Incarto n.
9.2020.90

Lugano

1 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Perucconi-Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

patr. da: PR 1

 

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

 

 

 

 

 

per quanto riguarda l’istituzione di una tutela a favore della figlia PI 1

 

 

giudicando sul reclamo del 18 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   PI 1 è nata a __________ il  2016 dalla relazione tra RE 1 (1986), cittadino svizzero residente a __________ e PI 2 (2000), cittadina __________ di ignota dimora. Genitori e figlia hanno convissuto in __________ durante i primi anni di vita della minore e si sono separati nel 2018.

                                  B.   In data 26 marzo 2018 il servizio sociale del Comune di __________ ha disposto urgentemente un’approfondita indagine psico-sociale e valutazione delle capacità genitoriali del padre e della madre, dopo aver rilevato una situazione preoccupante e precaria.

                                         Il 23 ottobre 2018 RE 1 ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di __________ la delega alle “competenti Autorità svizzere del Canton Ticino, previa se del caso rogatoria, a verificare” la sua “idoneità e capacità genitoriale”.

                                         Con documento 16 novembre 2018 l’Azienda dei Servizi alla persona del __________ ha concluso che la situazione di PI 2 e RE 1 fosse di pregiudizio alla minore e ha chiesto l’apertura di un procedimento presso il Tribunale dei Minorenni a tutela di PI 1, con la finalità di ottenere per la madre una valutazione psicodiagnostica sulla personalità e sulle competenze genitoriali e il prosieguo della presa a carico presso il SERT. Per il padre ha invece suggerito un mandato ai Servizi sociali del Canton Ticino per un’accurata indagine socio-ambientale sulla sua figura genitoriale e sui nonni paterni, oltre a una valutazione psicodiagnostica e un avvio della presa a carico presso il servizio dipendenze svizzero per escludere l’abuso di eventuali sostanze stupefacenti/alcool.

 

                                  C.   Il sostituto procuratore della repubblica Dott.ssa __________, ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di __________ in data 28 febbraio 2019 l’adozione urgente di provvedimenti a favore di PI 1, in particolare l’affido della minore all’ente territorialmente competente e il suo urgente collocamento presso una struttura idonea unitamente alla madre o da sola, in attesa delle valutazioni sull’idoneità del padre. Con dichiarazione 22 marzo 2019 la madre ha affidato per un periodo di un mese la bambina al padre in Svizzera.

                                         Con decisione 4 aprile 2019, depositata l’11 maggio 2019, il Tribunale per i minorenni di __________ ha rilevato la necessità di adottare provvedimenti temporanei sulla responsabilità genitoriale “il cui esercizio appare disfunzionale da parte di entrambi i genitori”, rilevando gravi problematiche nel nucleo famigliare, in particolare la dipendenza da sostanze stupefacenti della madre e una situazione non chiara rispetto all’abuso etilico del padre. Ha quindi limitato provvisoriamente e urgentemente “la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e di cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi, anche educativi, delegati all’Ente” affidando temporaneamente PI 1 al Comune di residenza (__________) e incaricando l’Ente affidatario di valutare un collocamento più idoneo, oltre a regolamentare i rapporti della minore con il padre, “con modalità inizialmente osservate e protette esprimendosi per un progetto possibilmente condiviso da entrambi i genitori che sia adeguato ai bisogni della minore”. Ha inoltre ordinato un’accurata indagine psicosociale sulla situazione del nucleo anche allargato di entrambi i genitori, in collaborazione con i servizi competenti per il luogo di residenza del padre e un’accurata valutazione psicodiagnostica sui genitori e sulla situazione della minore, dando incarico di avviare un adeguato intervento di supporto e sostegno a favore della stessa. Ha quindi convocato i genitori presso il Tribunale.

                                         Tramite dichiarazione del 7 maggio 2019, PI 2 ha acconsentito che la figlia abitasse con il padre a __________, fino a decisione sulla custodia da parte del Tribunale dei minorenni di __________.

 

                                  D.   Dal 1° maggio 2019 PI 1 risulta domiciliata a __________ con il padre RE 1. Con decisione 16 maggio 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), settore famiglie e minorenni, __________, un mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale, indicando di voler trasmettere un rapporto al più presto. L’Autorità di prima istanza ha pure dato incarico al medesimo servizio di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1, mediante rapporto da presentare entro quattro mesi. Ad RE 1 l’Autorità ha fatto ordine di sottoporsi a controlli a sorpresa e sorvegliati all’__________, mirati ad appurare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.

