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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di protezione del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Lardelli, presidente, Bozzini e Grisanti |
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vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella procedura ex art. 444 cpv. 4 CC promossa con istanza 21 settembre 2017 da
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Autorità regionale di protezione __________, |
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contro |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la determinazione dell’autorità territorialmente competente per assumere la tutela di PI 1 (2013) e per adottare le misure di protezione in suo favore |
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Il 2013 __________, ha dato alla luce PI 1. In data 16 gennaio 2013 il minore è stato rinvenuto dagli agenti della Polizia Comunale di __________ tra il sedile anteriore e posteriore della vettura della madre, privo di indumenti, in grave stato di ipotermia, oltre che malnutrito e lievemente disidratato. PI 1 è stato immediatamente ricoverato all’Ospedale __________.
B. Con decisione supercautelare 17 gennaio 2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________) ha provvisoriamente privato __________ della custodia parentale su PI 1, collocato presso l’Ospedale __________; anche le relazioni personali madre-figlio sono state provvisoriamente sospese. Sempre con decisione supercautelare, il 23 gennaio 2013 l’Autorità di protezione __________ ha disposto il collocamento provvisorio del minore, dopo le dimissioni dall’ospedale, presso una famiglia SOS __________. Entrambe le decisioni supercautelari sono successivamente state ratificate dall’Autorità di protezione __________ (decisione 31 luglio 2013).
C. Con decisione 1° febbraio 2013, l’Autorità di protezione __________ ha istituito una tutela in favore del minore, che non risultava ancora iscritto nel registro delle nascite e che necessitava dunque di una figura che potesse curare i suoi interessi immediati.
D. Con decisione 8 aprile 2013, notificata il 18 settembre 2013, l’Autorità di protezione __________ ha privato __________ dell’autorità parentale su PI 1, in favore del quale è stata istituita una tutela ai sensi dell’art. 327a CC. All’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è stato conferito il mandato di reperire una famiglia affidataria idonea in vista di un collocamento del minore a medio-lungo termine. Con decisione 20 gennaio 2014 l’Autorità di protezione __________ ha ratificato la convenzione per l’affidamento familiare del minore in oggetto presso la famiglia SOS che lo aveva accolto dopo le dimissioni dall’ospedale.
E. Con scritto del 7 aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________) chiedendo di assumere la tutela del minore, in quanto residente presso una famiglia affidataria del comprensorio ed avendo nel frattempo la madre lasciato il proprio domicilio di __________, a destinazione __________.
F. Con lettera del 18 aprile 2017 l’Autorità di protezione __________ ha rifiutato l’assunzione dell’incarto, considerato che il minore, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 CC, risulta domiciliato a __________ e soltanto residente nel proprio comprensorio. Ritiene inoltre di non dover assumere l’incarto in quanto il tutore attuale e tutti gli operatori di rete coinvolti sono attivi nel __________, considerando inoltre che l’Autorità di protezione __________ si è occupata del caso (“piuttosto complicato”) sin dalla nascita del minore.
G. L’Autorità di protezione __________ ha replicato con scritto del 26 aprile seguente, esponendo in maniera più estesa le proprie argomentazioni. L’Autorità di protezione __________ non ha ulteriormente preso posizione, contattando invece l’Ispettorato di questa Camera, che ha rinviato le due Autorità ad agire secondo i dettami dell’art. 444 cpv. 4 CC.
H. Il 21 settembre 2017 l’Autorità di protezione __________ ha dunque adito questa Camera, sottoponendole la questione della competenza territoriale così come previsto dalla normativa summenzionata. Secondo l’Autorità di protezione __________, il caso non presenterebbe più alcun legame con __________ sia per il trasferimento di __________ a __________, fuori dal comprensorio di sua competenza, sia per il fatto che il collocamento del minore presso la famiglia affidataria è da considerarsi a lungo termine, non essendovi un pronostico favorevole quanto al ripristino dell’autorità parentale materna (istanza 21 settembre 2017, pag. 1). A mente dell’Autorità di protezione __________, non vi sarebbe dunque alcuna ragione per mantenere il domicilio di PI 1 a __________, il criterio determinante dovendo essere la sua residenza (istanza 21 settembre 2017, pag. 2).
I. Nelle sue osservazioni datate 5 ottobre 2017, l’Autorità di protezione __________ si è riconfermata in quanto già espresso in precedenza, ritenendo di non essere competente – o, tutt’al più, di avere una competenza sussidiaria in caso di urgenza giusta l’art. 315 cpv. 2 CC – e ritenendo che l’assunzione dell’incarto in questione presupporrebbe il suo accordo, che non è dato in concreto. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
1.Ai sensi dell’art. 444 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio operato dall’art. 314 cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i minori.
Giusta l’art. 2 cpv. 2 in initio LPMA, l’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria (sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26 gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).
2.Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio n. 6611, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
3. L’Autorità di protezione __________ ha adito questa Camera, conforme-mente all’art. 444 cpv. 4 CC, dopo uno scambio di opinioni infruttuoso con l’Autorità di protezione __________.
3.1. Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.
Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
Se un solo dei genitori è titolare dell’autorità parentale, è il domicilio di quest’ultimo che è determinante per il minore, a prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305 consid. 3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 852 pag. 565-566; Eigenmann, CR CC I, ad art. 25 CC n. 7; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 6.8 pag. 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 367a pag. 126; Affolter-Fringeli, Übertragung der Kindesschutzmassnahme an den Aufenthaltsort des Kindes, in ZKE 6/2017, pag. 536 e segg.; v. anche Messaggio dell’11 luglio 1979 sulla revisione del Codice civile svizzero, Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio, FF 1979 II 1119, pag. 1266; sentenza CDP del 26 gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4).
3.2. Nella fattispecie, prima della decisione datata 8 aprile 2013 __________ è stata la sola a detenere l’autorità parentale su PI 1. Il domicilio del medesimo, sulla scorta dell’art. 25 cpv. 1 prima frase CC, corrispondeva dunque a quello della madre detentrice dell’autorità parentale, ovvero __________. Poco importa, a tale riguardo, il fatto che la madre già da qualche mese fosse stata privata della custodia su di lui. La competenza per decidere delle misure di protezione in suo favore apparteneva dunque dell’Autorità di protezione __________. Tale criterio di collegamento è tuttavia venuto a cadere al momento in cui l’Autorità di protezione __________ ha ritirato l’autorità parentale alla madre.
3.3. In base all’art. 25 cpv. 2 CC, il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell’autorità di protezione dei minori. Tale norma si prefigge di facilitare la constatazione del domicilio e di conferirgli stabilità e semplifica il compito dell’autorità incaricata di provvedere al benessere della persona bisognosa di protezione nelle procedure amministrative e giudiziarie (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6483). La messa sotto tutela del minore comporta dunque il perpetuarsi del domicilio accertato nell’ambito di tale procedimento (Staehelin, BaKomm ZGB I, ad art. 25 CC n. 13).
3.4. In concreto, contestualmente al ritiro dell’autorità parentale e conformemente all’art. 327a CC, con decisione datata 8 aprile 2013 l’Autorità di protezione __________ ha messo sotto tutela PI 1 e nominato una tutrice in suo favore. Ciò ha comportato, ai sensi dei principi giuridici suesposti, la fissazione del domicilio di PI 1 presso la sede dell’Autorità di protezione __________.
3.5. Ai sensi dell’art. 442 cpv. 5 CC, se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano. La dottrina rinvia al previgente art. 377 cpv. 1 vCC, secondo cui il cambiamento di domicilio può aver luogo soltanto col consenso dell’autorità tutoria (cfr. Staehelin, op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel, BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio del minore sotto tutela può avere luogo, in applicazione di questa norma (Meier/De Luze, Droit des personnes, n. 415 pag. 200-201; Meier/Stettler, op. cit., n. 861 pag. 570), a condizione che quest’ultimo abbia effettivamente spostato il centro della propria vita, che l’autorità di protezione precedentemente competente abbia rilasciato il suo accordo al cambiamento e che la tutela sia formalmente ripresa dall’autorità di protezione del nuovo domicilio (Staehelin, op. cit., ad art. 25 CC n. 14; Vogel, op. cit., ad art. 442 n. 23). Il cambiamento di domicilio deve corrispondere all’interesse del minore e deve permettere di perseguire gli scopi della misura di protezione (DTF 131 I 266 consid. 4.1). Se il cambiamento di domicilio non è in contrasto con l’interesse del minore, la nuova autorità di protezione ha l’obbligo di assumere la tutela (DTF 131 I 266 consid. 4.1; Vogel, op. cit., ad art. 442 n. 23). In ogni caso, l’autorità di protezione del precedente domicilio non deve acconsentire al cambiamento soltanto per sbarazzarsi di un onere finanziario o di un compito ingrato (DTF 131 I 266 consid. 4.1).
3.6. Nel caso concreto, la famiglia affidataria di PI 1 si occupa di lui sin dalle dimissioni dall’ospedale, quando ancora era in fasce. Nei suoi cinque anni di vita, egli ha sempre vissuto nel __________, presso di loro. Se è vero che, come sostiene l’Autorità di protezione __________, una famiglia affidataria non rappresenta per forza “un elemento di equilibrio perpetuo” (osservazioni del 5 ottobre 2017, pag. 2), non può essere contestato che nel caso concreto il centro effettivo degli interessi del minore sia situato nel __________, presso i genitori cui è stato affidato sin dai primi mesi di vita. Non vi sono indizi che l’autorità parentale possa essere restituita un giorno ai genitori (con i quali PI 1 intrattiene dei rapporti limitati) e nemmeno la madre vive più nel comprensorio dell’Autorità di protezione __________. L’assunzione della tutela da parte dell’Autorità di protezione __________ non ostacola sicuramente l’adempimento degli scopi della misura di protezione e si impone pertanto nell’interesse del minore. L’asserita complessità del caso – che peraltro questa Camera non ravvede – non è un argomento valido per opporsi al trasferimento.
3.7. Per questi motivi, l’istanza promossa dall’Autorità di protezione __________ merita accoglimento: la tutela di PI 1 va assunta dall’Autorità di protezione __________, presso la quale deve essere considerato domiciliato PI 1.
4. In considerazione della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo le due autorità di protezione in conflitto (sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 11; Auer/Marti, BaKomm Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.
§. La tutela di PI 1 è assunta dall’Autorità regionale di protezione __________.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.