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assistito dalla vicecancelliera |
Perucconi-Bernasconi |
sedente per statuire nella causa che oppone
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RE 1
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all’ |
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Autorità regionale di protezione __________, |
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per quanto riguarda il progetto di collocamento del figlio in famiglia affidataria |
giudicando sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9/11 giugno 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2018) è nato dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Con decisione 24 settembre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
RE 1 ha altri due figli, nati da un precedente matrimonio ed entrambi collocati in istituto: __________ (2005) presso la Comunità __________ e __________ (2008) presso __________.
B. PI 1 ha vissuto con la madre presso __________ dalla nascita. Dal 3 febbraio 2020 è stato collocato presso __________, in un appartamento protetto di __________, dove vive insieme alla madre. Il bambino ha frequentato l’asilo nido __________.
Le relazioni personali tra PI 1 e il padre sono organizzate in forma sorvegliata dal 20 dicembre 2018.
C. Con decisione 15 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 314a bis CC a favore di PI 1 e nominato quale curatrice di rappresentanza l’avv. CURA 1.
D. In data 22 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore del minore, nominando quale curatrice la signora __________, in seguito sostituita con decisione 18 agosto 2020 dalla signora CURA 2, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele di __________.
E. Il 14 ottobre 2020 è avvenuto un incontro presso l’Autorità di protezione, nel quale le parti hanno discusso del progetto di collocamento del minore presso una famiglia affidataria. All’incontro hanno partecipato i genitori del bambino, la rappresentante legale e la curatrice educativa di quest’ultimo, il curatore della madre, il capo équipe e l’assistente sociale dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione.
Un nuovo incontro si è tenuto presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione il 27 novembre 2020.
F. Con decisione “incidentale e ordinatoria” datata 4 marzo (recte 4 febbraio) /5 febbraio 2021”, l’Autorità di protezione ha parzialmente accolto alcune prove proposte dai genitori, respingendone altre. In particolare ha accolto parzialmente la richiesta di RE 1 di un rapporto di aggiornamento sulla sua presa a carico da parte della dr.ssa med __________ e di un rapporto di aggiornamento da parte del dr. med __________ in merito alla presa a carico del padre di PI 1, PI 2 (disp. 1.1.). Ha accolto la richiesta di “riguardare quanto indicato dettagliatamente dal dr.med __________ nel suo rapporto 27.12.2020” (disp. 1.2.). L’Autorità di protezione ha respinto le prove richieste dal padre PI 2 relative all’“allestimento di una nuova perizia da parte del Servizio medico psicologico o struttura simile” e di “documentazione da parte della rete degli elementi concreti a supporto delle critiche mosse nei confronti della madre, in quanto già agli atti” (disp. 1.3). Ha inoltre respinto le “richieste di approfondimento da parte della rete proposte dalla madre RE 1 tramite la sua legale con allegato 19/20 gennaio 2021 in quanto già agli atti” (disp. 1.4).
L’Autorità di protezione ha poi invitato la perita dott.ssa __________ del Servizio medico psicologico a “prendere posizione in merito a quanto osservato dal dr. med. __________ nel suo scritto del 27 dicembre 2020”, a “esprimersi in merito all’esistenza di indizi concreti di messa in pericolo per lo sviluppo di PI 1 in merito ad un possibile assetto relazionale del figlio con il padre senza sorveglianza indicandone l’eventuale estensione e se vi possono essere ulteriori aiuti alla genitorialità volti a promuovere le competenze paterne considerato il rapporto del dr. med. __________ 21 agosto 2020” e a “indicare a quali condizioni e attivando quali altre risorse territoriali, sarebbe possibile il mantenimento dell’affido del minore PI 1 alla madre anche alla luce del rapporto medico della dr.ssa med. __________ del 10 ottobre 2020, in particolar modo laddove riferisce “di un affiancamento educativo alla signora RE 1 da parte dei servizi all’uopo preposti” (disp. 2).
G. Tramite decisione 9/11 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della custodia e del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio (disp. 1), ha formalizzato la privazione di PI 2 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (disp. 2), ha accolto il progetto di collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni, __________, incaricandolo del trasferimento, in collaborazione con la rete attiva sulla situazione (disp. 3). Ha inoltre regolamentato le relazioni personali tra la madre e il figlio durante la fase di ambientamento, in due ore settimanali in forma libera con passaggio al Punto d’Incontro, __________ (disp. 4), mentre ha sospeso le relazioni personali con il padre nella fase di ambientamento, ripristinandole nella fase di avvio dell’affido in forma sorvegliata con un incontro alla settimana della durata di un’ora presso il Punto d’incontro (disp. 5). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (disp. 8).
H. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 9/12 luglio 2021, chiedendo già in via supercautelare e inaudita parte di conferire l’effetto sospensivo e di ordinare alla rete di interrompere e di astenersi dall’adozione di qualsivoglia misura di esecuzione della decisione impugnata. Nel merito la reclamante ha chiesto l’annullamento della decisione e la restituzione della custodia e del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 e, subordinatamente, che gli atti siano ritornati all’Autorità di protezione affinché emetta una nuova decisione. La reclamante ha pure formulato istanza per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Il 13 luglio 2021 RE 1 ha prodotto altra documentazione a sostegno del proprio “reclamo 9.7.2021 con domanda di restituzione dell’effetto sospensivo e con richieste supercautelari e cautelari”. La reclamante ritiene di essere in grado di curarsi del figlio senza esporlo a pericoli e considera pertanto arbitrarie le misure messe in atto dall’Autorità di protezione, che sarebbero giustificate da rischi astratti e non documentati, essendo basati su valutazioni lacunose, che non hanno tenuto conto dell’evoluzione positiva della madre.
I. In relazione alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, con scritto 21 luglio 2021 la curatrice educativa ha comunicato di non avere particolari osservazioni, trasmettendo copia del programma aggiornato di inserimento del minore presso la famiglia affidataria, iniziato dal 1° luglio 2021 e la cui conclusione era prevista il 28 luglio 2021, con la prima notte in famiglia affidataria. Il padre di PI 1 ha osservato il 21/22 luglio 2021 di non essere d’accordo sulla procedura relativa al figlio, esprimendo preoccupazione relativamente al trauma che il minore potrebbe subire conseguentemente all’allontanamento dalla madre, ritenendo che vi sarebbero altri mezzi per sostenere RE 1 nell’accudimento del figlio e chiedendo di aiutarla. PI 2 ha inoltre presentato ulteriori osservazioni in data 23/26 luglio 2021 rappresentato dal suo avvocato, precisando di non opporsi alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo, ritenendo che non sarebbe data l’urgenza di procedere all’affido ad una famiglia affidataria, a suo avviso non motivata dall’Autorità di protezione. Con osservazioni 23/26 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha postulato di respingere il reclamo, come pure la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, precisando che l’inserimento del bambino nella famiglia affidataria sarebbe stato avviato il 28 luglio 2021, con il primo pernottamento, necessario anche a causa della chiusura estiva del nido frequentato da PI 1. Anche la curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 ha chiesto con osservazioni 26/28 luglio 2021 di respingere la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, considerando giustificata la sua revoca tenuto conto anche dello stato avanzato del progetto di inserimento di PI 1 nella famiglia affidataria professionale.
