo di compleanno;
3.
CO 2 trascorrerà con la figlia le vacanze estive dal 27 luglio 2016
al 12 agosto 2016 (compresi);
4. Le parti sono informate che questa decisione è immediatamente esecutiva;
5.
Ai genitori è fatto obbligo di rispettare quanto stabilito, con la comminatoria
del
292 CP;
6. Non si prelevano tasse né spese;
7. Termini di reclamo (30 giorni);
Un eventuale reclamo non ha effetto sospensivo;
L. Mediante reclamo del 6 maggio 2016 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, formulando richieste di modifica di cui si dirà nel seguito.
M. Mediante scritto del 13 maggio 2016 il curatore CURA 1 ha trasmesso le note personali del 2015 e 2016, osservando una scarsa collaborazione dei genitori.
Con osservazioni del 31 maggio 2016 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione impugnata da RE 1.
Con osservazioni del 2 giungo 2016 l’Autorità di protezione ha contestato le critiche della reclamante, riconfermando integralmente le conclusioni della decisione impugnata.
Mediante replica del 22 giugno 2016 RE 1 ha riconfermato il proprio reclamo.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare un allegato di duplica (cfr. scritto del 28 giugno 2016), mentre CO 2 con duplica 14/15 luglio 2016 ha ribadito la propria opposizione al reclamo.
N. Nel frattempo mediante decisione 24 giugno 2016 (inc. CDP 9.2016.119) il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo per ritardata e denegata giustizia presentato da RE 1 in sede di replica (cfr. replica del 22 giugno 2016 consid. II ad. 27).
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha: conferito a CO 2 la facoltà di rappresentare in via esclusiva la figlia nella procedura di rilascio del documento di legittimazione (disp. 1), disposto che il padre potrà incontrare la figlia il giorno del suo compleanno (disp. 2); previsto che CO 2 potrà trascorrere con la figlia le vacanze estive dal 27 luglio 2016 al 12 agosto 2016 (disp. 3). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, con la comminatoria del 292 CP. Dopo aver ripercorso la fattispecie, l’Autorità di protezione ha rilevato che il rilascio dei documenti di legittimazione è nell’interesse della minore e necessario anche per evitarle inconvenienti a livello legale durante il soggiorno e negli spostamenti. Considerata la situazione (nonostante le decisioni prese e l’esecuzione messa in atto per il tramite della Polizia, RE 1 si ostina a non voler consegnare i documenti di PI 1 al padre) e le “tempistiche” che impongono di intervenire con particolare urgenza per permettere a CO 2 di esercitare il suo diritto di visita (vacanza estiva imminente), il padre è stato legittimato da parte dell’Autorità di prime cure a rappresentare in via esclusiva la figlia nelle pratiche di rilascio del passaporto.
Quanto all’organizzazione delle vacanze estive, il curatore ha segnalato di aver ricevuto, nonostante vari solleciti, unicamente i desideri di CO 2. A mente dell’Autorità non vi sarebbero elementi che impediscano di attuare quanto richiesto dal padre, pertanto egli è stato autorizzato a trascorrere le vacanze estive dal 27 luglio al 12 agosto 2016 con la figlia.
In sede di osservazioni l’Autorità di protezione ha inoltre precisato che è da oltre due anni che essa cerca di trovare una soluzione al problema (documento di legittimazione), ma a causa della mancata collaborazione della reclamante non si è giunti ad una soluzione attuabile. Le condizioni poste dalla reclamante per il rilascio del documento sarebbero peraltro arbitrarie e non connesse alla questione.
3. Nel reclamo in oggetto RE 1 contesta interamente la decisione. In relazione alla procedura di rilascio del passaporto, lamenta la violazione del diritto di essere sentita, non essendo stata consultata dall’Autorità di protezione prima di aver autorizzato CO 2 a rappresentare in via esclusiva la figlia. A mente della reclamante per una simile procedura sarebbe peraltro necessaria la firma di entrambi i genitori. Afferma di opporsi al rilascio del passaporto fintanto che “non siano prese adeguate misure per garantire l’esercizio dei diritti di visita nelle migliori condizioni per PI 1”, sostenendo che in passato CO 2 avrebbe indicato di voler partire con la figlia in __________.