                                         L’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha reso un primo rapporto intermedio il 13 giugno 2019 e una valutazione il 3 ottobre 2019, nella quale conclude che RE 1 dispone di sufficienti capacità genitoriali per gestire la minore ma necessita di un supporto.

 

                                  E.   Tramite decisione 19 dicembre 2019 la Corte d’Appello di __________ ha dichiarato inammissibile il reclamo interposto il 21 maggio 2019 da RE 1 contro la decisione 4 aprile 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, postulante di essere reintegrato nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale e di ottenere l’affidamento e la custodia esclusiva della minore. La Corte d’Appello di __________ ha rilevato che trattandosi di un provvedimento temporaneo adottato in via provvisoria e urgente, il decreto non era impugnabile in quanto non ha carattere decisorio e definitivo, precisando inoltre che le “incertezze che ancora accompagnano la posizione del padre (…) contribuiscono a riscontrare una situazione nella quale, in ogni caso, nessuna modifica è opportuno attuare rispetto al regime stabilito dal decreto”.

 

                                  F.   Con scritto 2/7 gennaio 2020 la Segreteria Magistrati del Tribunale dei minorenni di __________ ha comunicato all’Autorità di protezione che non assumerà provvedimenti prima che i servizi sociali abbiano completato le indagini, dopodiché valuterà i provvedimenti opportuni “non potendo però intervenire al di fuori della propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero”.

 

                                  G.   In data 2 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha organizzato un incontro volto alla presentazione di un tutore per PI 1. RE 1 non si è presentato.

 

                                  H.   Con decisione 14 luglio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a favore di PI 1, nominando quale curatore il signor CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo in applicazione dell’art. 450c CC.

 

                                    I.   Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 agosto 2020. Egli sostiene che il procedimento pendente in __________ sia ormai superato e che a suo avviso l’Autorità svizzera deve quindi entrare nel merito della procedura, confermare l’attribuzione a lui della custodia della figlia e assegnargli l’autorità parentale. Subordinatamente, RE 1 chiede che nel caso in cui ciò non avvenga, la tutela di PI 1 sia affidata ai nonni paterni, in considerazione della loro dichiarata disponibilità. Contestualmente al reclamo RE 1 ha presentato istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.

 

                                  L.   L’Autorità di protezione ha chiesto ed ottenuto una proroga per presentare le proprie osservazioni, poi inoltrate in data 8/9 ottobre 2020. Essa chiede di respingere il reclamo, precisando di ritenere necessaria l’istituzione di una tutela a favore di PI 1, lasciando intendere di essere in attesa di ulteriori decisioni da parte delle autorità __________. Precisa inoltre di non aver mai ricevuto richieste volte a nominare i nonni paterni in qualità di tutori.

 

                                         L’ordinanza per l’assegnazione del termine fissato ad PI 2 per presentare le proprie osservazioni – notificata tramite invio postale raccomandato – è tornata al mittente, con l’indicazione “irreperibile”. Questa Camera, in applicazione dell’art. 19 LPAmm, l’ha quindi pubblicata sul Foglio ufficiale n. 76/20 del 22 settembre 2020, senza tuttavia ottenere dalla madre alcun riscontro.

 

                                  M.   Con replica 10 novembre 2020 RE 1 si lamenta che l’Autorità di protezione, malgrado il tempo trascorso e le comunicazioni delle Autorità __________, non avrebbe intrapreso nulla. Egli sostiene di non avere problemi di etilismo o di tossicodipendenza e di ritenere che i nonni paterni siano stati valutati nell’ipotesi di affidare loro la tutela di PI 1. Fa riferimento ad uno scritto inviato in tal senso all’Autorità di protezione, osservando che “il ricorso a risorse esterne deve rimanere un’ultima ratio”.

