Incarto n.
9.2018.195

Lugano

19 febbraio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

CO 2

patr. da: PR 1

 

 

 

per quanto riguarda la privazione del diritto della madre di determinare il luogo di dimora dei figli minori PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, l’ordine alla madre di riportare i minori in Svizzera, nonché la regolamentazione delle loro relazioni personali con la madre

 

 

giudicando ora sul reclamo presentato da RE 1 il 19 dicembre 2018 contro la decisione emanata il 12 dicembre 2018 (ris. n. 18.396) dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

 

                                  A.   Dall’unione fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 1 (2005), PI 2 (2006), PI 3 (2009) e PI 4 (2009).

 

                                  B.   Con decisione supercautelare del 12 aprile 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha accolto le richieste di intervento urgente presentate da RE 1 con riferimento all’esercizio delle relazioni personali fra l’ex compagno CO 2 e i quattro figli, sospendendole provvisoriamente. L’Autorità di protezione ha inoltre conferito al Servizio medico-psicologico di __________ (di seguito: SMP) un mandato di presa a carico ex art. 307 cpv. 1 CC e all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (di seguito: UAP) un mandato di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Con decisione cautelare del 9 maggio 2017 (ris. n. 17.141), le relazioni personali del padre con i figli sono state ripristinate e i due mandati conferiti all’SMP e all’UAP confermati.

 

                                  C.   Con decisione del 18 luglio 2017 (ris. n. 17.188) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 CC in favore dei quattro minorenni, nominando quale curatrice CURA 1. Con decisione del 5 settembre 2017 (ris. n. 17.230) è stato conferito un mandato di valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2, reso il 1° marzo 2018. Con decisione del 3 aprile 2018 (ris. n. 18.76) l’Autorità di protezione ha conferito all’UAP un mandato per la verifica della condizione socio-ambientale del padre per determinare la fattibilità di un affidamento congiunto dei figli.

 

                                  D.   Facendo seguito ad una richiesta in tal senso da parte di CO 2, con decisione del 4 luglio 2018 (ris. n. 18.193) l’Autorità di protezione ha attribuito ad entrambi i genitori l’autorità parentale sui quattro figli ai sensi dell’art. 298b cpv. 1 e 2 CC.

                                         E’ stato inoltre fatto ordine a RE 1, con la comminatoria dell’azione penale, di rientrare in Svizzera con i figli dopo le vacanze estive trascorse in __________, al più tardi il 14 agosto, di modo da permettere al padre di partire in vacanza con loro dal 15 al 30 agosto e a quest’ultimi di ricominciare regolarmente la scuola in Ticino il 3 settembre 2018.

 

                                  E.   Con istanza del 31 luglio 2018 intitolata “Richiesta urgente di ratificazione della decisione di iniziare la scuola in __________ per i bambini il 03.09.3018 e susseguentemente di trasferimento definitivo in __________”, RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione “in via urgente, cautelare e supercautelare” di autorizzare i quattro figli ad “iniziare l’anno scolastico in __________, visto il trasferimento nel Paese d’origine della mamma a __________ e meglio a __________ (per PI 1 e PI 2 nella stessa scuola del cugino) e a __________ per le bambine, tutti il 3 settembre 2018” (pag. 4). Di conseguenza, ha postulato l’autorizzazione al “trasferimento del loro domicilio dalla Svizzera alla __________ e meglio a __________ ed annullato l’obbligo di rientro in Svizzera per svolgere/iniziare l’anno scolastico in Ticino” (pag. 4), garantendo comunque il già concordato diritto di visita col padre a metà agosto e proponendo una regolamentazione minima delle relazioni personali future con il padre (pag. 5).

 

                                  F.   Con decisione supercautelare del 3 agosto 2018 l’Autorità di protezione ha parzialmente accolto la richiesta di RE 1, che è stata dunque “autorizzata a trasferire il luogo di dimora dei figli minori PI 1, PI 2, PI 4 e PI 3 da __________ in __________ e a iniziare l’anno scolastico colà”. L’Autorità di prime cure ha tuttavia fatto ordine alla madre, con la comminatoria dell’azione penale, “di non lasciare il territorio svizzero con i figli, prima che le parti siano sentite e prima che l’ARP emani una nuova decisione”. Nella medesima decisione, l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali minime da svolgersi con il padre dopo la partenza dei minori per la __________. Ha inoltre convocato i minori per essere sentiti e i genitori ad un’udienza di discussione.

