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assistito dalla vicecancelliera |
Dell’Oro |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 |
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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in materia di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1 (rappr. da: avv. CURA 1) |
giudicando ora sul reclamo presentato l’8 marzo 2018 da RE 1 contro la decisione emessa il 26 febbraio 2018 (ris. n. 492/2018) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Il 2018, presso la Clinica __________, RE 1 ha dato alla luce il figlio __________. Solo successivamente, il 22 maggio 2018, il padre __________ ha provveduto al riconoscimento del minore (doc. 82 ARP).
B. Il 16 febbraio 2018 il dr. med. __________, ginecologo attivo presso la Clinica __________, ha contattato – dapprima telefonicamente e poi a mezzo fax – l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) per segnalare “una situazione sicuramente a rischio per il benessere del neonato e dei genitori” (Rapporto di decorso 16 febbraio 2018, pag. 2, doc. 1 ARP). Egli riferiva di aver riscontrato, a seguito di un esame tossicologico, la presenza di importanti quantità di cannabinoidi ed anfetamine nelle urine di RE 1, il cui consumo costante e importante di anfetamine, cannabis, alcool e tabacco sarebbe stato riferito dal compagno __________. Il medico segnalava inoltre che RE 1 presentava un calo dell’umore (baby blues) e aveva lasciato la Clinica senza alcun avviso. Una volta rintracciata telefonicamente, quest’ultima aveva reagito con una crisi di pianto, accusando tutto il personale curante di non riporre fiducia in lei e negando un abuso di sostanze stupefacenti. Il medico postulava dunque l’intervento dell’Autorità di protezione.
C. Con decisione supercautelare di pari data, la Presidente dell’Autorità di protezione ha privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio __________, collocando quest’ultimo presso il reparto di pediatria della Clinica. Nella medesima decisione è stato conferito un mandato urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP), per una verifica della situazione famigliare alfine di determinare le eventuali misure di protezione a favore del minore, vista la situazione instabile dei genitori, ed è stata convocata l’udienza di discussione.
D. All’udienza di discussione del 20 febbraio 2018 RE 1 non ha contestato il provvedimento, ma ha auspicato che i necessari accertamenti fossero svolti in tempi brevi e che il figlio PI 1 le venisse affidato, istituendo se del caso delle misure di sostegno.
E. Il 23 febbraio 2018 l’UAP ha reso il suo rapporto, fondato su un “colloquio con il personale della Clinica __________, un colloquio con i due genitori e un consulto con il responsabile del Servizio medico psicologico” (doc. 8 ARP, pag. 1). In esso si conclude che “non sembrano esservi garanzie sufficienti per assicurare una risposta adeguata ai bisogni di PI 1 da parte dei due genitori” e vengono suggeriti ulteriori approfondimenti, sia mediante un esame del capello della madre che attraverso una valutazione dello stato psichico dei due genitori (pag. 2). Nell’attesa dello svolgimento di tali approfondimenti, l’UAP suggeriva il collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS, con un diritto di visita settimanale accompagnato in favore dei genitori (pag. 2).
F. Su richiesta della Clinica del 23 febbraio 2018, con decisione supercautelare di pari data, la Presidente dell’Autorità di protezione ha regolamentato i diritti di visita di PI 1 per il fine settimana seguente, convocando le parti all’udienza di discussione.
G. All’udienza di discussione del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha intimato il rapporto dell’UAP a RE 1. Quest’ultima lo ha integralmente contestato, opponendosi in particolare al collocamento di PI 1 presso una famiglia SOS (verbale, pag. 2-3). RE 1 ha proposto di assumere un’infermiera pediatrica a tempo pieno, che possa sostenerla nella cura e nell’accudimento del figlio, o eventualmente di essere presa a carico assieme al figlio in una struttura “per il breve tempo necessario del reperimento di un’infermiera idonea” (verbale, pag. 3).
H. Con giudizio cautelare del 26 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione urgente di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 (dispositivo n. 1), ordinando il suo collocamento presso una famiglia SOS indicata dall’UAP (dispositivo n. 2), ufficio designato quale coordinatore del progetto, ed invitato a presentare il Progetto educativo di affidamento in famiglia SOS e la Convenzione per l’affidamento famigliare (dispositivo n. 3). L’Autorità di protezione ha regolato in via cautelare le relazioni personali del minore con la madre, prevedendo un diritto di visita settimanale di due ore, in modalità sorvegliata, presso un Punto d’Incontro individuato dall’UAP (dispositivo n. 4). Ha inoltre conferito mandato al Servizio psico-sociale (di seguito, SPS) di __________ per una valutazione dello stato psichico di RE 1 (dispositivo n. 5), ha disposto l’esame del capello di quest’ultima (dispositivo n. 9) ed ha incaricato l’UAP di effettuare un’indagine socio-famigliare del nucleo famigliare materno (dispositivo n. 10). La decisione, nel suo complesso, è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 13).
