Incarto n.
9.2020.183

Lugano

10 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

e

 

RE 2

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

per quanto riguarda la revoca della curatela generale e la contestuale istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa in favore di

 

PI 1

rappr. da: RA 1

 

giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dal dr. med. RE 1 e da RE 2 contro la decisione emanata il 26 novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto

                                  A.   PI 1, nato il 2001, soffre di un ritardo evolutivo e di una tetraplegia spastica a seguito di un grave disturbo perinatale.

 

                                  B.   Con scritto 18 marzo 2019 RE 2, madre di PI 1, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore del figlio, in vista del raggiungimento della maggiore età.

 

                                  C.   In considerazione del parere del pediatra, PI 1 non è stato sentito dall’Autorità di protezione. L’udienza di discussione dell’11 aprile 2019 ha avuto luogo in presenza della madre e del marito di quest’ultima.

 

                                  D.   Con decisione 16 aprile 2019 (ris. n. 148) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando CURA 1 quale curatore generale.

 

                                  E.   Con scritto 3 giugno 2020 PI 1 si è rivolto personalmente all’Autorità di protezione, postulando la nomina di un altro curatore, senza pregressi legami con la madre, e investito unicamente delle sue questioni amministrative e finanziarie. Con lettera 16 luglio 2020 la responsabile della struttura Scuola di vita autonoma di __________ ha contattato l’Autorità di protezione per segnalare l’inadeguatezza del curatore di PI 1, considerato troppo condizionato da RE 2. Con lettera 16 settembre 2020 PI 1 ha chiesto la modifica della misura in suo favore, da curatela generale – ritenuta eccessiva – a curatela amministrativa.

 

                                  F.   All’udienza tenutasi il 12 novembre 2020 dinnanzi all’Autorità di protezione, alla presenza anche della madre RE 2 e del curatore generale CURA 1, PI 1 ha ribadito la sua richiesta di ridurre la portata della misura di protezione, da curatela generale a curatela di rappresentanza con gestione dei beni senza privazione dei diritti civili. Ha tuttavia accettato che il mandato di curatore rimanesse affidato a CURA 1.

 

                                  G.   Con decisione 26 novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) l’Autorità di protezione ha revocato la curatela generale e istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Quale curatore è stato nominato CURA 1, con il compito di rappresentare l’interessato nella gestione delle incombenze amministrative (segnatamente dinnanzi ad autorità, uffici e servizi pubblici, nelle relazioni con assicurazioni, locatori, Postfinance, banche ed altri privati) e il compito di gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza dell’interessato.

                                  H.  Contro tale decisione è insorto, con reclamo 18 dicembre 2020, il dr. med. RE 1, “in accordo con la madre Sig.ra RE 2”, ritenendo necessario mantenere una curatela generale in favore di PI 1 e preannunciando di aver già chiesto l’effettuazione di una valutazione neurocognitiva del paziente.

 

                                    I.   Con scritto 11 gennaio 2021 il curatore CURA 1 ha aderito alle richieste del dr. med. RE 1, ritenendo che la curatela generale tuteli maggiormente l’interessato. Nelle sue osservazioni 28 gennaio 2021 l’Autorità di protezione si è invece riconfermata nella decisione impugnata, sollevando dubbi quanto alla legittimazione del medico curante ad interporre reclamo.

 

                                  L.   Vista la posizione del curatore, con decisione 29 gennaio 2021 questo giudice ha nominato a PI 1 un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC, nella persona dell’avv. RA 1. Nelle sue osservazioni 4 marzo 2021, il curatore di rappresentanza ha chiesto che il gravame venisse dichiarato irricevibile o, in subordine, respinto nel merito. L’avv. RA 1 ha inoltre postulato l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per il suo assistito.

 

                                  M.   Il dr. med. RE 1 non ha replicato personalmente. Nel suo memoriale di replica 30 marzo 2021 RE 2 ha per contro postulato l’accoglimento del reclamo con il ripristino della curatela generale il favore del figlio oppure, in subordine, lo svolgimento di una perizia medica per una valutazione neuro-cognitiva di PI 1.

 

                                  N.   Con duplica 20 aprile 2021 PI 1, per il tramite del suo curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, si è riconfermato nelle sue richieste di giudizio. Né il curatore CURA 1, né l’Autorità di protezione hanno presentato ulteriori scritti.

 

 

Considerato

 

in diritto

 

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   Occorre anzitutto chinarsi sulla legittimazione attiva dei reclamanti, dr. med. RE 1 e RE 2.