 

                                  G.   All’udienza del 21 agosto 2018 RE 1 si è riconfermata nella sua richiesta di autorizzazione al trasferimento dei quattro figli minori in __________. CO 2 si è invece opposto a tale richiesta, ritenendo che le “condizioni abitative, scolastiche, lavorative e sociali dell’eventuale trasferimento” avrebbero dovuto ancora essere verificate (verbale, pag. 1). Il padre ha comunque dichiarato possibile “mantenere l’assetto della supercautelare del 3.8.2018”, “allo scopo di consentire ai minori di iniziare la scuola”; l’Autorità di prime cure ha anticipato che “emanerà dapprima una decisione cautelare in presenza di tutti i documenti” tendenti al chiarimento dei contorni del trasferimento e che “nel frattempo i minori inizieranno la scuola in __________” (verbale, pag. 2).

 

                                  H.   Il 27 agosto 2018 RE 1 ha notificato la partenza sua e dei quattro figli dal Comune di __________ per il 31 agosto seguente, a destinazione __________.

 

                                    I.   Con scritto del giorno successivo all’Autorità di protezione, RE 1 ha reso edotta l’Autorità di prime cure del trasferimento in questione, producendo inoltre la documentazione tendente a chiarire i contorni del trasferimento. Tale scritto è stato intimato a CO 2 con un termine di 10 giorni per formulare osservazioni. Alla madre è stato successivamente intimato un termine di 10 giorni per produrre una dichiarazione su carta intestata della ditta che vorrebbe assumerla, “dichiarazione in cui dovrà essere indicato chiaramente che il trasferimento del domicilio è necessario, per poter perfezionare il contratto di lavoro” (scritto del 6 settembre 2018).

                                         Successivamente si è innestato tra le parti uno scambio epistolare in merito ai contorni del trasferimento (in particolare sugli aspetti economici del medesimo), nel quale i genitori hanno assunto posizioni antitetiche. L’Autorità di protezione ha posto fine a tale scambio il 10 ottobre seguente dichiarando terminato lo scambio di allegati e preannunciando che avrebbe emanato “prossimamente – non appena possibile – la relativa decisione”.

 

                                  L.   Con decisione supercautelare 19 ottobre 2018 (ris. n. 18.311), l’Autorità di protezione ha dato seguito ad un’istanza di CO 2 ed ha confermato i diritti di visita dei quattro minori con il padre durante le vacanze autunnali, aggiungendo che sarà RE 1 a portarli e a riprenderli in Ticino, a sue spese. Anche detta decisione è stata munita della comminatoria dell’azione penale.

                                         La decisione ha dato il via ad un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti e l’Autorità di protezione. Il 27 novembre 2018 l’Autorità di protezione ha predisposto una dichiarazione, su richiesta di CO 2, nella quale affermava che la decisione supercautelare del 3 agosto 2018, mediante la quale “ha provvisoriamente autorizzato” RE 1 e i quattro figli “a trasferire il luogo di dimora da __________” era “una decisione non ancora definitiva”, e che “farà il possibile per emanare una decisione entro le prossime vacanze di Natale”.

 

                                  M.   Con decisione 12 dicembre 2018 (ris. n. 18.396) l’Autorità di protezione ha fatto ordine a RE 1 di “riportare i figli PI 1, PI 2, PI 4 e PI 3 in Svizzera nel Canton Ticino e consegnarli alla custodia del padre, signor CO 2”. La madre trascorrerà con i figli il giorno di Natale ed entro il 30 dicembre 2018 li riporterà in Ticino, con la comminatoria dell’azione penale. RE 1 è stata privata (provvisoriamente, secondo il titolo della decisione, ciò che non risulta invece dal dispositivo) del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli, che sono stati affidati alla custodia del padre. Alla madre sono state garantite le più ampie relazioni personali, ritenuta la regolamentazione minima fissata in tale pronuncia, suscettibile di modifiche nel caso in cui rientrasse anche lei definitivamente in Svizzera. I costi delle trasferte per i diritti di visita sono stati messi a carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno. Alla decisione è stata data immediata esecutività e ad un eventuale reclamo è stato levato l’effetto sospensivo.