I. In data 8 marzo 2018 RE 1 ha interposto reclamo contro i provvedimenti cautelari adottati dall’Autorità di protezione (dispositivi n. 1. 2. 3 e 4), postulando la concessione dell’effetto sospensivo limitatamente alla decisione concernente i diritti di visita, nel senso di concederne un’estensione da concordarsi con l’UAP; in via principale, postula la restituzione alla madre della facoltà di determinare la residenza del figlio e la riconsegna del minore da parte della famiglia SOS; in subordine, domanda l’annullamento della decisione con rinvio dell’incarto all’autorità inferiore per un nuovo giudizio.
L. In data 26 marzo 2018 RE 1 ha integrato il suo gravame con una richiesta di misure supercautelari e cautelari, producendo due perizie specialistiche da lei commissionate (Consulenza medico-specialistica del 13 marzo 2018 del dott. __________, e Relazione di accertamento medico-legale e tossicologico-forense del 19 marzo 2018 del dott. __________, doc. 5 e doc. 6 reclamante) il referto del SPS datato 8 marzo 2018 (Mandato per verifica dello stato di salute psichica, doc. 7 reclamante) e rinnovando in via principale la richiesta di vedersi restituire il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio oltre che di estendere, in via supercautelare urgente, le relazioni personali col medesimo.
M. Con decisione 30 marzo 2018 questo giudice ha designato l’avv. CURA 1 quale curatore di rappresentanza del minore, con il compito di tutelarne gli interessi nella procedura di reclamo e negli eventuali futuri procedimenti di reclamo relativi al suo collocamento e alle sue relazioni personali con la madre. L’Autorità di protezione aveva già provveduto a nominare il suddetto legale per il procedimento di prime cure.
N. Con pronuncia 12 aprile 2018 questo giudice ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo limitatamente al punto 4 del dispositivo. Ha tuttavia invitato l’autorità di prime cure a riesaminare l’assetto provvisionale delle relazioni personali fra madre e figlio, ciò che è stato successivamente attuato con decisione del 16 maggio 2018 (estensione dei diritti di visita ad almeno due incontri alla settimana, sempre da svolgersi in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro prescelto).
O. Con osservazioni del 13 aprile 2018 il curatore di rappresentanza ha postulato, nel merito, la reiezione del gravame. Egli ritiene che l’attuale situazione di incertezza quanto alle capacità genitoriali materne, creata anche dall’atteggiamento di RE 1 (in particolare, dalla mancata collaborazione con il padre in relazione al riconoscimento del minore e dal rifiuto allo svincolo dal segreto professionale dei medici che l’hanno seguita) conduca a confermare, nell’attesa di compiere tutte le valutazioni del caso, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1.
L’Autorità di protezione non ha invece presentato osservazioni entro il termine impartito.
P. In sede di replica (memoriale 7 maggio 2018) e duplica (memoriale 11 maggio 2018), RE 1 e il curatore di rappresentanza di PI 1 si sono riconfermati nelle considerazioni e conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali.
Di quanto avvenuto dopo il termine dello scambio di allegati si dirà, per quanto utile all’evasione del procedimento, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. La reclamante contesta unicamente i provvedimenti cautelari adottati dall’autorità di prime cure nella decisione emessa il 26 febbraio 2018 (dispositivi n. 1, 2, 3 e 4). Non sono per contro stati oggetto di impugnazione gli altri provvedimenti ordinati dall’Autorità di protezione, fra cui il conferimento di un mandato al Servizio Psico-Sociale di __________ per una valutazione dello stato di salute psichico di RE 1, l’obbligo per la medesima di sottoporsi all’esame del capello, il mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per un’indagine socio-familiare del nucleo familiare di RE 1 (dispositivi n. 5-12).
3. Nella decisione impugnata, dopo aver ripercorso e riassunto i vari passi processuali svolti dal momento della nascita di PI 1, l’Autorità di protezione ha indicato le motivazioni che l’hanno condotta a privare RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio e a regolamentare le relazioni personali in forma sorvegliata presso un Punto d’Incontro.
