Incarto n.
9.2021.104

Lugano

7 ottobre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

 

assistito dalla

vicecancelliera

 

Dell'Oro

 

 

sedente per statuire nella causa che oppone

 

 

RE 1

 

 

all’

 

 

Autorità regionale di protezione __________,

 

e a

 

 

PI 1

 

 

per quanto riguarda l’approvazione della nota professionale finale emanata in relazione al procedimento di protezione concernente

PI 2

 

 

giudicando sul reclamo del 28 giugno 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

 

in fatto

                                  A.   Dalla relazione tra RE 1 e CO 1 è nato PI 1 (2017), in favore del quale è pendente un procedimento di protezione dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione).

 

                                  B.   Nell’ambito di tale procedimento, a nome e per conto del suo mandante PI 1, la __________ – praticante legale presso lo Studio dell’avv. RE 1 – ha presentato all’Autorità di protezione in data 16 marzo 2020 un’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   Con decisione 26 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la suddetta istanza e posto PI 1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con la rappresentanza dell’avv. RE 1.

 

                                  D.   In data 20 aprile 2021 la __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione “per il pagamento” la sua nota professionale finale per la pratica concernente PI 1 denominata “recupero del figlio”. Per il periodo marzo 2020-aprile 2021 è stato esposto un importo lordo di fr. 14'610.94, da cui è stato dedotto l’importo di fr. 5'385.– ricevuto quale anticipo.

 

                                  E.   Con scritto 28 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha chiesto alla patrocinatrice di PI 1 il dettaglio delle prestazioni fatturate, indicando che il superamento dell’importo di fr. 4'200.– avrebbe dovuto essere segnalato, così come la percezione di acconti. L’autorità di prime cure ha inoltre richiesto il nominativo di chi ha provveduto a versare gli anticipi e su che base essi siano stati versati.

 

                                  F.   Il 29 aprile 2021 la __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione il dettaglio della sua nota professionale. Quanto all’acconto di fr. 5'385.–, ha indicato che tale somma era stata versata da PI 1 “per prestazioni precedenti e ha dovuto indebitarsi, vendendo i gioielli della defunta madre; dopodiché è assolutamente indigente e ha dovuto chiedere il gratuito patrocinio”.

 

                                  G.   Con decisione 26 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha approvato la suddetta nota professionale per l’importo di fr. 3'791.–, stabilendo altresì la restituzione a PI 1 della somma di fr. 5'385.– ricevuta dallo Studio legale in questione dal cliente a titolo di anticipo, da effettuare dandone conferma scritta all’autorità medesima.

 

                                  H.   Con reclamo 28 giugno 2021 l’avv. RE 1 è insorto contro tale decisione, impugnando l’ordine di restituire l’anticipo versato da PI 1 e chiedendone l’annullamento.

 

                                    I.   Con osservazioni 2 agosto 2021 PI 1 si è opposto al reclamo, rimettendosi tuttavia “alle autorità competenti per quanto attiene alla legittimità o meno della decisione” (pag. 1). Con osservazioni 20 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

 

                                  L.   Con replica 9 settembre 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nella sua impugnativa. Con duplica 20 settembre 2021 PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, riconfermandosi nelle considerazioni espresse in sede di osservazioni. L’Autorità di protezione non ha duplicato.

 

 

Considerato

 

 

in diritto

                                   1.   Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente.

                                         Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

                                         La competenza di questo giudice è pertanto data.

 

                                         In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2 e sentenza CDP del 3 ottobre 2017, inc. 9.2017.99, consid. 1).

 

                                   2.   Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 contesta l’ordine di restituire l’anticipo versato da PI 1, dandone conferma scritta all’Autorità di protezione.

 

                               2.1.   Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha tassato la nota professionale emanata dallo Studio legale del reclamante, riconoscendo complessivi fr. 3'791.– (di cui fr. 3’447.– a titolo di onorario e fr. 344.70 a titolo di spese) oltre all’IVA, per le prestazioni effettuate in favore di PI 1 dal 12 marzo 2020 al 15 febbraio 2021.

                                         L’Autorità di protezione ha comunque osservato che PI 1 “ha già provveduto ad effettuare un anticipo di CHF 5'385.– in favore della sua patrocinatrice, __________”, importo che vista la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinino “dovrà essere rifuso per intero, da parte del rappresentante legale, al mandante” (decisione impugnata, pag. 3).

                                         Nella decisione impugnata è stato di conseguenza stabilito che “lo Studio legale e notarile RE 1 e, per esso, la __________, è tenuta a rifondere al signor PI 1 la somma ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–, importo anticipato dal signor PI 1, dandone conferma scritta alla scrivente Autorità” (decisione impugnata, pag. 4, dispositivo n. 3).

 

                               2.2.   Nel suo reclamo, l’avv. RE 1 postula l’annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, sostenendo che l’ordine di restituire per intero l’anticipo versato dal mandante PI 1 sia “un’assurdità che non poggia su nessuna base legale” e sia, di conseguenza, nullo (pag. 2). Secondo il reclamante, non esiste alcuna normativa che permetta “di intervenire nei rapporti civilistici tra mandante e mandatario, di ordinare la restituzione di importi e persino ordinare a un cittadino privato di dimostrare di fronte a lei di avere pagato un certo importo ad un altro cittadino privato” (reclamo, pag. 3).

