Incarto n.
9.2017.140

Lugano

12 settembre 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa e l’attribuzione di un mandato di mediazione

 

 

 

giudicando sul reclamo del 16 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 maggio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata il 2001 dalla relazione fra PI 2 e RE 1. I genitori si sono separati nel gennaio del 2002 e PI 1 è stata affidata alle cure della madre, allora detentrice dell'autorità parentale.

                                         Nel 2003 PI 2 si è coniugata con __________. Dal loro matrimonio è nato, il 2004, il figlio __________. I coniugi si sono separati nel 2005.

                                         Già nell’autunno del 2003 la madre era stata privata a titolo provvisorio della custodia su PI 1 a seguito di maltrattamenti perpetrati dal marito sulla minore. Entrambi i coniugi erano stati penalmente condannati: il marito per lesioni e violazione del dovere di assistenza ed educazione nei confronti di PI 1, mentre la moglie per violazione del dovere di assistenza ed educazione.

                                         Nel 2004 la Commissione tutoria regionale __________ ha riaffidato la custodia parentale di PI 1 alla madre, con il sostegno di una rete di operatori e di una curatrice educativa.

 

                                  B.   In data 8 luglio 2005 PI 1 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all’estero, le cui conseguenze hanno comportato cure permanenti. Dal dicembre 2005, quando ha potuto essere dimessa dall’ospedale, la minore è stata dapprima affidata al padre ed in seguito ad entrambi i genitori congiuntamente, trascorrendo circa metà del tempo con ciascuno di loro.

 

                                  C.   Con istanza 14 settembre 2016 PI 2 e PI 1 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di decidere in via supercautelare la sospensione temporanea dei diritti di visita tra la figlia PI 1 e il padre RE 1 “per poi procedere ai necessari approfondimenti”. Esse hanno infatti segnalato una situazione di disagio della minore in relazione con il padre, che le riserverebbe un “trattamento inadeguato”, “tendendo a voler far vivere alla ragazza una vita assolutamente normale ciò che evidentemente le è in buona parte impedito dalle sue condizioni, specialmente di natura fisica”.

 

                                  D.   Tramite decisione 15 settembre 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare, assegnando ad entrambi i genitori un termine per presentare eventuali osservazioni e convocando le parti per un’udienza, avvenuta alla sola presenza della madre, il padre non essendo comparso. Nel contempo ha sentito PI 1 e interpellato i suoi insegnanti e l’ergoterapista che la segue. La minore è pure stata presa a carico dal Servizio medico-psicologico.

 

                                  E.   Con segnalazione del 21 dicembre 2016, il Servizio medico-psicologico ha chiesto all’Autorità di protezione di “valutare sia l’opportunità di una (…) entrata in materia che la necessità di introdurre una mediazione tra i genitori, nell’interesse della ragazza”.

                                         L’Autorità di protezione ha quindi indetto un’udienza, avvenuta il 26 gennaio 2017, alla quale hanno partecipato entrambi i genitori e le operatrici del Servizio medico-psicologico. Constatato l’accordo delle parti, l’Autorità di protezione ha informato che avrebbe istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e ordinato una mediazione.

 

                                  F.   Con decisione 22 maggio 2017 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa a favore della minore (consid. 1), nominando la signora __________ con il compito di “a) garantire il passaggio tra i genitori delle informazioni importanti relative alla figlia, lavorando sulle reciproche incomprensioni; b) sostenere PI 1 nelle relazioni con entrambi i genitori; c) segnalare all’ARP eventuali ulteriori difficoltà; d) presentare il rapporto morale entro la fine di febbraio ogni anno.” (consid. 2). L’Autorità di protezione ha posto a carico dei genitori in ragione di ½ ciascuno la mercede della curatrice, precisando che se essi dimostrassero di non essere in grado di pagare l’importo, esso verrà anticipato dal Comune di domicilio (consid. 3). Infine l’autorità di protezione ha ingiunto una mediazione tra i genitori, da svolgersi presso lo psicologo __________, che dovrà fornire un rapporto all’ARP “sull’andamento della mediazione”. I costi sono stati posti a carico dei genitori in misura di ½ ciascuno (consid. 4).

 

                                  G.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 il 16 giugno 2017, indicando il suo accordo relativamente all’istituzione della curatela educativa, ma precisando i seguenti punti: “1. I costi in ragione del 50% ciascuno ai genitori solamente se viene richiesta la partecipazione della curatrice; 2. Nessun costo fisso se la curatrice non viene interpellata; 3. Nessun coinvolgimento della curatrice su quel che riguarda i beni di PI 1”. Il reclamante ha invece contestato “il percorso di mediazione”, in quanto già tentato nel passato con un esito “di perdita di tempo di energie e di risorse”.

 

                                  H.   L’Autorità di protezione, con risposta 6 luglio 2017, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.

                                         PI 2 non ha presentato osservazioni.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione delibera a numero completo, riservate le misure urgenti. L’art. 8 ROPMA precisa poi, al primo capoverso, che l’Autorità di protezione delibera, di regola, in seduta plenaria. Giusta l’art. 8 cpv. 2 ROPMA, il presidente può decidere la deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la modifica di misure a protezione.