 

                                  N.   L’Autorità di protezione e la madre non hanno presentato alcuna duplica.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

 

                                   2.   La decisione impugnata è stata intimata dall’Autorità di protezione il 14 luglio 2020 tramite invio postale raccomandato, non ritirato da RE 1. Dopo essere stata rinviata al mittente il 23 luglio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.46.102702.00030993 – Raccomandata R Svizzera), è stata rispedita tramite posta A, come risulta da una dichiarazione da parte dell’Autorità di protezione del 25 agosto 2020 (a conferma di quanto asserito dal reclamante che nel reclamo indica quale data di intimazione della decisione il 14/23 luglio 2020). Il reclamo è giunto alla scrivente Camera il 20 agosto 2020 e di conseguenza risulta tempestivo.

 

                                   3.   Giova preliminarmente chinarsi sulla competenza territoriale dell’Autorità di protezione e di questo giudice, che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.

 

                               3.1.   Ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).

 

                                         Giusta l’art. 7 par. 1 della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

 

                                         L’art. 7 par. 2 della Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione di tale Stato.

 

                                         Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).

 

                                   4.   L’Autorità regionale di protezione __________ e il Tribunale per i minorenni di __________ sembrano essersi posti il quesito della competenza e, a tale proposito, hanno intrattenuto anche uno scambio di corrispondenza.

                                         Dagli atti emerge che con decreto 4 aprile/11 maggio 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, confermato dalla Corte d’Appello di __________ con decisione 19 dicembre 2019, la responsabilità genitoriale di RE 1 e PI 2 sulla figlia PI 1 è stata limitata anche relativamente alle decisioni relative al collocamento e la minore è stata affidata al Comune di residenza, che a quel momento era stato individuato nel Comune di __________. Nel frattempo, risulta che i genitori si erano già accordati sullaffidamento della bambina alle cure del padre, prima per una vacanza dal 22 marzo fino al 22 aprile 2019 (cfr. scritto 22.3.2019 sottoscritto da entrambi i genitori) e, in seguito, a tempo indeterminato (cfr. dichiarazione 7 maggio 2019 della madre, che ha acconsentito che la figlia prendesse “residenza presso l’abitazione del padre (…) fin quando il Tribunale dei minori di __________ non avrà deciso per la custodia”. PI 1 – cittadina svizzera – dal 1° maggio 2019 risulta di conseguenza domiciliata a __________ (cfr. certificato di domicilio rilasciato il 17 maggio 2019 e dati personali iscritti nel MOVPOP Movimento cantonale della popolazione, consultato il 1° febbraio 2021). A richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2 gennaio 2020, la Giudice Delegata del Tribunale per i minorenni di __________ dr.ssa __________ ha specificato che la bambina si è trasferita in Svizzera con il padre dopo l’emissione del decreto e che nel frattempo sono state avviate indagini non ancora completate, mentre da parte delle autorità __________ “non sarà assunto nessun altro provvedimento” fino a conclusione delle verifiche. In ogni caso la Giudice ha precisato di non poter “intervenire al di fuori della propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero e non più sul territorio”. Ha quindi puntualizzato che “si tratta di una situazione molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito alla competenza”.

 

                                         Ora, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata cita l’art. 9 della LDIP, secondo il quale se un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Riportando la giurisprudenza, l’Autorità di protezione aggiunge inoltre che “l’autorità deve dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante con la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa, se invece non vi è alcuna chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della causa”. Sembra quindi che l’Autorità di protezione abbia fondato la propria competenza considerando che l’autorità __________ prenderà nuovamente posizione a completamento della procedura avviata con il provvedimento provvisorio e urgente del 4 aprile 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, confermato il 12 dicembre 2019. L’Autorità di prime cure evidenzia infatti che “non vi sono più stati sviluppi, a ciò ha concorso anche la chiusura dei tribunali, per la situazione di emergenza” (cfr. decisione impugnata, pag. 6). Anche nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione lascia intendere di essere ancora in attesa di ulteriori decisioni da parte delle autorità __________.

 

                                         A mente di questo giudice, come rettamente ricordato dal Giudice Delegato del Tribunale per i minorenni di __________ dr.ssa __________ nel suo scritto del 2 gennaio 2020, occorre in ogni caso valutare la competenza delle autorità __________ ad eventualmente emanare delle decisioni definitive a protezione della minore, ritenuta la sua residenza in Svizzera dal 1° maggio 2019. Il trasferimento, avvenuto illecitamente ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, dura a tutt’oggi da oltre venti mesi, e di conseguenza rientra nella fattispecie dell’art. 7 par. 2 lett. b) della Convenzione. Secondo questo disposto le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore “abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente”.