                                         L’avv. RE 1 sostiene che vi sarebbero ulteriori prestazioni legali fornite a PI 1, attinenti ad “altri mandati non coperti da decisioni di conferimento dell’assistenza giudiziaria gratuita”, che non sarebbero state onorate da quest’ultimo (reclamo, pag. 4). Anche nella denegata ipotesi in cui tale importo dovesse essere restituito al cliente, “le procure sottoscritte dal signor PI 1 contengono tutte l’autorizzazione di trattenere in compensazione i valori depositati”, che verrebbero dunque incassati in quanto lo Studio è creditore nei confronti di PI 1 (reclamo, pag. 4). Si tratterebbe in ogni caso di materia per i tribunali civili e non per l’Autorità di protezione, che “non ha nessun titolo per giudicare i rapporti civili tra mandanti e mandatari” e ancor meno per “chiedere a un patrocinatore di dargli conferma su come ha gestito i fondi depositati da terzi” (reclamo, pag. 4).

 

                               2.3.   Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG – che corrisponde all’art. 118 cpv. 1 CPC – l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         L’assistenza giudiziaria è considerata un rapporto giuridico di diritto pubblico esistente tra lo Stato e l'avvocato (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2.; 132 V 200 consid. 5.1.4; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122 CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e, qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/ Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64).

                                         Se lo Stato ricompensa l’avvocato nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12).

                                         Se vi sono ulteriori mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere gestiti contabilmente in modo separato (Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12).

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).

 

                               2.4.   Nel caso concreto, è pacifico ritenere che la questione relativa alla remunerazione dell’avv. RE 1 non riveste un carattere squisitamente civilistico, estraneo alla competenza giurisdizionale dell’Autorità di protezione e attinente soltanto a rapporti di dare e avere tra PI 1 e il suo patrocinatore. Per quanto riguarda il mandato svolto in regime di assistenza giudiziaria, le pretese remunerative fatte valere dall’avv. RE 1 attengono per contro al diritto pubblico, contrariamente a quanto affermato nel reclamo (che riferisce solo di meri «rapporti interni» avvocato/cliente) e come tali sono invece state giustamente oggetto di esame nella decisione impugnata.

                                         Il fatto di aver percepito un acconto da PI 1 in relazione alla pratica per cui è stata richiesta l’assistenza giudiziaria – poiché con riferimento ad essa è stata indubitabilmente contabilizzata, come emerge proprio dalla nota professionale che lo Studio legale medesimo ha sottoposto il 20 aprile 2021 per tassazione all’Autorità di protezione, sebbene successivamente si faccia cenno a presunte “prestazioni precedenti” (lettera __________ 29 aprile 2021) – avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalato all’Autorità di protezione sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.320), ciò che non è avvenuto. Come evocato nelle considerazioni giuridiche di cui sopra, non aver restituito tale importo – una volta concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria – è vietato dalle norme pertinenti e tale modo di procedere costituisce una violazione agli obblighi deontologici dell’avvocato.

                                         Nella misura in cui accerta l’indebita percezione di tale somma (ancorché facendo erroneamente riferimento all’esenzione degli anticipi di cui agli art. 3 cpv. 1 LAG e 118 cpv. 1 CPC, che si riferiscono invece agli anticipi giudiziari) e ne ordina la restituzione, la decisione impugnata non è pertanto criticabile.

                                         Non rientra invece nelle competenze di questo giudice esaminare le pretese fatte valere in compensazione dall’avv. RE 1 o statuire su eventuali altre fatture scoperte, relative a pratiche svolte in favore di PI 1 in ambiti esclusi dall’assistenza giudiziaria, che potranno invece essere sottoposte ai tribunali ordinari civili nei loro ambiti di competenza.

 

                               2.5.   Accertato l’obbligo per l’avv. RE 1 di rifondere l’importo in questione al cliente, derivante da principi di diritto pubblico, in accoglimento estremamente parziale del reclamo occorre invece riconoscere che l’effettiva esecuzione di tale restituzione di averi da parte del legale sfugge alla competenza delle autorità di protezione.

                                         L’indicazione secondo cui l’avv. RE 1 dovrà dunque dare conferma scritta all’autorità di prime cure dell’avvenuta rifusione della somma a PI 1 non ha dunque ragion d’essere e deve essere stralciata dal dispositivo impugnato, che per il resto merita invece di essere qui confermato.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, tali oneri devono essere ripartiti fra le parti. Considerato che PI 1 si è rimesso alla decisione di questo giudice e che ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, gli oneri del procedimento di reclamo vanno messi a carico dell’avv. RE 1 e dello Stato, per un mezzo ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il reclamo è parzialmente accolto.

 

                                   §.   Di conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 26 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________, è riformato come segue:

 

                                         “Lo Studio legale e notarile RE 1, e, per esso, la __________, è tenuto a rifondere al signor PI 1 la somma ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–, importo anticipato dal signor PI 1.

 

 

                                   2.   Gli oneri del reclamo consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia    fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

 

                                         sono posti a carico dell’avv. RE 1 e dello Stato, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

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Il presidente                                                         La vicecancelliera

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.