L’Autorità di protezione ha considerato “inadeguato” il comportamento materno durante la degenza in Clinica, per aver “abbandonato il figlio senza dare motivazioni ragionevoli e sensate” né al personale curante né all’autorità medesima (decisione impugnata, pag. 6). Nella decisione impugnata viene inoltre citato “lo stato confusionale e disorientato della madre”, che “non ha riconosciuto un medico curante con cui ha parlato per ore della situazione del figlio” (pag. 6). L’Autorità di prime cure ha rilevato che dal rapporto dell’UAP emergono seri dubbi sullo stato attuale di RE 1 e non sembrano dunque essere date “garanzie sufficienti” quanto alla “capacità di percepire, comprendere e rispondere ai bisogni del figlio PI 1” (decisione impugnata, pag. 7).
In seguito, l’Autorità di protezione ha riportato che “dall’osservatorio medico emergono seri dubbi sull’uso di sostanze stupefacenti da parte della madre” (decisione impugnata, pag. 7). L’Autorità di prime cure ha riferito che “durante la preparazione al parto non è stato possibile posizionare il Venflon sulle braccia di RE 1 a causa dello stato compromesso delle vene” (decisione impugnata, pag. 7-8). Gli esami delle urine esperiti prima del parto hanno dato esito positivo a cannabinoidi e anfetamine, mentre l’esito negativo delle successive analisi non è stato ritenuto rilevante in quanto si trattava di “urine molto diluite in cui non c’è più traccia di sostanze stupefacenti” (decisione impugnata, pag. 8). Un ulteriore elemento di preoccupazione è legato al fatto che nei giorni successivi alla decisione supercautelare, RE 1 si è recata al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ “in seguito ad uno svenimento in casa”, sottoponendosi anche ad esami più approfonditi, ma senza svincolare il personale medico dal relativo segreto (decisione impugnata, pag. 8).
In considerazione di tutti questi elementi, l’Autorità di protezione ha definito “incerto e instabile” lo stato psicofisico di RE 1 e ha ritenuto che “non sembrano essere date”, da parte della madre, “le condizioni sufficienti per garantire una risposta ai bisogni di PI 1” (decisione impugnata, pag. 8).
4. Nel suo reclamo, l’insorgente rimprovera all’Autorità di protezione di non aver “valutato né approfondito i fatti” e di aver “preso delle gravi misure in violazione del principio della proporzionalità, senza tenere conto dell’interesse e del bene di PI 1” (reclamo, pag. 4). I provvedimenti adottati dall’Autorità di protezione sono definiti arbitrari, eccessivamente gravi e incisivi (pag. 4). Le considerazioni dell’Autorità di prime cure – secondo cui la madre avrebbe avuto un comportamento inadeguato presso la Clinica e avrebbe abbandonato il minore – e i sospetti quanto all’uso di sostanze stupefacenti “non trovano una corrispondenza oggettiva con le tavole processuali” (reclamo, pag. 4). L’insorgente considera che i provvedimenti ordinati “penalizzano eccessivamente il piccolo PI 1, poiché violano il suo diritto di avere contatti giornalieri e stare con la mamma” (reclamo, pag. 4).
4.1. L’insorgente critica anzitutto le affermazioni proferite dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16 febbraio 2018 in relazione al presunto abuso di sostanze da parte dell’interessata. Tale abuso non risulta essere mai emerso durante i controlli in gravidanza, e le affermazioni del medico sarebbero fuorvianti in quanto “non ha la prova certa di un presunto passato di tossicodipendenza della reclamante” (reclamo, pag. 5). RE 1 critica il fatto che il medico – pur conoscendo il vissuto della coppia e i loro difficili rapporti – non si sia confrontato con la diretta interessata in merito alle accuse del compagno, invece di “limitarsi a riportare nella segnalazione all’ARP __________ quanto riferitogli da __________, come fosse verità assoluta” (reclamo, pag. 6).
La reclamante censura inoltre il fatto che il dr. med. __________ abbia effettuato delle analisi tossicologiche senza il suo consenso (reclamo, pag. 6).