Tramite decisione 28 luglio 2021 questa Camera ha accolto la richiesta di RE 1 di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.
L. Con scritto 28 luglio 2021 PI 2 ha chiesto il ripristino immediato delle relazioni personali con il figlio, sospese dal 18 giugno 2021.
Il medesimo giorno la curatrice educativa ha convocato la madre e gli operatori della rete ad un incontro da svolgere il giorno successivo, che tuttavia non ha potuto essere organizzato. Di conseguenza, essa ha chiesto a questa Camera con scritto 29 luglio 2021, di intervenire a protezione di PI 1, organizzando il futuro prossimo del minore. Il Presidente della Camera di protezione ha quindi precisato la competenza dell’Autorità di prima sede, chiarendo che la decisione, confermativa per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, non incide sulla validità pendente causa della decisione del 24 settembre 2018, mentre non è contestata dal padre la privazione del suo diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Di conseguenza, all’Autorità di protezione compete di tutelare il bene del minore con le misure necessarie. La curatrice ha quindi inoltrato una richiesta all’Autorità di protezione, volta all’organizzazione delle misure a favore di PI 1. Con “decisione supercautelare” 30 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito quale misura opportuna ai sensi dell’art. 307 CC che “a partire da lunedì 2 agosto 2021 PI 1 viene inserito temporaneamente in regime di esternato presso la Famiglia affidataria professionale individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, con frequenza diurna dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 o orario da definire dalla rete a dipendenza delle necessità lavorative della madre” (disp. 1), ha intimato alle parti alcuni scritti e allegati, come pure una comunicazione elettronica di __________ (disp. 2) e assegnato ai genitori di PI 1 e alla curatrice di rappresentanza del minore il termine del 16 agosto 2021 per formulare le proprie osservazioni in merito (disp. 3). Un reclamo presentato da RE 1 il 4 agosto 2021 avverso quest’ultima decisione è stato giudicato irricevibile da questa Camera con sentenza 9 agosto 2021 (inc. CDP 9.2021.117).
M. In data 5 agosto 2021 la curatrice educativa ha comunicato a questa Camera di non avere particolari osservazioni in merito alla procedura di reclamo.
N. La curatrice di rappresentanza di PI 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 6 agosto 2021, chiedendo che sia respinto. Essa rileva che il progetto di affidamento in famiglia affidataria sarebbe in atto dalla nascita del minore e che gli accertamenti svolti dimostrerebbero le lacune della madre nell’occuparsi del figlio senza sostegni. L’avv. CURA 1 concorda con la rete sul progetto di affido extra familiare, ritenendo che le conclusioni peritali sarebbero inequivocabili e che la non idoneità genitoriale della madre sarebbe dimostrata dagli atti.
O. Tramite osservazioni 9 agosto 2021 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del reclamo, sostenendo che esso sarebbe molto duro e al limite del temerario, invitando questa Camera a cautela nei confronti delle censure formulate a carico di tutti gli operatori e specialisti coinvolti negli accertamenti svolti. L’Autorità di protezione precisa che il percorso di affido professionale include i genitori di PI 1 e specifica di ritenere fondamentale preservare le relazioni genitoriali, tenendo conto delle difficoltà e lacune che sono state attentamente valutate e che concretamente influirebbero sul corretto sviluppo del bambino, ponendolo in pericolo. Citando il rapporto peritale, conclude che il progetto non arrecherebbe danno al nucleo famigliare e garantirebbe il rispetto del principio di complementarietà tra famiglia affidataria e famiglia biologica. L’Autorità di protezione sostiene che l’istruttoria sarebbe stata svolta in maniera minuziosa e con accertamenti approfonditi che dimostrano l’esistenza di un grave rischio evolutivo sul medio-lungo termine, come pure sostiene che le critiche su presunti accertamenti inesatti o incompleti cadrebbe nel vuoto in relazione con la decisione incidentale ordinatoria e emanata il 5 febbraio 2021, rimasta incontestata e cresciuta in giudicato. Quanto al progetto relativo agli altri figli di RE 1, l’Autorità di prima istanza ritiene che si tratti di situazioni diverse e con bisogni diversi dei minori, come pure che sia da preservare il segreto tutorio nei confronti del padre di PI 1, che non ha legami famigliari con i figli di primo letto della madre. Sulle critiche alle valutazioni degli esperti l’Autorità di protezione ritiene che il reclamo sia infondato, pretestuoso nel merito e temerario nelle censure rivolte agli specialisti, osservando di aver attentamente valutato ogni parere, così come la membra permanente dell’Autorità, formata e competente. Il progetto contestato avrebbe escluso misure meno incisive in considerazione della necessità di fornire un sostegno educativo importante al bambino, tenuto conto delle importanti difficoltà cognitive e intrapsichiche dei genitori. Secondo l’Autorità di protezione, RE 1 non sarebbe quindi in grado di “appropriarsi degli aiuti educativi” e le sue lacune giustificherebbero il progetto deciso, mentre le interpretazioni date dalla madre alle critiche mosse nei suoi confronti sarebbero al limite del persecutorio e le impedirebbero di accettare il percorso di sostegno alla genitorialità propostole, necessario per far fronte alla situazione, in particolare in quanto essa soffrirebbe del “meccanismo di proiezione patologica”. Gli approfondimenti svolti da periti specializzati giungerebbero a chiare conclusioni, anche relative ad una prognosi futura, mentre la reclamante avrebbe rinunciato a produrre una contro-perizia di parte. L’Autorità di protezione critica con forza i riferimenti contenuti nel reclamo a “distacchi forzati dei figli dalle madri nubili”, ritenendo che non giovino alla madre, generandole al contrario disorientamento e stati di angoscia. Difende quindi la scelta di restringimento delle relazioni personali tra PI 1 e i genitori nella fase di ambientamento nel nuovo contesto famigliare come necessaria per evitare di “caricarlo emotivamente”, mentre in seguito la relazione materna e paterna verrà incentivata e inserita progressivamente. L’Autorità di protezione ribadisce di aver ampiamente spiegato alla madre il progetto, documentandolo con atti specialistici e giustificandolo con una perizia, durante due incontri avvenuti il 14 ottobre 2020 e il 27 novembre 2020, in una situazione in cui essa avrebbe potuto produrre altre valutazioni specialistiche, così come avrebbe potuto impugnare la decisione incidentale sulle prove del 4/5 febbraio 2021. Le censure relative alle lacune peritali secondo l’Autorità di protezione non avrebbero quindi fondamenti concreti. Al contrario, la reclamante non sarebbe consapevole delle sue fragilità e degli aiuti ricevuti sin dalla nascita del figlio. L’Autorità di protezione respinge infine le violazioni del diritto di essere sentita e dei diritti fondamentali, anche in relazione all’immediata esecutività della decisione impugnata, sostenendo di aver sempre dato molta importanza ai diritti processuali delle parti e di ritenere che l’avvio del progetto sia stato procrastinato a discapito dell’interesse del minore. Quanto alla segnalazione all’ispettorato della Camera di protezione, l’Autorità di prime cure si limita a contestare tutte le censure, mentre entrerà nel merito qualora sarà formalmente chiamata a farlo.
