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assistito dalla vicecancelliera |
Mecca |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1 RE 2
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda la custodia parentale, la regolamentazione delle relazioni personali tra madre e figlio e l’istituzione di una curatela educativa |
giudicando sul reclamo del 28 giugno 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 26 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (nato il 2010) è figlio di RE 1 e di CO 2.
I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Attualmente la madre è domiciliata a __________, mentre il padre è domiciliato ad __________. I diritti parentali oggi in vigore sono regolamentati nel modo seguente: i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta; PI 1 è affidato alla custodia esclusiva del padre, presso il quale il minore è domiciliato; la madre, che era stata privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, esercita liberamente i diritti di visita con il figlio ogni fine settimana presso la propria abitazione.
B. In data 17 maggio 2011 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) aveva approvato il contratto per l’obbligo del mantenimento e per il diritto alle relazioni personali, nel quale era stato garantito al padre “il più ampio diritto di visita da esercitare previa consultazione telefonica della madre e tendendo conto delle esigenze professionali di entrambi i genitori e delle esigenze dettate dall’età e dagli impegni scolastici e/o professionali del figlio”.
C. Mediante decisione supercautelare 5 settembre 2014 l’Autorità di protezione aveva provvisoriamente privato RE 1 della custodia parentale sul figlio PI 1, affidando il minore alla custodia del padre. Era inoltre stato incaricato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di esperire un complemento alla valutazione socio-famigliare del 29 agosto 2014, in particolare sulla situazione abitativa di RE 1.
D. Mediante decisione 6 aprile 2016 l’Autorità di protezione aveva disposto l’autorità parentale congiunta dei genitori sul figlio PI 1, affidandolo alla custodia alternata dei genitori (dal martedì pomeriggio al venerdì mattina alla madre e dal venerdì sera al martedì mattina al padre; cfr. accordo preso durante l’udienza di discussione del 4 settembre 2015). Con decisione 25 gennaio 2017 l’Autorità di protezione aveva poi revocato la privazione provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora del minore nei confronti della madre.
E. In data 20 maggio 2018, il padre aveva segnalato all’Autorità di protezione che la madre aveva prelevato PI 1 dal proprio domicilio e si era trasferita con il figlio a __________. L’Autorità di protezione, sentiti i genitori il 6 giugno 2018, mediante risoluzione presa in sede di incontro, aveva dapprima confermato la custodia alternata dei genitori e fissato un nuovo assetto provvisorio per i mesi estivi. Non avendo la madre dato seguito alle disposizioni stabilite, con decisione supercautelare 15 giugno 2018 l’Autorità di protezione aveva nuovamente privato la signora RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, affidando il minore alle cure esclusive del padre e sospendendo provvisoriamente i diritti di visita tra madre e figlio.
F. Dopo aver sentito il minore in data 20 giugno 2018, nonché i genitori in data 18 luglio 2018, l’Autorità di protezione, con decisione cautelare 16 agosto 2018, aveva confermato le predette misure, riattivando i diritti di visita tra madre e figlio in forma sorvegliata. Con la medesima decisione l’Autorità di protezione aveva incaricato l’UAP di procedere ad una valutazione socio-familiare e ambientale sul disagio del minore. Inoltre aveva conferito un mandato al Servizio medico psicologico (SMP) di procedere ad una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori, nonché ad una verifica dei problemi e del disagio del minore. Per l’allestimento di dette perizie l’Autorità di protezione aveva assegnato al SMP un termine di 6 mesi.
Un reclamo interposto in data 27 agosto 2018 dalla madre avverso quest’ultima decisione era stato respinto mediante sentenza 15 marzo 2019 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2018.129), sentenza poi confermata mediante pronuncia dell’Alta Corte federale del 7 maggio 2019.
G. All’incontro tenutosi presso l’Autorità di protezione il 4 dicembre 2019 la madre ha comunicato di aver fatto rientro nel Cantone Ticino e di essersi domiciliata a __________. I genitori hanno dichiarato di aver raggiunto un buon rapporto tra di loro. È stato quindi concordato il mantenimento della custodia parentale del padre con una ripresa dei diritti di visita tra madre e figlio ogni fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera.