 

                               2.1.   Né il dr. med. RE 1 né RE 2 sono parti al procedimento di protezione concernente PI 1 ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo può tuttavia essere conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

                                         Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

                                         La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

                                         Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

                                         Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

 

                               2.2.   Nel caso concreto, in base ai principi evocati sopra RE 2 è sicuramente persona vicina a suo figlio PI 1, col quale convive. In sede di replica, la reclamante ha spiegato che “la mia preoccupazione è solamente quella che mio figlio, sentendosi libero di agire, possa sottoscrivere documenti o effettuare operazioni su pressioni di terzi, di cui non si rende conto né del contenuto né delle conseguenze” (pag. 2). Dichiarando di agire con l’intento di tutelare gli interessi del figlio, occorre pertanto riconoscere a RE 2 la legittimazione a ricorrere contro la decisione dell’Autorità di protezione che alleggerisce i provvedimenti di protezione in favore di PI 1.

 

                                         Per quanto attiene al dr. med. RE 1, che ha presentato in prima persona il reclamo “in accordo con la madre”, occorre invece considerare quanto segue. Per le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung handelt, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1). Nel suo scritto, il dr. med. RE 1 non motiva in alcun modo la sua legittimazione al reclamo. Egli non si qualifica neppure come medico curante dell’interessato, circostanza che sembra emergere dagli altri atti dell’incarto (e-mail 24 giugno 2020 di PI 1 all’Autorità di protezione “io oggi sono alle 14 al centro medico di __________ dal medico”) benché risulti che almeno fino al mese di settembre 2019 PI 1 sia stato seguito dal pediatra dr. med. __________ (cfr. scritto curatore 13 settembre 2019).

                                         Il dr. med. RE 1 ha rinunciato a prendere posizione sulle osservazioni delle altre parti al procedimento, in particolare sulle censure sollevate dall’Autorità di protezione in merito alla sua legittimazione al reclamo, ragion per cui questo giudice non dispone di elementi che permettano di stabilire un suo – neppure preteso – legame di vicinanza con PI 1 ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

                                         Il dr. med. RE 1 non dispone peraltro neanche di una legittimazione in qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC, non avendo fatto valere alcun interesse giuridico proprio nella vertenza.

                                         La sua impugnativa non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

                                         Si giustifica pertanto di considerare solo RE 2 come legittimata ad interporre reclamo contro la decisione dell’Autorità di protezione qui in oggetto.

 

                                   3.   RE 2 censura la decisione dell’Autorità di protezione di convertire la curatela generale in essere in favore di PI 1 in una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC.

 

                               3.1.   Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato la sua precedente decisione del 16 aprile 2019, mediante la quale aveva istituito in favore di PI 1 una curatela generale, e riferito che l’interessato aveva chiesto di essere sentito. L’Autorità di prime cure ha riferito che in sede di udienza egli “ha spiegato di essere in grado di curare i propri interessi personali, segnatamente di decidere sulla sfera medica e di assumere impegni contrattuali, chiedendo pertanto di ridurre la portata della misura di protezione (…) limitandola al disbrigo amministrativo ed alla gestione delle rendite e della sostanza, senza privazione dei diritti civili” (decisione impugnata, pag. 1). Secondo l’Autorità di protezione, “appaiono a questo punto date le premesse per la revoca della curatela generale” e l’istituzione di una curatela ai sensi degli art. 394-395 CC (decisione impugnata, pag. 1).

 

                               3.2.   La reclamante contesta la scelta dell’autorità di prime cure di revocare la curatela generale e la limitazione dei diritti civili precedentemente decretate. A suo parere, “PI 1 non ha la capacità di discernere il contenuto di un documento legale, medico o di qualsivoglia natura e ancor meno di sottoscrivere un documento o contratto comprendendo appieno e con raziocinio il contenuto e la responsabilità che la firma comporta”, e “rifiuta le cure mediche prescrittale da medici senza alcun giustificato motivo” (replica, pag. 1).

                                         RE 2 contesta inoltre l’accertamento dell’Autorità di protezione secondo cui il figlio non sarebbe affetto da una durevole incapacità di discernimento, nella misura in cui non vi sono accertamenti peritali in tal senso agli atti e l’autorità non dispone di specifiche competenze in merito (replica, pag. 1). La reclamante afferma di essere stata più volte “chiamata ad intervenire per evitare prese di posizione di mio figlio PI 1 che, non solo risultano errate, ma spesso del tutto contrarie anche ai suoi propri interessi” (replica, pag. 1). RE 2 postula dunque il ripristino della curatela generale in favore del figlio oppure, in subordine, lo svolgimento di una perizia per una valutazione neuro-cognitiva di PI 1.

 

                               3.3.   Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

 

                                         Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437).

 

                                         In generale, le condizioni previste per l’istituzione di una curatela (art. 390 CC) devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

                                         Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

 

                                         Per l’istituzione di una curatela generale è necessario venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di conoscenze e competenze necessarie), a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

                                         Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC; ad es. DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con rif.).

 

                               3.4.   Nella fattispecie, salta agli occhi come la misura di protezione richiesta dalla madre risulti sproporzionata rispetto alle condizioni mediche e al bisogno di protezione di PI 1.