 

                                  N.   Con reclamo del 19 dicembre 2018 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulando la restituzione dell’effetto sospensivo già in via superprovvisionale e, in via principale, l’annullamento della decisione in ragione dell’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione. In via subordinata, ha chiesto il rinvio dell’incarto in prima sede per l’emanazione di nuova decisione in merito. La reclamante postula inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Con ulteriore fax del 10 gennaio 2019 la madre ha sollecitato un’evasione rapida del procedimento.

 

                                  O.   Ritenendo primordiale chiarire la contestazione sul tema della competenza internazionale, con decisione del 14 gennaio 2019 questo giudice ha restituito, già in via supercautelare, l’effetto sospensivo al reclamo. Ha quindi intimato a CO 2 e all’autorità di prime cure il reclamo, invitandoli a formulare osservazioni limitatamente alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo e al tema della competenza territoriale dell’Autorità di protezione.

 

                                  P.   Con osservazioni del 15 gennaio 2019, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questo giudice in relazione alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, mentre ha considerato data la propria competenza territoriale e ha di conseguenza postulato la reiezione del reclamo su questo tema.

                                         Con osservazioni del 25 gennaio 2019, CO 2 ha postulato la revoca della restituzione dell’effetto sospensivo, concessa da questo giudice in via supercautelare, e la conferma della competenza territoriale delle autorità di protezione svizzere.

 

                                  Q.   Non sono state chieste alle parti ulteriori prese di posizione.

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

                                   2.   In considerazione della partenza di RE 1 per la __________, unitamente ai figli PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, avvenuta il 31 agosto 2018, occorre in primo luogo chinarsi sulla competenza delle autorità di protezione svizzere ad adottare provvedimenti in favore dei suddetti minori, questione che deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento, a prescindere dal fatto che la reclamante abbia sollevato una precisa censura in merito.

 

                               2.1.   Nel suo reclamo, RE 1 sostiene che l’Autorità di protezione non sia più competente per adottare dei provvedimenti in favore dei quattro minori, cittadini __________ domiciliati in __________ “ove si sono trasferiti con il consenso del papà e della Tutoria” (pag. 5). Non essendo in questo caso confrontati con un trasferimento o un mancato ritorno illecito e non vigendo in materia il principio della perpetuatio fori, secondo la reclamante è pacifica l’incompetenza dell’Autorità di protezione, che non poteva dunque emanare la decisione impugnata – che non avrebbe in ogni caso alcuna chance di essere riconosciuta in __________.

 

                               2.2.   Nella decisione impugnata, nonostante gli evidenti elementi di estraneità del caso di specie, l’Autorità di protezione non ha menzionato i principi giuridici sui quali ha fondato la propria competenza internazionale per adottare i provvedimenti menzionati.

                                         Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2019, limitate alla questione della competenza territoriale, l’Autorità di protezione ha postulato che il reclamo fosse respinto, rilevando come nell’agosto del 2018 la situazione venutasi a creare tra le parti “non permetteva altre scelte per salvaguardare in modo conveniente il bene dei minorenni” (pag. 3-4). L’autorità di prime cure rileva di essersi “reputata competente a trattare la fattispecie, al di là del trasferimento all’estero, perché quanto richiesto alla genitrice” – ovvero la documentazione concernente “le sue prospettive di lavoro in __________, la possibilità di avere un aiuto sociale dal profilo finanziario e dell’alloggio” – “non ha consentito di giungere ad una conclusione definitiva”, ragion per cui è stato ordinato alla madre di fare rientro in Svizzera (pag. 4).

 

                               2.3.   Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2019, sempre limitate alla questione della competenza territoriale, CO 2 ritiene che il trasferimento della ex compagna e dei figli sia illecito, in considerazione del divieto di lasciare il territorio elvetico emanato dall’Autorità di protezione nella decisione supercautelare del 3 agosto 2018 (pag. 2). Il padre avrebbe acconsentito al mantenimento dell’assetto di tale decisione supercautelare “nel senso che la signora RE 1 avrebbe potuto lasciare il territorio svizzero solamente quando l’ARP avrebbe emanato una nuova decisione concernente la supercautelare” (pag. 2). Secondo il padre dei minori, l’Autorità di protezione “ha tollerato che la signora RE 1 si trasferisse provvisoriamente in __________, mantenendo tuttavia l’ordine però di non lasciare il territorio svizzero (e dunque di non trasferire il domicilio) prima che le parti fossero sentite e l’ARP __________ emanasse una nuova decisione di merito” (pag. 2). Il trasferimento sarebbe dunque avvenuto in spregio della decisione supercautelare e senza l’accordo del padre, dunque illecitamente (pag. 3). Egli postula dunque la conferma della competenza delle autorità di protezione svizzere (pag. 4).