H. In data 29 ottobre 2020 il SMP ha presentato la valutazione relativa allo stato di disagio del minore, mentre il 23 dicembre 2020 il medesimo servizio ha poi trasmesso anche la perizia sulle capacità genitoriali del signor RE 2 e della signora RE 1. In quest’ultimo referto peritale, è stato specificato che il tempo di allestimento della perizia aveva subìto dei ritardi a causa di un’incompatibilità d’intervento del SMP di __________, ragione per la quale l’incarico era stato poi assunto dal SMP di __________, mentre per la realizzazione della perizia nei confronti della madre vi sono stati dei ritardi per le difficoltà di riuscire ad incontrare la medesima.
I. Mediante scritto 4/12 marzo 2021 all’Autorità di protezione i genitori di PI 1 hanno dichiarato che tra di loro non sussisteva più alcun conflitto e che avevano “trovato un accordo in modo che PI 1” potesse beneficiare “della genitorialità di entrambi i genitori nella misura del 50%”. I genitori hanno chiesto all’Autorità di protezione di confermare l’autorità parentale congiunta e l’esercizio della custodia alternata nella misura del 50% ciascuno. Inoltre i genitori hanno chiesto la conferma dei diritti di visita della madre dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:20, orario di uscita dalla scuola, al lunedì mattina alle ore 08:30, orario d’entrata a scuola.
J. Con missiva 11 marzo 2021 i genitori hanno chiesto un incontro urgente presso l’Autorità di protezione.
K. Il 12 maggio 2021 PI 1 è stato ascoltato dal membro permanente dell’Autorità di protezione, signora __________.
L. Sentiti dall’Autorità di protezione in data 14 aprile 2021, i genitori hanno informato l’Autorità di protezione della loro situazione famigliare attuale. Il padre ha riferito del percorso psicologico del figlio, mentre la madre ha descritto la sua situazione professionale. I genitori hanno comunicato di aver seguito una mediazione, che la medesima ha portato ad un loro riavvicinamento e che anche il disagio del minore era di conseguenza calato. A seguito di una esauriente spiegazione dell’Autorità di protezione, i genitori hanno confermato l’intenzione di esercitare congiuntamente l’autorità parentale, mentre la custodia era da mantenere al padre con dei diritti di visita a favore della madre. È stato concordato un diritto di visita madre-figlio dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando la madre doveva riportare il figlio dal padre. È inoltre stata stabilita la necessità di istituire una curatela educativa a favore di PI 1, avendo la signora CURA 1 accettato l’incarico quale curatrice. Il padre si è dichiarato d’accordo con la misura, mentre la madre si è opposta in quanto non ha ritenuto necessario l’intervento della figura della curatrice, non avendo PI 1 bisogno di ulteriori persone che lo seguano.
M. Mediante risoluzione n. 146 del 26 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC (dispositivo n. 1). Quale curatrice educativa è stata nominata la signora CURA 1 (dispositivo n. 2). Inoltre, la madre è stata reintegrata nel diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il minore è stato affidato alle cure e all’accudimento del padre (dispositivo n. 9), mentre alla madre sono stati riservati i diritti di visita con il figlio dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica sera alle ore 19:00, ora stabilita per la riconsegna del figlio al domicilio del padre (dispositivo n. 10).
N. Con scritto 30 maggio 2021 i genitori hanno ribadito la loro richiesta di una custodia alternata nella misura del 50%, chiedendo che la decisione dell’Autorità di protezione venga “aggiornata” in tal senso. In risposta a quest’ultima missiva, il 9 giugno 2021, l’Autorità di protezione ha comunicato che non vi erano i presupposti per un riesame della decisione adottata, ricordando ai genitori la loro facoltà di inoltrare un reclamo avverso la risoluzione contestata.
