Incarto n.
9.2017.222

Lugano

12 gennaio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell’Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC in favore di RE 1

 

giudicando ora sulla domanda di restituzione in intero presentata il 14 novembre 2017 da RE 1;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Con decisione 18 maggio 2017 (ris. n. 176bis) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha confermato il ricovero a scopo di assistenza di RE 1 – ordinato l’8 maggio precedente dal corpo medico presso la Clinica Psichiatrica Cantonale (di seguito: CPC) di __________ – prevedendo che le dimissioni dell’interessato potranno intervenire solo con l’espresso consenso dell’Autorità medesima o del corpo medico della CPC.

 

                                  B.   Con decisione 24 maggio 2017 (ris. n. 247), l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale, nominando quale curatrice __________, dell’Ufficio del Curatore comunale di __________. La decisione è stata intimata all’interessato presso la CPC, ove era ancora degente in forza del ricovero a scopo di assistenza.

 

                                  C.   Con scritto 10 giugno 2017 all’Autorità di protezione, __________ – madre dell’interessato – ha preso posizione sulla decisione di istituzione della curatela generale in favore del figlio, sostenendo in particolare di voler continuare ad occuparsene, “eventualmente anche come tutrice”. Lo scritto, trasmesso a questo giudice, è stato giudicato irricevibile come reclamo con sentenza del 6 luglio 2017; l’Autorità di prima sede è stata nondimeno invitata a compiere le valutazioni che le competono in relazione alla richiesta della madre di subentrare a __________ quale curatrice del figlio.

 

                                  D.   Con decisione 28 settembre 2017 (ris. n. 439) l’Autorità di protezione ha dato seguito a quanto sopra, ritenendo preferibile che il mandato fosse conferito ad una persona esterna alla famiglia e confermando dunque la nomina dell’attuale curatrice. Tale decisione è stata oggetto di reclamo (inc. CDP n. 9.2017.221, pendente dinnanzi a questo giudice) da parte di __________.

 

                                  E.   Con domanda di restituzione in intero datata 14 novembre 2017, RE 1 ha postulato la restituzione del termine per impugnare la decisione 24 maggio 2017 (ris. n. 247) mediante la quale è stata istituita in suo favore una curatela generale. Il richiedente postula anche l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio; la sua istanza è stata integrata il 30 novembre seguente con ulteriore documentazione.

 

                                  F.   La procedura non prevedendo contradditorio, la domanda di restituzione in intero non è stata oggetto di intimazione.

 

Considerato

 

in diritto

                                   1.   Ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LPAmm, i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte (o il suo rappresentante) può dimostrare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

                                         Per costante giurisprudenza, trattandosi di un rimedio di natura eccezionale, che incide profondamente sulla sicurezza del diritto, occorre valutare l'adempimento di tali requisiti con rigore e applicare criteri restrittivi: la parte che intende prevalersene, rispettivamente il suo patrocinatore, deve pertanto dimostrare di essere esente da qualsiasi colpa e che non avrebbe potuto agire tempestivamente, nemmeno dando prova di un comportamento scrupoloso (STF 1C_175/2016 del 31 gennaio 2017, consid. 3.2; v. anche STF 2C_747/2011 del 26 settembre 2011, consid. 2.2 ; STF 1C_393/2016 del 5 dicembre 2016, consid. 2.1).

 

                                         Giusta l’art. 15 cpv. 2 e 3 LPAmm, la domanda di restituzione contro il lasso dei termini dev’essere presentata all’autorità competente entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento; l’autorità decide senza contraddittorio.

                                         Secondo un principio consolidato, l’autorità competente ai sensi della norma è quella che avrebbe deciso sull’azione omessa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 12 vLPAmm, n. 2) ovvero, nella fattispecie, l’autorità che avrebbe giudicato il reclamo contro la decisione di istituire una curatela generale in favore di RE 1. La competenza della Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG), è pertanto data in concreto.

 

                                   2.   Nella sua domanda, RE 1 postula la restituzione del termine di 30 giorni per impugnare con reclamo la decisione emanata il 24 maggio 2017 dall’Autorità di protezione, mediante la quale è stata istituita in suo favore una curatela generale.

                                         La decisione è stata emanata dall’Autorità di protezione mentre egli era oggetto di ricovero a scopo di assistenza a seguito di uno scompenso psicotico acuto; di conseguenza, a suo dire, egli era impossibilitato, senza sua colpa, “non solo a cogliere la portata della gravosa decisione emanata nei suoi confronti, ma pure ad agire di conseguenza, segnatamente facendo uso dei rimedi di diritto nei termini stabiliti” (domanda di restituzione in intero, pag. 2).

                                         Vista la sua incapacità di determinarsi sulla procedura in corso, RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione avrebbe dovuto ordinare in suo favore una rappresentanza da parte di un curatore ex art. 449a CC, esperto in questioni assistenziali e giuridiche (domanda, pag. 3).

                                         Nella domanda di restituzione in intero si afferma che RE 1 “ha potuto cogliere la portata della decisione a suo tempo emanata nei suoi confronti e venire a conoscenza del diritto di opporsi” alla nomina della curatrice soltanto durante il colloquio avvenuto con la sua attuale patrocinatrice, svoltosi il 13 novembre 2017 presso la CPC di __________ a seguito della risoluzione n. 439 del 28 settembre 2017, nella quale è stata confermata la nomina della curatrice in carica (pag. 3).