 

                                   3.   Giusta l’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).

 

                                         Giusta l’art. 7 par. 1 della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

                                         L’art. 7 par. 2 della Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).

 

                                   4.   Nella fattispecie, ai sensi dei disposti appena evocati, la competenza delle autorità di protezione elvetiche può essere considerata ancora data unicamente nel caso in cui il trasferimento operato da RE 1 possa essere definito illecito ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.

 

                               4.1.   Vi è dunque anzitutto da chiedersi se la decisione supercautelare emanata dall’Autorità di prime cure il 3 agosto 2018 – non impugnabile e, dunque, immediatamente esecutiva – permetteva il trasferimento dei quattro minori in __________. In base al dispositivo n. 2 della medesima, RE 1 era espressamente “autorizzata a trasferire il luogo di dimora dei figli minori (…) in __________ e a iniziare l’anno scolastico colà” e il dispositivo n. 4 regolamentava le relazioni personali minime da svolgersi con il padre dopo il trasferimento in tale Stato.

                                         Occorre però rimarcare che la medesima decisione prevedeva, in maniera alquanto incongruente, l’ingiunzione “di non lasciare il territorio svizzero con i figli, prima che le parti siano sentite e prima che l’ARP emani una nuova decisione”, munita della comminatoria dell’azione penale (dispositivo n. 3). Vi è invero da chiedersi la necessità, se non il senso (logico, prima ancora che giuridico) di una simile decisione. Da un lato, la partenza all’estero viene autorizzata esplicitamente, per poi essere, nel contempo, vietata con minaccia di sanzioni penali: la validità dell’autorizzazione viene poi subordinata all’emanazione di un’ulteriore futura decisione che, dopo l’audizione delle parti, autorizzi (stavolta, sul serio) la suddetta partenza.

                                         Qualora la madre avesse trasferito il luogo di dimora dei figli soltanto sulla base di tale decisione, a mente di chi scrive, la contraddittorietà intrinseca della medesima avrebbe comportato l’illiceità della sua partenza all’estero.

 

                               4.2.   L’incongruenza della decisione supercautelare è stata tuttavia superata da quanto accaduto successivamente nel corso del procedimento.

                                         Dopo aver sentito i minori il 17 agosto, all’udienza di discussione del 21 agosto 2018 l’Autorità di protezione ha invitato RE 1 a produrre, come richiesto dall’ex compagno ed entro il 28 agosto, la documentazione in merito alle sue possibilità “di trovare lavoro, sostegno sociale, finanziario e alloggio in __________”, ciò che avrebbe permesso all’Autorità di protezione di emanare una decisione cautelare (pag. 2). In base al verbale, “nel frattempo i minori inizieranno la scuola in __________, considerato che la legale del padre dichiara che si può mantenere l’assetto della supercautelare del 3.8.2018”, “allo scopo di consentire ai minori di iniziare la scuola e senza pregiudizio” (pag. 2).

                                         Risulta dunque assodato che il dispositivo n. 3 della decisione supercautelare (ovvero l’ingiunzione alla madre di non lasciare il territorio svizzero con i figli prima dell’emanazione di una nuova decisione da parte dell’Autorità di protezione) è stato superato dagli accordi intercorsi durante tale udienza, avendo il padre acconsentito all’inizio della scuola in __________.

                                         Le argomentazioni di senso contrario del padre, espresse nelle sue osservazioni, non convincono. Diversamente da quanto da lui affermato, dal verbale dell’udienza di discussione risulta che egli ha acconsentito alla partenza della ex compagna e dei figli, di modo da permettere loro l’inizio dell’anno scolastico in __________, il 3 settembre successivo, senza che ciò fosse condizionato dall’emanazione preventiva di una nuova decisione dell’autorità di prime cure. Decisione che non avrebbe potuto essere emanata in tempo, visto il termine assegnato alla madre per la produzione della documentazione richiesta, scadente il 28 agosto 2018, e la successiva intimazione di tali atti al padre e alla curatrice educativa, avvenuta il 5 settembre successivo (e quindi ad anno scolastico già iniziato) con un termine di 10 giorni per osservazioni. L’ordine di non lasciare il territorio svizzero prima di una nuova pronuncia dell’Autorità di protezione non poteva dunque coesistere con il consenso paterno ad un assetto provvisionale che permettesse l’inizio dell’anno scolastico in __________.