Nel suo gravame, RE 1 solleva diversi interrogativi su quanto accaduto durante la sua permanenza presso la Clinica __________. La reclamante si chiede per quale motivo i medici le abbiano permesso di allattare al seno PI 1 fino al giorno seguente l’esito delle analisi tossicologiche (benché queste riferissero della presenza di cannabinoidi e anfetamine), e come mai il figlio non abbia mai presentato tracce di stupefacenti in corpo né avuto crisi di astinenza (reclamo, pag. 7). Con riferimento all’allontanamento dalla Clinica, l’insorgente solleva il dubbio che tale gesto sia stato provocato dal calo dell’umore che le era stato riscontrato (baby blues) e per il quale era stato chiesto l’intervento di una psicologa (reclamo, pag. 7). Si chiede peraltro come mai il personale della Clinica non sia stato in grado di sorvegliarla (reclamo, pag. 7). A suo modo di vedere non è corretto definirlo un abbandono, nella misura in cui dagli atti emerge che nella sua permanenza in clinica la madre si è occupata in maniera appropriata del bebè (reclamo, pag. 8).
4.2. La reclamante mette anche in discussione il contenuto del secondo rapporto del dr. med. __________, consegnatole in occasione dell’udienza del 20 febbraio 2018, che riporterebbe i fatti in modo “drammatico e sommario”, in contraddizione con la documentazione della Clinica (reclamo, pag. 8).
Da tali atti emergerebbe infatti che il mattino del 16 febbraio 2018, a seguito degli sbalzi d’umore di RE 1, le era stato riscontrato un baby blues. Nonostante fosse stato convenuto un sostegno specialistico, non è stato possibile contattare la psicologa della Clinica. Il personale non si è nemmeno accorto che la paziente se ne era andata e, al suo ritorno, non ha collegato il suo comportamento con il diagnosticato baby blues (reclamo, pag. 10; replica, pag. 2). La reclamante ha peraltro sempre affermato di aver lasciato la Clinica il 16 febbraio 2018 per andare a recuperare l’ovetto per il rientro a casa con il piccolo PI 1, telefonando regolarmente per interessarsi sul suo stato (reclamo, pag. 11).
L’allontanamento dalla Clinica del 17 febbraio è invece ininfluente in quanto il personale medesimo aveva insistito per le sue dimissioni proprio per quel giorno; anche in quell’occasione, la madre ha comunque sempre telefonato in Clinica per assicurarsi delle condizioni di PI 1 (reclamo, pag. 11).
Infine, la reclamante sostiene come dalle cartelle mediche risulti che essa “è sempre stata molto presente vicino al figlio accudendolo in modo amorevole” (reclamo, pag. 11; replica, pag. 2). Ciò emerge anche dal rapporto della __________che, in qualità di Punto d’Incontro, ha seguito i diritti di visita materni (replica, pag. 3).
4.3. La reclamante censura infine anche il rapporto dell’UAP del 23 febbraio 2018, cui l’Autorità di protezione ha aderito integralmente, nonostante la verifica fosse “tutt’altro che completa ed esaustiva” (reclamo, pag. 12). L’operatrice dell’UAP ha infatti effettuato un solo incontro con i genitori del minore, rifiutando l’espletamento di un sopralluogo a casa di RE 1. Essa si è limitata ad indicare che la versione dei fatti dei genitori divergeva da quella del personale della Clinica, “senza indicare quando e con chi avrebbe parlato” (reclamo, pag. 12-13). L’insorgente lamenta inoltre che vi siano stati dei colloqui con il personale della Clinica senza il suo preventivo svincolo dal segreto medico (replica, pag. 5). Secondo RE 1 sono infine ininfluenti le considerazioni riguardanti il riconoscimento formale di paternità, le difficoltà di coppia non essendo mai state sottaciute (reclamo, pag. 12; replica, pag. 3-4).
4.4. In conclusione, la reclamante sostiene che le considerazioni dell’Autorità di protezione siano arbitrarie. Ritiene in particolare di non aver mai abbandonato il figlio e di non aver mai avuto un comportamento inadeguato durante la degenza in Clinica (reclamo, pag. 13). Il fatto che “in un’unica occasione (!) sarebbe parsa un po’ confusa, non fa sì che essa debba essere condannata”, poiché l’episodio è da ricondurre al baby blues di cui soffriva e che il personale della Clinica __________ – invece di etichettarla come una tossicodipendente – avrebbe dovuto curare (reclamo, pag. 13).
L’insorgente mette in discussione l’accertamento del suo consumo di cannabinoidi e anfetamine, fondato su un test delle urine cui non aveva consentito, e solleva dubbi quanto alla gravità di tali riscontri (reclamo, pag. 13-14).