P. In replica, con scritto 23 agosto 2021, RE 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando nuovamente di ritenere che non siano dati gli elementi per giustificare la misura adottata a favore di PI 1, che dovrebbe costituire l’ultima ratio in una condizione di pericolo fisico o psichico. La reclamante sostiene che in concreto la decisione impugnata non partirebbe da un presupposto di pericolo attuale, bensì di un rischio “sul medio e lungo termine”, violando il principio di precauzione. Verrebbe quindi favorita una situazione di incognita, con un affido a terzi, a fronte di un danno prevedibile e non misurabile relazionato con il rimanere con la madre. La decisione non si giustificherebbe poi in relazione con il particolare anno vissuto nel 2020: risulterebbe un maggior investimento della madre durante il confinamento a seguito dell’emergenza sanitaria, che sarebbe stato apprezzato dagli operatori. RE 1 critica l’agire dell’Autorità di protezione, considerando che la decisione avrebbe dovuto essere concisa e argomentata, supportata da un rapporto che esponga sistematicamente tutti gli elementi necessari e non da tanti interventi e decisioni dell’Autorità di protezione e dei servizi sociali. Secondo la reclamante, l’Autorità di protezione non avrebbe esaminato correttamente le condizioni per motivare la decisione, limitandosi a ratificare le valutazioni della rete, che sosterrebbe l’affido extra famigliare quale unica soluzione praticabile. Per tale motivo, RE 1 chiede che ulteriori accertamenti siano esperiti da altri servizi e capo-progetto, che “non partano da premesse precostituite”. Osserva che quanto sostenuto dall’Autorità di protezione relativamente all’età del minore, che compirà presto tre anni, e a potenziali disturbi dell’attaccamento a corto, medio e lungo termine non sarebbero dimostrati, ed in particolare evidenzia di ritenere di essere stata la persona di riferimento essenziale (caregiver) per il figlio, mentre le persone intervenute a sostegno non l’avrebbero mai sostituita. La decisione impugnata priverebbe invece il minore di tutti i suoi punti di riferimento, senza che vi siano valutazioni complete anche su tutta la famiglia, per la quale vi sarebbe la prospettiva di un “ricongiungimento famigliare” riguardante anche gli altri due figli di RE 1, con un progetto che a suo dire non sarebbe sistematico e comprensivo di una valutazione che integri tutti i membri della famiglia. Essa sostiene poi l’assenza di un progetto educativo ai sensi dell’art. 61 del Regolamento della legge per le famiglie, ciò che non ne permetterebbe una valutazione concreta. Ribadisce di essersi occupata sempre del bambino, essendo impegnata professionalmente a metà tempo e che di conseguenza nei fatti PI 1 non sarebbe stato “collocato” ma avrebbe vissuto con lei, frequentando quotidianamente il nido e con il sostegno di un’operatrice di __________ con saltuari incontri e brevi colloqui telefonici, mentre nel fine settimana l’organizzazione della famiglia era libera, insieme anche agli altri figli. Ribadisce quindi in definitiva che le misure di protezione a favore di PI 1 non sarebbero decise sulla base di una perizia che tenga conto di tutti gli elementi ritenendo insufficiente e non attuale la valutazione del Servizio medico psicologico del 2019, anche in considerazione dell’età diversa del bambino dal momento della sua stesura. Nemmeno la successiva delucidazione del medesimo servizio costituirebbe secondo la madre un mezzo di prova sufficiente, in quanto esprimerebbe la situazione descritta dai servizi e non fornirebbe quindi adeguati elementi di valutazione. RE 1 critica quindi la descrizione dell’Autorità di protezione di un progetto di “co-genitorialità” o genitorialità condivisa tra la madre e la famiglia affidataria, ritenendola contraddittoria. La reclamante reitera infine la richiesta di segnalazione all’Ispettorato dalla Camera di protezione, considerando che anche le successive decisioni dell’Autorità di primo grado avrebbero per effetto di “mettere le parti e la Camera nuovamente davanti al fatto compiuto” e non terrebbero conto dell’interesse del minore.
Q. Il 30 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha disposto in via cautelare una modifica delle misure di protezione a favore del minore e “confermato il temporaneo inserimento di PI 1 in regime di esternato presso la Famiglia affidataria professionale individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, con frequenza diurna dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o orario da definire dalla rete a dipendenza delle necessità lavorative della madre, almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello” e ha “dato istruzione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC alla madre RE 1 di mantenere la sua residenza presso l’appartamento protetto di __________, struttura protetta di __________, almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello. § L’ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, è invitato a collaborare con il curatore amministrativo al fine di garantire l’onere locativo e sgravare di conseguenza di tale costo la signora RE 1 fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello”.
Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 il 10 settembre 2021 (inc. CDP 9.2021.143), procedura tutt’ora in fase di scambio degli allegati.
R. Il 1° settembre 2021 la curatrice di rappresentanza di PI 1, avv. CURA 1, ha presentato la propria duplica. Essa ritiene che la madre abbia fornito indicazioni e argomentazioni fuorvianti e talvolta “menzognere”. In particolare sostiene che la reclamante anteporrebbe i propri bisogni e le proprie sofferenze a quelle del figlio. A suo avviso l’istruttoria avrebbe permesso di accertare un grave rischio evolutivo a medio e lungo termine per PI 1. L’avv. CURA 1 sostiene di aver sempre espresso la sua posizione relativamente all’affido extra famigliare a lungo termine, ritenendo di dover fare il possibile per evitarlo, ma che il progetto elaborato negli anni non avrebbe dato i risultati auspicati, ciò che ne avrebbe determinato il cambiamento di opinione e l’avrebbe convinta della necessità di procedere con la misura dell’affidamento extra-famigliare presso una Famiglia affidataria professionale. In conclusione, la curatrice chiede quindi che il reclamo sia respinto.