                                         Dalle indicazioni del pediatra risulta che l’interessato “soffre di un ritardo evolutivo e di una tetraplegia spastica in seguito ad un grave disturbo perinatale” e che durante l’adolescenza sono insorti “degli atteggiamenti di tipo psicotico legati in parte anche alla non comprensione delle situazioni contingenti”, disturbi che limitano la sua capacità di provvedere ai suoi interessi sia personali che amministrativi (scritto 12 marzo 2019 dr. med. __________). Il pediatra ha espresso dubbi sulla sua capacità di “comprendere interamente la portata delle misure che verranno intraprese nei suoi confronti, senza una spiegazione complementare adeguata” (scritto 12 marzo 2019 dr. med. __________). Con scritto 2 aprile 2019 il pediatra si esprimeva per conto della rete (composta anche da assistente sociale, psicologa, ergoterapista, fisioterapista e docente della scuola speciale) riferendo di una grave situazione in seno alla famiglia a seguito dei “grossissimi conflitti” causati dal comportamento di PI 1 (“discussioni, liti continue in casa, aggressioni fisiche del ragazzo sulla madre, che viene da lui picchiata, rifiuto totale di assumere dei medicamenti che gli abbiamo prescritto per diminuire la sua violenza; rifiuto di seguire dei corsi formativi, rifiuto di usare una carrozzina elettrica che potrebbe garantirgli una certa indipendenza, rifiuto di entrare in una istituzione, rifiuto di entrare in un gruppo con altri disabili”) e del desiderio di tutelare l’intero nucleo familiare con “l’allontanamento almeno temporaneo in un’istituzione” e “la designazione di un curatore esterno alla famiglia” (scritto 2 aprile 2019 dr. med. __________, pag. 1).

                                         Appare evidente che gli accertamenti in questione non siano sufficienti per fondare una curatela generale, come invece fatto dall’Autorità di protezione con decisione 16 aprile 2019, senza peraltro neppure sentire l’interessato.

                                         Non risulta che l’Autorità di protezione abbia successivamente proceduto ad ulteriori approfondimenti medici, che non sono stati richiesti né al dr. med. __________, psichiatra curante di PI 1 dal mese di giugno 2020 (cfr. sua e-mail 10 novembre 2020), né ad altri specialisti in qualità di periti.

                                         La valutazione neuro-cognitiva richiesta dal dr. med. RE 1 al servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ – cui si accenna nel reclamo 18 dicembre 2020 – è posteriore alla decisione impugnata e non è stata dunque presa in considerazione dall’Autorità di protezione. Da quanto riferito in essa non sembrano essere comunque adempiuti i presupposti di una misura così incisiva come quella richiesta dalla madre, già solo per il fatto che “il paziente si presenta da solo all’appuntamento: si mostra ben orientato lungo gli assi spazio-temporali ed è in grado di fornire attendibili informazioni autobiografico-personali”, è “collaborante e motivato all’indagine”, “manifesta più volte il desiderio di voler eseguire al meglio le prove al fine di dimostrare, attraverso l’esito della valutazione, la capacità di poter decidere in autonomia della propria persona” (valutazione 26 gennaio 2021, pag. 2). Se l’accertamento ha evidenziato “un disturbo cognitivo caratterizzato da deficit attentivi ed esecutivi, con difficoltà di memoria di lavoro e di controllo, aprassia costruttiva, rallentamento esecutivo, di ragionamento logico-referenziale, parziale consapevolezza e minimizzazione dei disturbi”, non sono emerse criticità per quanto attiene al “funzionamento della memoria anterograda verbale”, le “capacità di apprendimento e di richiamo libero differito” sono state definite buone e le abilità linguistiche “adeguate sia sul versante espressivo-produttivo che ricettivo” (valutazione 26 gennaio 2021, pag. 2). Al di là delle debolezze riscontrate nel referto, è palese che una condizione clinica come quella evidenziata dai medici del servizio di Neurologia è molto lontana dalla situazione di grave disabilità psichica e di (durevole) incapacità di discernimento che sono i presupposti per l’istituzione di una curatela generale, considerata una ultima ratio del diritto di protezione.

                                         In considerazione del fatto che ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138), e che il diritto dell’essere umano all’autodeterminazione è l’espressione fondamentale della sua dignità (cfr. Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6431 e sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.233, consid. 5), le richieste di RE 2 di ripristinare una curatela generale – condivise anche dal curatore in carica – devono pertanto essere respinte.

 

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dei reclamanti dr. med. RE 1 e RE 2, in ragione di ½ ciascuno. Essi rifonderanno, sempre in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'200.- a PI 1 a titolo di spese ripetibili.

                                         Visto l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da PI 1 contestualmente alle osservazioni al reclamo deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc. 5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 4).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo, consistenti in:

 

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

 

                                         sono posti a carico del dr. med. RE 1 e RE 2, in solido, in ragione di ½ ciascuno.

                                         Il dr. med. RE 1 e RE 2 rifonderanno, in solido e in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'300.- a PI 1 a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di PI 1 è stralciata in quanto priva di oggetto.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.