O. Avverso quest’ultima decisione sono insorti la signora RE 1 e il signor RE 2 mediante reclamo 28 giugno 2021. I reclamanti hanno postulato in via principale la riforma della decisione impugnata così come già chiesto all’Autorità di protezione con l’istanza di riesame, ossia la concessione della custodia alternata del figlio PI 1. In via subordinata gli opponenti hanno chiesto la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscere alla madre delle relazioni personali dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica sera alle ore 20:00, ogni mercoledì pomeriggio nel periodo scolastico e durante tutte le vacanze scolastiche. In via ancora più subordinata i reclamanti hanno chiesto l’invio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché essa provveda a valutare l’attuale capacità genitoriale dei reclamanti. Infine, i genitori hanno inoltrato istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria. I reclamanti hanno censurato un accertamento inesatto dei fatti in quanto la decisione non terrebbe conto dei mutati e migliorati rapporti tra i reclamanti e del fatto che la valutazione sulle capacità genitoriali risalente al 23 dicembre 2020 – dalla quale era emersa una necessità di conferire la custodia esclusiva al padre – si porrebbe in netto contrasto con l’attuale situazione genitoriale.
Secondo i reclamanti la situazione famigliare attuale sarebbe tale da giustificare l’attribuzione della custodia alternata dei genitori, e che questi fatti nuovi importanti esigerebbero la modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298 cpv. 2 CC come da loro evocato. La distanza tra i domicili dei genitori non rappresenterebbe un ostacolo alla custodia alternata, anche alla luce del fatto che il minore non avrebbe mai dimostrato resistenza al tragitto in oggetto dalla __________ e __________. A mente dei reclamanti, disponendo i genitori di capacità genitoriali equivalenti nel fornire un quadro di riferimento per il figlio, nell’essere coinvolti nel suo sviluppo e nel condividerne le attività, ed essendo adempiute le altre condizioni per l’affidamento alternato, anche una limitata capacità di comunicazione tra i genitori non sarebbe di per sé sufficiente per rifiutare la custodia alternata. I reclamanti hanno dichiarato di non contestare la misura di istituzione della curatela educativa, mentre in caso di un’eventuale conferma della custodia alternata, tale figura andrebbe poi in futuro abbandonata. I reclamanti hanno chiesto di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Il padre ha poi ritirato detta richiesta in data 19 luglio 2021.
P. Con scritto 12 luglio 2021 la curatrice educativa ha comunicato di non disporre di elementi oggettivi sufficienti per poter prendere posizione sul reclamo, in quanto ha potuto incontrare i genitori una sola volta, mentre non aveva ancora potuto conoscere il minore.
Q. Con osservazioni 4 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo, nella misura in cui la richiesta dei reclamanti non terrebbe conto adeguatamente del bene del minore. Per quanto attiene alla valutazione sulle capacità genitoriali della madre l’Autorità di protezione ha precisato che RE 1, una volta rientrata nel Canton Ticino, si sarebbe presentata presso il SMP per gli accertamenti. I genitori minimizzerebbero gli accadimenti che hanno contraddistinto la fattispecie. L’Autorità di protezione ha sottolineato come durante la sua audizione PI 1 ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimanere in __________. È stato ricordato che i genitori, in sede dell’incontro 14 aprile 2021 presso l’Autorità di protezione, hanno “dichiarato di aver compreso che l’assetto è fondato sulla custodia al padre e i DDV della madre (dal venerdì sera alla domenica sera e organizzazione delle vacanze lasciata all’accordo delle parti)”. Secondo l’Autorità di protezione le doglianze circa un accertamento inesatto dei fatti e di inadeguatezza della decisione sarebbero infondate.
R. Mediante replica 23 agosto 2021 i reclamanti hanno criticato l’Autorità di protezione per non essersi espressa sulle loro principali motivazioni e sulle loro attuali relazioni genitoriali, limitandosi a ripercorrere gli elementi di fatto. I reclamanti hanno nuovamente evidenziato che la valutazione sulle capacità genitoriali differirebbe completamente con gli attuali rapporti tra i genitori, i quali avrebbero (ad esclusione dell’episodio avvenuto nel 2018 quale causa della procedura di privazione provvisoria della madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) sempre dimostrato delle valide capacità genitoriali volte al bene del figlio. La ragione del reclamo starebbe nella capacità e volontà comune dei genitori di occuparsi personalmente e liberamente del minore, sempre ritenuto che nei giorni di scuola il figlio intende rimanere presso il domicilio del padre in __________. Un’impostazione della custodia condivisa secondo i reclamanti andrebbe a piena tutela del bene del figlio, ritenuto che la sua cura sarebbe già liberamente ripartita di comune accordo tra i genitori.