S. Con duplica 1° settembre 2021 l’Autorità di protezione si riconferma nella decisione impugnata e nelle osservazioni al reclamo, chiedendo di respingerlo e precisando di ritenere che la reclamante nella propria replica non si confronterebbe con le risultanze istruttorie, in particolare con quelle specialistiche peritali, ma criticherebbe solo genericamente il progetto di affido. Contesta pertanto le opinioni della reclamante, ribadendo in particolare di ritenere di non aver commesso alcun arbitrio nelle proprie valutazioni e di considerare che RE 1 percepirebbe un sentimento persecutorio nei confronti della rete e dell’Autorità. Sostiene nuovamente di aver rispettato il diritto di essere sentiti dei partecipanti al procedimento, di aver svolto tutte le valutazioni necessarie nel rispetto del principio inquisitorio illimitato, ricordando in particolare relativamente ai mezzi di prova di aver emanato una decisione incidentale non contestata e di aver deciso sulla base di una perizia del Servizio medico-psicologico e delle successive delucidazioni, che escluderebbero l’esigenza di altre valutazioni, richieste dalla madre nel reclamo e in replica.
T. CURA 2, curatrice educativa di PI 1, con duplica 31 agosto/3 settembre 2021 precisa che la ricerca di un appartamento da parte di RE 1 non è stato né promosso né suggerito dall’UAP e di ritenere opportuno che in attesa di una decisione della Camera di protezione PI 1 possa continuare a frequentare la Famiglia affidataria professionale “in modalità diurna dalle 09:00 alle 17:00 (come da decisione cautelare dell’ARP__________ del 30.08.2021)” rimanendo il medesimo “collocato presso la struttura”.
U. PI 2 con scritto 9/10 settembre 2021 ha dichiarato di non intendere duplicare, riconfermandosi nella sua risposta 23 luglio 2021.
Considerato
in diritto
1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della custodia e del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio (disp. 1), ha formalizzato la privazione di PI 2 del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (disp. 2), ha accolto il progetto di collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni, __________, incaricandolo del trasferimento, in collaborazione con la rete attiva sulla situazione (disp. 3). Ha inoltre regolamentato le relazioni personali tra la madre e il figlio durante la fase di ambientamento, in due ore settimanali in forma libera con passaggio al Punto d’Incontro, __________ (disp. 4), mentre ha sospeso le relazioni personali con il padre nella fase di ambientamento, ripristinandole nella fase di avvio dell’affido in forma sorvegliata con un incontro alla settimana della durata di un’ora presso il Punto d’incontro (disp. 5). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo denegato l’effetto sospensivo (disp. 8), restituito poi alla reclamante con decisione di questa Camera del 28 luglio 2021.
2.1. RE 1 nel suo reclamo contesta la decisione dell’Autorità di protezione, ritenendola essenzialmente carente nelle sue motivazioni, non essendo basata su una perizia attuale ma su valutazioni svolte nel 2019. La reclamante contesta le misure istituite dall’Autorità di protezione, sostenendo che sarebbero mancati gli accertamenti sui reali e concreti bisogni del minore e sull’eventuale esposizione al pericolo se affidato alla madre, come pure sulle conseguenze di un suo allontanamento. In definitiva, la madre si ritiene in grado di crescere il figlio e chiede pertanto la restituzione del diritto di determinare il luogo di dimora e l’annullamento del progetto di affido extra famigliare stabilito nella decisione impugnata.
3. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione.
3.1. Il pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
3.2. La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d).
Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).
3.3. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1; Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1685 pag. 1097-1098; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di attualità, il giudice può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla questione di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita se del caso un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1685 p. 1099).
Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide Pratique, n. 2.87 pag. 61-62; Sentenze CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid 3.3.; del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
4. La decisione di revoca del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio PI 1 risale alla nascita del minore ed allora era giustificata da una situazione di pericolo per quest’ultimo, riferita in particolare dalla madre e relativa anche ad episodi di violenza da parte dell’allora compagno e padre del bambino, in un contesto famigliare che comprendeva pure i due altri figli di RE 1, nati da un matrimonio precedente e già da tempo collocati in due diversi istituti. Al momento della nascita di PI 1, l’Autorità di protezione ha quindi privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora e collocato il minore presso __________, designando l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, Settore famiglie e minorenni, quale coordinatore del progetto, incaricandolo di “procedere ad accompagnare la signora RE 1 e il figlio PI 1 presso __________ e di assicurare e coordinare le adeguate relazioni personali con gli altri figli della signora (…) coinvolgendo inoltre la curatrice educativa” (cfr. decisione 24 settembre 2018).
Con due decisioni datate 6 novembre 2018, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico psicologico di __________ per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori e mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, “per un’indagine socio-famigliare del nucleo famigliare composto da RE 1, dai figli __________, __________ e PI 1 e del signor PI 2”. Come meglio si vedrà in seguito, è sulle conclusioni dei due Servizi che poggiano le successive scelte di mantenere il collocamento di PI 1, fino al momento della decisione impugnata. Il minore ha quindi vissuto dapprima presso l’istituto __________ e in seguito, dal febbraio 2020, presso un appartamento protetto di __________ (facente capo al medesimo istituto), frequentando quotidianamente e secondo gli impegni professionali della madre, il Nido __________. Seppur privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, RE 1 ha sempre abitato con il figlio. Di conseguenza, concretamente, risulta che alla madre è sempre stata delegata la custodia di fatto del bambino. Tanto che, nella decisione incidentale ordinatoria del 4/5 febbraio 2021, l’Autorità di protezione ha invitato la perita dott.ssa __________ del Servizio medico psicologico, tra le altre cose, a “indicare a quali condizioni e attivando quali altre risorse territoriali, sarebbe possibile il mantenimento dell’affido del minore PI 1 alla madre anche alla luce del rapporto medico della dr.ssa med. __________ del 10 ottobre 2020, in particolar modo laddove riferisce «di un affiancamento educativo alla signora RE 1 da parte dei servizi all’uopo preposti»” (disp. 2, sottolineatura di chi scrive).
5. Tramite la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha per finire confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio PI 1, accogliendo un progetto di collocamento del minore in famiglia affidataria professionale e modificando il luogo di vita del bambino. Il progetto prevede un allontanamento dalla madre, con diritti di visita della durata di due ore durante la fase di ambientamento, che in seguito “la curatrice educativa in collaborazione con la rete di supporto esistente (…) estenderà (…) secondo il bene del minore”.
Siccome la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, questa Camera con decisione 28 luglio 2021 ha accolto la richiesta della madre di restituzione dell’effetto sospensivo. Di conseguenza, ritenuto che il progetto di affidamento è rimasto sospeso, l’Autorità di protezione ha emanato una decisione cautelare, oggetto di un ulteriore reclamo che viene trattato separatamente (inc. CDP 9.2021.143), con la quale ha previsto il “temporaneo inserimento di PI 1 in regime di esternato (…) con frequenza diurna dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o orario da definire dalla rete a dipendenza delle necessità lavorative della madre, almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello” e ha “dato istruzione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC alla madre RE 1 di mantenere la sua residenza presso l’appartamento protetto di __________, struttura protetta di __________, almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello”. Tale è quindi l’assetto attuale.
