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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo presentato il 20 dicembre 2020 da
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RE 1 |
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contro |
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la decisione 14 dicembre 2020 (n. PS. 2020.156) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica mediante la quale ha respinto il ricorso interposto da RE 1 il 27 novembre 2020 contro la decisione di mantenimento del suo ricovero a scopo di cura e assistenza decisa il 17 novembre 2020 dall’Autorità regionale di protezione __________
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letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 (1960) riceve sostegno dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dal 2016. Negli scorsi anni egli è stato soggetto a numerosi ricoveri.
B. All’inizio del 2019 il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ ha chiesto un intervento dell’Autorità di protezione per valutare un collocamento a scopo di assistenza di RE 1. Anche una figlia dell’interessato ha chiesto l’intervento dell’Autorità di protezione. In febbraio 2019 egli è quindi stato ricoverato a scopo di assistenza presso la clinica __________.
C. Con decisione 6 giugno 2019 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e nominato la signora __________ quale curatrice, per l’assistenza della sua persona, con il compito di rappresentarlo anche in ambito medico-sanitario.
D. Dopo un ricovero presso l’Ospedale regionale di __________, dapprima in cure intense e in seguito in medicina, a seguito anche dell’intervento del Servizio psico-sociale (SPS) di __________, con decisione supercautelare 5 maggio 2020 il Presidente dell’Autorità di protezione ha disposto l’immediato ricovero di RE 1 a scopo di cura e di assistenza all’Ospedale __________, conformemente all’art. 426 CC. Al dispositivo n. 2 della decisione, il Presidente dell’Autorità di protezione ha disposto che, dopo la degenza nel nosocomio __________, l’interessato doveva essere ricoverato, con effetto immediato alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________. Il ricovero è quindi avvenuto il 5 maggio 2020 ed è stato confermato con decisione 14 maggio 2020. Nella stessa decisione è pure stata indicata la competenza dell’Autorità di protezione per la dimissione dell’interessato con l’invito alla direzione della CPC di avvisare non appena le condizioni per il ricovero non saranno più adempiute, mentre il trasferimento in un’altra struttura esige una preventiva autorizzazione dell’Autorità di protezione, mediante nuova decisione.
E. Il 16 luglio 2020, i medici curanti in clinica psichiatrica hanno inoltrato all’Autorità di protezione e a questa Camera una richiesta “di esprimersi favorevolmente per un collocamento in una struttura idonea in modalità coattiva successivamente al periodo di ricovero in Clinica”.
F. Con decisione 2 novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile un’istanza 12/14 ottobre 2020 di RE 1 tendente alla sua dimissione dalla CPC, trasmettendola per competenza all’Autorità di protezione (v. inc. CDP 9.2020.136).
G. In data 17 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto l’istanza di RE 1 del 12/14 ottobre 2020, confermato il ricovero a scopo di cura e assistenza disposto con decisione 14 maggio 2020 e ordinato il trasferimento dell’interessato “nella struttura di __________, cura dell’alcolismo, Centro residenziale, a __________, con effetto immediato” (disp. 1). Contestualmente l’Autorità di protezione ha confermato la propria competenza per la dimissione, secondo l’art. 428 cpv. 1 CC (disp. 2). Ha quindi indicato che la direzione della struttura __________ è invitata ad avvisare l’Autorità di protezione non appena le condizioni di ricovero non saranno più adempiute, precisando che il trasferimento eventuale in altra struttura esige una preventiva autorizzazione dell’Autorità di protezione, mediante nuova decisione (disp. 3). Ai medici di riferimento è stato chiesto di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un rapporto in merito alla situazione personale dell’interessato (disp. 4).
H. Contro la suddetta decisione RE 1 è insorto il 27 novembre 2020 presso la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica LASP). Il ricorso è stato respinto con decisione 14 dicembre 2020 nella quale la suddetta Commissione ha confermato la decisione di ricovero, evidenziando quanto emerso dai rapporti peritali relativamente al progressivo peggioramento dello stato di salute di RE 1, ai rischi che comporta l’assenza di critica nei confronti della malattia ed alla pericolosità derivante da un suo rientro al domicilio.
I. RE 1 si è aggravato a questa Camera con reclamo 20/22 dicembre 2020, chiedendo l’annullamento della decisione 14 dicembre 2020 della Commissione giuridica LASP. Egli contesta l’utilità di un ricovero e sostiene di essere in grado di provvedere a sé stesso, ritenendosi cambiato e affermando di non avere più problemi di alcolismo.
L. L’interessato è stato sentito presso la CPC in data 29 dicembre 2020. In tale occasione egli ha ribadito di opporsi al ricovero presso il Centro di __________, non ritenendolo una misura adeguata in quanto lo priverebbe dei suoi rapporti sociali. Egli ha ribadito di reputarsi in grado di gestirsi autonomamente e senza aiuti, che considera inutili.
