Incarto n.
9.2017.66

Lugano

11 agosto 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

CO 1

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 2

 

 

 

 

per quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento della minore PI 1 con la madre in __________, l’attribuzione della custodia parentale e la regolamentazione delle relazioni personali

 

 

 

giudicando sul reclamo del 17 marzo 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 15 febbraio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   Dall’unione fra RE 1 e CO 2 è nata il 2010 PI 1.

 

                                  B.   In data 22 novembre 2010 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto una Convenzione in merito alla cura, al mantenimento e alle relazioni personali con la figlia PI 1, sia per la durata della comunione domestica che nel caso di scioglimento della medesima. La Convenzione è stata approvata il 17 marzo 2011 dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione).

 

                                  C.   Con istanza 18 novembre 2015 CO 2 ha adito l’Autorità di protezione postulando, già in via supercautelare, l’autorizzazione a trasferirsi con la figlia PI 1 in __________, e meglio a __________. RE 1 si è integralmente opposto a tale istanza e, con risposta 30 novembre 2015, ha postulato oltre all’attribuzione congiunta dell’autorità parentale, già in essere, anche della custodia su PI 1, con una conseguente revisione del contributo di mantenimento in favore di quest’ultima. Le parti, dopo aver esposto le proprie argomentazioni, all’udienza del 20 gennaio 2016 hanno concordato una sospensione del procedimento alfine di esperire un tentativo di mediazione. Con lettera del 25 gennaio 2016 CO 2 ha tuttavia ribadito la sua richiesta di essere autorizzata a trasferirsi in __________ con la figlia, riattivando dunque la procedura presso l’Autorità di protezione.

 

                                  D.   La coppia si è separata di fatto nel mese di febbraio 2016. La comunione domestica si è quindi sciolta col trasferimento di CO 2 da __________ a __________, unitamente alla figlia PI 1. RE 1 si è opposto a tale trasferimento con un’istanza supercautelare datata 17 febbraio 2016, cui l’Autorità di protezione non ha dato seguito inaudita parte, citando per contro le parti per un’udienza. Detta istanza è stata quindi ritirata dal reclamante in quanto considerata superata dagli eventi.

 

                                  E.   A seguito dell’interruzione della comunione domestica, con istanza 11 marzo 2016 RE 1 ha presentato una richiesta di misure supercautelari e cautelari tendenti all’ampliamento delle relazioni personali disciplinate nella Convenzione del 22 novembre 2010. Con ordinanza del 14 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________ di effettuare una valutazione del contesto famigliare dei genitori e di formulare eventuali proposte di misure di protezione a favore della minore.

                                         Con scritto del 31 marzo 2016 CO 2 si è opposta ad un ampliamento delle relazioni personali prima di conoscere l’esito della suddetta valutazione. Con scritto del 13 aprile 2016, l’Autorità ha comunicato alle parti che si sarebbe pronunciata sulle varie istanze pendenti una volta ricevute le considerazioni dell’UAP, perlomeno nella forma di un rapporto intermedio.

 

                                  F.   Con scritto 13 maggio 2016 RE 1 ha presentato un’istanza di adozione di misure supercautelari e cautelari tendente alla definizione delle vacanze estive (poi risolta con l’adesione della madre alle richieste paterne) e chiedente l’iscrizione in prima elementare della figlia presso la scuola ad indirizzo __________, sita a __________. Il 1° giugno 2016 l’Autorità di protezione ha invitato entrambe le parti ad evitare di adottare decisioni unilaterali relative alla figlia prima del termine della procedura e ad evitare ogni forma di pressione psicologica su PI 1, richiamandoli alle loro responsabilità genitoriali.

 

                                  G.   Il 10 giugno 2016 l’UAP ha reso il suo rapporto, che ha evidenziato le forti tensioni presenti nella coppia genitoriale, caldeggiando un ascolto professionale di PI 1. Alla luce delle risultanze del medesimo, e in concomitanza con il compimento di 6 anni della minore, con decisione del 28 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha ordinato l’audizione della minore da parte del Servizio medico psicologico (SMP) di __________ e ha invitato CO 2 ad accompagnarvi la figlia.

 

                                  H.   Con decisione del 27 luglio 2016, in assenza di circostanze particolari che imponessero la scelta di un istituto privato e vista l’opposizione di CO 2, l’Autorità di protezione ha ordinato l’iscrizione di PI 1 all’Istituto scolastico di __________ per l’inizio della prima elementare.

 

                                    I.   Con istanza del 29 luglio 2016, a complemento della propria istanza del 30 novembre 2015, RE 1 ha modificato la propria richiesta quanto alla custodia congiunta di PI 1, postulando invece l’affidamento esclusivo della figlia.

 

                                  L.   In data 7 settembre 2016 l’SMP ha reso il suo rapporto di audizione della minore, nel quale ha riferito dei colloqui con PI 1 ed ha formulato alcune valutazioni specialistiche su di lei. In conclusione, l’SMP ha indicato come dal profilo psicologico non vi siano controindicazioni alla partenza di PI 1 all’estero con la madre, sempre che la minore possa mantenere un contatto regolare col padre, e ha suggerito l’opportunità di sottoporre la minore – a prescindere dal suo luogo di residenza futuro – a dei controlli evolutivi semestrali per monitorare l’evoluzione del suo stato psichico.

 

                                  M.   All’udienza del 17 ottobre 2016, convocata dall’Autorità di protezione per fare il punto della situazione dopo l’ascolto specialistico di PI 1, ha presenziato unicamente RE 1. Egli ha presentato delle contestazioni scritte riguardanti le modalità di ascolto della minore, che sono state in seguito sottoposte alla controparte per osservazioni. L’Autorità di protezione ha dunque convocato un’ulteriore udienza in data 12 dicembre 2016, alla quale entrambe le parti hanno presenziato e durante la quale è stato possibile trovare un accordo sullo svolgimento delle vacanze natalizie. RE 1 ha ribadito la richiesta di ripetere l’ascolto di PI 1 (avversata dalla controparte), mentre per il resto, le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, sollecitando una decisione di merito da parte dell’Autorità di protezione.

 

                                  N.   Il 9 gennaio 2017 l’Autorità di protezione ha regolamentato l’assetto minimo delle relazioni personali fra padre e figlia, accogliendo parzialmente le richieste di estensione formulate da questi. Il regime instaurato, cui è stata data immediata esecutività, è stato previsto sino a nuova decisione in merito alla custodia su PI 1.

 

                                  O.   Con istanza 10 febbraio 2017 RE 1 ha adito l’Autorità di protezione postulando una regolamentazione delle relazioni personali con la figlia per i periodi di vacanze pasquali e estive 2017, sottoposta per osservazioni a CO 2 ed evasa dall’Autorità con decisione del 23 febbraio seguente.

 

                                  P.   Nel frattempo, con decisione del 15 febbraio 2017 l’Autorità di protezione si è espressa nel merito del procedimento.

                                         Quanto al trasferimento all’estero della minore, ha accolto la domanda materna e ha autorizzato il trasferimento in __________ (e meglio, a __________) di PI 1 a partire dalla crescita in giudicato della decisione ma non prima della fine dell’anno scolastico in corso.