S. Le parti hanno rinunciato a duplicare.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. L’assetto famigliare a favore del minore PI 1 può essere così riassunto: i genitori esercitano l’autorità parentale congiunta (confermata mediante risoluzione n. 65 del 6 aprile 2016 dell’Autorità di protezione); al padre è attribuita la custodia esclusiva sul figlio, che è domiciliato presso il padre ad __________ (decisione cautelare n. 157 del 16 agosto 2018 dell’Autorità di protezione); la madre è privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio ex art. 310 CC, mentre sono riservate le relazioni personali tra madre e figlio (decisione menzionata del 16 agosto 2018). Di fatto, in seguito al suo rientro nel Canton Ticino nel 2019, la madre esercitava i diritti di visita con il figlio liberamente ogni fine settimana presso il proprio domicilio a __________. Durante i giorni scolastici da lunedì a venerdì il figlio risiedeva regolarmente dal padre ad __________.
2.1. Va evidenziato che questa regolamentazione era stata stabilita a titolo provvisionale, senza che negli ultimi tre anni fosse avvenuta una relativa conferma dell’assetto in atto mediante una dovuta decisione di merito (fatto reso noto all’Autorità di protezione da parte dell’Ispettorato della Camera di protezione in data 12 marzo 2021). Con l’emanazione della decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha quindi posto rimedio a questa lacuna formale.
3. La critica dei reclamanti avverso la rilevanza e l’attualità della perizia sulle capacità genitoriali allestita dal SMP del 23 dicembre 2020 e la relativa affermazione che quest’ultima valutazione possa non rispecchiare più l’attuale situazione personale e famigliare dei genitori è pertinente e condivisibile da parte dello scrivente giudice. L’incarico per la valutazione è stato affidato al SMP mediante decisione 16 agosto 2018 dell’Autorità di protezione, ma nonostante il termine di 6 mesi impartito per la sua presentazione, il referto peritale è stato concluso oltre due anni dopo, ossia il 23 dicembre 2020. Indipendentemente dai motivi esposti dall’Autorità di protezione per il relativo ritardo, oggi – ad ulteriori due anni di distanza dalla presentazione della perizia e quindi a ben quattro anni dal momento della criticità famigliare che ha determinato l’allestimento della perizia – si può effettivamente dubitare dell’attualità e quindi dell’efficacia e dell’attendibilità di tale elemento probatorio.
Occorre tuttavia evidenziare che la decisione impugnata non si limita a giustificare il mantenimento dell’assetto vigente (custodia parentale esclusiva del padre riservate le relazioni personali a favore della madre) e l’introduzione delle misure di protezione a favore del minore sulla sola base delle risultanze della menzionata perizia sulle capacità genitoriali, bensì tiene espressamente conto anche di diversi altri fattori e circostanze del caso, così come di quanto emerge dai più recenti ed aggiornati atti istruttori nel frattempo esperiti, quali in particolare l’audizione dei genitori e del minore. È quindi alla luce di questo insieme di atti e di circostanze concrete attuali che si procederà all’esame del gravame in oggetto e quindi alla verifica della necessità e dell’idoneità di quanto statuito con la decisione impugnata.
4. In data 4 marzo 2021 i genitori, ancora a titolo personale, hanno presentato all’Autorità di protezione un’istanza con la quale hanno comunicato di aver trovato “un accordo in modo che PI 1 possa giovare della genitorialità di entrambi i genitori nella misura del 50%” e dichiarato che tra di loro non vi era più conflitto. Con la stessa istanza i genitori hanno chiesto la conferma del diritto di visita materno dal venerdì pomeriggio dalle ore 16:20 al lunedì mattina alle ore 08:30.
Da un lato, le richieste contenute nell’istanza risultano contrastanti e non potrebbero comunque essere implementate, siccome un assetto di custodia alternata esclude la definizione di diritti di visita e viceversa (fatto reso noto ai genitori da parte dell’Autorità di protezione con scritto 17 marzo 2021).