                                         Va peraltro sottolineato come l’Autorità di protezione stessa, in due scritti datati 13 novembre 2018 alle autorità scolastiche __________, affermi espressamente di aver autorizzato il trasferimento di RE 1 in __________ con i quattro figli (“nous avons autorisé le départ avec les quatre mineurs”, pag. 1). Di conseguenza, la partenza di RE 1 per la __________ unitamente ai quattro figli successivamente a tale udienza, non può essere ritenuta illecita ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.

 

                               4.3.   Ricordata la costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3), va considerato che, viste le intenzioni di RE 1 di trasferirsi in __________ e l’inizio della scolarizzazione dei figli in tale paese, la residenza abituale dei quattro minori sia ormai in quello Stato.

 

                                         Ritenuto che la nuova dimora abituale di PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 si trova in uno Stato contraente e che l’art. 5 par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la competenza decisionale in materia di protezione dei minori non appartiene più alle autorità svizzere, ma a quelle __________, che peraltro sono già state adite dalla madre (cfr. allegati allo scritto del 10 gennaio 2019 della patrocinatrice di RE 1).

 

                               4.4.   Di conseguenza, l’Autorità di protezione non poteva emanare la decisione qui impugnata, che deve essere annullata in quanto la partenza lecita dei minori ha fatto decadere la competenza internazionale delle autorità svizzere per decidere in materia di protezione dei minori. Un’eventuale conferma, da parte di questo giudice, della decisione di privare RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli e di rientrare in Svizzera non verrebbe peraltro riconosciuta dalle autorità __________ ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della Convenzione.

                                         Un simile risultato, scaturito da una decisione provvisoria, prima dell’emanazione di una pronuncia di merito dell’Autorità di protezione e delle istanze di ricorso, può apparire insoddisfacente. Essa risponde tuttavia alla logica della Convenzione ed in casi analoghi ha già resistito all’esame dell’Alta Corte (vedi in particolare DTF 143 III 183 e Meier, nota alla sentenza in questione, in: ZKE 3/2017, pag. 203; cfr. anche sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, consid. 2.3, confermata in STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018; v. anche STF 5A_274/2016 del 26 agosto 2016, consid. 4.2 e commento in Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 839 e nota 47).

 

                                         Verosimilmente, le gravose implicazioni processuali che sono scaturite da questa “provvisoria” autorizzazione al trasferimento non erano ben note alle parti (per lo meno, al padre), ma neanche all’Autorità di protezione, che era convinta di poter proseguire la sua istruttoria e rendere una decisione di merito sull’autorizzazione al trasferimento. Viste le conseguenze irrevocabili che una decisione (anche non definitiva) comporta sulla determinazione della competenza internazionale, cui le parti non possono derogare, occorre nuovamente sensibilizzare le Autorità di protezione ad operare una scrupolosa ponderazione degli interessi prima di autorizzare partenze per l’estero in via provvisionale, prima di decretare l’immediata esecutività a tali autorizzazioni e prima di levare l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo contro dette pronunce (DTF 143 III 193 consid. 4; STF 5A_520/2017- 5A_782/2017 del 22 gennaio 2018 consid. 3.2; STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018, consid. 3.4; sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, consid. 2.3; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 5).

 

                                   5.   Il reclamo di RE 1 merita dunque accoglimento, la decisione emanata dall’Autorità di protezione dovendo essere annullata per difetto di competenza internazionale a statuire da parte delle autorità di protezione dei minori svizzere.

                                         L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di CO 2 di togliere l’effetto sospensivo al reclamo (restituito da questo giudice in data 14 gennaio 2019), istanza che viene dunque stralciata dai ruoli.

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di CO 2. Egli rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la richiesta di quest’ultima di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012 consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009 consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5), che deve dunque essere oggetto di stralcio.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto.

 

                                   §.   Di conseguenza, la decisione emanata il 12 dicembre 2018 (ris. n. 18.396) dall'Autorità regionale di protezione __________, è annullata.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 450.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

 

                                         sono posti a carico di CO 2, che rifonderà a RE 1 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

 

                                   5.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.