                                         L’Autorità di protezione ha per contro respinto le richieste paterne quanto alla custodia della minore, mantenendo dunque l’affidamento della medesima alla madre. Ha di conseguenza previsto l’assetto dei diritti di visita paterni minimi, ovvero un fine settimana ogni 15 giorni (da venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, con riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________), tre settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo, una settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua alternativamente e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due giorni). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato deciso che la medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese per permettere l’esercizio del diritto di visita paterno.

                                         CO 2 è stata invitata a permettere e favorire tali relazioni personali, e RE 1 ad esercitarle secondo le esigenze e il prioritario bene della figlia. Entrambi i genitori sono stati inoltre invitati ad informarsi reciprocamente in modo tempestivo prima di viaggi di una certa importanza e durata con la figlia. Ricordando che entrambi i genitori sono tenuti ad un passaggio costante e completo delle informazioni relative agli aspetti importanti relativi alla figlia, l’Autorità di protezione ha stabilito che CO 2 dovrà permettere a RE 1 l’accesso diretto alle informazioni da parte di terzi che partecipano alle cure della figlia.

                                         Nella decisione è stato infine stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o specialista del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio semestrali – controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili da CO 2 e sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato. I costi della decisione sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno.

 

                                  Q.   Con reclamo del 17 marzo 2017, RE 1 è insorto contro tale decisione. Nel suo memoriale, egli chiede in primo luogo l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti in prima istanza affinchè si proceda ad un nuovo ascolto di PI 1. Subordinatamente, egli postula la reiezione della richiesta di trasferimento della minore formulata da controparte, chiedendo invece l’accoglimento della sua domanda tendente all’affidamento esclusivo di PI 1 e alla conseguente regolamentazione delle relazioni personali della figlia con la madre. Egli protesta tasse, spese e congrue ripetibili e chiede infine l’annullamento degli altri punti della decisione impugnata.

 

                                  R.   Con osservazioni del 24 aprile 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata nelle argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, postulandone la conferma e chiedendo la reiezione integrale del gravame. CO 2 non ha invece presentato osservazioni entro il termine impartito.

 

                                  S.   In sede di replica e duplica, RE 1 e l’Autorità di protezione si sono riconfermati nelle considerazioni e conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali.

 

                                  T.   Successivamente all’inoltro del reclamo, con istanza 5 luglio 2017 RE 1 ha presentato all’Autorità di protezione un’ulteriore istanza supercautelare chiedente la conferma – con la comminatoria dell’art. 292 CP – della decisione cautelare del 9 gennaio 2017 in merito alle relazioni personali, in particolare riguardo al pernottamento infrasettimanale presso il padre ogni 15 giorni. Nell’ambito di tale istanza è emerso che CO 2 si trova già in __________ con la figlia. Dopo aver chiesto una presa di posizione alla controparte, il 12 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione supercautelare con la quale ha parzialmente accolto l’istanza di RE 1, confermando e definendo più esplicitamente l’assetto delle relazioni personali padre-figlia per il periodo estivo e invitando CO 2 a reiscrivere immediatamente la figlia al precedente domicilio svizzero di __________, dandone conferma all’Autorità, con la comminatoria dell’azione penale.

 

                                  U.   A seguito di tale decisione, RE 1 ha nuovamente adito l’Autorità di protezione. Segnalando l’impossibilità di iscrivere nuovamente PI 1 al precedente domicilio (essendo la madre partita all’estero e avendo di conseguenza perso il permesso di risiedere in Svizzera) con istanza 17 luglio 2017 egli postula – già in via supercautelare – l’affidamento della figlia alla cura e alla custodia del padre, autorizzandolo ad iscrivere la figlia al proprio domicilio a __________ e chiedendo una regolamentazione delle relazioni personali con la madre.

 

                                  V.   Con decisione 26 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha ratificato in via cautelare la propria decisione 12 luglio 2017. Contro la medesima, criticando in particolare la mancata pronuncia in merito all’affidamento immediato di PI 1 al padre, quest’ultimo è insorto presso questa Camera con reclamo datato 28 luglio 2017 (inc. n. 9.2017.167), che verrà evaso con decisione separata.

 

 

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

 

                                    I.   Competenza delle autorità di protezione svizzere

 

                                   2.   Vista la notifica di partenza dalla Svizzera presentata alle autorità di __________ da CO 2 per sé e per la figlia, occorre preliminarmente chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo Giudice, che deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.

 

                              2.1.   Dai documenti acclusi all’istanza supercautelare presentata da RE 1 il 5 luglio 2017 all’Autorità di protezione, avente per oggetto i diritti di visita estivi con la figlia, si evince che CO 2 il 16 giugno 2017 ha presentato una richiesta di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel comune di __________, per sé e per PI 1 (cfr. allegato 2). I Servizi demografici del comune in questione hanno dunque avvisato il padre del fatto che avrebbero provveduto ad accertare i presupposti per l’iscrizione.

                                         Dalla banca dati movimento della popolazione (MovPop) risulta effettivamente che CO 2 e PI 1 hanno notificato la loro partenza da __________ il 15 giugno 2017 per trasferirsi in __________. La circostanza è stata confermata dall’Ufficio controllo abitanti del Comune in questione con lettera del 17 luglio 2017 (cui sono state allegate le notifiche di partenza presentate l’8 giugno 2017 agli Uffici comunali e il 14 giugno 2017 all’Ufficio regionale degli stranieri).

                                         Nelle osservazioni a tale istanza, CO 2 ha ammesso di aver trasferito il suo domicilio in __________ assieme alla figlia, in un appartamento locato già dal 2015 e utilizzato durante le vacanze o nei week-end, che diverrà il luogo di residenza fisso una volta ottenuta l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del procedimento di protezione (osservazioni 10 luglio 2017, pag. 2 e 6). CO 2 ha pure riferito di aver iniziato il 3 luglio 2017 un’attività professionale in __________ (osservazioni 10 luglio 2017, pag. 4).

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).

 

                                         Giusta l’art. 7 par. 1 della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

                                         L’art. 7 par. 2 della Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).

 

                               2.3.   Nella fattispecie, il trasferimento di PI 1 in __________ è stato eseguito nonostante l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di protezione non fosse esecutiva, in quanto impugnata mediante reclamo e munita dunque ex lege dell’effetto sospensivo (cfr. art. 450c CC). In assenza di una valida autorizzazione in tal senso e stante l’opposizione del padre, pure titolare dell’autorità parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi illecito ai sensi della Convenzione. A prescindere dunque da un eventuale reiscrizione di PI 1 al precedente domicilio materno di __________ per effetto della decisione supercautelare del 12 luglio 2017 – che appare problematica dal profilo del diritto degli stranieri, visto lo status della madre – la competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e, per quanto qui interessa, di questa Camera, è ad ogni modo ancora data in applicazione dell’art. 7 della Convenzione (v. anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1; STF 5A_619/2016 del 23 marzo 2017 consid. 4, destinata alla pubblicazione).

