Incarto n.
9.2018.30

Lugano

4 ottobre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1  

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una curatela a favore della minore PI 1

 

 

 

giudicando sul reclamo del 20 marzo 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 febbraio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

 

                                  A.   PI 1 (2015) è stata adottata dalla signora RE 1 con decisioni emanate dalle competenti Autorità del __________ nel luglio-ottobre 2017.

 

                                         Mediante decisione 9 gennaio 2018 (ris. 30/2018), l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), richiamando l’art. 264 CC e partendo dal presupposto che PI 1 era stata collocata in vista di adozione ha: istituito a favore della minore una tutela ai sensi dell’art. 327a CC (dispositivo n. 1); nominato quale tutrice la signora CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore curatele, __________, definendone i compiti (dispositivo n. 2); affidato la vigilanza del collocamento alla signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________ (dispositivo n. 3).

 

                                  B.   Il 31 gennaio 2018 RE 1 si è aggravata contro la suddetta decisione, chiedendo la revoca della tutela, rilevando che l’adozione era stata pronunciata in __________ con sentenza/adozione già registrata in Svizzera dal Servizio centrale dello stato civile e quindi non era possibile la nomina di un tutore ex art. 327a CC, non essendo peraltro in presenza di un collocamento in vista di adozione.

 

                                  C.   In corso di procedura l’Autorità di protezione ha riesaminato la decisione impugnata disponendo, con ulteriore decisione 19 febbraio 2018, a favore della minore, una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominando quale curatrice la signora CURA 1 dell’UAP, settore curatele, __________, definendone i compiti (dispositivo n. 3) ed affidando la sorveglianza del collocamento alla signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________ (dispositivo n. 4).

 

Di conseguenza questa Camera con decisione 26 febbraio 2018 ha dichiarato privo d’oggetto il reclamo del 31 gennaio 2018, stralciando la procedura dai ruoli e ricordando alla reclamante la facoltà di aggravarsi, se del caso, contro la nuova decisione dell’Autorità di protezione.

 

                                  D.   In data 20 marzo 2018 RE 1 ha quindi presentato reclamo pure contro la seconda decisione dell’Autorità di protezione, contestando l’istituzione della curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non si tratterebbe di un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la contestazione dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati dall’Autorità di protezione), essendo la medesima già stata pronunciata in __________ e riconosciuta dall’Autorità competente svizzera.

 

                                  E.   Con osservazioni del 10 aprile 2018 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo, precisando di aver istituito la curatela in virtù del citato art. 17 LF-CAA.

 

                                  F.   Con replica del 22 aprile 2018 la reclamante ha precisato che l’art. 17 FF-CAA invocato dall’Autorità di protezione si applicherebbe alle adozioni in attesa del loro riconoscimento, quindi non alla fattispecie in esame, essendo il riconoscimento già avvenuto. RE 1 precisa poi che nel dispositivo della risoluzione impugnata i compiti assegnati alla curatrice non sono adatti alla situazione, essendo la rappresentanza della minore e il preavviso da parte della curatrice relativi alla “futura adozione”, mentre in concreto l’adozione è già in essere con tutti gli effetti di legge.

 

                                  G.   L’Autorità di protezione non ha duplicato. Questa Camera ha eseguito altri accertamenti presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________, al fine di avere ulteriori ragguagli sulla completezza o meno, in concreto della procedura di adozione. Lo scambio di corrispondenza – dal quale si evince che secondo l’UAP siamo in presenza di un’adozione già accertata e riconosciuta come completa dall’Ufficio dello Stato civile di __________ – è stato trasmesso alla reclamante per eventuali osservazioni.

 

                                  H.   RE 1 in data 22 settembre ha rilevato che il mandato assegnato alla curatrice farebbe riferimento a un “preavviso per una futura adozione”, in modo non conforme all’art. 17 cpv. 2 LF-CAA. Ha inoltre osservato che dalle precisazioni fornite dall’UAP risulterebbe che “i compiti assegnati dal legislatore al curatore” sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione (nella decisione impugnata) all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità di figure incaricate del medesimo compito”. Non sono state richieste altre determinazioni.

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Dagli atti, risulta che PI 1 è nata il 2015 a __________.

                                         L’adozione di PI 1 è stata pronunciata in __________ a favore della signora RE 1 dal __________ il 7 luglio 2017, con decisione confermata in data 16 ottobre 2017 dal __________ (Autorità centrale del __________ in materia d’adozione).