Dall’altro lato, è durante l’udienza 14 aprile 2021 che i genitori stessi si sono scostati dalla loro richiesta tendente all’attribuzione della custodia alternata, accettando per contro il mantenimento dell’assetto vigente della custodia esclusiva a favore del padre con l’esercizio di diritti di visita madre-figlio (cfr. verbale di udienza nel quale si legge: “Dopo esauriente spiegazione da parte dell’ARP, i genitori confermano di voler avere l’autorità parentale congiunta mentre la custodia rimane al padre con DDV in favore della madre. I DDV sono stati organizzati in modo che la madre va a prendere PI 1 al termine delle lezioni il venerdì pomeriggio e lo riporta al padre domenica sera. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche i genitori si decidono di comune accordo”). Il verbale d’udienza è stato firmato da entrambi i genitori.
Alla luce di quest’ultime evenienze, traspare una certa confusione e insicurezza dei genitori rispetto alla qualifica formale della loro regolamentazione famigliare e alla portata pratica della medesima. Essi chiedono l’attribuzione della custodia alternata, senza tuttavia voler modificare l’effettiva presa a carico attuale del figlio. Si tratta di una questione puramente formale, senza che l’attribuzione della custodia alternata nei termini (e con la ripartizione) postulati tocchi a livello pratico il tempo o il modo in cui il minore viene accudito dai genitori.
5. In generale, la regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni, secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF 5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).
5.1. Giusta l’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il capoverso 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC, Autorità parentale, del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del giudice (art. 298b CC; COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).
Secondo l’art. 301 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.
5.2. Il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).
5.3. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.
Il concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2).
Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).
Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1).
5.4. L’Autorità parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica necessariamente una custodia alternata.
Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).
5.5. Chiamato a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv. 2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).
5.6. Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati – attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un’organizzazione più complessa.
5.7. Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).
5.8. Come traspare già dalla terminologia utilizzata, con la custodia alternata il padre e la madre prendono a carico il figlio per dei periodi pressoché uguali. Per poter parlare di una custodia alternata, il tempo globale della presa a carico dovrebbe comunque essere almeno di 1/3, finanche il 40% del tempo per ciascun genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 1158 segg. pag. 768). È vero che il valore simbolico della denominazione non deve essere trascurato, sempreché si tratti di un diritto di visita molto esteso messo a confronto con una custodia alternata di pari ripartizione della presa a carico (Meier/Stettler, op. cit., n. 1158 segg. pag. 768 con riferimento alla sentenza 3B 17 46 del 28.06.2018 del Kantonsgericht Luzern, Plädoyer, op. cit. 76). L’attribuzione della custodia alternata non da diritto ai genitori di poter modificare autonomamente l’estensione delle loro quote di accudimento. Essa non deve quindi dare spazio ai genitori di regolamentare la ripartizione della presa a carico del figlio a loro piacimento (ZKE 2021 pag. 191; STF 5A_139/2020 del 26.11.2020), anche perché eventuali modifiche delle quote accuditive devono essere avallate dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 e 2 CC.
6. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).
7. Nel caso concreto – nonostante la presenza dell’accordo tra i genitori rispetto all’attribuzione della custodia alternata che essi intendono adottare – è a giusto titolo che l’Autorità di protezione abbia proceduto all’esame dei presupposti per l’attribuzione di una custodia alternata (cfr. consid. 5.5. e 6).
7.1. La ripartizione tra i genitori della presa a carico di PI 1 non risulta quantitativamente sufficiente per essere presa in considerazione per l’implementazione di una custodia alternata. Il padre accudisce infatti PI 1 dalla domenica sera alle ore 19:00 al venerdì pomeriggio dopo il termine della scuola alle ore 16:00, tempo equivalente ad una presa a carico settimanale di 117 ore (69,6%), mentre la madre accudisce il figlio dal venerdì pomeriggio dopo scuola dalle ore 16:00 fino alla domenica sera alle ore 19:00, equivalente ad una presa a carico settimanale complessiva di 51 ore settimanali (30,4%). Pertanto, non sussiste affatto una ripartizione dell’accudimento “pressoché uguale” tra i genitori. La quota della madre non raggiunge neppure quella minima prevista per l’introduzione di una custodia alternata (1/3 che equivale a 55,4 ore settimanali; o il 40% che equivale a 67,2 ore settimanali).