 

 

                                   II.   Ascolto della minore

 

                                   3.   Nel suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato la ex compagna a trasferirsi con la figlia a __________, in __________, da più punti di vista.

                                         Preliminarmente, egli critica il rapporto di ascolto presentato dall’SMP, ritenendolo privo di valore giuridico, e chiede pertanto che la decisione di prime cure venga annullata, con rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché ordini una nuova audizione di PI 1.

 

                               3.1.   In relazione all’ascolto della minore, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha osservato che il mandato di procedere ad un ascolto professionale di PI 1, conferito all’SMP, non era stato contestato dalle parti (pag. 4). Nonostante le successive contestazioni del padre quanto alla modalità del medesimo, l’Autorità di protezione ha rilevato che non vi sono gravi motivi per cui lo stesso non possa essere ritenuto valido, “soprattutto nell’ottica di proteggere comunque il prioritario benessere della bambina” (decisione impugnata, pag. 4). Un ulteriore ascolto della medesima non è stato dunque ritenuto “né opportuno, né indispensabile”, essendo la medesima stata sentita anche dall’UAP e – in particolar modo – essendo la medesima fortemente coinvolta nel conflitto genitoriale, come rilevato dai due rapporti agli atti (decisione impugnata, pag. 4-5).

 

                               3.2.   RE 1 formula diverse censure in merito alla decisione dell’Autorità di protezione di non effettuare un nuovo ascolto di PI 1.

                                         Egli lamenta il fatto che nella decisione impugnata non siano stati minimamente menzionati “i motivi per i quali l’ascolto della minore dovesse essere demandato ad una terza persona”; l’incombenza di effettuare l’audizione spetta infatti prioritariamente all’Autorità di protezione – di regola, ad opera del membro permanente – e solo eccezionalmente può essere delegata a terzi (reclamo, pag. 12-14).

                                         La motivazione della decisione impugnata è inoltre lacunosa, a suo modo di vedere, perché l’Autorità di protezione non ha preso posizione su tutte le critiche da lui formulate nei confronti del rapporto dell’SMP e non spiega per quale motivo non intende procedere ad un nuovo ascolto di PI 1 (reclamo, pag. 13 e 17).

                                         Il reclamante critica inoltre l’espletamento del mandato da parte dell’SMP, che avrebbe travalicato i suoi compiti, “proponendo delle valutazioni non richieste e mal eseguite” (reclamo, pag. 14). Il rapporto redatto non si limita infatti a riportare le dichiarazioni di PI 1, ma contiene una serie di valutazioni cliniche/psicologiche prive di portata giuridica e comunque contestate (reclamo, pag. 16). A suo modo di vedere, il mandato era di puro ascolto e non presupponeva la concessione all’SMP dell’accesso agli atti dell’incarto, ciò che configura una violazione del segreto d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione (reclamo, pag. 14). Inoltre, l’ascolto del minore doveva essere effettuato senza la presenza dei genitori – ciò che in concreto non è avvenuto – pena la sua inutilizzabilità, come confermato anche nel parere richiesto dal reclamante alla psicologa __________ (reclamo, pag. 15 e 17). RE 1 censura infine le conclusioni del rapporto, secondo cui una bambina di 6 anni non può essere separata dalla madre, affermazione valida unicamente per bambini in fase di allattamento (reclamo, pag. 17).

                                         L’insorgente postula dunque che la decisione impugnata venga annullata e rinviata all’Autorità di protezione, affinché incarichi un terzo dell’ascolto di PI 1 (in quanto, visto il modo di procedere, “è evidente che l’ARP non è più in grado di ascoltare direttamente la minore”), nel rispetto dei dettami della giurisprudenza e nel rispetto dei limiti del mandato (reclamo, pag. 17-18).

                                         In replica, il reclamante ha ribadito le sue contestazioni, sottolineando come, in caso di accoglimento della richiesta di rinvio, in considerazione di “tutti i vizi procedurali e i giudizi sommari espressi” l’Autorità di protezione non sarebbe più idonea ad ascoltare PI 1 (pag. 5).

 

                               3.3.   Ai sensi dell’art. 314a cpv. 1 CC, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto traspone nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC nelle procedure del diritto di famiglia (v. anche art. 144 cpv. 2 vCC).

                                         La norma prevede che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (DTF 133 III 553 consid. 4¸ STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e rif.).

                                         Se i figli vengono sentiti da una terza persona incaricata, questa dev'essere indipendente e qualificata (DTF 133 III 553 consid. 4; v. anche STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1). L’audizione non può essere svolta da parte del rappresentante legale del figlio o dell’eventuale curatore (DTF133 III 553 consid. 5; STF 5P.276/2005 del 28 settembre 2005, consid. 3.2; Bernasconi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 298 CPC, pag. 1315). Non è invece escluso che i genitori o il rappresentante legale del figlio possano presenziare all’audizione (Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero [stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale], FF 1996 I pag. 1; pag. 145), benché taluni autori lo escludano, lo ritengano inopportuno o lo giudichino possibile solo in casi particolari (ad es. l’esistenza di forti paure nel minore, o in presenza di un forte conflitto di lealtà, o nel caso in cui il minore sia molto piccolo; cfr. BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 21; Vaerini, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, pag. 180; Pradervand-Kernen, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, FamPra 2016, pag. 351 e rif.). I genitori non possono in ogni caso pretendere di assistere all’audizione, a meno che ciò risulti eccezionalmente nell’interesse del minore (STF 5A_647/2008 del 14  novembre 2008, consid. 4.3.1; Bernasconi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 298 CPC, pag. 1315-1316).

 

                                         L’audizione non presuppone che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v. anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).

                                         Secondo le linee guida stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 consid. 3.1). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un minore più giovane può essere sentito, per esempio nell’ipotesi in cui è il più piccolo della fratria e si avvicina al suo sesto compleanno; certi autori propongono di sentire i bambini dal quarto anno di età (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; v. anche Pradervand-Kernen, op. cit., pag. 349 e rif.).

                                         Questa età minima di 6 anni è stata fissata indipendentemente dal fatto che in psicologia infantile si ritiene che le attività mentali di logica formale siano possibili a partire dall’età di circa 11/13 anni e che la capacità di differenziazione e d’astrazione orale si sviluppi all’incirca a partire da questa età (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010 consid. 2.3.1 e rif.).

                                         Tra il sesto e l’undicesimo anno di età, il minore non è ancora in grado di esprimersi facendo astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare una volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide giuridiche della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del bambino è volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi un’idea personale e di disporre di una fonte d’informazioni supplementare per stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il bambino una determinazione precisa quanto all’esito del procedimento (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014, consid. 3).

                                         Per questi motivi non si devono interrogare i minori in merito ai loro desideri riguardo all’affidamento all’uno o all’altro genitore, dato che non sono ancora in grado di esprimersi in proposito senza essere influenzati direttamente e da fattori esterni, non potendo dunque esprimere una volontà stabile (DTF 133 III 146, consid. 2.6; DTF 131 III 553 consid. 1.2.2; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1). In merito alla questione dell’attribuzione dell’autorità parentale, di principio un minore può essere considerato capace di discernimento a partire dai 12 anni (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1; STF 5C.293/2005 del 6 aprile 2006, consid. 4.2).