6. Come detto, RE 1 ritiene giustificata la restituzione della custodia e del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, sostenendo una carenza di motivazione da parte dell’Autorità di protezione ed in particolare l’assenza di una perizia che attesti un pericolo concreto e attuale per il bambino a rimanere con lei, rispettivamente quali siano le conseguenze nell’allontanarlo.
Nel contesto descritto nel 2019 PI 1 è stato collocato dai servizi presso __________, dove ha vissuto insieme alla madre. Fin dal 2019 (cfr. verbale di incontro del 18 novembre 2019 alla presenza di tutte le parti) si è discusso di un progetto presso un appartamento protetto (__________) o in affido famigliare. Dagli atti (cfr. scritto 10 settembre 2020 di __________) si evince che nel seguito il progetto di inserimento in un appartamento protetto è stato concretizzato dal 13 febbraio 2020, anche siccome non risultavano essere disponibili famiglie affidatarie (cfr. verbale di incontro 18 novembre 2019).
Secondo quanto indicato nella decisione impugnata, a seguito dei rapporti di aggiornamento dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, di __________ e del Nido – ricevuti tra gennaio e settembre 2020 – l’Autorità di protezione ha considerato necessario dover rivalutare un affido extra-famigliare. Negli incontri avvenuti successivamente con i genitori, questi ultimi si sono opposti fermamente al progetto proposto di collocare PI 1 presso una famiglia affidataria. Nell’incontro tenutosi il 14 ottobre 2020 sia la madre che il padre hanno quindi espresso il loro disappunto, anche riguardo alla tempistica di trasmissione degli atti. Oltre ad altri aspetti, i genitori hanno tematizzato l’eventualità di esperire una perizia di parte sulla loro capacità genitoriale, esprimendo preoccupazione per i relativi costi. In particolare il curatore di RE 1 ha sostenuto di necessitare di un preventivo per poter eventualmente avallare l’assunzione dei costi. Risulta dagli atti che si è tenuto un’ulteriore incontro il 20 ottobre 2020, presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, a seguito del quale la curatrice di PI 1, l’assistente sociale e il caposervizio del predetto ufficio hanno presentato uno scritto all’Autorità di protezione illustrando la possibilità di un progetto di affidamento del bambino a una famiglia affidataria professionale. Nelle successive settimane si sono succedute le osservazioni delle parti ed i genitori hanno espresso critiche rispetto al progetto di inserimento in una famiglia affidataria professionale, in quanto avente per effetto l’allentamento fisico del bambino dalla madre. L’avv. CURA 1 ha invece sostenuto il progetto ritenendolo necessario. Il padre ha ritenuto che la valutazione del 9 luglio 2019 fosse arbitraria e lesiva dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto non considerava misure meno incisive e alternative, mentre la madre ha evidenziato di non ritenere che sia stato definito sufficientemente il bene del minore, chiedendo quindi l’allestimento di una nuova perizia che permettesse di chiarire la sua situazione e in che modo le fragilità emerse giustificassero il progetto di affido extra famigliare rispetto a misure di protezione meno incisive, come pure di chiarire le conseguenze sul figlio delle varie soluzioni possibili. RE 1 ha osservato che i rapporti di chi la segue regolarmente mostrerebbero aspetti positivi della crescita del minore, che ha sempre vissuto con lei, ritenendo che concretamente il bene di PI 1 non sia minacciato e chiedendo pertanto ulteriori valutazioni a giustificazione del progetto proposto dalla rete.
Al proposito, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha criticato l’eventuale pertinenza di una perizia di parte, ritenendo che se si fosse resa necessaria una nuova perizia, questa avrebbe dovuto essere eseguita da un medico pedopsichiatra (cfr. scritto UAP del 24 novembre 2020).
In un ulteriore incontro avvenuto il 27 novembre 2020 presso l’Autorità di protezione le parti hanno ribadito le loro opinioni e l’Autorità di prime cure ha sostenuto di non ravvedere motivi per esperire una rivalutazione delle capacità genitoriali, per non procrastinare ulteriormente il progetto a favore del minore. In seguito, i genitori hanno conosciuto la famiglia affidataria professionale e con scritto 16 dicembre 2020 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha chiarito di prevedere di avviare l’ambientamento di PI 1 dal 18 gennaio 2021, con il suo trasferimento da __________ a __________, precisando di ritenere indicato l’allontanamento dalla madre nella fase di ambientamento della durata di due settimane. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha quindi fornito ulteriori dettagli del progetto, relativi al trasferimento di PI 1, al coinvolgimento dei genitori e dei suoi fratelli.
In un successivo scambio di osservazioni, sia la madre che il padre hanno ribadito l’esigenza di svolgere un’ulteriore istruttoria prima di decidere la modifica delle misure di protezione del minore, al fine di definire la situazione e le conseguenze dei provvedimenti a favore di PI 1. L’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di una nuova perizia, con decisione 4/5 febbraio 2021, procedendo con le delucidazioni sulle quali ha poi fondato la decisione qui impugnata.
6.1. Perizia
La decisione impugnata poggia principalmente sul rapporto di valutazione del Servizio medico-psicologico datato 9 luglio 2019 e quello dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione 12 luglio 2019. Il Servizio medico-psicologico è giunto alla conclusione di “importanti difficoltà cognitive e intrapsichiche dei genitori” che segnala come “gravi fattori di rischio evolutivo per il bambino”. Per quanto riguarda la madre, il Servizio riporta che “malgrado tanto impegno e tanta volontà di riuscire a occuparsi al meglio del suo bebè, si evidenzia nel funzionamento della signora RE 1 una reale fragilità cognitiva, legata in particolar modo alle funzioni intellettive di rappresentazione mentale e di concettualizzazione, che non le permette di identificare e capire il senso di determinate situazioni soprattutto quando le stesse sono di natura complessa e di livello simbolico”. Rispetto a PI 1, il Servizio medico-psicologico conclude ritenendo che la madre non è idonea nelle sue capacità genitoriali, in quanto “non è nella condizione di poter offrire, da sola e in questo momento, le condizioni necessarie e fondamentali che garantiscano una reale esistenza del Sé del suo bambino, in maniera differenziata e esente da proiezioni patologiche che costituiscono un grave rischio di sviluppo per PI 1” (cfr. rapporto 9 luglio 2019, pag. 16). Il Servizio medico psicologico conclude poi che “considerando con riguardo anche l’età di PI 1, la soluzione di un affidamento ad una famiglia affidataria a lungo termine, sarebbe una soluzione ideale in grado di garantire le condizioni necessarie, in termini di cure coerenti e continue, allo sviluppo armonioso di PI 1”.