La reclamante rimprovera infine all’Autorità di protezione di non aver cercato una soluzione di compromesso, piuttosto che affidare il minore ad una famiglia SOS. L’autorità di prime cure ha ignorato la proposta di assumere “un’infermiera pediatrica a tempo pieno che seguisse lei e il bambino 24 ore su 24 e che abitasse presso il suo domicilio” oppure la proposta di sottoporsi a verifiche regolari a domicilio, da effettuarsi dall’UAP (reclamo, pag. 14-15; replica, pag. 2). RE 1 aveva peraltro dato la sua disponibilità a soggiornare, sino al momento dell’assunzione dell’infermiera, presso una struttura protetta con il figlio PI 1 (reclamo, pag. 14; replica, pag. 1). Le misure adottate, invece, “configurano un ingiustificato accanimento” nei suoi confronti (reclamo, pag. 15).
L’insorgente postula dunque l’annullamento dei dispositivi da 1 a 4 della decisione impugnata e la restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, con la sua riconsegna immediata da parte della famiglia SOS; in subordine, l’annullamento dei suddetti punti del dispositivo, con rinvio degli atti all’Autorità di protezione per un nuovo giudizio (reclamo, pag. 17-18).
5. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
5.1. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5a ed. 2014, n. 1291-1292 pag. 847).
Nel caso in cui i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21 giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1298 pag. 850). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850).
L'autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF del 10 novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).
Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve in principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I , ad art. 310 n. 16).
Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).
5.2. Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.
Presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 9 febbraio 2017, inc. 9.2016.183 consid. 3.1; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218 consid. 5.2; v. anche STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).
Secondo la giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), il collocamento di un neonato costituisce un provvedimento estremamente severo e occorrono delle ragioni straordinariamente pressanti (“extraordinairement impérieuses”) perché un bebè possa essere sottratto a sua madre, contro la volontà di quest’ultima, immediatamente dopo la nascita, a seguito di una procedura inaudita parte: tali casi meritano un’attenzione ancor più accresciuta da parte delle Autorità (v. decisione della CorteEDU nella causa Hanzelkovi contro Repubblica Ceca dell’11 dicembre 2014, §72; causa Haase contro Germania, decisione dell’8 aprile 2004, § 91; causa K. e T. contro Finlandia, decisione del 12 luglio 2001, §168; consultabili su: www.hudoc.echr.coe.int; v. anche Meier, L’enfant en droit suisse: quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, in: FamPra 2012 pag. 302).
6. Nel caso concreto, occorre dunque chinarsi sulla privazione del diritto di RE 1 di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, decretata in via cautelare dall’Autorità di protezione il 26 febbraio 2018, dopo averla già sancita in via superprovvisionale il 16 febbraio precedente, quando il minore aveva 3 giorni di vita.
6.1. Non è contestato da parte di RE 1 l’assunto secondo cui il consumo di stupefacenti o di sostanze psicotrope da parte della madre possa mettere in pericolo il bene del figlio: l’insorgente ritiene tuttavia che nel caso specifico non vi siano prove di un tale consumo da parte sua (“la signora RE 1 comprende le preoccupazioni di ARP e UAP, dichiarandosi d’accordo con il modo di procedere in presenza di un genitore in cui vi è sospetto di dipendenza; sostenendo tuttavia che non si tratta assolutamente del suo caso”; Rapporto UAP del 24 aprile 2018, pag. 1, doc. 58 ARP).
Contrariamente a quanto affermato dall’insorgente, dagli atti emergono invece svariati elementi che attestano l’esistenza di un consumo di sostanze psicotrope da parte sua.
In primo luogo, il test tossicologico eseguito su ordine del dr. med. __________ il giorno prima del parto, il 12 febbraio 2018, dà atto di un consumo definito “importante” di cannabinoidi e anfetamine (Rapporto di decorso, pag. 1 doc. 1 ARP; doc. 3 reclamante). Ad analogo esito è giunto l’esame tossicologico effettuato al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ il 19 febbraio successivo, che riferisce di una positività a cannabis e a metamfetamine (Lettera di dimissione __________, pag. 2, allegato a doc. 58 ARP). Il consumo di canapa è stato ammesso, nella misura di uno spinello al giorno e di sigarette alla canapa legali (“canapa light CBD e 1 spinello/die alla sera”; “a partire dai 18-20 anni consumo di THC a scopo ricreativo e ansiolitico”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), ma non durante la gravidanza (“durante la gravidanza non ho mai fumato”, verbale 20 febbraio 2018, pag. 2). RE 1 ha ammesso di aver fatto uso di anfetamine diversi anni or sono, ma ne ha negato un consumo attuale e in gravidanza (“dieci anni fa”, verbale 20 febbraio 2018, pag. 2).