                                         L’audizione permette inoltre al minore di essere informato della procedura in atto e di avere la possibilità di esprimere il suo punto di vista sulla situazione famigliare, descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i suoi timori e le sue aspettative: in breve, essa gli permette di sentirsi soggetto e non oggetto della procedura in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 5.1; Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 11 ss; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 5; Bernasconi in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 298 CPC, pag. 1314).

 

                               3.4.   Come visto, l’art. 314a cpv. 1 CC permette all’autorità di protezione dei minori di rinunciare all’audizione qualora l’età del minore o un grave motivo vi si opponga. Per quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo giustificano.

                                         Appartiene invece al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che tale comportamento non sia indotto da uno dei genitore), il timore che il minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima (sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria), l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid. 1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).

                                         Se il minore è stato già sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

 

                               3.5.   Nella fattispecie, le censure del reclamante non possono trovare accoglimento.

                                         Anzitutto, le critiche riguardo al conferimento del mandato di ascolto di PI 1 all’SMP sono tardive, nella misura in cui non risulta che durante il procedimento RE 1 si sia opposto a questo modo di procedere, né che abbia chiesto esplicitamente all’Autorità di protezione di eseguire in prima persona all’audizione di PI 1. Ciò, nonostante egli ne abbia avuto l’opportunità ad almeno due riprese, ovvero prendendo posizione sullo scritto del 17 giugno 2016 dell’Autorità di protezione alle parti, che preannunciava tale passo processuale (“v’informiamo che la scrivente Autorità sta valutando l’esperimento di un ascolto specialistico della minore […]”), rispettivamente interponendo reclamo contro la relativa decisione del 28 giugno 2016, il cui dispositivo indicava chiaramente tale facoltà (punto 5). La critica secondo cui la decisione impugnata sarebbe lacunosa in punto ai motivi di tale delega a terzi andava semmai rivolta verso tale decisione. Al contrario, tale risoluzione è stata esplicitamente condivisa dal reclamante con scritto del 5 luglio 2017 (“ho preso atto della vostra decisione […] con la quale avete deciso, come d’altra parte richiesto dal sottoscritto, l’audizione della minore a margine”). Le contestazioni del reclamante nascono solo successivamente alla ricezione del rapporto dell’SMP, le cui conclusioni appaiono a lui sfavorevoli.

                                         Ad ogni modo, RE 1 si limita a ricordare il principio generale – secondo cui l’Autorità di protezione procede in prima persona all’ascolto, delegando a terzi il medesimo solo in casi particolari – senza tuttavia confrontarsi in concreto con la motivazione che ha spinto l’Autorità di protezione ad agire in tal senso (“visto che dalla valutazione dell’UAP è emersa la necessità di un ascolto specialistico della minore”, cfr. decisione 28 giugno 2016, pag. 2; l’ascolto professionale è stato deciso, come espressamente suggerito dall’UAP, “considerate la piuttosto alta conflittualità genitoriale e la delicatezza del caso nonché il manifesto coinvolgimento della bambina nel conflitto” cfr. decisione impugnata, pag. 4).

                                         Infine, la critica appare fine a sé stessa, nella misura in cui nel suo reclamo RE 1 postula che il nuovo mandato di ascolto di PI 1 venga conferito “ad una terza persona”, e non all’Autorità di protezione medesima. Su questo punto il reclamo deve dunque essere disatteso.

 

                                         Anche le critiche al fatto che i genitori fossero presenti all’audizione di PI 1 sono destinate all’insuccesso. Anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante e come ricordato al considerando precedente, la presenza dei genitori durante l’audizione di un minore non è esclusa a priori e non inficia la validità dell’audizione. Anche in questo caso, la lamentela viene proposta solo dopo aver preso atto delle conclusioni del rapporto, mentre il reclamante era pienamente consapevole di tale modus operandi e aveva esplicitamente chiesto di poter accompagnare la figlia all’ascolto (cfr. lettera 5 luglio 2017, “il mio cliente desidera partecipare attivamente all’accompagnamento della figlia al Servizio medico psicologico, per cui prenderà contatto direttamente con questo servizio e la signora CO 2 per concordare la data. L’accompagnamento della figlia è un atto importante e non puramente formale”), richiesta cui è stato dato seguito, il secondo colloquio con la minore essendosi svolto alla presenza del padre (cfr. rapporto SMP, pag. 4; v. anche lettera 13 luglio 2017 dell’Autorità di protezione). A ciò va aggiunto che l’SMP aveva previsto anche un terzo incontro, nel quale sentire la minore in assenza dei genitori, ciò che non è stato possibile vista l’opposizione della medesima (“Un terzo colloquio, nel quale era previsto un esame individuale della bambina, ha dovuto essere svolto in presenza della madre per il rifiuto di PI 1 di separarsi da lei e in quanto aveva già detto tutto quello che voleva dire”, rapporto SMP, pag. 4).

 

                                         Pure è da respingere la censura secondo cui il rapporto dell’SMP sarebbe inutilizzabile in quanto i periti avrebbero superato i limiti del mandato conferito. Va segnalato che l’Autorità di protezione, nel suo scritto del 17 giugno 2016, aveva prospettato alle parti la possibilità di far effettuare su PI 1 un “esame professionale del suo stato psico-affettivo, alla luce dell’evidente difficile situazione e di conflitto di lealtà in cui essa sta vivendo”, anche se in seguito, il mandato conferito all’SMP non contiene più tale indicazione ma si limita ad ordinare l’ascolto di PI 1.

 

                                         Se è vero che il rapporto stilato dall’SMP contiene delle valutazioni supplementari rispetto alla mera trascrizione dei colloqui con la minore, ciò non implica per forza che esso sia nullo e inutilizzabile dall’Autorità di protezione per formare il proprio giudizio. Ciò che conta, in base alla giurisprudenza evocata sopra (cfr. in particolare il già citato STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1) è che la minore abbia potuto esprimersi in merito al suo luogo di vita futuro, sul suo eventuale trasferimento in __________ con la mamma o sulla possibilità di restare in Ticino con il padre. Ciò che effettivamente è stato il caso in concreto, come emerge dal rapporto: PI 1 afferma “di sapere il motivo della consultazione che sta nel «parlare della __________ » dove non vuole andare ad abitare”, volendo per contro restare in Ticino ma insieme ad entrambi i genitori (pag. 3). Posizione analoga era stata manifestata dalla bambina in occasione del colloquio con l’assistente sociale __________ nell’ambito della valutazione socio-ambientale demandata all’UAP (v. rapporto UAP, pag. 7). Sia nel secondo che nel terzo colloquio PI 1 ha invece rifiutato di esprimersi, sostenendo che “aveva già detto tutto quello che voleva dire” (pag. 4).