Il rapporto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione è sviluppato maggiormente sulla situazione del padre, mentre per la madre ha posto in evidenza una difficoltà nel “creare un contesto favorevole per i figli, che permetta loro di sviluppare un senso di sicurezza sufficiente per sentire soddisfatti i bisogni fondamentali”. A titolo di conclusione, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha suggerito l’istituzione di una curatela educativa a favore di PI 1, per “sostenere i genitori nel loro ruolo genitoriale, gestire le relazioni personali padre e figlio, osservare l’accudimento e lo sviluppo del minore” evidenziando di ritenere che “oltre alle considerazioni riportate, sarà fondamentale tenere conto della valutazione del Servizio medico psicologico, formulando proposte di intervento che tengano conto delle due valutazioni ma soprattutto siano centrate sui bisogni specifici del piccolo PI 1 e adattate in base alle risorse dei due genitori”.
Uno degli argomenti su cui poggia il reclamo oggetto della presente procedura è proprio la carenza, secondo la reclamante, di giustificazioni che motiverebbero il progetto di affido famigliare. Di conseguenza, essa contesta la valutazione alla base della decisione, del 9 luglio 2019, ritenendo che non chiarirebbe quale sarebbe il rischio concreto e attuale per il minore nel rimanere con la madre. Su tale valutazione, la reclamante ha prodotto un parere del 27 dicembre 2020 del dr. med __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e FMH in psichiatria e psicoterapia forensi, che ha evidenziato “i punti deboli del referto peritale”, concludendo ritenendolo non sufficientemente approfondito “da portare inevitabilmente alle conclusioni cui poi si perviene (cioè affido del bambino a __________)”. Essa ha pure prodotto alcuni rapporti della dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che da anni la segue e che ritiene inadeguato il progetto deciso, in quanto ingiustificato relativamente alla situazione e potenzialmente lesivo per il benessere del figlio. In particolare, la dr.ssa med __________ ha evidenziato in uno scritto del 25 febbraio 2021 l’assenza di “problemi di ordine psichiatrico”, il fatto che RE 1 non abbia mai dovuto ricorrere all’uso di medicamenti, la sua consapevolezza di fragilità e limiti, così come della necessità di essere aiutata nella funzione educativa. Essa avrebbe sempre accettato con “obbedienza” le norme a tutela sua e del bambino e si sarebbe sempre dimostrata collaborante con tutti gli attori coinvolti nel sostegno fornito a lei e ai figli. In relazione con un progetto di sostegno, la dr.ssa med. __________ ha “pensato ad un possibile intervento del Servizio di accompagnamento educativo (SAE) che potrebbe operare fattivamente anche a domicilio, monitorando la situazione, segnalando eventuali criticità e offrendo interventi correttivi”. La specialista ha evidenziato come sul territorio esistono numerose possibilità di aiuto e sostegno alla genitorialità.
Anche PI 2 si allinea a quanto sostenuto dalla madre e malgrado non abbia presentato reclamo contro la decisione impugnata, anch’egli la considera ingiustificata e ne critica la tempistica, ritenendo lacunosa la perizia allestita dal Servizio medico-psicologico e dubitando che “si siano percorse sino in fondo tutte le possibili strade alternative a tutela del bene primordiale di PI 1” (cfr. osservazioni al reclamo, 23/26 luglio 2021).
Secondo la madre, nemmeno la “delucidazione peritale” del 15/18 marzo 2021 del Servizio medico-psicologico può essere considerata un referto peritale, in quanto la valutazione alla base, del 9 luglio 2019, non può essere considerata una perizia, per i motivi esposti dal dr. med. __________. La “delucidazione” sarebbe stata redatta senza prendere contatto con i genitori e ignorerebbe inoltre, secondo la reclamante, l’evoluzione riscontrata dalla rete e lo sviluppo e la crescita di PI 1. Di conseguenza, la reclamante ritiene che più che di una “delucidazione”, si tratterebbe di una giustificazione da parte dei periti e di una valutazione svolta sulla base “di un’osservazione della persona limitata nel tempo, frammentaria, svolta in condizioni di stress da parte dell’interessata (peraltro in pieno periodo Covid-19)” (cfr. osservazioni 31 maggio 2021, doc. 143 dell’incarto dell’Autorità di protezione, replica pag. 22).
Di diverso avviso è invece l’Autorità di prime cure, che ritiene di aver emanato la propria decisione “sulla base di accertamenti approfonditi e a seguito di un’istruttoria minuziosa”, che avrebbe dimostrato l’"assenza di una gravità, rispettivamente urgenza per quanto attiene l’incolumità fisica nel quotidiano (assenza di violenza o grave trascuratezza o abbandono)” ma l’esposizione a “grave rischio evolutivo sul medio-lungo termine” (cfr. osservazioni al reclamo, pag. 3).
In merito all’istruttoria, l’Autorità di protezione evidenzia più volte di aver emanato una decisione incidentale ordinatoria il 4/5 febbraio 2021, mai impugnata dalle parti, nella quale ha respinto la richiesta di esperire una nuova perizia, accogliendo altri mezzi di prova proposti. Al proposito, questo giudice non può esimersi dall’osservare che, contrariamente a quanto sostiene l’Autorità di prima sede (ovvero che formalmente le successive contestazioni su presunti accertamenti inesatti o incompleti o arbitrari sarebbero irricevibili, vista la mancata impugnazione della decisione), una decisione incidentale può essere impugnata immediatamente soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). È considerato dalla giurisprudenza irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 III 80 consid. 1.2 con rinvii). Se non viene fatto uso della possibilità di reclamo, perché per esempio non sussistono i suddetti presupposti, resta comunque sempre aperta la possibilità di reclamare sul mancato accertamento con la decisione di merito. Ciò che palesemente è il caso nella fattispecie qui esaminata.
In definitiva, la doglianza della reclamante relativa alle prove risulta ricevibile e pure plausibile, ritenuto che anche secondo questo giudice gli accertamenti peritali appaiono lacunosi e non definiscono la situazione attuale del minore, né oggettivamente le capacità genitoriali della madre, che di fatto risulta essersi occupata fin dalla nascita di PI 1, seppur con i necessari aiuti e in un contesto protetto, nel quale in ogni caso il minore non sembra essere stato esposto ad alcun pericolo concreto. Di conseguenza, il reclamo merita accoglimento sulla necessità di esperire un’ulteriore perizia che attesti la capacità genitoriale attuale della reclamante, in quanto la modifica (o il mantenimento) delle misure di protezione a favore del minore deve rispondere ai presupposti dell’art. 313 CC, secondo il quale esse vanno adeguate a concreti cambiamenti della situazione. Infine, quanto all’ipotesi che fosse un compito della madre di produrre una perizia, si ricorda che un simile documento avrebbe avuto un valore relativo, tenuto conto della posizione di un perito privato, che non può essere considerato né indipendente né imparziale (cfr. DTF 142 II 355, consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2, STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 3.1; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.8 e rif.).