7.2. Nel reclamo i genitori non hanno del resto chiesto un aumento della presa a carico della madre, limitandosi a domandare l’attribuzione della custodia alternata in generale, senza alcuna definizione delle relative quote di presa a carico. È solo mediante la loro domanda presentata in via subordinata, che i reclamanti si sono espressi sul tempo che la madre intende passare con il figlio, ciò tuttavia in relazione ai diritti di visita (ogni fine settimana, dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche fino alla domenica sera alle ore 20:00, e ogni mercoledì nel periodo scolastico e durante tutte le vacanze scolastiche).
Alla luce dell’estensione con la quale sono stati sin ad oggi esercitati i diritti di visita tra madre e figlio, visto il tenore della loro istanza del 4 marzo 2021, nonché la domanda presentata in via subordinata nel reclamo qui in esame, si può presumere che la custodia alternata sia stata domandata nella misura di una presa a carico massima della madre di 57 ore settimanali (pari a 51 ore del fine settimana oltre alle ore del mercoledì pomeriggio), pari ad una quota totale del 34%. Malgrado questa eventuale intenzione di aumentare la presa a carico della madre, si raggiungerebbe comunque solo il minimo prescritto per poter prendere in considerazione l’attribuzione della custodia alternata, mentre una ripartizione “pressoché uguale”, che potrebbe, a dipendenza delle circostanze, giustificare un’attribuzione della custodia alternata per i suddetti motivi legati al valore simbolico del relativo termine (cfr. consid. 5.8.), non viene raggiunta. Nella presente fattispecie non si tratta affatto di un’alternanza pressoché uguale tra i genitori, così che le circostanze sono ben diverse rispetto a quelle su cui si poggia la sopraccitata giurisprudenza e dottrina (v. consid. 5.8). Già sulla base di questa carenza di quote di partecipazione alla cura del figlio da parte della madre, l’attribuzione di una custodia alternata non può essere presa in considerazione e il gravame è destinato all’insuccesso.
7.3. A livello pratico e dal profilo dell’effettiva ripartizione della presa a carico di PI 1, non vi è nessuna differenza tra l’assetto stabilito dall’Autorità di protezione mediante la decisione impugnata e quello richiesto dai genitori mediante il gravame in esame. Va evidenziato che un’attribuzione della custodia alternata non darebbe comunque alcun diritto ai genitori di modificare liberamente e a loro piacimento le quote accuditive, in quanto le stesse devono essere comunque definite, nonché avallate, dall’Autorità di protezione, che rimarrebbe competente ai fini di eventuali modifiche in tal senso, così come anche per delle modifiche dei diritti di visita tra madre e figlio (art. 298d cpv. 2 CC, cfr. punto 8 sotto).
8. Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio, o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. L’art. 298d CC presuppone l’adempimento di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti, i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale.
Le stesse regole sono applicabili in virtù dell’art. 298d cpv. 2 CC anche alla custodia parentale, alla partecipazione della presa a carico e alle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 650 segg. pag. 438).
In questo senso, sia per la modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale, che per una nuova regolamentazione della custodia parentale, delle relazioni personali o delle quote di cura (nell'ambito di una custodia alternata), oltre alle mutate circostanze, il mantenimento del precedente assetto deve rappresentare un rischio per il benessere del minore. Solo qualora sono da definire ex novo le relazioni personali tra il figlio e il genitore non detentore della custodia parentale, vi è una concorrenza con l’art. 274 cpv. 2 CC e non è necessario far valere un cambiamento delle circostanze. Tuttavia, dal punto di vista materiale, anche alla riorganizzazione dei diritti di visita devono essere applicati gli stessi standard (BK, Affolter/Vogel, art. 298d N 15, pag. 132).