                                         Non si vede dunque per quale motivo l’ascolto dovrebbe essere ripetuto, nella misura in cui il rapporto permette di evincere la posizione di PI 1 sulle questioni essenziali sub iudice, come prescritto dalla giurisprudenza. Se a ciò si aggiunge che la minore ha espresso la volontà di non pronunciarsi più sul tema, avendo già esternato quanto le interessava dire, e che il reclamante stesso asserisce che l’ascolto di PI 1 sia già stato eseguito dall’assistente sociale dell’UAP in maniera conforme alle “esigenze pose dalla giurisprudenza del Tribunale federale” (reclamo, pag. 37), il rinvio degli atti in prima sede per un’ulteriore audizione appare, oltre che ingiustificato, verosimilmente privo di utilità pratica e finanche lesivo dell’interesse della minore. La decisione dell’Autorità di protezione di rinunciare ad un ulteriore ascolto di PI 1 è dunque del tutto condivisibile.

 

                                         Difficilmente comprensibile appare infine la censura riguardante l’asserita violazione del segreto d’ufficio da parte dell’Autorità di protezione, commessa nell’aver permesso l’accesso agli atti dell’incarto ai periti dell’SMP; la lagnanza – contestata dall’Autorità di protezione (cfr. osservazioni, pag. 3-4) – viene ad ogni modo trasmessa per competenza all’Ispettorato di questa Camera.

 

 

                                  III.   Trasferimento all’estero della minore e custodia della medesima

 

                                   4.   Il reclamante censura la decisione dell’Autorità di protezione anche nel merito, nella misura in cui ha autorizzato CO 2 a partire per l’__________ con PI 1 e ha respinto le sue richieste di affidamento della minore.

 

                               4.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato le norme giuridiche applicabili e la giurisprudenza in tema di autorizzazione alla modifica del luogo di dimora del figlio, di attribuzione della custodia parentale e di regolamentazione delle relazioni personali (pag. 5-6). Dopo aver brevemente riassunto il progetto di vita di CO 2 in __________, l'Autorità di protezione ha esposto le ragioni di RE 1, contrario al trasferimento in quanto preoccupato del radicale distacco che la lontananza potrebbe creare tra lui e la figlia (decisione impugnata, pag. 6-7). Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha rilevato come da entrambi i rapporti agli atti sia chiaramente emerso il forte legame affettivo di PI 1 nei confronti di entrambi i genitori (pag. 7). L'Autorità di protezione ha rilevato che, seppur dal contestato ascolto ad opera dell'SMP “emerga l'indicazione finale a favore del trasferimento all'estero di madre e figlia”, dal rapporto dell'UAP si deduce sia “il rifiuto della figlia verso il progetto materno” che “una palese contraddizione nell'atteggiamento filiale rispetto all'indagine esperita, che mette in dubbio eventuali precedenti asserzioni” (decisione impugnata, pag. 7). L'Autorità di protezione ne deduce l'esistente conflitto di lealtà verso i genitori e lo considera un possibile rischio evolutivo, paventato anche dallo psicoterapeuta dell'SPM (decisione impugnata, pag. 7). L'Autorità di protezione ha valutato che “entrambi gli interessi dei genitori sono difendibili”: sia quello di CO 2 “teso alla realizzazione di un nuovo progetto di vita laddove possiede radici e legami”, sia quello del padre volto “alla vicinanza della figlia e alla continuazione per la stessa dell'attuale percorso di vita e sociale” (decisione impugnata, pag. 7-8). Quanto al percorso scolastico di PI 1, l'Autorità di protezione ha considerato opportuno – vista la tenera età ed avendo appena intrapreso la prima elementare – non autorizzare alcun trasferimento prima della fine dell'anno scolastico in corso (decisione impugnata, pag. 8). Secondo l’Autorità di protezione, a parità di capacità educative e di cura, per l'età della bambina, per il legame esistente con la madre (rilevato anche dalla psicologa __________, interpellata dal reclamante), e considerato che un trasferimento nella realtà __________ non costituirebbe uno sradicamento di PI 1 dal suo ambiente (la realtà __________ non essendole “estranea nè per lingua, nè per legami familiari e di amicizia già esistenti”), un allontanamento di PI 1 dalla madre “non appare ora opportuno” (decisione impugnata, pag. 8). L’autorità di prime cure ha valutato che l'indispensabile “continuazione di regolari e proficue relazioni personali con il genitore non affidatario” potrebbe essere assicurata dal padre, vista la sua flessibilità dal punto di vista lavorativo e la sua propensione a “viaggiare piuttosto di frequente e su lunghe distanze” (decisione impugnata, pag. 8). L'Autorità di protezione ha dunque concluso che “una modifica della custodia parentale sulla minore non appare ora conforme al suo interesse”, non vedendo ostacoli al trasferimento di PI 1 unitamente alla madre a __________, “purchè vi sia una sana e continua relazione con il genitore non affidatario e un monitoraggio dello stato della minore” attraverso dei controlli evolutivi (decisione impugnata, pag. 8).

                               4.2.   Nel suo reclamo RE 1 si sofferma in primo luogo sulla convenzione sottoscritta con la ex compagna il 22 novembre 2010 in merito alla cura, al mantenimento e alle relazioni personali con la figlia PI 1, criticando il fatto che l’Autorità di protezione l’abbia presa come punto di partenza nell’ambito dell’assegnazione della custodia parentale e per la regolamentazione dei diritti di visita (reclamo, pag. 11). A suo modo di vedere tale convenzione altro non è che l’espressione di un obbligo legale ormai superato, il “classico ciclostilato” che veniva sottoposto alle parti dalle Autorità di protezione “secondo parametri standardizzati, senza alcuna discussione concreta e soprattutto senza prendere in considerazione che l’affidamento dei figli (custodia) non doveva necessariamente prevedere – come per contro avveniva sistematicamente – di privilegiare la madre” (reclamo, pag. 11). Ciò è avvenuto, secondo il ricorrente, anche nel caso concreto, essendo dunque “palese” che quel contratto non può fungere da base per la decisione riguardante l’affidamento di PI 1 (reclamo, pag. 12).

 

                                         Il reclamante censura in seguito la decisione di prime cure per aver considerato equivalenti le capacità educative di entrambi i genitori, valutando in maniera errata gli atti (da cui risultano tutta una serie di manchevolezze di CO 2, evocate nel dettaglio dal reclamante nel suo memoriale, pag. 18-28) e per aver evitato di approfondire la questione procedendo ad una perizia sulle capacità genitoriali, che avrebbe dovuto essere ordinata d’ufficio viste le perplessità sollevate da RE 1 (reclamo, pag. 28).

 

                                         Sebbene di importanza subordinata, il reclamante si china anche sugli altri criteri fissati dalla giurisprudenza (reclamo, pag. 29), quali la situazione geografica e la distanza che separa le abitazioni dei genitori (pag. 30-31), la capacità e la volontà di ciascun genitore di favorire i contatti fra PI 1 e l’altro genitore (pag. 31-32), la stabilità derivante dal mantenimento della situazione anteriore (pag. 32), le possibilità dei genitori di occuparsi personalmente della figlia (pag. 32-35), l’età di PI 1 (pag. 35), l’appartenenza ad un contesto sociale (pag. 35-36) e i desideri di PI 1 riguardanti la propria presa a carico (pag. 36-37). Anche l’esame dei suddetti criteri condurrebbe all’affidamento di PI 1 a RE 1 piuttosto che alla controparte.