                                         La minore è giunta in Svizzera il 4 dicembre 2017 e l’adozione è stata poi registrata in quanto completa, con decisione cresciuta in giudicato il 10 marzo 2018 dell’Ufficio dello stato civile, __________, come risulta dall’attestazione in tal senso di quest’ultimo Ufficio alla capufficio dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, datata 13 marzo 2018.

 

                                         Nel frattempo, in data 15 dicembre 2017 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), Settore adozioni, __________, ha istato presso l’Autorità di protezione postulando l’istituzione di una curatela conformemente all’art. 17 LF-CAA a favore della minore adottata dalla signora RE 1, proponendo quale curatrice la signora __________ dell’UAP Settore curatele e tutele e informando che per il periodo di validità della curatela la sorveglianza sulla famiglia è assunta dall’assistente sociale PI 2.

                                         Con la medesima istanza l’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di procedere con sollecitudine essendo la minore già in Svizzera dal 4 dicembre 2017.

 

                                         Con decisione del 19 febbraio 2018 – dopo una precedente decisione errata – l’Autorità di protezione ha per finire: istituito a favore della minore PI 1 una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 306 CC e 17 ss. LF-CAA (dispositivo n. 2), nominato quale curatrice la signora __________ dell’UAP, Settore tutele e curatele, __________ (dispositivo n. 3); affidato la sorveglianza del collocamento all’assistente sociale signora PI 2 dell’UAP, Servizio adozioni, __________ (dispositivo n. 4).

 

                                   3.   La reclamante contesta in primo luogo l’istituzione di una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 CC, rilevando che nella fattispecie non si tratterebbe di un collocamento in vista di adozione (da ciò anche la contestazione dell’applicazione degli art. 264 e segg. CC, invocati dall’Autorità di protezione), essendo la medesima già stata pronunciata in __________ e riconosciuta dall’Autorità competente svizzera.

 

                               3.1.   Secondo l’art. 306 cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare.

 

                                         La curatela di rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del rappresentante legale; ciò è il caso segnatamente quando si è in presenza di azioni di accertamento o di contestazione del rapporto di filiazione (accertamento e contestazione di paternità o contestazione del riconoscimento) (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 939-944 pag. 624-627).

 

                               3.2.   Come rettamente evidenziato dalla reclamante, nel caso in esame non sussistono le condizioni per la nomina di un curatore di rappresentanza secondo la norma di legge menzionata, non essendo in presenza di azioni in giustizia – attuali o preventivabili – né di conflitti di interesse tra la madre e la figlia adottata ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC.

                                         Tantomeno una tale nomina si giustifica con riferimento agli articoli 264 e segg. – menzionati dalla decisione impugnata – perché traspare senza dubbio dagli atti che siamo in presenza di un’adozione completa cresciuta in giudicato e quindi di un rapporto di filiazione, già acquisito, tra la signora RE 1 e la minore PI 1.

 

                                         La qualifica della curatela istituita dall’Autorita di protezione con il dispositivo n. 2 della decisione impugnata deve pertanto essere modificata anche a motivo di quanto si dirà nel seguito.

 

                                   4.   La reclamante contesta pure l’istituzione di una curatela ex art. 17 LF-CAA. Sostiene in particolare che detto disposto non si applicherebbe all’adozione ora in esame in quanto essa “è già stata riconosciuta dalla Svizzera prima dell’entrata in Svizzera di sua figlia PI 1”, e “non si deve pertanto più attendere che la stessa sia riconosciuta”, come, a suo dire, reciterebbe l’art. 17 cpv. 1 LF-CAA.

 

                               4.1.   L’art. 23 della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA) stabilisce che l'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

 

                                         In virtù dell’art. 17 Legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA): se il minore è stato adottato prima dell'entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'Autorità di protezione dei minori istituisce una curatela e nomina senza indugio un curatore (cpv. 1); il curatore consiglia e aiuta i genitori adottivi nella cura del minore; se l’adozione non ha estinto i legami giuridici del minore con i genitori del sangue, il curatore aiuta i genitori adottivi che lo desiderano a chiedere un’adozione secondo il diritto svizzero (art. 27 CAA) (cpv. 2); il curatore riferisce all’Autorità di protezione dei minori sull’evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la sua nomina (cpv. 3); la curatela decade per legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell’entrata in Svizzera del minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione; è fatta salva la decisione di misure di protezione del figlio secondo gli art. 307 e seguenti CC (cpv. 4).

 

                                         Gli atti preparatori della LF-CAA e la dottrina forniscono chiare indicazioni sui presupposti per la nomina del curatore in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera del minore e l’operatività di tale curatore.

