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assistito dalla vicecancelliera |
Buetti |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario finale |
giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che con richiesta 5 settembre 2014 la signora PI 1 chiedeva che le venisse istituita una curatela di rappresentanza e proponeva la signora RE 1 quale curatrice;
che con decisione 14 ottobre 2014 l’Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ex art. 394 e 395 CC. In qualità di curatrice è stata nominata la signora RE 1, alla quale sono stati assegnati i compiti di rappresentare PI 1 nel disbrigo: a) degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; b) degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio (dispositivi n. 1 e 2);
che con la medesima decisione l’Autorità di protezione: invitava la curatrice a presentare entro 30 giorni, congiuntamente al Delegato comunale signor __________, l’inventario iniziale dei beni della curatelata (dispositivo n. 4); riconosceva alla curatrice un compenso di fr. 50.– orari, con un importo massimo annuo di fr. 4'000.– (dispositivo n. 5);
che il 4 febbraio 2015 la curatrice ha presentato l’inventario iniziale che indicava una sostanza passiva di fr. 55'207.44;
che il 2 marzo 2015 la curatrice ha presentato il rendiconto finanziario per la gestione 2014 che indicava un saldo passivo a fine anno di fr. 54'809.99;
che con decisione 31 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice RE 1 nominando quale nuova curatrice la signora __________; alla curatrice uscente è stato ordinato di presentare il rendiconto finanziario finale e il rapporto morale per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 aprile 2015;
che il 6 ottobre 2015 la curatrice ha presentato il rendiconto finanziario finale per il predetto periodo e ha chiesto un’indennità per mercede e spese di complessivi fr. 1'992.50 (fr. 1'937.50 di indennità e fr. 55.– per rimborso spese diverse);
che con decisione 21 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha approvato l’inventario iniziale, il rendiconto finanziario e il rapporto morale per la gestione del 2014 come pure il rendiconto finanziario finale per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 aprile 2015 e ha riconosciuto alla curatrice uscente una mercede e un rimborso spese per complessivi fr. 1'292.50 invece dei complessivi fr. 1'992.50 da lei richiesti, sostenendo di aver “dovuto rifare completamente il rendiconto finanziario finale […] siccome errato e stilato in modo discutibile” e di avere, di conseguenza, ritenuto giustificato procedere alla “riduzione del compenso e del rimborso spese esposti per un totale di fr. 700.– (3.5 ore a fr. 200.00 l’ora)”;
che contro la predetta decisione è insorta la curatrice con reclamo 19 gennaio 2016 sostenendo di non essere stata preavvisata delle manchevolezze del rendiconto finanziario e di non aver avuto la possibilità di correggerlo personalmente perché le correzioni le ha effettuate direttamente l’Autorità di protezione, che le ha poi decurtato la sua nota d’onorario applicando una tariffa di fr. 200.–/l’ora;
che con osservazioni 8 marzo 2016 la curatelata ha contestato unicamente l’operato della curatrice RE 1 senza spendere una sola parola in merito all’oggetto del reclamo in questione;
che con osservazioni 24 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha precisato che nella stesura del rendiconto finanziario per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2015 la curatrice ha indicato soltanto il saldo finale omettendo le indicazioni circa i passivi, malgrado ella disponesse dei documenti idonei a completarla in tal senso, e non ha tenuto conto che a inizio anno sono state pagate delle fatture dell’anno precedente. Ha inoltre ribadito che la decurtazione di fr. 700.– è giustificata dal fatto che se il lavoro di correzione e di completazione del rendiconto finale fosse stato effettuato da una fiduciaria esterna questa avrebbe applicato una tariffa di fr. 200.–/l’ora. Infine ha precisato pure che “la reclamante si è presentata nella sede dell’ARP e ha ricevuto delucidazioni circa le incongruenze sopra ricordate”;
che l’8 aprile 2016 la curatrice ha presentato una replica nella quale ha affermato che la sua “unica svista è stata quella di non tenere copia della lista dei debiti per compilare in maniera dettagliata il rendiconto finanziario, cosa però segnalata in buona fede sullo stesso”. La reclamante ha poi rilevato che era suo diritto poter rimediare alla sua “imperfezione nella stesura del rendiconto”, ma che l’Autorità di protezione non l’ha chiamata in causa per darle “la possibilità di rimediare” né tantomeno l’ha informata sulle conseguenze alle quali sarebbe “andata incontro nel caso avessero corretto loro il rendiconto”. Ha poi contestato la tariffa di fr. 200.–/l’ora applicata dall’Autorità di protezione, sostenendo che “le tariffe delle fiduciarie in Ticino variano da fr. 70.– a fr. 150.– all’ora (http://fiduciario.comparazione.ch/fiduciaria-contabilita-Lugano-fiduciario-Lugano.htm)” ed è quindi veramente eccessiva la tariffa fatturata dall’ARP, “tenuto conto che non è una fiduciaria che ha eseguito la revisione”, ma è stata fatta dall’Autorità medesima. La reclamante ha infine sottolineato di essere stata delucidata sulle incongruenze “solo a revisione e presa di posizione avvenute” ed è quindi stata invitata a seguire “in futuro indicazioni sulla stesura corretta dei rendiconti”, invito che secondo lei avrebbe “dovuto ricevere precedentemente”;