M. Con scritto del 7 gennaio 2021 la Commissione giuridica LASP ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare al reclamo.
N. In data 13 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione 17 novembre 2020, constatando la mancanza di critica della malattia ed evidenziando come RE 1 soffra di patologie importanti. Secondo l’Autorità di prime cure un rientro al domicilio è da escludere, in considerazione pure del fallimento dei tentativi fatti nel passato.
O. Con osservazioni 14/18 gennaio 2021 gli specialisti della Clinica psichiatrica cantonale hanno evidenziato le patologie riscontrate in RE 1, la sua assenza di coscienza del bisogno di cure e una prognosi negativa rispetto ad un ipotetico progetto di dimissione al domicilio, che viene ritenuto pericoloso anche in considerazione dei vari tentativi eseguiti negli anni scorsi, tutti falliti. I medici concludono quindi che l’inserimento in un istituto idoneo offra le adeguate garanzie di cura.
Considerato
in diritto
1. Ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999. In virtù del principio della lex posterior, la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50 cpv. 3 LASP, che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale amministrativo.
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare, dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP, benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico e istituzionale attuale, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Ai sensi dell’art. 426 CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3). L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).
A norma dell’art. 428 CC l’Autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di dimissione (cpv. 2).
L’art. 426 CC richiede che siano soddisfatte le tre condizioni cumulative, vale a dire una causa di collocamento (disturbo mentale, deficit mentale o stato di grave abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che non può essere fornito altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato permettente di soddisfare le esigenze di assistenza della persona collocata o di garantirgli le cure necessarie (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di assistenza può essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente menzionate nell'articolo 426 CC, la persona ha bisogno di assistenza personale, ovvero la sua situazione richiede assistenza e gli è garantita la protezione in senso stretto (DTF 134 III 289 consid. 4; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596).
La dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto di “turba psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria, vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno, demenze, nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o farmacodipendenza (cfr. STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del 13.10.2015, consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier, op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).
In virtù del principio di proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione non possa essere garantita se non con una misura di collocamento, vale a dire che altre misure, come l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le cure ambulatoriali siano o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti essere considerato come ultima ratio ed è pertanto necessario esaminare tutte le misure alternative meno lesive della posizione giuridica dell'interessato (Meier, op. cit., n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245 s.). Tenuto conto del principio di proporzionalità, una delle condizioni legali per il collocamento è quindi che l'assistenza o le cure necessarie non possano essere fornite altrimenti. In particolare ciò può verificarsi quando la persona interessata non abbia coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero (DTF 140 III 101 consid. 6.2.3 e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del 21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere necessiti di un trattamento in istituto, che può avere successo solo se sia assicurato senza interruzioni (STF 5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.2).
La terza condizione posta dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che permetta di soddisfare il bisogno di assistenza della persona interessata e di fornire il trattamento necessario (cfr. Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p. 302; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
3. Con la decisione impugnata, la Commissione giuridica LASP ha confermato la risoluzione con la quale l’Autorità di protezione ha disposto a favore di RE 1 il ricovero a scopo di assistenza con effetto immediato presso la struttura di __________. La citata Commissione ha ritenuto sussistere una causa di collocamento e un bisogno di assistenza, dichiarando per altro rispettato il principio della proporzionalità. Ha pure accertato l’idoneità dell’istituto prescelto dall’Autorità di protezione per il collocamento, condividendo “le conclusioni peritali secondo cui il Centro __________, specializzato nella cura delle dipendenze, sia certamente da considerarsi una struttura adeguata alle necessità di cura e assistenza di RE 1”.
3.1. Le patologie di cui soffre il reclamante e il bisogno di assistenza, accertati dall’Autorità di protezione in quanto rilevati da diversi medici, sono stati confermati dalla Commissione giuridica LASP, che ha evidenziato che l’interessato è noto “per numerosi ricoveri in ambito psichiatrico nel contesto di una sindrome da dipendenza etile” (decisione impugnata, pag. 3) e la sua condizione clinica è andata peggiorando “non solo dal punto di vista psichico ma anche per quanto riguarda il diabete mellito di tipo II conseguente a pancreatiti croniche alcol indotte”. La suddetta Commissione ha rilevato di ritenere necessarie le misure adottate dall’Autorità di protezione in ragione pure di quanto emerge dalla perizia demandata al dr. med __________, che con rapporto 14 dicembre 2020 ha evidenziato “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool”, “totale assenza di critica della malattia e quindi delle gravi limitazioni sia psichiche che fisiche che lo predispongono a seri rischi sulla vita, sulla salute e su danni alle cose se non opportunamente monitorate in modo costante”. Il perito ha pure osservato che “la condizione internistica è di gravità tale da costituire un concreto rischio per la vita” di RE 1, concludendo che “dal punto di vista psichico la prognosi risulta sfavorevole in assenza di una presa a carico strutturata e un percorso di disintossicazione a lungo termine”.