6.2. Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
Ai sensi dell’art. L'art. 310 cpv. 1 CC l’autorità deve togliere il figlio alla custodia del genitore o dei terzi presso cui si trova, quando “non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” e deve ricoverarlo convenientemente.
Nel caso in esame, le valutazioni agli atti dimostrano una problematica evidente di RE 1, relativa alla sua persona e alle sue fragilità, che essa non ha mai negato. Come lei stessa sostiene, la perizia e la relativa delucidazione si concentrano tuttavia sulla sua situazione senza approfondire un eventuale pericolo concreto per PI 1 derivante dal rapporto tra madre e figlio, rispettivamente se questo pericolo, definito al momento della decisione di revoca del diritto della madre di determinare il luogo di dimora – che risale al 24 settembre 2018 (due giorni dopo la nascita del bimbo) – sia mutato nei tre anni successivi.
Da un attento esame degli atti non parrebbero risultare per PI 1 particolari problematiche (v. certificato del pediatra 4 maggio 2021, doc. 138 inc. ARP). L’Ufficio dell’aiuto e della protezione al proposito ha precisato che “l’importante impianto, sia in termini di rete che di strutturazione, a sostegno di PI 1, ha permesso al bambino di progredire nelle sue tappe evolutive, così come riportato dal nido __________, che svolge un’osservazione diretta su PI 1 e non nell’interazione mamma-bambino” (cfr. scritto 29 ottobre 2020 Ufficio dell’aiuto e della protezione all’Autorità di protezione, doc. 91 incarto ARP). La conclusione del suddetto servizio è di ritenere “difficilmente ipotizzabile una riduzione delle misure di protezione senza esporre il minore a un rischio evolutivo”, indicando di temere che “l’attuale strutturazione molto massiccia dei provvedimenti di protezione, nel tempo rischia di portare a un’istituzionalizzazione, con le conseguenze del caso (come accaduto anche ai fratelli __________ e __________)”. Il progetto di affido extra-famigliare è quindi stato prediletto dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, ritenuto che sarebbe “in grado di garantire le condizioni necessarie, in termini di cure coerenti e continue, allo sviluppo armonioso di PI 1 oltre che la gestione delle relazioni con i genitori naturali (…) nell’ottica di un rientro in famiglia”.
Da quanto emerge dal rapporto di __________ del 4 febbraio 2021 (doc. 120 incarto ARP) “il progetto di residenzialità di madre e figlio presso __________ (…) è in essere dal 13 febbraio 2020. Il soggiorno presso __________ si caratterizza con l’assetto di un appartamento semi protetto con presenza educativa ridotta misurata agli impegni professionali delle ospiti presenti”. Per quanto concerne la relazione madre-figlio, dal suddetto rapporto non emergono dati chiari, bensì una conferma dei precedenti rapporti, senza “nuovi elementi da leggere in una prospettiva di cambiamento”; con difficoltà della madre ad “attuare strategie educative”. Tuttavia risulta che essa è “una figura genitoriale che circoscrive la propria azione nella grande capacità organizzativa nel proporre iniziative a favore del figlio con una mobilità a volte poco sintonica ai bisogni del figlio”.
Il documento più recente a sostegno del progetto in discussione è la “delucidazione peritale” del 15 marzo 2021 del Servizio medico-psicologico (doc. 128 incarto ARP), che secondo l’Autorità di primo grado dovrebbe fornire ulteriori elementi a favore della decisione di modificare il collocamento di PI 1, con il risultato di separarlo dalla madre. La conclusione del Servizio medico-psicologico è basata sulla “consultazione degli atti”, e sulle osservazioni degli operatori di __________ e conferma le proprie conclusioni peritali, senza aver osservato nuovi eventuali elementi, sostenendo un “immutabilità della dinamica relazionale tra la signora RE 1 e il figlio PI 1”.
Al proposito, la reclamante contesta la validità di una simile osservazione, sostenendo che il bene del minore sarebbe stato tenuto in considerazione soltanto nel rapporto del nido del 13.07.2020 e nel rapporto del 4 maggio 2021 del pediatra (prodotto da lei stessa), mentre la delucidazione peritale è stata presentata senza che i suoi relatori la incontrassero. A suo dire, quindi, il valore di tale valutazione sarebbe limitato, non essendo conseguente a una osservazione attuale della situazione del bambino e della madre ed essendo basata su una valutazione, quella del 2019, riferita a quel periodo preciso e ormai passato. La delucidazione non terrebbe quindi conto delle evoluzioni, anche in relazione all’età di PI 1, e del fatto che “ora ha tre anni e la fase di attaccamento si è svolta in modo soddisfacente”. Da un profilo psichico, la madre fa riferimento alle valutazioni della sua psichiatra e alle considerazioni del dr. med. __________ e conclude di non essere affetta da alcun disturbo. Quanto all’accudimento del bambino, dal rapporto morale per l’anno 2020 presentato il 5 febbraio 2021 dalla curatrice educativa, risulta che “PI 1 frequenta da lunedì a venerdì l’asilo nido __________. Quando la mamma non lavora presso la Clinica __________ viene garantita una presenza al nido dalle 09:00 alle 16:00; al contrario PI 1 frequenta l’asilo nido dalle 07:00 alle 18:00. Da novembre 2020 __________ non garantisce più l’accudimento dei minori mediante il nido nel weekend. La mamma ha potuto riorganizzarsi in termini lavorativi; la signora RE 1 non lavora nel weekend e durante le giornate festive (questo sembra essere un accordo con il datore di lavoro non a lungo termine)”. La reclamante fa riferimento poi al rapporto di aggiornamento di __________ del 18 marzo 2021, dal quale emerge che la situazione abitativa offerta a __________ “si caratterizza con l’assetto di un appartamento semi protetto con presenza educativa ridotta misurata agli impegni professionali delle ospiti presenti” e che durante le restrizioni legate alla pandemia, “i contatti sono stati regolari e settimanali, spesso telefonici, ma nel limite del possibile e se necessario, anche in presenza”. La madre specifica quindi più volte che in particolare nell’ultimo anno, il sostegno a lei fornito nell’accudimento del figlio è stato ridotto. Ciò è stato osservato anche da parte di __________ (“si è ben ambientata all’interno della situazione proposta, che pur dandole più libertà nella gestione della propria vita e dei propri spazi, l’ha obbligata a considerevoli adattamenti della propria organizzazione quotidiana non sempre così facili da gestire (es. lontananza dal posto di lavoro). (…) la situazione particolare vissuta lo scorso anno legata al Covid19, ha portato anche la signora a confrontarsi con una maggiore solitudine, che ha affrontato e gestito in modo soddisfacente, attivando le sue risorse e chiedendo aiuto al bisogno”).