                                         Va ricordata pure la costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente centro d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Occorre pertanto ritenere che la residenza abituale di PI 1 è oggi certamente a __________ e lo era anche al momento dell’emanazione della decisione impugnata, il 14 luglio 2020, essendo trascorso oltre un anno dal trasferimento della bambina. Trasferimento peraltro noto anche alle autorità __________, che nulla hanno intrapreso per determinarne il ritorno in __________ (cfr. al proposito lo scritto 27 giugno 2019 dell’Azienda di Servizi alla persona del __________ al Tribunale per i Minorenni di __________ e all’Autorità di protezione, in cui “si precisa che il sig. RE 1 era stato invitato a riaccompagnare la bambina in __________ già per i primissimi giorni di maggio, ciò allo scopo di consentire allo scrivente servizio di intervenire in un collocamento più idoneo della minore stante la situazione di tossicodipendenza della madre e la capacità genitoriale del padre da indagare; il padre decideva per un trasferimento definitivo della figlia presso di sé”).

 

                                         In definitiva, considerato che la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in Svizzera, ossia in uno Stato contraente e che l’art. 5 par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in una fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3, sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, consid. 2.3, RtiD-I-2018 n. 61 c, confermata con STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010, consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la competenza decisionale non appartiene più al giudice __________, bensì alle Autorità svizzere. Un’eventuale decisione in tale ambito emanata dal Tribunale __________, non verrebbe in ogni caso riconosciuta ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della Convenzione, secondo cui il riconoscimento potrà essere negato se la misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II (relativo alla competenza, art. 5-14).

                                         Data la competenza dell’Autorità di protezione, occorre quindi valutare se la misura di protezione decisa a favore della minore sia adeguata ed in particolare se, in considerazione anche di quanto appena indicato, non sia necessario invece che l’Autorità di prime cure prenda posizione circa l’esercizio dell’autorità parentale e le sue conseguenze.

 

                                   5.   Giusta l’art. 327a CC l’Autorità di protezione nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale. Una simile situazione può essere data se i genitori – o la madre nubile – decedono, se sono minorenni, se sono sottoposti a curatela generale, quando viene meno il rapporto di filiazione o, ancora, quando i o il genitore detentore dell’autorità parentale ne è privato in applicazione degli art. 311 o 312 CC (cfr. gli esempi, esaustivi, elencati in BSK ZGB I-Lienhard/Affolter, art. 327a N 11).

 

                                         Ai sensi dell’art. 311 CC “se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale: quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente; quando non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti”. Giusta il secondo capoverso del medesimo disposto, “quando l’autorità parentale sia tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore”.

 

                                         In virtù dell’art. 312 CC, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori dell’autorità parentale con il loro consenso quando ne facciano richiesta per motivi gravi o quando abbiano dato il consenso ad un’adozione.

 

                                   6.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a PI 1 “in applicazione dell’art. 327 CC”, recte art. 327a CC.

                                         Ai sensi dell’art. 327a CC, l’Autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto l’autorità parentale.

                                         Dagli atti emerge che entrambi i genitori di PI 1, RE 1 e PI 2 detengono sulla figlia l’autorità parentale, che tuttavia è stata limitata provvisoriamente e urgentemente con decreto 4 aprile/11 maggio 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, confermato dalla Corte d’Appello di __________ con decisione 19 dicembre 2019. In tale decreto è stata limitata “la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e di cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi, anche educativi, delegati all’Ente”. Come già precedentemente indicato, a richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2 gennaio 2020 la Giudice Delegata del Tribunale per i minorenni di __________ dr.ssa __________ ha specificato che non sarà assunto nessun altro provvedimento fino a conclusione delle indagini, ma in ogni caso di non potere “intervenire al di fuori della propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero e non più sul territorio”. Ha quindi precisato che “si tratta di una situazione molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito alla competenza”. Alla luce anche di quanto indicato in precedenza, le considerazioni dell’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni al reclamo relativamente alla trattazione della procedura, non appaiono quindi trovare concretamente un riscontro. Per di più, visti i mesi ulteriormente trascorsi senza che nessuna autorità estera sia intervenuta, non appare plausibile ritenere che l’Autorità __________ decida un “più idoneo collocamento della minorenne da effettuare in idonea comunità unitamente alla madre”, a maggior ragione se si considera che la madre risulta di ignota dimora e non ha preso posizione nella procedura che qui ci occupa.