 

                                         Il reclamante contesta in seguito l’esistenza di un conflitto di lealtà: a suo modo di vedere, il medesimo è semmai stato creato dallo psicologo dell’SMP, che ha proceduto all’ascolto della minore in presenza dei genitori (reclamo, pag. 37). Critica la considerazione secondo cui una bambina di sei anni possa essere considerata ancora in “tenera età” (reclamo, pag. 37). A suo parere, è sbagliato considerare che PI 1 debba rimanere in Ticino solo fino al termine della prima elementare: occorre invece permetterle di avere una maggiore continuità, già interrotta dal passaggio tra asilo __________ e scuola pubblica (reclamo, pag. 38). Anche il criterio della conoscenza della lingua __________ è poco rilevante, considerato come PI 1 non ha legami familiari o di amicizia in __________ (reclamo, pag. 38). RE 1 giudica stupefacente che l’Autorità di protezione non abbia minimamente considerato “l’importante e forte legame con il padre”, tenendo conto solo del desiderio materno di partire, nonostante in Ticino avrebbe tutte le possibilità di guadagnarsi da vivere e nonostante un allontanamento madre/figlia non sarebbe per nulla traumatico per PI 1 (reclamo, pag. 38).

 

                                         Il reclamante conclude dunque alla reiezione alle richieste di trasferimento in __________ di PI 1 e postula che la minore sia affidata alle sue cure (reclamo, pag. 39).

 

                               4.3.   Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

                                         Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC). Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

                                         Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera, ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid. 2.4.2), il trasferimento del minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. a).

 

                               4.4.   Visto il disaccordo paterno alla partenza di PI 1 per la __________, occorre verificare a quali condizioni CO 2 può pretendere che l’Autorità di protezione rilasci tale autorizzazione.

                                         Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).

                                         Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

                                         Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

 

                               4.5.   Nella fattispecie, viste le innumerevoli argomentazioni sollevate dal reclamante, occorre mettere a fuoco la questione giuridica che secondo il Tribunale federale è determinante nei casi di trasferimento di un minore all’estero, ovvero quella di sapere se il bene di quest’ultimo viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, prendendo in considerazione una eventuale modifica della custodia sino a quel momento in essere.

 

                                         Procedendo dunque per gradi, come indicato dalla giurisprudenza dell’Alta Corte, va preso anzitutto in considerazione il modello attuale di presa a carico di PI 1. Al riguardo, il reclamante non spende molte parole, criticando invece aspramente il fatto che l’Autorità di protezione abbia fatto riferimento alla Convenzione sottoscritta dalle parti il 22 novembre 2010 e sia dunque partita dal presupposto dell’affidamento materno di PI 1.

                                         Le censure del ricorrente contro tale Convenzione non convincono. Se è vero che dall’entrata in vigore del nuovo diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, l’obbligo di sottoscrivere un siffatto accordo non esiste più, e che in passato le autorità regionali di protezione sottoponevano ai genitori dei modelli standard di convenzioni per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento della comunione domestica, ciò non toglie che l’accordo sia stato sottoscritto da RE 1 e CO 2 in pieno discernimento e consapevolezza, non essendo sostenibile che essi non abbiano compreso la portata dell’accordo pattuito in caso di separazione.

                                         Ma al di là di questo aspetto, da tale convenzione emergono degli aspetti della loro comunione domestica che non sono riconducibili ad uno “standard”, ma che descrivono – nel loro caso specifico – l’assetto di cura messo in atto dalla coppia durante la convivenza.

                                         La convenzione in questione riferisce infatti come PI 1 sia “accudita prevalentemente dalla madre, senza attività lucrativa e quindi in casa, mentre il padre è dirigente d’azienda” (punto 1) e “partecipa nella misura del possibile all’accudimento della figlia”, provvedendo a lei “in particolare nel fine settimana durante quindi i suoi momenti di libero” (punto 2); nelle spese di mantenimento è specificato che occorre tener conto “della loro partecipazione alle sue cure ed educazione e al fatto che è solo il padre ad esercitare un’attività lucrativa” (punto 4). Ciò è stato il caso durante la comunione domestica, ad eccezione di brevi impieghi assunti da CO 2 a tempo parziale, come si evince dal suo curriculum vitae (cfr. doc. D allegato all’istanza 18 novembre 2015; reclamo, pag. 37).

 

                                         Non è dunque la convenzione a prevedere un regime “standard” dopo la separazione: è per contro la ripartizione dei compiti decisa dalla coppia già durante la loro convivenza a riflettere un’impostazione tradizionale dei ruoli, con un padre professionalmente attivo a tempo pieno e una madre senza attività, dedita alla cura della prole. Il principio dell’affidamento di PI 1 alla madre, correttamente riconosciuto dall’Autorità di protezione, non deriva – come pretenderebbe il reclamante – né dal fatto che il padre sia “un genitore di serie B”, né dalla sottoscrizione di un contratto ciclostilato” con “parametri standardizzati” (reclamo, pag. 13 e 29): è invece il mero riconoscimento dell’assetto di presa a carico messo in atto dalla coppia sin dalla nascita di PI 1.

                                         Assetto che risulta anche dalle dichiarazioni di CO 2 nel corso dell’udienza del 20 gennaio 2016 (“per quanto concerne l’accudimento di PI 1, la signora precisa che è personalmente a suo carico”; “la madre si è sempre occupata in modo preponderante della figlia”, cfr. verbale, pag. 2), che non sono state contestate dal reclamante, sebbene questi abbia sottolineato di essere comunque un padre molto presente e di essersi occupato costantemente della figlia.

                                         Tale ripartizione dei ruoli è stata contestata dal reclamante solo successivamente, nel novembre 2016, con l’esacerbarsi del conflitto di coppia e dopo la modifica delle sue richieste di causa (in particolare, dopo aver chiesto l’affidamento esclusivo della minore). Quando CO 2, nell’ambito delle prese di posizioni riguardanti il rapporto stilato dall’SMP, ha affermato che “il contesto famigliare era organizzato in modo classico”, “modello che ha condiviso fino alla separazione dalla madre”, in essere sin dalla nascita di PI 1 (cfr. osservazioni 3 novembre 2016, pag. 5, 6 e 7), il reclamante ha negato tale ripartizione dei ruoli (cfr. scritto del 12 dicembre 2016, pag. 8: “anche il padre si è sempre occupato di PI 1 sin dalla nascita e non è vero che il modello di organizzazione famigliare sia stato di tipo classico: il padre è sempre stato molto presente nella vita della figlia”), senza fornire tuttavia ulteriori indicazioni concrete riguardanti la conciliazione fra la sua attività professionale a tempo pieno (seppure nella privilegiata situazione di proprietario della ditta) e l’asserita presa a carico della figlia. Soltanto nel reclamo, infine, RE 1 ha affermato che la sua attività lavorativa non ha “nessun impatto” sulla cura di PI 1 (reclamo, pag. 33).