La tesi dell’insorgente, secondo cui il rilevamento di tali sostanze nelle urine potrebbe essere ricondotta alla somministrazione di medicinali dopo il parto (si tratterebbe a suo avviso di un “falso positivo dato da interazione con farmaci analgesici assunti dopo il parto”, Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP) è in contraddizione con gli atti, nella misura in cui il campione analizzato era stato prelevato prima del parto. L’esito negativo a tutte le sostanze del test effettuato spontaneamente il 20 febbraio 2018 è per contro privo di portata in quanto, come anche rilevato dall’Autorità di protezione, dalle analisi è stato riscontrato che il campione d’esame conteneva urina diluita (doc. 4 reclamante).
Quanto affermato nel documento specialistico prodotto dall’insorgente (Relazione di accertamento medico-legale e tossicologico-forense in tema di positività urinaria per sostanze stupefacenti e psicotrope, doc. 6 reclamante) non appare idoneo a confutare le risultanze di cui sopra, nella misura in cui si limita ad osservare che la metodica utilizzata per le analisi “fornisce risultati presuntivi” ed è “idonea a stabilire il sospetto della presenza di una sostanza stupefacente nel campione di urina”, ma non la certezza di tale presenza (pag. 7-8). Un risultato positivo per “amfetamine-metamfetamine” potrebbe infatti anche essere dovuto “dall’assunzione di farmaci quali fentermina, clorentermina, selegina, ecc.” (pag. 8). Seguendo questa logica, l’insorgente avrebbe tuttavia dovuto rendere verosimile o almeno spiegare quali farmaci avrebbe assunto, in gravidanza e poco dopo il parto, tali da poter dare a due riprese una simile positività, ciò che invece non ha fatto, affermando peraltro di non assumere alcun medicamento (“nega assunzione di terapia farmacologica”; “nega (…) assunzione di psicofarmaci dichiarandosi apertamente contraria a rimedi chimici”; Rapporto SPS, pag. 2-3, doc. 31 ARP).
A queste risultanze, già di per sé concludenti quanto ad un consumo di sostante psicotrope ancora quando suo figlio PI 1 era in grembo, si aggiungono gli altri elementi che, sebbene di forza probatoria minore, corroborano tale tesi. RE 1 ha infatti riconosciuto un “passato di tossicodipendenze” (pur negando di aver “più abusato di sostanze stupefacenti nel corso della gravidanza”; Rapporto di decorso, pag. 1, doc. 1 ARP), un pregresso “periodo di depressione con abuso di alcol” (“nelle fasi depressive ha usato fiori di Bach e automedicazione con alcol (vino)”; Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP) e un saltuario consumo di ecstasy all’età di vent’anni (Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP). Pur negando di aver mai assunto sostanze per via endovenosa (Rapporto SPS, pag. 3, doc. 31 ARP), al momento del parto il personale sanitario della Clinica __________ ha riferito all’UAP di non aver potuto posizionare un catetere venoso (Venflon) sulle braccia della paziente a causa dello stato compromesso delle sue vene (Rapporto UAP del 23 febbraio 2018, pag. 2, doc. 8 ARP), che tuttavia la reclamante attribuisce a imprecisati avvenimenti riguardanti “il passato, a quando aveva vent’anni” (verbale 26 febbraio 2018, pag. 2).
Non appare invece significativo il fatto che PI 1 non abbia sofferto, alla nascita, di astinenza, non essendo provato che le sostanze in parola siano atte a provocare una dipendenza fisica nel neonato e una successiva crisi astinenziale. Peraltro, nemmeno l’insorgente lo sostiene, limitandosi a sollevare dubbi in proposito.
Sono dunque prive di fondamento le tesi ricorsuali, secondo cui i sospetti quanto all’uso di sostanze stupefacenti sarebbero privi di riscontri oggettivi. Da questo profilo, la decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche.
6.2. Il consumo/abuso di derivati dalla canapa o di anfetamine da parte di RE 1 non costituisce ad ogni modo l’unico elemento che ha fondato il provvedimento impugnato. L’Autorità di protezione ha infatti dedotto che non fossero date le condizioni sufficienti per garantire una risposta ai bisogni del minore anche dal comportamento tenuto dalla madre durante la sua permanenza presso la Clinica __________ (abbandono del figlio, stato confusionale, disorientato ed instabile).