 

                                         In definitiva, nel caso in esame nessuno dei presupposti per l’istituzione di una tutela alla minore appare dato: non vi è una decisione di merito di privazione dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 311 CC e nemmeno il consenso dei genitori, ciò che comporterebbe l’applicazione dell’art. 312 in luogo dell’art. 311 CC.

                                         Peraltro, nemmeno l’Autorità di protezione giustifica la decisione in maniera compiuta, indicando invece quale unica motivazione dell’istituzione della tutela l’esigenza di agire vista l’inazione dei tribunali __________ ed un riferimento all’art. 327a CC che prevede la nomina di un tutore per i minori che non siano sotto l’autorità parentale. Ciò che a mente di questo giudice non appare sufficiente, ritenuto che dagli atti non risulta che i genitori di PI 1 siano privati dell’autorità parentale, rispettivamente che la limitazione decisa dall’autorità __________ non possa essere modificata dall’Autorità svizzera, come detto competente in ragione della dimora abituale della minore da oltre un anno e mezzo a __________ e a conclusione dell’istruttoria a suo tempo ordinata.

                                         Le allegazioni del reclamante possono pertanto essere condivise, ritenuto che egli sostiene l’esigenza di entrare nel merito della procedura relativamente alla custodia della bambina, in quanto a suo avviso le autorità __________ “non intendono più occuparsi della procedura, poiché la bambina ha ormai domicilio in Svizzera, dove risiede da tempo.” Anche secondo questo giudice, visto il tempo intercorso e gli sviluppi della procedura (v. rapporti agli atti) appare fuori luogo la nomina di un tutore per il semplice motivo che quasi due anni fa i genitori di PI 1 sono stati limitati nel loro esercizio dell’autorità parentale, da un’autorità estera e in via urgente e provvisoria. Tale misura non risulta rispondere alle esigenze procedurali e nemmeno a tutela degli interessi della minore. Così come la nomina di un tutore che non trova il consenso del padre sembra non essere una scelta particolarmente adatta, visto che al fine di ottenere un beneficio da una simile misura l’esigenza di collaborazione da parte di tutta la famiglia paterna di PI 1 appare auspicabile. In tal senso non si può che invitare il padre all’adesione ai controlli esperiti dall’Autorità di protezione e una maggior collaborazione nell’esclusivo interesse della figlia.

 

                                   7.   In conclusione, quindi, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati all’Autorità di prima sede perché – alla luce delle risultanze peritali già ottenute ed esperiti gli ulteriori accertamenti e controlli che riterrà necessari – si pronunci sulla possibilità di confermare l’autorità parentale e la custodia al padre, riservate le eventuali misure di protezione a favore della minore a norma degli art. 307 e 308 CC.

                                         Una decisione dell’Autorità di protezione – ora competente – appare del resto nell’interesse della minore e necessaria al fine di concludere una procedura provvisoria, caratterizzata da misure emanate a suo tempo in urgenza da un’Autorità estera. Del resto non risulta che quest’ultima Autorità abbia mai portato a termine i propri accertamenti e che abbia avviato entro un anno dalla sua partenza le pratiche per il rientro in __________, dimostrando nei fatti di non ritenersi più competente per la protezione della minore.

 

                                   8.   Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

                                         Secondo l’art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

                                         In concreto con istanza 18 agosto 2020 RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, senza tuttavia fornire dimostrazione della sua indigenza e indicando semplicemente che avrebbe in seguito trasmesso il certificato municipale, ciò che tuttavia non ha mai fatto. Malgrado l’istanza andrebbe quindi respinta, per i motivi che seguono essa va dichiarata priva d’oggetto.

 

                                   9.   L’Autorità di protezione va considerata soccombente. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle addossate spese processuali.

                                         Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili a RE 1, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultimo e che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono ritornati all’Autorità di prima sede, affinché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

 

                                   4.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione:

                                        

 

 

Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.