 

                                         Non vi sono dunque elementi concreti che permettano di confutare che la presa a carico di PI 1 sia stata preponderatemene un’incombenza materna, sin dalla sua nascita. E’ dunque corretto, in base alla giurisprudenza, partire dal presupposto che il benessere di PI 1 sia meglio tutelato permettendole di vivere ancora con la madre, seguendola al suo nuovo domicilio estero.

 

                               4.6.   Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, anche l’esame degli ulteriori criteri derivanti dalla giurisprudenza del Tribunale federale non permette di ribaltare l’ago della bilancia in favore del padre. Entrambi i genitori intrattengono buone relazioni personali con la figlia (checché ne dica il reclamante, l’autorità di prime cure ha tenuto conto del forte legame che li unisce) ed entrambi hanno dichiarato di essere disposti ad occuparsene. Per quanto attiene alle capacità genitoriali di RE 1 e di CO 2, dagli atti non risultano circostanze che inducano questo Giudice a credere che i medesimi non abbiano le risorse e le competenze per occuparsi della loro figlia.

                                         La questione non è mai stata in discussione nemmeno per le parti, almeno prima dell’inasprirsi del loro personale conflitto. Nel dicembre 2016, RE 1 affermava che entrambi i genitori “hanno pari capacità educative”, e che nonostante i loro problemi di coppia, “entrambi sono bravi genitori”, valutazione condivisa dalla controparte (cfr. verbale di udienza 20 gennaio 2016, pag. 2). Con il protrarsi della procedura in prima sede, CO 2 ha iniziato a mettere in discussione le capacità genitoriali dell’ex compagno; tuttavia, ancora nel marzo del 2016 RE 1 affermava che “se la controparte vuol far esperire una perizia, ben venga: dalla stessa emergerà chiaramente come entrambi siano dei bravi ed adeguati genitori” (cfr. scritto 21 marzo 2016, pag. 5). L’istanza del 29 luglio 2016, nella quale RE 1 ha modificato la propria richiesta quanto alla custodia congiunta di PI 1, postulandone invece l’affidamento esclusivo, è stata motivata dalle risultanze del rapporto dell’UAP, in particolare dalle dichiarazioni di PI 1 (che ha affermato di stare benissimo col padre) e di CO 2 (che ha sostenuto di voler ad ogni modo partire per __________, con o senza la figlia). Anche a questo stadio, al di là dei rimproveri di egoismo formulati nei confronti dell’ex compagna – di cui si dirà in seguito – le capacità educative materne non sono mai state seriamente messe in discussione dal reclamante.

                                         Nell’ambito dell’udienza conclusiva, le dichiarazioni delle parti a tale soggetto, così come verbalizzate, risultano contraddittorie e poco comprensibili (secondo il verbale, le parti hanno dapprima dichiarato che “l’idoneità genitoriale non è messa in discussione, riservate le rispettive contestazioni”, mentre in seguito RE 1 ha affermato che “sono messe in discussione le capacità educative in merito all’accudimento della figlia” e CO 2 “conferma da parte sua la medesima osservazione”; cfr. verbale di udienza del 12 dicembre 2016, pag. 1). In sede di replica, il reclamante ha spiegato che “non è vero che le parti si siano opposte a far esperire una valutazione sulle capacità genitoriali, ma semplicemente hanno rilevato che non fosse necessario”, giudizio che comunque, a suo parere, non doveva vincolare l’Autorità di protezione vista la massima inquisitoria applicabile alla procedura (pag. 6). Il reclamante dimentica tuttavia che il principio della massima inquisitoria non esenta le parti da una collaborazione attiva alla procedura: esse hanno dunque il dovere di esporre le proprie tesi, di informare i giudici dei fatti pertinenti della causa e di indicargli i mezzi di prova disponibili (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3; sentenza CDP del 13 febbraio 2015, inc. 9.2014.126, consid. 3). Non è dunque conforme alla buona fede processuale lamentare, in sede di reclamo, il mancato esperimento di una prova ritenuta fondamentale, quando la medesima non solo non è stata richiesta all’Autorità di prime cure, ma addirittura è stata indicata come – giustamente – superflua.

 

                                         Gli episodi sui quali si dilunga il reclamante non sono espressione di un’incapacità materna di allevare in maniera adeguata la figlia, bensì di un conflitto di coppia al cui centro vi è PI 1 (litigi quanto all’estensione dei diritti di visita e all’organizzazione delle vacanze, mancata consegna al padre dei documenti d’identità, e così via). Non è serio, ad esempio, ritenere che il mancato accordo di CO 2 all’iscrizione della figlia alla scuola __________ riveli l’intenzione di quest’ultima di non scolarizzare la figlia, in violazione degli obblighi legali in tal senso. O che l’opposizione ad una richiesta di estensione delle relazioni personali (peraltro nemmeno accolta integralmente dall’Autorità di protezione) sia la dimostrazione di un’incapacità genitoriale. Anche a questo riguardo, il reclamo è dunque votato all’insuccesso.

 

                                         Va rilevato che buona parte delle argomentazioni di RE 1 concernenti l’incapacità educativa di CO 2 sono fondate sull’accusa di essere egoista, ovvero su un giudizio di valore riguardante il voler privilegiare la propria realizzazione professionale e personale piuttosto che l’interesse della figlia alla preservazione di intense relazioni col padre. In realtà, il Tribunale federale nella sua giurisprudenza ha sottolineato la preminenza delle libertà costituzionali dei genitori, che permettono loro di decidere liberamente il proprio luogo di vita (che sia per ragioni sentimentali, professionali o altro). In questo ambito, le motivazioni del trasferimento sono irrilevanti, come pure irrilevante è determinare se per il bene di PI 1 sarebbe preferibile che la madre non si trasferisse. Ciò che conta, è che il trasferimento non sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore: solo un tale comportamento rimetterebbe infatti in discussione la capacità genitoriale di chi parte.

                                         Nel caso concreto, svariati motivi rendono plausibile la scelta di CO 2 di trasferirsi in la __________. Si tratta di un luogo ove le è stata offerta una prospettiva economica più che concreta (tant’è che quest’ultima ha già intrapreso l’attività lavorativa offerta da conoscenti), di suo gradimento e che considera adatta al suo curriculum, in un paese in cui la medesima ha conoscenze e amicizie e in cui ha passato buona parte della propria vita prima di trasferirsi in Ticino, per un progetto di coppia ormai naufragato. Il fatto di preferire tale strada al mantenimento da parte del reclamante o ad una sua offerta di lavoro non è sindacabile in questa sede.

                                         Anche riguardo a tale aspetto, le lagnanze del reclamante cadono dunque nel vuoto.

