Incarto n.
9.2018.169

Lugano

13 agosto 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Mecca

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

RE 2

tutti patr. da: PAR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

CO 3

 

 

per quanto riguarda l’esercizio delle relazioni personali dei nonni con i nipoti

 

 

 

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2018 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa l’11/12 ottobre 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nata il 2011, e PI 2, nato il 2012, sono figli di CO 2 e CO 3, domiciliati a __________.

 

 

                                  B.   I reclamanti RE 1 e RE 2 sono i genitori di CO 2, nonché i nonni materni dei minori PI 1 e PI 2.

 

 

                                  C.   I rapporti personali tra i signori RE 1RE 2 e i signori CO 2CO 3 si sono inaspriti, causando un distanziamento delle due famiglie. Con scritti 20 settembre 2017 e 6 ottobre 2017 i signori CO 2CO 3 hanno diffidato i signori RE 1RE 2 di mettere fine allo “stalking” nei confronti della loro famiglia.

 

 

                                  D.   In assenza di accordi diretti tra le parti, con istanza 12 dicembre 2017 i signori RE 1RE 2 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) l’autorizzazione affinché i loro abiatici PI 1 e PI 2 “gli rendano visita al loro domicilio in __________ una volta ogni due settimane, possibilmente la domenica dalle ore 09.00 alle ore 14.00”.

 

 

                                  E.   Con osservazioni 14 marzo 2018 i genitori CO 2CO 3 hanno chiesto la reiezione della predetta istanza, indicando che le “incursioni” dei nonni ingenerebbero nei piccoli “situazioni di stress e di disagio (…), con effetti nefasti sulla serenità famigliare dei coniugi CO 2CO 3 e dei minori”.

 

 

                                  F.   In sede di udienza 24 maggio 2018 l’Autorità di protezione ha sentito i signori RE 1RE 2 e il legale dei signori CO 2CO 3. In occasione separata, il 26 luglio 2018, sono stati sentiti di persona anche i signori CO 2CO 3.

 

 

                                  G.   Su richiesta dell’Autorità di protezione, in data 21 settembre 2018 la direttrice didattica dell’Istituto scolastico di __________, signora __________, ha presentato un rapporto sulla situazione scolastica dei minori PI 1PI 2.

 

 

                                  H.   Con decisione 12 ottobre 2018 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 12 dicembre 2017 dei signori RE 1RE 2, concludendo che “non si ravvedano circostanze straordinarie e nemmeno appare dai fatti e dai documenti dell’incarto che le relazioni personali coi nonni o con la bisnonna servano al bene dei figli ma tantomeno gli istanti hanno fornito elementi in tal senso”.

 

 

                                    I.   Contro quest’ultima decisione sono insorti i signori RE 1RE 2 con reclamo 12 novembre 2018, rilevando che nella concessione di relazioni personali tra i nonni e gli abiatici non vi sarebbe nessun elemento tale da ledere il bene dei minori.

 

 

                                   J.   Con scritto 23 novembre 2018 l’Autorità di protezione ha comunicato di non formulare delle osservazioni in merito al reclamo e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.

 

 

                                  K.   Con osservazioni 10 dicembre 2018 i signori CO 2CO 3 hanno chiesto la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata e fanno valere che il rapporto problematico tra la signora CO 2 e i suoi genitori esporrebbe i minori a un “conflitto di lealtà”, ciò che comprometterebbe il loro equilibrio e non servirebbe pertanto al loro bene.

 

 

                                  L.   Con replica 27 dicembre 2018 i reclamanti contestano le tesi fatte valere dai signori CO 2CO 3 con le osservazioni e ritengono “abusivo” il comportamento assunto dai genitori che, a loro dire, “ingenerebbero dei conflitti d’interesse nei figli” per “sostanziare un impedimento alle relazioni con i nonni”.

 

 

                                  M.   L’Autorità di protezione, in data 3 gennaio 2019, ha comunicato di rinunciare a formulare una duplica.

 

 

                                  N.   Con duplica 14 gennaio 2019, i signori CO 2CO 3 (a titolo personale, dopo la revoca del mandato di patrocinio all’avv. __________) si sono riconfermati nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2018, aggiungendo che il più recente peggioramento dei rapporti con i reclamanti è sfociato in una procedura cautelare davanti al giudice civile competente.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

 

                                         Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

 

                                   2.   Secondo l’art. 274a CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro – cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC).

                                         Il ricorso all’art. 274a CCS implica che genitori e terzi non abbiano raggiunto un accordo sui contatti sollecitati. Si tratta quindi per definizione di una situazione conflittuale, suscettibile di compromettere l’equilibrio del minore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag. 632). Diversamente dalle relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (Hegnauer in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159).