La reclamante lamenta la violazione del diritto di essere sentita anche in relazione alla concessione delle vacanze. Al riguardo sostiene che il periodo concesso è in ogni caso troppo lungo per una bambina di 5 anni, postulando che venga ridotto ad una settimana, al massimo due. La piccola non sarebbe infatti abituata a trascorrere periodi così lunghi lontano dalla mamma.
RE 1 postula che i dispositivi ni.1-3 della decisione dell’Autorità di protezione vengano modificati come segue:
1.1. Viene revocata l’autorizzazione a CO 2 di
rappresentare in via
esclusiva la figlia PI 1 nella
procedura per il rilascio del passaporto;
1.2.
Se il passaporto fosse già stato richiesto è fatto ordine a CO 2 di
consegnarlo a RE 1, la quale in
cambio gli darà la carta
d’identità. In ogni caso ogni
viaggio all’estero dovrà essere autorizzato
dall’Autorità di protezione e
comunicato all’altro genitore;
1.3. In ogni caso finché non saranno risolti i problemi
gestionali riguardanti i diritti
di visita non sono autorizzati
viaggi all’estero;
1.4. Il periodo delle vacanze estive del padre è ridotto a
1 settimana, al massimo
2;
2.
Viene nominato al più presto un nuovo curatore educativo che sostituisce
CURA 1;
3. Viene fatto ordine all’Autorità di
protezione di assicurarsi che, tramite il curato-
re educativo, i diritti di
visita vengano regolamentati con maggior chiarezza e
che sul rispetto delle regole
sia garantita un’adeguata vigilanza. Il curatore
educativo dovrà sincerarsi
che la presa a carico della bambina, sia da parte
del padre che della madre
avviene in un ambito sano, pulito, equilibrato, con
delle regole igieniche e
educative rigorose;
4.
Vengono sicuramente adottate le seguenti regole base, oltre a quelle già de-
cise nella risoluzione del 19 agosto 2015 dell’Autorità di
protezione:
3.1.
quando PI 1 è ammalata il diritto di visita si può rinviare sulla base di
un certificato medico che attesta la malattia;
3.2. la consegna di PI 1 dalla madre al padre e viceversa
vengono fatti al
Punto d’incontro a __________;
3.3.
in caso di malattia della bambina le cure vengono decise dal medico di fami-
glia __________;
3.4. i genitori si tengono informati sui
programmi che intendono fare con la bambi-
na, in particolare durante le vacanze e i fine settimane;
5. Sussidiarmente la Camera di protezione annulla i punti 1 e 3 della decisione e
rinvia l’incarto all’ARP per decidere ai sensi di quanto sopra
4. Nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
5. Va in primo luogo contestualizzato il reclamo in esame. Benché sia rivolto contro la decisione del 5 aprile 2016 e postuli l’annullamento della stessa, va rilevato che la reclamante chiede anche l’approvazione da parte di questa Camera di altre misure che esulano dalla decisione impugnata.
6. Le richieste formulate in sede di reclamo ai punti 2 (richiesta nomina nuovo curatore), 3 (regolamentazione e sorveglianza durante i diritti di visita paterni) e 4 (compresi i punti 3.1-3.4; richiesta di adozione di “regole base” da rispettare durante i diritti di visita) vanno dichiarate irricevibili, senza che sia necessario entrare nel merito delle singole pretese. Le stesse non sono infatti oggetto della decisione avversata. La risoluzione impugnata non verte su tali richieste e neppure vengono menzionate dall’Autorità. Tali richieste potranno essere, se del caso, riformulate in prima sede.
7. Il diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell’art. 6 n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. Tale diritto implica varie facoltà: non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15, cons. 2a/aa con rinvii; DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, cons. 3a). Il diritto di essere sentiti, comprendente quello di partecipare all’assunzione delle prove, implica anche quello di pronunciarsi sul loro risultato, quando esso influirà sulla decisione che verrà presa (DTF 126 I 15, cons. 2a/aa). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230, cons. 2a).
È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, Droits des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Stämpfli, 2014, n. 1117 pag. 498; BSK Erw.Schutz – Auer/Marti, ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).
