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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello |
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giudice Franco Lardelli |
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visto il reclamo 27 giugno 2018 proposto da
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RE 1
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contro
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Autorità regionale di protezione __________, |
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ritenuto
in fatto
e in diritto
che con decisione 12 giugno 2018 (ris. n. 385), l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha confermato la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito istituita in favore del signor RE 1 ai sensi degli art. 394 e 395 CC, esonerando la curatrice in carica e nominando al suo posto il signor __________;
che con reclamo datato 27 giugno 2018 l’Associazione __________ si è aggravata avverso la suddetta decisione, in nome e per conto di RE 1, chiedendone l’annullamento, con protesta di tasse e spese di ogni natura, la sospensione della curatela “per un periodo variabile dai 6 ai 12 mesi, al termine del quale l’ARP __________ valuterà la situazione e prenderà una decisione definitiva”, e la consegna di “copia dei testi clinici somministratigli dal dottor Dr. __________, affinché venga valutata da uno specialista della rete __________” (reclamo, pag. 5);
che il potere di rappresentanza della suddetta associazione si fonda su una procura rilasciata il 16 maggio 2018 dall’interessato (reclamo, allegato 1);
che la validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio dal giudice;
che ai sensi dell’art. 450f CC, per quanto non disciplinato dal Codice civile medesimo trovano applicazione per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti;
ai sensi dell’art. 21 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), per quanto non disciplinato dagli art. 443 e seguenti CC, ai procedimenti definibili mediante una decisione dell’Autorità regionale di protezione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), “riservate le norme che seguono”;
che fra le predette “norme che seguono” figura l’art. 25 cpv. 1 LPMA (che corrisponde all’art. 25 cpv. 1 della previgente Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, LTut) secondo il quale “le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore”;
che tale disposto – inserito nel capitolo delle “norme comuni” della “procedura davanti all’Autorità amministrativa”, quindi applicabile certamente anche alle Autorità di prima sede – costituisce una lex specialis rispetto all’art. 21 cpv. 1 prima frase LPAmm, in base al quale le parti compaiono di persona o per mezzo di un procuratore munito di sufficiente mandato, senza che quest’ultimo debba ottemperare a particolari requisiti (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 15 LPamm n. 3);
che il tenore dell’art. 25 cpv. 1 LTut (oggi l’art. 25 cpv. 1 LPMA) è identico all’art. 40 del previgente Codice di procedura civile ticinese (CPC TI), cha recitava: “le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore” (cpv. 1);
che tale codice consacrava il precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 CPC TI), ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC);
che occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che l’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC lascia certo ai Cantoni la facoltà di estendere la rappresentanza processuale in alcune materie specifiche a commissari e agenti pubblici, rispettivamente a rappresentanti professionalmente qualificati; trattasi tuttavia di procedure e materie estranee a quella di cui trattasi nella fattispecie qui in esame, sicché non occorre soffermarsi sulle stesse;
che va anche ricordato che la rappresentanza professionale in materia civile, laddove il concetto di rappresentanza professionale deve essere interpretato in senso ampio e si estende anche alle attività di tipo non contenzioso svolto dinanzi a un’autorità giudiziaria (Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale (art. 4 LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori di servizi (art. 21 LLCA);
che una procedura ricorsuale davanti alla Camera di protezione – ossia una Camera appartenente alla Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello, chiamata tra l’altro ad applicare, nelle materie di sua competenza, norme del Codice civile (da art. 388 a art. 449c CC, 450 segg. CC), come pure a verificarne l’applicazione – può essere introdotta solo da patrocinatori professionali legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA);
che restano riservati i compiti di rappresentanza che incombono ai curatori già operativi, conformemente al diritto materiale applicabile (art. 390, 394 CC), che secondo le circostanze potranno essere affiancati o sostituiti da un curatore di rappresentanza nella procedura, ai sensi dell’art. 449a CC – che nel nostro Cantone deve disporre dei requisiti sopramenzionati del patrocinatore professionale – se la rappresentanza esistente si avvera insufficiente (CommFam Protection de l’adulte, Steck, N. 20 ad art. 449a CC);