 

                                         Il messaggio del Consiglio federale n. 98.075 del 19 maggio 1999 – concernente la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, nonché la legge federale relativa a tale Convenzione e a provvedimenti per la protezione del minore, nelle adozioni internazionali – indica che le modalità e la tempistica del riconoscimento dell’adozione straniera in Svizzera non sono un criterio determinante per la messa in atto della curatela giusta l’art. 17 LF-CCA. In tutti i casi di adozione dovrà infatti esserci una figura d’appoggio e di consulenza dei genitori, con più o meno competenze, a dipendenza del tipo di procedura adottiva (curatore o tutore) (FF 1999, pag.4835-4837).

 

                                         In particolare, la normativa citata consente di fornire un accompagnamento ai genitori, anche nei casi in cui il riconoscimento di adozioni pronunciate all’estero senza il periodo di affiliazione rende gli interessati sin dall’inizio giuridicamente genitori del minore e titolari dell’autorità parentale, in particolare senza che la loro idoneità educativa sia stata effettivamente messa alla prova (FF 1999, pag. 4837).

                                         Uno degli scopi della misura appare quindi essere quello di porre su un piano paritario tutte le adozioni pronunciate o riconosciute in Svizzera: il termine massimo di durata della curatela, 18 mesi, garantisce che il minore sarà accompagnato da una persona estranea per un periodo pressoché uguale a quello prescritto se l’adozione fosse stata pronunciata in Svizzera. In tal modo si evita anche una disparità di trattamento flagrante a seconda che lo Stato d’origine del minore rivendichi o meno la competenza per la decisione di adozione (FF 1999, pag. 4837).

                                         Pure la dottrina chiarisce che il curatore dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in cui l’adozione è già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera senza dover rispettare alcun periodo “di prova” (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 372 pag. 234 e n. 1266 pag. 832 con riferimenti).

 

                                         L’Ufficio federale di giustizia, nel suo opuscolo “l’adozione in Svizzera”, precisa che “nei casi in cui l’adozione possa essere automaticamente riconosciuta in Svizzera, all’arrivo del minore in Svizzera sarà nominato un curatore – il cui mandato terminerà al più tardi 18 mesi dopo al sua nomina – per assistere i genitori adottivi” (cfr. opuscolo “l’adozione in Svizzera”, edito dall’Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale federale preposta all’adozione, Berna, 6.3.2).

 

                                         I compiti assegnati al curatore nominato in base all’art. 17 LF-CAA sono analoghi a quelli del curatore nominato ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC; egli dovrà in particolare presentare un rapporto all’Autorità di protezione nel caso sopraggiungessero delle serie difficoltà o al più tardi dopo un anno (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 372, pag. 234).

 

                                         La curatela dell’art. 17 LF-CAA è di conseguenza di una curatela sui generis prevista dal diritto federale per le adozioni perfezionate prima dell’entrata in Svizzera del minore. Viene istituita dall’Autorita di protezione allo scopo di consigliare e aiutare i genitori adottivi nella cura del minore (art. 17 cpv. 2 prima frase LF-CAA), riferire all’Autorità di protezione sull’evoluzione del vincolo di adozione, al più tardi un anno dopo la sua nomina (art. 17 cpv. 3 LF-CAA) e permettere, se necessario, l’adozione di misure di protezione del figlio secondo gli art. 307 e segg. CC (art. 17 cpv. 4 seconda frase LF-CAA).

 

                               4.2.   Come detto sopra, gli atti preparatori della legge e la dottrina confermano che il curatore dev’essere “imperativamente nominato” anche nei casi in cui l’adozione è già stata pronunciata all’estero e riconosciuta in Svizzera senza dover rispettare alcun periodo “di prova” (cfr. sopra consid. 4.1). Pretendere – come parrebbe volere la reclamante – che la norma si applichi solo alle adozioni semplici destinate ad essere trasformate in complete in Svizzera e non, come è il caso per il __________, alle adozioni che raggiungono la completezza già nel paese d’origine, condurrebbe a contraddire lo spirito stesso della norma. Non sarebbe in tal caso garantito il bene di minori con pregressi vissuti difficili. Per altro, a ben guardare, anche per le adozioni che raggiungono la loro completezza all’estero, non può mancare il formale atto di riconoscimento da parte delle Autorità svizzere, che avviene mediante iscrizione dell’adottato nei registri svizzeri, previa verifica della correttezza della documentazione estera. In questo senso va interpretato il volere del legislatore là dove impone la nomina di un curatore per il minore adottato prima dell’entrata in Svizzera e ci si deve attendere che l’adozione vi sia riconosciuta.