8.1. La regolamentazione della custodia dei genitori e altre questioni relative ai bambini sono decisioni che vengono generalmente prese a lungo termine. Lo sviluppo del bambino dipende dalla sicurezza e dalla stabilità. La regolamentazione è destinata a durare e non può essere rinegoziata a piacimento. Nasce sulla base di valutazioni e previsioni sullo sviluppo della vita dei genitori, del bambino e di tutta la situazione sociale. Tuttavia, la situazione può svilupparsi in modo totalmente o parzialmente contrario alla prognosi iniziale. La vita crea costantemente delle novità e le condizioni quadro in cui sono stati presi degli accordi si evolvono. Tali cambiamenti non distruggono il disciplinamento che è stato disposto, ma possono portare a un adeguamento necessario. Tuttavia, le circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5).
Un cambiamento sostanziale di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; BK, Bühler/Spühler, art. 157 n. 76; BSK ZGB I-Breitschmid, art. 134 n. 2). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).
8.2. Tuttavia, un cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento può quindi essere preso in considerazione solo se il mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse del bambino e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente 5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2, in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid. 4c; 111 II 313 consid. 4). Una modifica tanto per non è voluta o prevista dal legislatore. In altre parole: modificare solo se necessario. Questo principio si applica anche nel caso in cui le ragioni che hanno dato origine a una modifica iniziale della custodia parentale siano successivamente venute a meno (DTF 5A_428/2014 del 22.7.2014 consid. 6.2). Occorre una valutazione individuale del caso specifico.
8.3. In concreto, né nella situazione del minore, né in quella dei genitori, è avvenuta una modifica delle circostanze tale da richiedere un cambiamento dell’assetto della custodia parentale, rispettivamente, non si intravedono fatti nuovi importanti per i quali il bene di PI 1 non sarebbe più tutelato nell’ambito dell’assetto genitoriale in vigore e come recentemente esercitato. Nessuno dei partecipanti alla presente procedura di protezione a favore di PI 1, nemmeno i reclamanti stessi in sede di reclamo, hanno fatto valere che il mantenimento della custodia parentale esclusiva del padre con l’esercizio da parte della madre dei diritti di visita potrebbe in qualche maniera pregiudicare il bene del minore, e tanto meno hanno esposto in che modo concreto l’attribuzione della custodia alternata potrebbe eliminare un tale pregiudizio. Dagli atti ed elementi alla base della decisione impugnata risulta invece che la situazione di accudimento attualmente esercitata dai genitori rispetta il bene e gli interessi del minore. Con la perizia del SMP, sebbene non recente, è stato comunque accertato che il padre dispone di sufficienti capacità genitoriali per accudire (anche in via esclusiva) il figlio. Dall’insieme degli atti traspare indubbiamente che il padre dispone di risorse sufficienti, essendosi dimostrato capace di agire e di orientarsi per tutelare il bene e gli interessi del bambino: il padre ha intrapreso un percorso psicoterapeutico personale e ha potuto garantire anche al figlio uno spazio proprio mediante una presa a carico psicoterapeutica regolare; quando confrontato con delle difficoltà famigliari, in particolare durante gli eventi altamente conflittuali con la madre, il padre ha saputo rivolgersi tempestivamente all’Autorità di protezione, rispettivamente anche alle forze dell’ordine, ai fine di chiedere dei provvedimenti e delle misure di protezione a favore del figlio (si sono già presentati due episodi in cui la madre, agendo contrariamente ai suoi obblighi genitoriali, ha dovuto essere privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, la prima volta nel 2013 e poi nuovamente nel 2018). Inoltre e soprattutto, è il minore stesso che ha dichiarato di essere contento dell’attuale situazione famigliare e dell’assetto con cui viene accudito, comunicando chiaramente di voler restare domiciliato presso il padre e di non volersi trasferire presso la madre (cfr. verbale di ascolto del 12 aprile 2021: “preferisce abitare in __________ e non vorrebbe stabilirsi a __________”). PI 1, all’età di 13 anni (12 al momento dell’inoltro del reclamo qui in esame), necessita per il suo benessere soprattutto della stabilità e della continuità (sia in ambito domestico e famigliare, ma anche per quanto attiene alla sua cerchia sociale e scolastica), ciò che gli può essere garantito unicamente con il mantenimento di rapporti famigliari costanti e regolari. Nel