La reclamante contesta anche tali accertamenti, giustificando i comportamenti che le sono rimproverati dall’Autorità di protezione con il calo dell’umore che le era stato riscontrato dopo il parto (baby blues). A suffragio di tale tesi produce un parere specialistico, che attribuisce “tutto ciò che accadrà dopo il giorno 16.2 (abbandono della clinica, pianti e richieste pressanti di notizie sul figlio)” ad una depressione post partum, “scatenata da un indebito atto vessatorio nei confronti di una gravida in evidente fragile stato emotivo” (Consulenza medico specialistica, pag. 10-11, doc. 5 reclamante).
Tali conclusioni si scontrano tuttavia con quanto emerge dagli atti. L’allontanamento di RE 1 dalla Clinica del 16 febbraio e la crisi di pianto avuta nel corso della telefonata con il personale sanitario che cercava di contattarla non possono essere addebitati ai provvedimenti ordinati dall’Autorità di protezione, già solo per il fatto che essi sono avvenuti prima di un qualsivoglia intervento della medesima. Tali avvenimenti sono infatti già riferiti dal dr. med. __________ nella sua segnalazione del 16 febbraio 2018 (doc. 1 ARP), che ha dato avvio al procedimento e, solo successivamente, alla decisione supercautelare dell’autorità di prime cure. Già per questo motivo, il documento prodotto dall’insorgente non è atto a comprovare le tesi ricorsuali.
Vi è inoltre da rilevare che il tentativo dell’insorgente di ricondurre ad una depressione post partum il suo stato psicofisico alterato non modifica, nella sostanza, la valutazione dell’Autorità quanto all’incapacità (almeno temporanea) di accudire un neonato e quanto alle misure da intraprendere. E’ infatti ininfluente, come visto, la causa della messa in pericolo del minore: poco importa che essa risulti da una colpa materna o da una sua condizione di salute incolpevole, in quanto non si tratta di punire l’insorgente, bensì di tutelare il bene di suo figlio PI 1. A prescindere dalle cause e dalle colpe – notasi che un baby blues era stato riscontrato anche dai medici della Clinica __________ ed è stato menzionato sin dalla segnalazione iniziale all’autorità (Rapporto di decorso 16 febbraio 2018, pag. 1, doc. 1 ARP) – dalle tavole processuali emerge che lo stato di RE 1 era alterato e molto instabile, a tal punto da mettere in discussione una sua presa a carico adeguata del bebè.
Nel corso della procedura, la reclamante ha manifestato un comportamento che contraddice le risultanze oggettive degli atti. RE 1 ha ad esempio sostenuto che le analisi delle urine sono state effettuate contro la sua volontà, mentre dalle cartelle cliniche emerge il contrario (cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A/1B, doc. 3 reclamante: “su ordine medico la paz. raccoglie un campione di urine in mia presenza”; “la p.te era stata informata dell’esame tossicologico e il campione era stato consegnato spontaneamente dalla p.te, ed era anche stato eseguito in presenza di una infermiera del reparto”). Ha altresì sostenuto di aver interrotto l’allattamento di PI 1 in modo autonomo (“perché fuma e beve un po’ di vino ogni tanto”, Rapporto UAP del 23 febbraio 2018, pag. 1, doc. 8 ARP), quando le cartelle riferiscono altro (cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 1A, doc. 3 reclamante: “andiamo insieme dalla pz. e discutiamo sulla possibilità di sopprimere l’allattamento (visto lo screening tossicologico +). La pz. accetta senza discutere (…) colloquio anche con il pediatra dr. __________ che espone alla pz. i rischi per il neonato riguardo al passaggio di sostanze tossiche nel latte materno”). Più recentemente, dopo aver sempre affermato che il figlio è nato dalla sua relazione con __________, a riconoscimento avvenuto la reclamante ha sostenuto che di sicuro egli non è “il più probabile padre” di PI 1 (cfr. e-mail 23 maggio 2018, allegato a doc. 84 ARP). Tale atteggiamento processuale incoerente e contradditorio non fa che suffragare le preoccupazioni espresse dai medici della Clinica e dall’UAP, riprese nella decisione dell’Autorità di protezione, quanto al suo stato psicofisico instabile.
6.3. Questo giudice può convenire sul fatto che definire i suoi due allontanamenti dalla Clinica come degli abbandoni del minore sia eccessivo, nella misura in cui tale comportamento non è mai stato suscettibile di mettere in pericolo il piccolo PI 1. RE 1 sapeva infatti che il minore era in buone mani (del personale curante ma anche del padre, che durante uno dei due allontanamenti era presente in Clinica) e la sua presenza fisica costante non era imprescindibile al benessere del minore, avendo ella già cessato l’allattamento al seno del bebè.