Se l'Autorità statuisce senza essere validamente composta, commette un diniego di giustizia formale. Il diritto costituzionale a una composizione corretta dell'autorità amministrativa chiamata a decidere è di natura formale, una violazione comporta quindi l'annullamento della decisione avversata, indipendentemente dalle possibilità di successo del reclamo nel merito ed è inoltre esclusa una sanatoria di tale vizio da parte dell'Autorità di ricorso (cfr. DTF 142 I 172, cons. 3.2).

 

                                   3.   Sebbene la ricevibilità del reclamo sia dubbia, in quanto risulta scarsamente motivato e poco comprensibile per quanto riguarda l’istituzione della curatela educativa (che nemmeno appare contestata), nella procedura che ci occupa questo giudice ha potuto rilevare, d’ufficio, l’incompleta composizione dell’Autorità di protezione al momento dell’adozione della decisione impugnata, ciò che ne comporta l’annullamento senza necessità di entrare nel merito della contestazione.

                                         Concretamente l’Autorità di protezione ha adottato una misura di protezione istituendo a favore di PI 1 una curatela educativa. Si tratta di una decisione che deve essere adottata a numero completo, con i tre membri che partecipano al processo decisionale. Una deliberazione in via di circolazione è inammissibile.

                                         Dagli atti emerge invece che la decisione (sebbene ciò non figuri in quella intimata alle parti) è stata emanata in via di circolazione. Non figura infatti agli atti un verbale di seduta plenaria dell’Autorità, mentre sulla “bozza” della decisione risultano alcune eloquenti indicazioni scritte a mano: da parte della sostituta presidente “ok 12.05.2017”, da parte del membro permanente una sigla illeggibile affiancata dalla data 12.05.2017, mentre per quanto concerne il delegato comunale “mail 15.05/ sollecito 22.05”. Allegato alla “bozza” si trova poi uno scritto inviato via email dal suddetto delegato il 22.05, che tuttavia non riguarda la decisione in questione ma fa riferimento ad un rendiconto 2015 relativo ad un’altra procedura riguardante una persona del tutto estranea a quella che ci occupa. Ne consegue che, a prescindere dall’inammissibilità dell’adozione di una misura di protezione in via di circolazione, dagli atti nemmeno appare possibile dimostrare che il delegato abbia visionato l’incarto e che abbia dato la propria approvazione alla decisione impugnata.

                                         Trattandosi di una risoluzione emanata in circostanze non conformi a quanto disposto dall’art. 10 cpv. 1 LPMA – poiché deliberata in via di circolazione e senza la partecipazione del delegato comunale – la stessa va quindi annullata senza entrare nel merito della contestazione di RE 1.

                                         Gli atti vanno pertanto ritornati all’Autorità di protezione affinché decida nuovamente nel rispetto delle norme applicabili.

 

                                   4.   A titolo abbondanziale questo giudice rileva che dagli atti è emerso che le sedute per la presentazione della candidata curatrice educativa ai genitori sono state svolte dalla segretaria dell’Autorità di protezione, che ne ha firmato i verbali “per l’ARP”. In virtù dell’art. 12 cpv 2 ROPMA “riservato il caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di protezione che informa le parti dei reciproci diritti e doveri”. Sebbene quindi l’incontro di presentazione della curatrice ai genitori abbia potuto essere svolto dalla segretaria, agli atti non figura alcuna delega da parte dell’Autorità di protezione, ciò che invece dovrebbe essere il caso. Inoltre, alla fine dell’incontro con il padre, egli ha chiesto che l’Autorità di protezione “aggiornasse un’udienza” poiché non era d’accordo sull’assunzione del costo della mercede, ritenuto che solo la madre percepirebbe tutta la rendita AI della figlia. Nessuna udienza è poi stata indetta e la decisione qui impugnata ha confermato quanto discusso dal reclamante con la segretaria dell'Autorità di prima istanza.

                                         Infine, il fatto che la segretaria abbia sottoscritto i verbali di incontro con i genitori indicando di agire “per l’ARP”, si presta a confusione: sembra infatti che quest’ultima sia parte o abbia un potere di rappresentanza dell’Autorità, ciò che non corrisponde al vero. Infatti, ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario dell’Autorità di protezione esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati. Tale mansione è tuttavia priva di autonomia decisionale o direttiva in seno all’Autorità di protezione e dunque di qualsiasi potere di influenzare l’esito del procedimento (cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO, Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5).

                                         Visto quanto appena indicato, l’incarto viene trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione, affinché abbia a chiarire ruoli e compiti affidati ai segretari ed abbia a verificare le necessarie deleghe.

                                   5.   All’Autorità di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua condanna al pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante che non si è avvalso del patrocinio di un legale.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto. La decisione è annullata e l’incarto retrocesso all’Autorità di protezione affinché decida nuovamente ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   L’incarto è trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

 

                                   3.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.