                                         A mente del richiedente, essendo trascorsi meno di 10 giorni da tale colloquio, ed essendo il termine originario decorso a causa di un suo impedimento incolpevole, la domanda deve essere accolta e il termine per interporre reclamo restituito (pag. 3).

 

                                   3.   Dai riscontri specialistici agli atti emerge in maniera chiara che RE 1 soffre di una grave patologia di tipo psichiatrico.

                                         Occorre tuttavia considerare che la fattispecie in esame non può essere accomunata ai casi di malattia o infortunio di una certa gravità che possono avvenire nel corso di un normale procedimento giudiziario o amministrativo e costituire un impedimento all’osservanza di un certo termine. Nel caso di RE 1, la sua patologia e il suo stato psichico erano ben noti all’Autorità di protezione e sono proprio la ragion d’essere del procedimento, oltre che uno dei presupposti per l’istituzione della curatela medesima. Non si può dunque sostenere, in un caso simile, che la malattia costituisca un evento la cui sopravvenienza – per cause avverse, di cui l’interessato non ha colpa – ha impedito il compimento di un atto processuale che altrimenti sarebbe stato eseguito.

                                         Se si ammettesse infatti l’esistenza di un caso di restituzione in intero ogni qualvolta che l’autorità emana un provvedimento di protezione nei confronti di una persona con una malattia di tipo psichiatrico che non è rappresentata, tutte queste decisioni potrebbero essere rimesse in discussione – ed eventualmente annullate ex nunc – anche dopo un lungo lasso di tempo, in contrasto con la sicurezza del diritto. La presenza di un quadro psichiatrico compromesso non va considerata come un impedimento a rispettare il termine di reclamo, ma può semmai costituire un’incapacità a sostenere il procedimento stesso, ciò che comporta la verifica della necessità di una rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 449a CC (ab initio, e non soltanto per la presentazione del reclamo). Come traspare dalle critiche rivolte all’operato dell’Autorità di protezione, la domanda in oggetto tende in realtà a rimettere in discussione la procedura di prima istanza proprio da questo profilo.

 

                                   4.   Le critiche in tal senso sono tuttavia destinate all’insuccesso. Ai sensi dell’art. 449a CC infatti, l’autorità di protezione degli adulti ordina, se necessario, che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. L’enunciato “se necessario” conferisce alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 449a CC n. 2) e la legge non prevede casi in cui tale rappresentanza vada obbligatoriamente ordinata. Di conseguenza, il fatto che l’Autorità di protezione non abbia ritenuto necessario nominare un curatore di rappresentanza per RE 1 non può essere oggetto di riesame da parte di questo giudice in questa sede, al di fuori di un reclamo ordinario.

 

                                   5.   Abbondanzialmente si rileva che, in base agli atti, già nel corso dell’udienza svoltasi il 27 aprile 2017 presso la CPC RE 1 era stato informato “del senso, della portata e delle conseguenze della curatela generale” da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione (cfr. relativo verbale e decisione 24 maggio 2017). L’accettazione (contestata dalla madre dell’interessato) del provvedimento di curatela, risulta anche dall’udienza del 19 maggio 2017 (alla presenza del plenum dell’Autorità di protezione e del dr. med. __________) e dalle dichiarazioni della curatrice __________. Non appare dunque provato né reso verosimile che l’interessato, nonostante i colloqui con persone di formazione specialistica, non abbia potuto comprendere le implicazioni di una curatela generale se non a seguito dell’incontro con l’attuale patrocinatrice.

                                         Va inoltre sottolineato che il mandato di patrocinio è stato conferito da RE 1 all’attuale avvocatessa il 13 novembre 2017, mentre si trovava ancora ricoverato a scopo di assistenza presso la CPC di __________ (cfr. procura doc. 1 e domanda di restituzione in intero, pag. 1 e 3). L’esistenza di una turba psichica o il fatto di essere ricoverato in via coatta non gli hanno dunque precluso la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante di fiducia: non vi sono pertanto elementi che indichino che ciò non era possibile in precedenza, nel rispetto dei termini per un’impugnativa ordinaria.

                                         Si rileva infine come la questione della restituzione del termine per interporre reclamo abbia, in questi casi, una portata pratica limitata, ritenuto come la decisione di istituzione di una curatela generale non cresca materialmente in giudicato ed essendo possibile chiedere in ogni tempo una riconsiderazione della fattispecie e la revoca del provvedimento.

                                         Per tutti questi motivi, la domanda tendente alla restituzione del termine per interporre reclamo non può dunque che essere respinta.

 

                                   6.   RE 1 postula infine di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG.

                                         Considerato come la sua indigenza risulti dal certificato municipale trasmesso il 30 novembre 2017 e ritenuta la particolarità della domanda, che d’acchito non appariva priva di probabilità di successo, la richiesta può essere accolta.

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   La domanda di restituzione in intero presentata il 14 novembre 2017 è respinta.

 

                                   2.   La richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata il 14 novembre 2017 è accolta.

 

                                   3.   Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   4.   Notificazione:

 

-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.