 

                               4.7.   Visti i principi giurisprudenziali applicabili, e data l'età di PI 1 (a prescindere dal fatto che possa essere definita “tenera” o meno), è corretto accordare più importanza ai legami personali, in primis con il genitore che l’ha avuta in custodia sin dalla nascita. Appena iniziata la scuola elementare (peraltro con una cerchia di amicizie diverse rispetto all’asilo, frequentato in un istituto privato in un altro distretto), senza legami di parentela stretti nelle vicinanze di __________ al di là dei genitori, il criterio del luogo di vita non riveste un’importanza significativa e dunque una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore non può essere considerata nell’interesse della minore.

                                         Questo, anche se i desideri di PI 1 – emersi dai colloqui con lo psicoterapeuta dell'SMP e con l'assistente sociale dell'UAP – non sembrano coincidere con il progetto materno e nonostante la bambina non abbia escluso la possibilità di vivere solo col papà (vedendo la mamma unicamente nei week-end e nelle vacanze). Sebbene il suo parere sia un elemento utile al giudice per formare il proprio convincimento, come visto sopra, i desideri esternati devono comunque essere presi in considerazione con una certa cautela. Ciò è vero in generale – in quanto a 6 anni non si può essere in grado di esprimere una volontà stabile, scevra da fattori d’influenza esterni – ma a maggior ragione nel caso concreto, ove un conflitto di lealtà e un certo condizionamento della minore appaiono non solo dalle valutazioni del contestato rapporto dell’SMP, ma anche dal rapporto dell’UAP, che riferisce che “PI 1 parla attraverso le parole dei genitori” (pag. 8, circostanza osservata anche dalle maestre d’asilo dell’epoca).

                                         Pertanto, ritenuto che il progetto di vita di CO 2 in __________ appare solido, avendovi vissuto per più di un decennio e compiuto i propri studi universitari, avendo nei dintorni di __________ diverse conoscenze e frequentazioni (di cui beneficerebbe anche la figlia), fra cui i gerenti dell'hotel presso il quale ha già intrapreso un’attività professionale; considerato che la lingua parlata non ostacola l’inserimento di PI 1 in un nuovo percorso scolastico, appena intrapreso e analogo a quello offerto in Ticino, che la minore non ha particolari bisogni di salute che necessitano di una presa a carico speciale, che il padre è nelle condizioni di poter esercitare i suoi diritti di visita nonostante la distanza, tutto ben ponderato il trasferimento in __________ con la madre appare la soluzione più adatta ad assicurare ad PI 1 la stabilità delle relazioni personali necessaria per garantirle uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale. Il trasferimento di PI 1 in __________ con la madre appare effettivamente la soluzione che prende meglio in considerazione il benessere della minore. La decisione dell'Autorità di protezione deve dunque essere confermata.

 

 

                                 IV.   Relazioni personali tra padre e figlia

 

                                   5.   Anche la regolamentazione dei diritti di visita è oggetto di critica da parte di RE 1.

 

                               5.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha previsto una regolamentazione minima delle relazioni personali padre-figlia consistente in un fine settimana ogni 15 giorni (da venerdì al termine della scuola fino a domenica sera, con riaccompagnamento della minore al domicilio materno in __________), tre settimane di vacanza – anche non consecutive – durante il periodo estivo, una settimana in concomitanza con le altre vacanze scolastiche, Natale o Pasqua alternativamente e contatti telefonici regolari (di principio, ogni due giorni; decisione impugnata, pag. 9-10). Per quanto riguarda gli spostamenti della minore è stato deciso che la medesima non dovrà essere sottoposta a più di un viaggio al mese per permettere l’esercizio del diritto di visita paterno (decisione impugnata, pag. 10).

 

                               5.2.   Il reclamante contesta i diritti di visita decisi dall’Autorità di protezione, considerati “miseri”, inferiori alla prassi cantonale e non adeguati a garantire delle relazioni personali “regolari e proficue” (reclamo, pag. 38-39). Secondo l’insorgente, i diritti di visita previsti “non considerano minimamente la distanza tra __________ e __________” e il fatto che “egli è dipendente della propria ditta e può fare quello che vuole, anche non lavorare”, ciò che dovrebbe permettere l’esercizio di relazioni personali in forma più ampia (reclamo, pag. 39). Conclude tuttavia affermando di non essere “interessato ad esercitare dei diritti di visita”, in quanto chiede l’affidamento e la custodia della figlia, dei diritti di visita dovendo semmai essere disciplinati in favore della madre (reclamo, pag. 39-40).

 

                               5.3.   Il reclamo, per quanto ricevibile, deve essere disatteso anche su questo punto. Oltre ad affermare di non essere interessato all’esercizio dei diritti di visita, l’insorgente nemmeno formula delle richieste di estensione rispetto alla regolamentazione prevista dall’Autorità di protezione. Non si giustifica dunque di modificare la decisione di prime cure, ritenuto che ad ogni modo una disciplina delle relazioni personali ai sensi della prassi cantonale in essere non sembra possibile visto il calendario scolastico vigente in __________, che non sembra prevedere settimane di vacanza oltre a quelle estive, di Natale e di Pasqua (cfr. http://www. __________/-/calendario-scolastico-2017-2018-vi-presentiamo-le-novita, consultato l’11 agosto 2017).

 

 

                                  V.   Controlli evolutivi su PI 1

 

                                   6.   Nel reclamo vengono sollevate delle perplessità anche riguardo ai controlli evolutivi che l’Autorità di protezione ha decisione in favore della minore.

 

                               6.1.   Nella decisione impugnata, riprendendo quanto suggerito nel rapporto dell’SMP, è stato considerato che la conflittualità fra i genitori, cui PI 1 è esposta, rende opportuno sottoporla a dei controlli evolutivi per monitorare il suo stato psichico e la sua evoluzione (decisione impugnata, pag. 8). L’Autorità di protezione ha dunque stabilito che occorrerà conferire mandato ad un idoneo servizio e/o specialista del futuro luogo di residenza di PI 1 per regolari – di principio semestrali – controlli evolutivi su di essa, che dovranno essere resi possibili da CO 2 e sulla cui evoluzione RE 1 dovrà essere regolarmente informato.

 

                               6.2.   In reclamante si dichiara “perplesso” in merito ai controlli evolutivi ordinati; egli mette in dubbio la competenza decisionale dell’Autorità di protezione e ritiene che non sia dato di sapere in cosa consistano tali controlli (reclamo, pag. 40).

 

                               6.3.   Anche a tale riguardo il reclamo appare irricevibile, non risultando nemmeno comprensibile se l’insorgente contesti tale provvedimento o meno. In via abbondanziale si rileva che, come visto inizialmente, la competenza delle Autorità svizzere per decidere delle misure di protezione in favore di PI 1 è ancora data, e il provvedimento ordinato dall’Autorità di protezione rientra nel novero delle misure opportune ai sensi dell’art. 307 CC. Il trasferimento della minore in __________ comporterà tuttavia inevitabilmente una modifica della competenza decisionale, ma ciò non soltanto per quanto riguarda le misure opportune, bensì per ogni provvedimento riguardante la minore.

 

 

                                 VI.   Oneri processuali

 

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili a CO 2, la sua patrocinatrice non avendo presentato memoriali di causa.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 1’700.–

                                         b)  spese                       fr.    300.–

                                                                                fr. 2’000.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1.

                                         Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.