 

                                         Detta nomina è, del resto, conforme alla prassi messa in atto dall’Ufficio federale di giustizia, nella sua veste di Autorità centrale in materia di adozioni e attuata da tutti i Cantoni svizzeri in conformità ai disposti svizzeri in materia di adozione per garantire la protezione dell’interesse dei minori adottati ed evitare le possibili disparità di trattamento di cui si è detto più sopra.

 

                                         La nomina della curatrice ex art. 17 LF-CAA appare pertanto necessaria e adeguata, quale misura di accompagnamento della genitrice adottiva, mediante consiglio e aiuto nella cura dell’adottata (cpv. 2 prima frase) e garanzia per l’Autorità di protezione, cui compete la responsabilità di vigilare sul bene del minore (cpv. 3 e 4 ultima frase). L’istituzione di una curatela va dunque confermata, con la riforma del dispositivo 2 della decisione impugnata nel senso che si tratta di una curatela in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera ai sensi della specifica legge federale.

 

                               4.3.   Con riferimento al dispositivo n. 3 lett. b) della decisione impugnata, la reclamante contesta pure che i compiti attribuiti alla curatrice dall’Autorità di prima sede non siano consoni alla situazione, ritenuto che contemplano un suo “preavviso alla futura adozione”.

 

                                         Detto compito attribuito alla curatrice dall’Autorità di protezione non risulta effettivamente conforme ai disposti di legge: il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va quindi modificato di conseguenza.

 

                                         La curatrice avrà pertanto il compito di assistere RE 1 in caso di necessità, fornendo aiuto e consiglio per un periodo massimo di 18 mesi e di presentare, entro un anno dalla sua nomina, un rapporto sull'evoluzione del vincolo di adozione. Non trattandosi di una curatela di gestione dei beni ai sensi degli articoli 394 e segg. CC, il riferimento di cui al dispositivo n. 3 b seconda frase della decisione impugnata, all’obbligo di presentare l’inventario e il rendiconto finanziario e all’esonero da tale obbligo è superfluo. Va di conseguenza stralciato.

 

                               4.4.   La reclamante contesta per finire che “i compiti assegnati dal legislatore al curatore” sono già stati assegnati dall’Autorità di protezione all’assistente sociale PI 2 e di conseguenza ne risulterebbe una “pluralità di figure incaricate del medesimo compito”. Dopo avere istituito la curatela e designato quale curatrice la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore tutele e curatele, l’Autorità di protezione al dispositivo n. 4 della decisione impugnata ha stabilito infatti che “la sorveglianza del collocamento è affidata alla signora PI 2 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore adozioni, __________”. Questa dispositivo va annullato d’ufficio in quanto non siamo in presenza di un collocamento in vista di adozione. Una simile misura sfugge per altro alle competenze dell’Autorità di protezione. Restano riservate le eventuali competenze dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione in materia di sorveglianza delle adozioni. Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata va pertanto modificato di conseguenza.

 

                                   5.   Dato l’esito del procedimento si giustifica di annullare il dispositivo n. 5 della decisione impugnata, ossia l’addebito alla signora RE 1 della tassa per la decisione di prima sede.

 

                                   6.   All’Autorità di protezione, benché parzialmente soccombente, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua condanna al pagamento di ripetibili, non richieste dalla reclamante, che non si è peraltro avvalsa del patrocinio di un legale.

                                         Si prescinde quindi dal prelievo di tasse e spese di giustizia per la decisione di seconda istanza.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza, la decisione 19 febbraio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________, è così riformata:

                                         1.     Invariato.

                                         2.     A favore della minore PI 1, nata il 2015 a __________, figlia adottiva della signora RE 1, nata il 1978, è istituita una curatela in caso di adozione prima dell’entrata in Svizzera ai sensi degli art. 17 e segg. LF-CAA.

                                         3.     Quale curatrice è nominata, per il periodo di 18 mesi a fare tempo dal 4 dicembre 2017 (data di entrata in Svizzera dell’adottata), la signora __________, Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore tutele e curatele, __________ con il compito di:

                                                 a.    consigliare e aiutare RE 1 nella cura della mi-
                                nore PI 1
;

                                                 b.    presentare alla scrivente Autorità, trascorso un anno dalla
                                sua nomina, un rapporto sull’evoluzione del vincolo di ado-
                                zione;

                                                 c.    segnalare in ogni tempo alla scrivente Autorità eventuali
       necessità di misure di protezione della figlia adottiva.

                                         4.     Restano riservate eventuali competenze dell’Ufficio dell’Aiuto e della protezione, Settore adozioni, in materia di vigilanza sulle adozioni.

                                         5.     Annullato.

                                         6.     Invariato.

                                         7.     Invariato.

 

                                   4.   Si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

 

                                   5.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

                                         -

                                         -

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.