Anche secondo questo giudice – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante relativamente alla necessità (secondo lui non data) del bisogno di assistenza – emerge palesemente che tutti i professionisti e la curatrice hanno confermato una situazione di grave disagio psichico che determina l’esigenza di protezione. Si osserva infatti che già nel 2017, nell’ambito di un ricovero disposto dall’Autorità di protezione a scopo di perizia, risultava che RE 1 era affetto da una sindrome di dipendenza da alcol e che a quel momento era già stato ricoverato sei volte presso la CPC nel corso dei due anni precedenti, mentre era “lecito supporre” che la prognosi non fosse positiva e che il paziente potesse “andare incontro ad ulteriori ricadute”. Già a quel momento, i medici evidenziavano che RE 1 appariva totalmente acritico e minimizzante in merito alla problematica di dipendenza dall’alcol. Negli anni successivi la prognosi è stata confermata dai fatti ed il collocamento più recente in Clinica psichiatrica ha fatto seguito ad un ricovero in cure intense presso l’Ospedale __________, il cui rapporto di dimissione del 4 maggio 2020 evidenzia diverse patologie importanti che lasciano pensare ad un peggioramento rispetto alla situazione degli anni scorsi (“1. scompenso diabetico cheto acidotico grave su Dg 2 e Dg 3 attuale stato comatoso 10/15(…); 2. diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente (…); 3. sindrome da dipendenza da alcool; 4. F.25.1 disturbo psico affettivo, tipo depressivo F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive; 5. Insufficienza renale acuta di origine prerenale stadio KDIGO AKI II (…); 6. BPCO GOLD II su tabagismo attivo; 7. Insufficienza renale acuta su cronica in contesto di diabete mellito e ipertensione arteriosa; 8. Epatite prevalentemente coleastica (...); 9. Ipertensione arteriosa in trattamento (…); 10. Frattura limitante superiore di L1 su trauma contusivo”). La serietà e gravità delle condizioni di salute mentale e fisica di RE 1 e il bisogno di assistenza sono pertanto innegabili.
3.2. La necessità di un collocamento si palesa quindi evidente da un punto di vista medico ed è certificata da tutti gli specialisti. In particolare, il 14/18 gennaio 2021 nelle osservazioni alla presente procedura, i medici curanti presso la Clinica psichiatrica hanno confermato di ritenere il collocamento in istituto la miglior soluzione per RE 1, precisando che esso fornisce “maggiori garanzie di associarsi ad una prognosi migliore sia relativamente alla dipendenza dall’alcol sia per quanto riguarda le patologie somatiche, come anche suggerito dal decorso relativamente favorevole durante l’attuale ricovero”. Anche secondo questo giudice, la situazione clinica del reclamante, con i conseguenti rischi per la sua salute e la sua vita, è tale da giustificare un ricovero senza il suo consenso, risultando peraltro che tutti i tentativi eseguiti al domicilio non hanno avuto successo e le ricadute, sempre più gravi, hanno posto concretamente a rischio la vita dell’interessato. In definitiva, quindi, la decisione impugnata appare rispettare il principio di proporzionalità e non può prestarsi a critiche, ritenuto che nessuna altra misura quale il collocamento appare adatta alla tutela del benessere e della vita dell’interessato e a fornirgli le cure di cui necessita.
3.3. In merito all’istituto prescelto per il collocamento, occorre innanzitutto ricordare che la valutazione e la decisione sull’idoneità dell’istituto spetta, in questo caso, all’Autorità di protezione, ritenuto che la nozione di “istituto idoneo” fa parte delle condizioni materiali del collocamento ed è parte della forza formale di res judicata della decisione (Meier, op. cit., n. 1205 pag. 585; dec. CDP inc. no. 9.2016.195/197, del 16 gennaio 2017). Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha scelto e ritenuto idoneo il Centro residenziale di __________ sito a __________ e la Commissione giuridica LASP – confermando la scelta dell’Autorità di prima sede – ha evidenziato che “un istituto è idoneo quando adempie, sia da un punto di vista organizzativo che delle competenze e capacità del personale, ai requisiti necessari alla cura ed assistenza che necessita la persona colpita dalla misura del ricovero (Geiser/Etzenberger, Basler Commentar, ZGB I, 5a edizione 2014, N. 37, ad art. 426 CC)”, specificando peraltro che “idoneo non significa ottimale” (cfr. Meier, op. cit., n. 1203, p. 584).