che in considerazione dell’esistenza di tariffe (cfr. www.__________, consultato il 17 luglio 2018) e visto lo scopo dichiarato di attivarsi in un numero indeterminato di casi, senza che esista un nesso di prossimità particolare con la persona rappresentata (cfr. reclamo, pag. 2: “rappresentare i propri associati davanti alle ARP, agli organi di revisione delle stesse, davanti ai gradi di giudizio interni alla Svizzera e davanti a quelli sovranazionali”), la rappresentanza dell’interessato da parte dell’associazione __________ non può che essere qualificata “di tipo professionale” (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 68 CPC n. 8);
che l’associazione __________ non adempie palesemente i requisiti – né in relazione alla LLCA né per procedura e materia – che la abilitano alla rappresentanza professionale nel settore della protezione del minore e dell’adulto in prima e in seconda istanza;
che sulla scorta di tali principi occorre dunque concludere che l’associazione __________ non può essere ammessa a rappresentare in giudizio RE 1;
che di transenna si rileva peraltro che da un sommario esame delle argomentazioni addotte nel reclamo e del relativo petitum sorgono serie perplessità sull’effettiva capacità di tale associazione di difendere in maniera appropriata gli interessi di RE 1, con costi (tasse e spese) che, in caso di soccombenza, andrebbero a carico dell’interessato;
che in particolar modo desta non poca preoccupazione la liberatoria fatta sottoscrivere dall’associazione __________ a RE 1, unitamente alla procura (reclamo, allegato 2), mediante la quale l’associazione si è fatta autorizzare a pubblicare in internet la documentazione – per sua natura, altamente sensibile – consegnata dall’interessato, con il preventivo diniego da parte dell’associazione dell’assunzione ogni di responsabilità per l’ulteriore diffusione di tali contenuti da parte di terzi;
che giusta l’art. 449a CC l’autorità di protezione degli adulti ordina, se necessario, che l’interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche;
che, in considerazione di quanto sopra – visto anche il tenore della liberatoria sottoscritta da RE 1 – appare necessario nominare d’ufficio all’interessato un curatore di rappresentanza che lo assista nelle procedure davanti all’Autorità di protezione e alla Camera di protezione e proceda, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la personalità del curatelato;
che, con la nomina del curatore di rappresentanza, è senz’altro garantita la correttezza della procedura (CommFam Protection de l’adulte, Steck, N. 3 ad art. 449a CC) e quindi la trasparenza dell’operato dell’Autorità, nel rispetto dell’obbligo di discrezione che il legislatore federale ha codificato all’art. 451 CC a tutela delle persone bisognose di una misura di protezione, che sono, per loro natura, vulnerabili, ed esposte all’agire di terzi che possono approfittare della loro vulnerabilità per finalità non consone alla loro protezione;
che al curatore di rappresentanza va impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare la motivazione dell’allegato ricorsuale e per riformulare le richieste di causa;
che l'avv. __________, si è dichiarato disponibile ad assumere la curatela di rappresentanza dell’interessato;
che la regolamentazione relativa all’assunzione dei costi del curatore di rappresentanza è di competenza del diritto cantonale (Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 449a CC n. 26 e segg.);
che a norma dell'art. 19 LPMA i costi di gestione della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall'autorità di protezione (cpv. 2);
che in considerazione del compito conferitogli, al curatore viene riconosciuto un onorario orario di fr. 180.– (art. 18 cpv. 1 ROPMA);
che resta riservata la facoltà di RE 1 di designare in ogni tempo un rappresentante professionale che adempia i requisiti sopramenzionati, nella misura in cui dimostrerà di poter provvedere personalmente al pagamento dei costi di patrocinio;
decreta
1. L’associazione __________, non è ammessa a rappresentare in giudizio RE 1.
2. A RE 1 è designato un curatore di rappresentanza nella persona dell’
avv.__________
con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti all’Autorità regionale di protezione __________ e alla Camera di protezione del Tribunale d’appello e procedere, se del caso, alle azioni necessarie a tutelare la personalità del curatelato.
3. All’avv.__________ è impartito un termine suppletorio di 30 giorni per completare la motivazione dell’allegato ricorsuale e per riformulare le richieste di causa contenute nel reclamo.
4. Per le prestazioni fornite, l’avv. __________ avrà diritto ad un onorario orario di fr. 180.– nonché al rimborso delle spese.
5. I costi della curatela sono a carico di RE 1; se questi non vi potrà far fronte, essi saranno anticipati dall’Autorità regionale di protezione __________.
6. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
7. Notificazione:
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Comunicazione:
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giudice Franco Lardelli
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.