passato egli ha già dovuto subire numerosi cambiamenti importanti a livello abitativo ed accuditivo, così che ogni fase di stabilità prolungata gli potrà sicuramente giovare. Del resto, questo desiderio di continuità è stato rilevato da lui stesso in ambito del suo ascolto in data 12 maggio 2021. Ritenuto che recentemente PI 1 sembra avere effettivamente raggiunto una maggiore serenità di fronte alla sua situazione famigliare (cfr. rapporto del psicologo __________ 12 maggio 2021), si intravedono indubbiamente più elementi che parlano a favore del mantenimento dell’assetto famigliare attuale, e ad ogni modo, non ci sono segali indicanti che quest’ultimo possa contrastare con il bene del minore. Visti i passati rapporti, comunque altalenanti, tra i genitori con dei periodi conflittuali anche rilevanti, che hanno portato ad un certo scompenso emotivo del figlio (cfr. perizia del SMP sulle capacità genitoriali; valutazione del SMP sul disagio del minore; rapporto del psicologo __________ del 12 maggio 2021), non appare opportuno basarsi oggi, a distanza di soli due anni dal rientro della madre da __________, sulla sola dichiarazione – sebbene comune – dei genitori, attestante che ora i rapporti sarebbero ottimali. E comunque sia, una tale dichiarazione attestante un miglioramento delle relazioni tra i genitori non potrebbe nemmeno costituire, di per sé, un fatto di importanza tale da giustificare una modifica dell’assetto della custodia parentale ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 e 2 CC. Ciò anche alla luce del fatto che i rapporti tra i genitori di PI 1 sono sempre stati piuttosto altalenanti (cfr. perizia sulle capacità genitoriali). Di conseguenza, nella misura in cui non sembra sussistere alcun pericolo per il bene del figlio qualora l'attuale regime di accudimento fosse mantenuto – anzi, risultando la permanenza prevalente del figlio presso il padre una garanzia di stabilità e sicurezza per PI 1 – la decisione impugnata, con la quale è stato confermato il mantenimento dell’assetto accuditivo attualmente esercitato, ovvero il mantenimento della custodia parentale esclusiva del padre e dei diritti di visita liberi tra madre e figlio, merita conferma, mentre il reclamo risulta in quest’ottica infondato.
9. Per quanto attiene alla richiesta fatta valere dai reclamanti in via subordinata tendente ad una nuova regolamentazione dei diritti di visita tra madre e figlio, e meglio all’estensione dei medesimi (dal venerdì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera alle 20:00, ogni mercoledì pomeriggio nel periodo scolastico e durante tutte le vacanze scolastiche), va rilevato che la questione è di competenza, in prima istanza, dell’Autorità di protezione, mentre la scrivente Camera di protezione agisce nella presente sede unicamente quale autorità di reclamo. A questo proposito va evidenziato che nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha omesso di regolamentare i diritti di visita tra madre e figlio durante il periodo delle vacanze scolastiche. La medesima questione potrà essere definita dall’Autorità di protezione se chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di estensione dei diritti di visita tra madre e figlio.
10. Con la decisione impugnata è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC. Ritenuto che i reclamanti hanno dichiarato di non avere nulla da eccepire in merito a tale provvedimento, la questione è pacifica e non richiama ulteriori accertamenti nella presente sede di esame del reclamo.
11. Nel loro gravame RE 1 e RE 2 hanno postulato di essere messi a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG. In data 19 luglio 2021 RE 2 ha comunicato di ritirare la sua domanda di assistenza giudiziaria per quanto lo concerne.
Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni per quanto attiene alla posizione della signora RE 1, la sua istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va quindi accolta, con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione del patrocinatore della reclamante, ciò limitatamente alla sua quota parte di un mezzo.
12. Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza. Viste le circostanze concrete e ritenuto che alla signora RE 1 viene concessa l’assistenza giudiziaria con l’esenzione delle spese processuali, queste ultime vengono prelevate limitatamente alla quota parte del signor RE 2, ossia nella misura di ½ a carico suo mentre la restante parte resta a carico dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1’000.–
sono posti per ½ a carico del signor RE 2 e per ½ a carico dello Stato. Non si concedono ripetibili.
4. Notificazione:
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Comunicazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.