8. Quanto al rilascio del documento d’identità per PI 1 si rileva quanto segue.
8.1. L’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a rappresentare in via esclusiva la figlia nella procedura di rilascio del passaporto __________. Come risulta dagli atti e ribadito dalla stessa Autorità nella decisione impugnata e in sede di osservazioni, sono oltre due anni che il diritto di visita del padre viene ostacolato da RE 1, che si rifiuta di consegnare i documenti di legittimazione della figlia. Senza che sia necessario ripercorrere la fattispecie dal 2014 ad oggi, dagli atti emerge il sistematico rifiuto (malgrado l’intervento del curatore educativo) di RE 1 di consegnare i documenti di legittimazione della figlia al padre durante i diritti di visita. Anche in sede di gravame la reclamante ribadisce tale posizione (cfr. punto 24).
Dagli atti emerge appunto che l’Autorità di protezione non è, suo malgrado, mai riuscita ad ottenere che la madre consegni i documenti di legittimazione della figlia a CO 2. La questione era già stata discussa in sede di udienza il 3 giugno 2015 e il 30 settembre 2015. Non avendo ottenuto il consenso da parte della madre (cfr. email dell’8 ottobre 2015), l’Autorità ha informato le parti che avrebbe preso una decisione in merito. Con decisione del 21 ottobre 2015 ha ordinato a RE 1 di consegnare il documento d’identità secondo le indicazioni che le sarebbero state fornite dal curatore educativo. All’incontro fissato per il 16 dicembre 2015 RE 1 si è rifiutata di consegnare il documento, confermando di non voler dar seguito alla decisione del 21 ottobre 2015. L’Autorità è pertanto stata costretta, vista l’imminenza delle vacanze natalizie, ad emettere una decisione di esecuzione forzata (18 dicembre 2015). Neppure con l’intervento della Polizia RE 1 ha consegnato i documenti. Questo fatto è evidentemente sufficiente a dimostrare il fatto che la reclamante non intende in alcun modo collaborare in tal senso.
Ora, come a giusto titolo evidenziato dall’Autorità di prime cure, è nell’interesse del bene della minore stessa che il padre disponga dei suoi documenti durante l’esercizio dei diritti di visita con la figlia (in particolare quando sono state organizzate e autorizzate vacanze all’estero).
Diversamente da quanto cerca di far credere la reclamante, se due genitori che detengono l’autorità parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di protezione deve intervenire quando il disaccordo tra gli stessi mette a rischio il bene del figlio. L’Autorità di protezione può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3 CC) o assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC) o prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC) (cfr. Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione dell’autorità parentale congiunta come regola”, consid. 5.2). In simili circostanze, considerata la situazione, è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a richiedere il passaporto per la figlia, in modo che possa esercitare il diritto di visita (nell’interesse della medesima).
Questo non esclude che, come peraltro assicurato dall’Autorità di protezione stessa, la madre venga sempre informata degli spostamenti durante le vacanze che la figlia trascorrerà all’estero con il padre. Qualora l’Autorità di protezione lo ritenesse necessario, potrà in ogni momento farsi consegnare (depositare) il passaporto __________ di PI 1 che CO 2 è stato autorizzato a richiedere.
8.2. Nel caso che ci occupa, RE 1 è stata più volte sentita e sollecitata (addirittura per il tramite della Polizia) al fine di ottenere un accordo in merito ai documenti di legittimazione di PI 1. In simili circostanze, lamentare che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto coinvolgerla prima di prendere la decisione risulta finanche provocatorio. In ogni caso, un’eventuale carenza sarebbe da ritenersi sanata dal fatto che la reclamante ha avuto la facoltà di esprimersi dinanzi alla scrivente autorità giudiziaria (munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto).
9. La contestazione relativa alla concessione di un diritto di visita paterno il giorno del compleanno di PI 1 (disp. 2) – essendo tale diritto sopraggiunto pochi giorni dopo la notificazione della decisione contestata – si rivela d’acchito irricevibile in quanto superata.
10. Nella decisione impugnata (disp. 3: vacanze estive) viene anche disposto che CO 2 trascorrerà con la figlia PI 1 le vacanze estive dal 27 luglio 2016 al 12 agosto 2016 (compresi).
10.1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
Per principio, il diritto di visita abituale di bambini in età scolastica comprende – nel Canton Ticino (che si avvicina alla prassi applicata in Svizzera Romanda) – un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua e a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti, e tre settimane durante le vacanze estive (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768; RtiD 2013-I p. 718 n. 7c). La giurisprudenza mette comunque in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai bambini in età prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece essere più restrittivo (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 768).