 

                                   3.   Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

                                         Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

 

                                         Esso impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

 

 

                                   4.   Nel caso concreto, per i motivi che seguono, non risultano date le condizioni per l’introduzione di relazioni personali tra i minori PI 1PI 2 e i loro nonni materni, così come richiesto dai reclamanti.

 

                               4.1.   I genitori di PI 1 e PI 2 sono coniugati e la famiglia vive congiuntamente. In virtù dell’art. 301 CC, i genitori – nella misura dell’autorità parentale che loro compete – in considerazione del bene dei figli, ne dirigono le cure e l’educazione, e, riservata la loro capacità, prendono le decisioni necessarie.

                                         Alla luce del deterioramento dei rapporti famigliari tra la signora CO 2 e i propri genitori – i qui reclamanti – è subentrato un distacco tra le due famiglie, circostanze che hanno portato anche ad un conseguente allontanamento tra signori RE 1RE 2 e i loro abiatici. Nel caso in esame non si è in presenza di “circostanze straordinarie” ai sensi dell’art. 274a CC (dato che la situazione della famiglia CO 2CO 3, segnatamente quella dei figli, è rimasta immutata come tale). bensì di una limitazione dei contatti tra i figli e i nonni materni. Quest’ultima dipende dalla semplice decisione dei genitori, ai quali compete definire con quale frequenza i figli abbiano ad avere contatti con terze persone, inclusi i nonni. Detta decisione spetta solo ai signori CO 2CO 3 nella misura della loro autorità parentale e si deve presumere che sia stata presa, come tale, in considerazione del bene dei figli.

 

                               4.2.   Il rapporto personale tra i terzi e il figlio trova la sua giustificazione unicamente nell’interesse del figlio, a esclusione degli interessi dei terzi. Non è sufficiente che il bene del figlio non sia pregiudicato dai contatti con i terzi; necessario è piuttosto che questi contatti si ripercuotano positivamente sul figlio. Nel caso dei nonni, si può in generale presumere che le relazioni personali servano al bene del figlio. Qualora sussistano conflitti tra i nonni e i genitori, è fondamentale che i partecipanti non ripercuotano le loro dispute sul figlio in un modo che sia pregiudizievole per il loro bene (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., n. 979 pag. 631; FamPra.ch 4/2018 pag. 1051; DTF 5A_380/2018 del 16 agosto 2018; DTF 5A_355/2009 del 3 luglio 2009).

 

                                         La situazione di forte conflitto tra i genitori e i nonni materni è palese e incontestata. I reclamanti non hanno dimostrato che le diatribe in atto non si ripercuotono negativamente sul bene dei loro abiatici. Anzi, dagli atti traspare che i partecipanti non riescono a contenere i loro conflitti, bensì gli effetti di questi ultimi hanno già portato al coinvolgimento di terzi, segnatamente la direzione e i docenti dell’istituto scolastico frequentato dai bambini. Il fatto che questi ultimi risentano di tale situazione traspare anche dal rapporto della signora __________, direttrice didattica dell’Istituto scolastico di __________. Essa riferisce di una situazione di agitazione della piccola PI 1, di fronte alla presenza – in una circostanza – dell’automobile della nonna nei pressi della scuola, che ha reso necessario tranquillizzare e allontanare la bambina.

 

                                         Dagli atti si evince pertanto che, al momento dell’emanazione della decisione impugnata, l’esercizio delle relazioni personali con i nonni non servirebbe al bene dei minori, anzi, rischierebbe di pregiudicarlo. È proprio di fronte all’acceso conflitto tra la madre e i reclamanti che l’esercizio di relazioni personali potrebbe esporre i bambini ad un conflitto di lealtà nei confronti della loro madre. Inoltre, non si può escludere che durante i diritti di visita vi possa essere un coinvolgimento dei minori nel conflitto tra la madre e i nonni, ciò che contrasterebbe parimenti con il bene e l’equilibrio dei bambini.

 

 

                                   5.   Alla luce di quanto sopra, mancando le “circostanze straordinarie” e in quanto non corrispondenti al bene dei minori (almeno attualmente e intanto che persistono i rapporti conflittuali tra le parti), non vi è spazio per una concessione di relazioni personali tra i reclamanti e i loro abiatici. La decisione impugnata risulta pertanto giustificata ai fini della salvaguardia del bene dei minori e il reclamo deve essere respinto.

 

 

                                   6.   Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei reclamanti, in solido. I reclamanti sono tenuti a rifondere congrue ripetibili ai signori CO 2 e CO 3.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

 

                                         sono posti a carico di RE 1 e RE 2, che rifonderanno, in solido, a CO 2 e CO 3 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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-

 

                                         Comunicazione:

                                         -

 

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.