che il 12 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha duplicato sostenendo che le tariffe proposte dalla reclamante sono per lo meno discutibili e ribadendo che il Servizio contabile dell’Autorità di protezione ha impiegato ulteriori 3,5 ore per correggere e completare il rendiconto finanziario, considerato che la curatrice “aveva semplicemente riportato i saldi delle entrate e delle uscite, sulla scorta dell’estratto bancario”;
che le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG];
che riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che giusta l’art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4);
che, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3);
che la normativa vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale, nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9);
che secondo l’art. 413 cpv. 1 CC il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2); entrano in particolare in considerazione le norme generali relative alla messa in mora (art. 103 e segg. CO; CR CO-I, Werro, art. 398 CO n. 33), in caso di inadempimento del mandato, segnatamente mancata presentazione del rapporto finale e del rendiconto finanziario. In tal caso, nella misura in cui il curatore non sia nell’impossibilità di presentare detti atti per cause a lui non imputabili, l’autorità deve procedere alla messa in mora del curatore con l’assegnazione di un termine menzionando se necessario le conseguenze alle quali va incontro, ossia una sanzione penale per disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP), una sanzione disciplinare secondo il diritto cantonale (art. 51 cpv. 1 e 2 LPMA) e l’esecuzione per sostituzione con addebito dei costi (CommFam protection de l’adulte, Rosch, ad art. 425 n. 18; BSK Erw.Schtz, Affolter/Vogel, art. 425 CC n. 39);
che, nel caso di cattiva esecuzione, segnatamente allestimento incompleto del rapporto finale e del rendiconto finanziario, l’Autorità di protezione, se necessario, chiede le rettifiche (art. 415 cpv. 1 e 2 CC); nella misura in cui provveda essa stessa alle rettifiche, la mercede può essere corrisposta al curatore limitatamente ai servizi resi (CR CO-I, Werro, art. 398 CO n. 35);
che nel caso concreto il rendiconto finanziario finale presentato dalla curatrice, più che “errato e discutibile”, appare di fatto incompleto (cfr. osservazioni dell’Autorità di protezione: “ha indicato soltanto il saldo finale, omettendo le indicazioni circa i passivi”, “aveva semplicemente riportato i saldi delle entrate e delle uscite, sulla scorta dell’estratto bancario”). A tal proposito la curatrice stessa ha lasciato un appunto sul rendiconto finanziario nel riquadro “passivo” (“non conosco la situazione, non essendo più curatrice…”) per comunicare che non ha sbagliato a non indicare alcun passivo, quanto piuttosto non è stata in grado di quantificarlo in quanto non è più curatrice;
che in sede di replica (pag. 1 verso il mezzo) la curatrice ha precisato di non essere stata in grado di inserire nel rendiconto finanziario i dati relativi al passivo in quanto – passando l’incarto alla nuova curatrice signora __________ – per “svista” non ha tenuto “copia della lista dei debiti”;
che, in simili circostanze, diversamente da quanto pretende la reclamante, era improponibile un rinvio del rendiconto finanziario perché procedesse lei stessa alle debite completazioni, non essendo a quel momento più in possesso – per una errata modalità di procedere a lei imputabile – della documentazione necessaria;
che non avendo presentato un rendiconto finanziario completo – così da rendere necessaria la completazione da parte del Servizio contabile dell’Autorità di protezione (cfr. duplica pag. 1 verso il mezzo) – alla curatrice non può essere riconosciuta un’indennità per le 3 ore e 15 minuti utilizzate per l’allestimento del rendiconto (cfr. duplica pag. 2 verso l’alto); trattasi in effetti di un servizio da lei non reso;
che, di conseguenza, la mercede esposta dalla curatrice va ridotta di fr. 162.50 (fr. 50.– x 3 ore e 15 minuti);
che appare per contro chiaramente abusiva la riduzione operata dall’Autorità di protezione con riferimento all’impiego di 3.50 ore al costo di fr. 200.– l’ora da parte di un’ipotetica “fiduciaria esterna”;
che infatti 3 ore e 15 minuti per le completazioni in oggetto appaiono più che sufficienti e il lavoro non è stato eseguito da una fiduciaria esterna;
che del resto pretendere di fatturare il lavoro sostitutivo a fr. 200.–all’ora significa riconoscere che per eseguire il lavoro sono necessarie conoscenze professionali specifiche a norma dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, che avrebbero dovuto determinare la nomina di uno specialista già al momento del conferimento del mandato. Ciò che non è palesemente il caso per la compilazione del rendiconto finanziario in oggetto;
che il reclamo va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di riconoscere alla curatrice una mercede e un rimborso spese per complessivi fr. 1'830.– [fr. 1'775.– (fr. 50.– x 35.50 h) di indennità e fr. 55.– per rimborso spese diverse];
che all’Autorità di protezione, benché soccombente in modo preponderante, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 4 della decisione 21 dicembre 2015 (Ris. n. 644) dell’Autorità regionale di protezione __________ è riformato come segue:
“Sono riconosciuti una mercede e un rimborso spese a favore della curatrice per un totale di fr. 1'830.–, importo a carico del comune di domicilio dell’interessata.”
2. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.