L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).
10.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
10.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
10.4. Nel caso in esame, la regolamentazione dei diritti di visita era già stata esaminata e disciplinata dal Pretore in sede di divorzio (2013), in particolare un fine settimana su due, quattro settimane di vacanza all’anno, di cui una durante le vacanze di Natale e la seconda alternativamente a Carnevale o Pasqua (cfr. convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio).
Dagli atti risulta peraltro che, in merito appunto alla regolamentazione e vacanze estive 2016, il curatore educativo “segnalava di aver ricevuto, nonostante vari solleciti, unicamente le desiderata” di CO 2 (cfr. email del 15 febbraio di CO 2 al curatore; richiesta del 1° febbraio all’Autorità di protezione). L’Autorità di protezione ha pertanto indicato che, non essendoci elementi che impediscano di attuare quanto richiesto dal padre, lo stesso è autorizzato a trascorrere le proprie vacanze dal 27 luglio al 12 agosto 2016 con la figlia (per un totale di 17 giorni).
Si rileva peraltro che con scritto del 1° febbraio 2016 l’UAP chiedeva all’Autorità di protezione di “procedere ad una rivalutazione dell’autorità parentale, tramite perizia genitoriale”, nonché di intervenire con una misura di protezione maggiore. L’UAP riferiva di essere molto preoccupato per il benessere futuro della minore evidenziando che, da sempre, il curatore designato è osteggiato dalla signora RE 1.
CO 2, oltre a confermare di aver più volte tentato di trovare un accordo sulle vacanze, evidenzia che la figlia ha ora più di 6 anni e può quindi serenamente trascorrere il periodo di vacanze indicato con il papà.
RE 1, da parte sua, che da sempre osteggia l’esercizio dei diritti di visita del padre (ed in particolare le vacanze; cfr. incarto), oltre a lamentarsi di non essere stata sentita, si limita ad indicare che un periodo di quasi tre settimane consecutive di vacanza, per una bambina di 5 anni non sarebbe opportuno. PI 1 non sarebbe abituata a stare così tanto tempo senza la mamma. RE 1 chiede pertanto che la vacanza venga ridotta ad una, al massimo due settimane.
11. In concreto, pur riconoscendo che l’Autorità di protezione non ha coinvolto direttamente RE 1 prima della fissazione delle vacanze estive, va rilevato che il curatore educativo ha riferito di aver a più riprese sollecitato RE 1 al fine di ottenere un accordo in merito. La reclamante, che si è sempre opposta all’esercizio del diritto di visita del padre, non ha dato seguito alle richieste del curatore e ha in questa sede, contestato in modo generico la decisione. Nel proprio reclamo si è limitata a postulare in modo pure del tutto generico che le vacanze vengano “ridotte ad una, al massimo due settimane”.
RE 1 ha peraltro avuto facoltà di esprimersi dinanzi alla scrivente autorità (munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto). Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, la decisione impugnata è stata presa nell’interesse del bene della minore stessa.
Al riguardo va precisato che PI 1 ha sei anni (e non 5 come indicato dalla madre), che l’Autorità di protezione ha concesso 17 giorni di vacanza (e non tre settimane) e che PI 1 ha già trascorso una vacanza con il padre (cfr. ad esempio il Natale scorso, benché la vacanza sia stata pesantemente osteggiata dalla madre).
Mal si comprende come la durata prevista per le vacanze (17 giorni) possa nuocere alla bambina o essere ritenuta eccessiva. La madre ne richiede una riduzione minima di soli due giorni.
Va ricordato che il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale. E’ infatti nell’interesse del minore stesso che egli possa avere adeguate relazioni personali anche con il genitore non affidatario.
In simili circostanze, vista l’età di PI 1, il diritto di visita così come fissato dall’Autorità di prime cure appare giustificato e resiste alla generica critica della reclamante. Non si ravvisano pertanto gli estremi per scostarsi dalla regolamentazione stabilita d’ufficio dall’Autorità di prime cure.
12. In virtù di quanto precede, il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, si avvera privo di fondamento e va respinto. La decisione impugnata merita di conseguenza di essere confermata.
Tasse e spese sono a carico della reclamante – interamente soccombente – che rifonderà a CO 2 congrue ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.