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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera di protezione del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Lardelli, presidente, Bozzini e Grisanti |
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vicecancelliera |
Dell'Oro |
sedente per statuire nella procedura ex art. 444 cpv. 4 CC promossa con istanza del 16 aprile 2018 da
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Autorità regionale di protezione __________, |
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contro |
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Autorità regionale di protezione __________,
e contro
Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la determinazione dell’autorità territorialmente competente per adottare le misure di protezione in favore di PI 1 ( 2015) |
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2015 a __________ dalla relazione fra __________ e __________, che l’ha riconosciuta il 2015.
B. Con decisione supercautelare del 23 dicembre 2015 (n. 267/2015) dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________) i genitori sono stati privati della custodia sulla figlia, che è stata collocata presso una famiglia affidataria. La privazione della custodia e il collocamento della minore sono stati successivamente confermati con decisione del 25 gennaio 2016 (n. 13/2016; doc. 1 istanza).
C. In data 3 marzo 2016 (ris. n. 46/97) l’Autorità di protezione __________ ha approvato la convenzione stipulata da __________ e da __________ che, oltre a disciplinare il mantenimento e il diritto alle relazioni personali, prevedeva l’esercizio congiunto da parte dei genitori dell’autorità parentale sulla figlia (doc. 2 istanza).
D. Con scritto del 13 luglio 2017 (doc. 3 istanza) l’Autorità di protezione __________ ha trasmesso l’incarto riguardante PI 1 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________), chiedendo a quest’ultima di assumere il dossier in considerazione del trasferimento a __________ della madre della minore.
E. L’Autorità di protezione __________ ha in seguito contattato l’Autorità di protezione __________ per informare che la competenza territoriale apparteneva, a suo avviso, all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione __________), nel cui comprensorio è domiciliata la famiglia affidataria ove è collocata PI 1. L’Autorità di protezione __________ ha quindi provveduto a trasmettere sia l’incarto, sia la richiesta iniziale a tale autorità (doc. 4 istanza).
F. Con scritto del 2 ottobre 2017 l’Autorità di protezione __________ ha informato l’Autorità di protezione __________ di non ritenere data la propria competenza, ritornando l’insieme della documentazione all’Autorità di protezione __________ (doc. 7 istanza).
G. Il 3 novembre 2017 l’Autorità di protezione __________ ha dunque scritto ad entrambe le altre autorità coinvolte, ribadendo la propria posizione. L’Autorità di protezione __________, nel caso persistesse nel suo rifiuto di assumere la misura, è stata invitata a rivolgersi direttamente all’Autorità di protezione __________, competente in precedenza, e non a lei. In tale ipotesi è stato suggerito all’Autorità di protezione __________ di intraprendere una procedura ex art. 444 cpv. 4 CC dinnanzi alla Camera di protezione (doc. 8 istanza).
H. Con scritto del 5 marzo 2018, l’Autorità di protezione __________ ha ribadito all’Autorità di protezione __________ di ritenerla competente, in considerazione del domicilio a __________ della madre di PI 1, detentrice dell’autorità parentale, con riferimento alla giurisprudenza di questa Camera (doc. 10 istanza).
I. Il 16 aprile 2018 l’Autorità di protezione __________ ha dunque adito questa Camera, sottoponendole la questione della competenza territoriale così come previsto dall’art. 444 CC. Riassumendo la fattispecie e in considerazione della giurisprudenza prolata sinora, l’Autorità di protezione __________ ritiene che la competenza territoriale spetti all’autorità del luogo di residenza della minore, vista la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della minore, l’assenza di un loro domicilio comune e l’esercizio congiunto dell’autorità parentale.
L. Nelle sue osservazioni datate 30 aprile 2018, l’Autorità di protezione __________ si è rimessa al giudizio della Camera, affermando comunque di considerarsi competente sulla scorta dei principi giurisprudenziali applicabili al caso. Ha altresì sottolineato di non condividere la posizione dell’Autorità di protezione __________, secondo cui l’istituzione di una curatela educativa in favore della minore – caldeggiata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione in un recente rapporto (di seguito, UAP) – sia di sua competenza o di competenza dell’Autorità di protezione __________.
M. Nelle sue osservazioni datate 7 maggio 2018, sollecitate da questa Camera, l’Autorità di protezione __________ ha considerato di non essere territorialmente competente, in quanto né __________ (domicilio della madre di PI 1) né __________ (luogo di residenza della minore) rientrano nel proprio comprensorio.
N. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
1.Occorre anzitutto osservare che la competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere non è in discussione. Criterio determinante per stabilire la competenza internazionale è infatti lo Stato di residenza abituale del minore (cfr. art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato, LDIP; art. 5 par. 1 della Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011). Nella fattispecie, si tratta chiaramente della Svizzera, ove PI 1 risiede dalla nascita. L’eventuale residenza del padre in __________ (di cui si dirà al consid. 4.2), e la nazionalità __________di tutte le parti coinvolte sono dunque circostanze prive di rilevanza nel caso concreto.
2.Ai sensi dell’art. 444 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza. Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorità che considera competente (cpv. 2); se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che potrebbe esserlo (cpv. 3). Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (cpv. 4). Per il rinvio operato dall’art. 314 cpv. 1 CC, la norma è applicabile per analogia anche alle procedure concernenti i minori.
Giusta l’art. 2 cpv. 2 in initio LPMA, l’autorità giudiziaria di reclamo è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella sua composizione plenaria (sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 4; sentenza CDP del 26 gennaio 2018, inc. 9.2017.254, consid. 4; sentenza CDP del 12 febbraio 2018, inc. 9.2017.200, consid. 1).
3. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme del diritto civile materiale (art. 444 e art. 450 e segg. CC) occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012, Modifica della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell’8 marzo 1999, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
4. L’Autorità di protezione __________ ha adito questa Camera, conformemente all’art. 444 cpv. 4 CC, dopo uno scambio di opinioni infruttuoso con le Autorità di protezione __________ e __________.
4.1. Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. L’autorità di protezione territorialmente competente per PI 1 è dunque quella del suo domicilio.
4.2. Giusta l’art. 25 cpv. 1 CC il domicilio del figlio sotto l’autorità parentale è quello dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, quello del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi, è determinante il luogo di dimora.
Per stabilire dove sia domiciliata PI 1, visto l’esercizio dell’autorità parentale congiunta da parte dei genitori, occorre dunque determinare in primis se questi ultimi hanno un domicilio comune.
4.3. Come affermato nei memoriali prodotti in corso di procedura, dalla banca dati movimento della popolazione (MovPop) risulta effettivamente che __________ ha lasciato il comune di __________, trasferendosi dapprima a __________ e successivamente, con effetto al 1° maggio 2016, a __________.
La situazione abitativa di __________, padre della minore, è per contro meno chiara. Dagli atti emerge che quest’ultimo – seppur in possesso soltanto di un permesso per frontalieri (poi ritiratogli; cfr. rapporto Servizi sociali comunali __________ 9 ottobre 2015, pag. 1) – ha convissuto a __________ con __________ dal 1° giugno 2015 (Rapporto di segnalazione 3 settembre 2015, pag. 1). Il 30 novembre 2015 ha dovuto lasciare l’appartamento in cui conviveva con la madre di PI 1, in quanto entrambi diffidati dal locatore ex art. 257f CO a seguito di ripetuti episodi di violenza domestica, sfociati in sette interventi della Polizia cantonale (Rapporto di segnalazione 3 settembre 2015, pag. 1). A seguito di tali atti, il 26 settembre precedente __________ era stato anche oggetto di una decisione di allontanamento della Polizia cantonale, poi confermata con decreto 28 settembre 2015 del Pretore del Distretto di __________ (inc. SE.2015.345), che gli faceva divieto di tornare nell’appartamento di __________ fino al 5 ottobre 2015.
Dal mese di dicembre 2015 __________ ha trovato una sistemazione a __________ (“ho trovato un posto dove stare a __________ in una casetta da campeggio”, verbale ARP __________ n. 94 del 10 dicembre 2015), Comune ove risiede anche parte della sua famiglia d’origine. Non risulta che la coppia abbia più convissuto stabilmente (cfr. rapporto Servizio medico psicologico 18 aprile 2016, pag. 9; rapporto UAP 25 luglio 2016, pag. 4).
Da un recente rapporto dell’UAP emerge che egli convive ora con una nuova compagna e il di lei figlio a __________ (rapporto UAP 5 aprile 2018, pag. 2). Nella banca dati MovPop non risulta tuttavia alcuna iscrizione a suo nome, né a __________ né altrove in Ticino, né attuale né per il passato (data di consultazione: 11 luglio 2018).
Pur non essendo possibile accertare con esattezza l’attuale domicilio civile del padre __________, l’esame degli atti e la consultazione della banca dati MovPop permettono comunque di escludere che egli sia domiciliato nel medesimo luogo di __________, ovvero a __________ (ciò che peraltro nemmeno le Autorità di protezione __________ e __________ sostengono). Il criterio del domicilio comune dei genitori non può dunque trovare applicazione nella fattispecie.
4.4. Se i genitori non hanno un domicilio comune, come in concreto, l’art. 25 cpv. 1 CC prevede che il domicilio del figlio derivi da quello del genitore che ne ha la custodia.
Anche questo criterio di collegamento risulta tuttavia inapplicabile al caso di PI 1, nella misura in cui entrambi i genitori sono stati privati della custodia su di lei già nel dicembre 2015 (decisioni 23 dicembre 2015, n. 267/2015 e 25 gennaio 2016, n. 13/2016).
4.5. L’art. 25 cpv. 1 CC prevede infine che, in tutti gli altri casi, faccia stato il luogo di dimora del minore. Tale principio giuridico non è oggetto di alcun dibattito dottrinale (cfr. DTF 135 III 49, consid. 5.3.3: “Rechtlich besteht übereinstimmung”).
PI 1 risiede stabilmente presso una famiglia affidataria di __________ dal momento del suo collocamento, nel dicembre 2015. Il suo domicilio non può dunque che situarsi in quel comune, nel comprensorio dell’Autorità di protezione __________ (art. 1 ROPMA). L’incarto relativo a PI 1 deve pertanto essere assunto da tale autorità, come indicato nell’istanza promossa dall’Autorità di protezione __________, che merita accoglimento.
4.6. Non meritano particolare esame le (scarne) argomentazioni giuridiche dell’Autorità di protezione __________, secondo cui la competenza decisionale spetterebbe all’autorità del domicilio della madre. Tale conclusione si fonda su una pronuncia resa da questa Camera in applicazione dell’art. 25 cpv. 1 CC, riferita tuttavia ad una fattispecie non paragonabile a quella oggetto della presente procedura, già solo perché in quel caso la madre del minore era l’unica titolare dell’autorità parentale su di lui (cfr. decisione del 26 gennaio 2018, inc. CDP 9.2017.254, consid. 4-5; cfr. anche DTF 133 III 305 consid. 3.3).
5. In considerazione della particolarità del procedimento, che coinvolge quali parti in causa solo le due autorità di protezione in conflitto (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 444 CC n. 29), si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza è evasa ai sensi dei considerandi.
§. L’Autorità regionale di protezione __________, è territorialmente competente per pronunciare delle misure di protezione in favore di PI 1.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.