Tuttavia, la gravità dei due gesti non deve essere minimizzata. RE 1 si è infatti volontariamente allontanata dalla Clinica per due giorni di fila (la tesi secondo cui la madre dovesse essere già dimessa il 17 febbraio 2018 è rimasta priva di riscontri), senza dare alcun avviso al personale, rendendosi irreperibile telefonicamente per diverse ore e, successivamente, non dando seguito alla promessa di rientrare (cfr. cronologia degli eventi di cui al Decorso/Focus Ostetricia, doc. 3 reclamante). Tale allontanamento è stato giustificato a posteriori con una serie di spiegazioni confuse (recupero dell’ovetto, perdita delle chiavi, pulizie dell’appartamento sporcato dai cani) e poco verosimili (risulta invece dagli atti che il primo allontanamento ha fatto seguito ad una accesa lite col compagno; cfr. Rapporto di decorso 16 febbraio 2018, pag. 2, doc. 1 ARP).
Alla luce di tali comportamenti, e dello stato di grande agitazione e confusione di cui si dà atto nelle cartelle cliniche (da cui si evince che dopo il secondo rientro in Clinica è stata ventilata anche l’ipotesi di un ricovero a scopo di cura o di assistenza; cfr. Decorso/Focus Ostetricia, foglio 2A, doc. 3 reclamante: “se si dovesse procedere ad un ricovero coatto contattare Avv. __________ per informarla sul luogo di destinazione della paziente”), è corretto dubitare che RE 1 fosse in grado di comprendere il bisogni del minore.
6.4. Nei suoi memoriali, la reclamante contesta anche la proporzionalità della misura adottata.
Alla luce di tutti gli elementi di preoccupazione che emergono dagli atti, la privazione provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, decisa in via cautelare dall’Autorità di protezione, risulta essere la soluzione più adeguata per tutelare il minore nelle more istruttorie, in attesa degli esiti delle ulteriori verifiche che potranno chiarire l’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo per lo sviluppo del minore o meno. La reclamante stessa, peraltro, dopo l’emanazione della decisione supercautelare del 16 febbraio 2018 non si era dichiarata in disaccordo con la misura adottata (“Tutto sommato è contenta che PI 1 sia al sicuro in Clinica e che lei abbia il tempo di valutare come si comporta il padre”, verbale di udienza 20 febbraio 2018, pag. 2).
Nella fattispecie, non si intravvedono altre misure ufficiali meno incisive che avrebbero potuto raggiungere il medesimo risultato, ovvero tutelare efficacemente il neonato a fronte dello stato psicofisico di RE 1 e del sospetto abuso di sostanze da parte di quest’ultima. La reclamante ritiene che l’Autorità di protezione abbia indebitamente scartato la possibilità di collocare il minore presso Casa __________, unitamente a lei, ma dimentica di sottolineare che sin da subito la sua disponibilità ad un tale progetto non è stata incondizionata: RE 1 aveva infatti proposto di soggiornare a Casa __________ soltanto per il tempo necessario alla ricerca di una infermiera pediatrica (da lei assunta e remunerata) che la assistesse, al domicilio, nella cura del figlio. Si trattava dunque di una disponibilità condizionata e temporanea, non vincolata all’espletamento degli accertamenti ritenuti necessari dall’Autorità di protezione, che hanno fondato il provvisorio ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Anche questa censura non merita pertanto accoglimento.
6.5. Occorre invece rilevare che la decisione impugnata ha violato il principio della proporzionalità nel fissare i diritti di visita tra madre e figlio. Come sottolineato a più riprese nel reclamo, dagli atti emerge che durante il soggiorno in Clinica RE 1 si sia sempre comportata correttamente in presenza di PI 1, accudendolo in maniera adeguata.
La circostanza è stata confermata anche in seguito dal Punto d’Incontro che ha monitorato i diritti di visita (cfr. rapporto 9 aprile 2018 della __________, allegato a doc. 13 CDP). Vista la tenerissima età di PI 1, la concessione di relazioni personali sorvegliate della durata di due ore a cadenza settimanale appare eccessivamente restrittiva. Le censure in tal senso sono ad ogni modo ormai superate, l’Autorità di protezione avendo nel frattempo già esteso i diritti di visita con decisione del 16 maggio 2018.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 200.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.