Emerge dagli atti che nella procedura dinnanzi alla Commissione giuridica LASP i responsabili del Servizio per le dipendenze __________, con scritto 24 novembre 2020, hanno presentato opposizione al ricovero di RE 1 presso il loro Centro residenziale di __________. Questo a motivo del loro non coinvolgimento da parte dell’Autorità di protezione e di un mancato accertamento internistico e psichiatrico fatto da loro eseguire “da parte del Dr. __________ e della Drssa __________” e di una loro “valutazione finale … completata da un colloquio con il diretto interessato e della rete esterna che si occupa della sua presa a carico”. I menzionati responsabili di __________ hanno dunque prudenzialmente ritenuto il RE 1 non idoneo al percorso terapeutico previsto a motivo dell’apparente mancata adesione dell’interessato. Tale opposizione non è stata riproposta dinnanzi a questo giudice, ma una simile giustificazione “prudenziale” appare, da sola, in contrasto con la “carta dei valori” di __________ secondo la quale “la mancanza di motivazione al trattamento da parte dell’utente non deve essere causa di discriminazione e l’atteggiamento del personale deve contribuire allo sviluppo della motivazione”. Un simile principio, senz’altro condiviso da questo giudice, appare quindi contrario ad una discriminazione di pazienti che come il reclamante non si mostrano del tutto motivati al trattamento. Nel caso concreto, RE 1 risulta del resto essere stato astemio durante tutto il periodo di degenza in Clinica psichiatrica, ciò che può far ben sperare sugli eventuali risultati di un trattamento specialistico, adatto a consolidare la sua asserita volontà di non abusare più di alcolici (cfr. verbale di udienza del 29 dicembre 2020 a cura di questo giudice).
La valutazione eseguita dall’Autorità di protezione, confermata dalla Commissione giuridica LASP, relativamente all’idoneità del Centro residenziale di __________, non può dunque che essere sostenuta anche da questa Camera, ritenuto che l’istituto appare presentare tutte le qualità richieste dalla situazione clinica dell’interessato.
3.4. A titolo abbondanziale, in merito all’obbligo di accettazione del paziente da parte dell’Unità terapeutica residenziale (UTR), ai sensi della Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP), appare utile precisare quanto segue. In virtù dell’art. 25 LASP, il responsabile dell’UTR deve ratificare la decisione di collocamento. Nel caso in cui esso ritenga non sussistano i requisiti di cui all’art. 24 LASP, non ratifica la decisione, prende provvisoriamente i provvedimenti opportuni e ne informa l’Autorità competente a norma dell’art. 20 LASP. Solo tale Autorità sarà quindi competente per modificare la decisione di collocamento.
L’obbligo di accettare un paziente è esplicitamente previsto da alcune leggi sanitarie cantonali. Esso può tuttavia anche essere dedotto implicitamente da alcune altre legislazioni cantonali, a tre condizioni: il tipo di assistenza o di trattamento da fornire alla persona sia nel mandato di prestazione dell’istituto, il diritto sanitario cantonale obblighi l’istituto ad accettare qualsiasi paziente che abbia bisogno del tipo di cure che dispensa e che la struttura disponga della capacità di accogliere una persona supplementare (CommFam Protection del l’adulte, Guillod, ad art. 426 CC N. 72).
Nel nostro Cantone a norma dell’art. 5 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) “ogni persona ha diritto a prestazioni sanitarie scientificamente riconosciute; esse dovranno essere adeguate alla esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del principio dell’economicità; sono riservate le disposizioni del diritto penale concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie trasmissibili”. Guillod (op cit. N. 73 ad art.426 CC) cita la legge ginevrina quale esempio da cui possa essere dedotto un obbligo implicito di accettazione, ossia l’art. 44 cpv.1 della Loi genevoise sur la santé che indica che “toute personne a le droit d’être soignéé dans une institution de santé privée au benefice d’un mandat de prestations, pour autant que les soins requis entrent dans la mission de cette institution”. Questa norma non si discosta da quanto previsto dalla Legge sanitaria ticinese. In simili circostanze, a mente di questo giudice, un’unità terapeutica riabilitativa quale è il Centro residenziale per alcolisti di __________ – che rientra nella rete cantonale degli Enti che collaborano con l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale – rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, potrebbe quindi in definitiva essere anche obbligato ad accogliere il paziente menzionato. La questione può qui restare aperta, perché comunque, la decisione dell’Autorità di protezione ora contestata non ha per oggetto un obbligo fatto al Sevizio per le dipendenze __________ di accettare il collocamento del signor RE 1, rispettivamente, di proseguire nella presa a carico dello stesso nel proprio Centro residenziale di __________.
4. Visto quanto precede il reclamo va respinto. Gli oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza: tasse e spese processuali sono quindi poste a carico di RE 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.