Si evidenzia inoltre che dall’esame degli atti sembra anche che il progetto educativo per gli altri figli di RE 1 sia in fase di ridefinizione, ciò che potrebbe confermare un’evoluzione da valutare complessivamente, risultando addirittura che essa abbia già trascorso del tempo insieme a tutti i figli (v. doc. 127 incarto ARP, dove la curatrice indica in un messaggio di posta elettronica che “__________ e __________ trascorreranno questo weekend 27/28.02.2021 presso la mamma”). Si rammenta peraltro che la decisione dell’Autorità di protezione successivamente impugnata e trattata con procedura separata, prevede che “L’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, è invitato a collaborare con il curatore amministrativo al fine di garantire l’onere locativo e sgravare di conseguenza di tale costo la signora RE 1 fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello”. Ciò che lascia immaginare, anche se dagli atti appare in maniera confusa, che un progetto abitativo riguardante anche gli altri figli sia in corso.
Contrariamente quindi alle conclusioni contenute nella “delucidazione peritale”, dalla quale si deduce un’“immutabilità” della situazione, non si possono non condividere le considerazioni di RE 1 in relazione con un’evoluzione positiva constatata dagli operatori che hanno avuto ed hanno con lei un contatto regolare. Ciò che emerge peraltro chiaramente dal rapporto appena citato di __________, dal quale risulta che la madre “dimostra un certo grado di consapevolezza verso le sue difficoltà, si è mostrata per lo più collaborante e disponibile nell’accettare indicazioni e aiuti volti ad un suo miglioramento delle capacità genitoriali. La buona volontà della signora non ha purtroppo sempre potuto sopperire alle sue fragilità, ma è sempre stata presente. Nell’ultimo periodo abbiamo potuto osservare un miglioramento nella gestione dei pasti con il figlio”.
In un simile contesto, e come sarà meglio chiarito in seguito, questo giudice non ritiene quindi di disporre di sufficienti elementi per definire il pericolo concreto e attuale per PI 1, ma nemmeno un’evoluzione della situazione tale da giustificare un cambiamento, nel senso richiesto dalla madre. RE 1 non dimostra infatti una sostanziale modifica delle condizioni che avevano motivato la revoca del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1 (fin dalla sua nascita, con decisione 24 settembre 2018) e nemmeno pretende che il minore non necessiti più di misure di protezione.
In assenza di elementi nuovi che possano inconfutabilmente definire le capacità genitoriali di RE 1 tali da giustificare la revoca della misura, essa non può quindi che essere mantenuta e il reclamo respinto su questo punto.
Tuttavia, come già indicato in precedenza, si ribadisce la necessità di esperire sufficienti indagini, tenuto conto anche del fatto che concretamente, sebbene privata della custodia, la madre ha sempre vissuto con il figlio e che le misure di protezione sono soggette a regolari rivalutazioni da parte dell’Autorità di protezione. Quest’ultima è tenuta ad adottare, in virtù del principio di proporzionalità, le misure più opportune in ragione dell’evoluzione della situazione, aggiornando i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC) ed in particolare con una perizia che dimostri la necessità di un eventuale adattamento della misura. Di conseguenza, per quanto riguarda il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora, se le circostanze al momento della decisione sono determinanti e occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento (dovendo adottare tale misura soltanto se altre non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti), anche nelle successive rivalutazioni occorre ponderare tutti gli elementi ed in particolare valutare se il minore non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste dagli art. 307 e 308 CC. Non risultando sufficientemente chiari tali elementi, una specifica valutazione appare pertanto necessaria.
6.3. Collocamento conveniente
Al dispositivo n. 3 della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il progetto dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione modificando il collocamento del figlio. Concretamente, secondo il suddetto progetto, il bambino si trasferirà presso una famiglia affidataria professionale allontanandosi di fatto dalla madre, che si è occupata di lui sin dalla nascita. Le relazioni personali sono state definite dapprima in due ore settimanali ed in seguito andranno estese dalla curatrice educativa in collaborazione con la rete e “secondo il bene del minore”.
Secondo l’art. 310 CC, il collocamento deve essere “conveniente” e corrispondere quindi alla personalità ed ai bisogni del minore, tenuto conto in particolare della sua età, personalità, dei suoi bisogni educativi, di stabilità e continuità del suo ambiente di vita.
Come visto, concretamente non emerge che l’assetto sin qui adottato abbia provocato disagi al bambino, che dai pochi elementi agli atti appare sano e ben accudito (cfr. certificato del pediatra del 4 maggio 2021 “è sempre stato accompagnato puntualmente alle visite previste dalla mamma”, “si tratta di un bambino solare, in buono stato di salute, molto attivo e sempre in movimento, allegro e socievole con tutti”; “non ho mai notato segni di trascuratezza o maltrattamenti nei suoi confronti”; “la mamma mi sembra particolarmente attenta allo stato di salute del piccolo PI 1, segue le terapie e i consigli dati, la gestione del bambino per quello che posso vedere durante le visite si svolge senza problemi. Per altro nulla da segnalare.”).
Il motivo per il quale il collocamento viene modificato, appare quindi correlato ad un potenziale rischio futuro, con un possibile pericolo per lo sviluppo evolutivo del bambino a medio e lungo termine, ipotizzato dal Servizio medico–psicologico. Anche in questo caso, le valutazioni appaiono in contrasto tra di loro ed in particolare non sembrano tenere conto dell’evoluzione del minore dalla nascita ad oggi, che secondo il suo pediatra appare positiva. Nemmeno l’Autorità di protezione ha accertato quali possano essere i rischi legati al prospettato allontanamento dalla madre. Elemento che tuttavia non può non essere compreso nelle valutazioni, e che permette di apprezzare l’idoneità della scelta, in ragione della situazione attuale e non soltanto di ipotesi future.
7. Questo giudice non dispone dunque di elementi sufficienti per una valutazione della situazione attuale e dell’idoneità delle misure di protezione a favore di PI 1. Le considerazioni dell’Autorità di prima istanza ed i rapporti citati per giustificare la decisione impugnata non appaiono tali da permettere di ignorare i progressi fatti valere da RE 1 e da motivare le misure prospettate, che hanno per risultato di modificare in maniera incisiva il contesto di vita di PI 1, con la sua separazione quasi completa dalla madre. Come detto (sopra consid. 6.1) si avvera dunque necessario l’allestimento di una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1, che permetta all’Autorità di protezione – al quale l’incarto viene retrocesso per garanzia del doppio grado di giudizio – di definire le misure più idonee a favore di PI 1. Per economia processuale e per evitare ulteriori confronti tra le parti sulla scelta del perito, questa Camera ritiene necessario, ordinare direttamente l’assunzione di tale mezzo di prova, nominando quale perito il dr. med. __________, psichiatra pediatrico di __________, con facoltà di delega e definendo i quesiti da sottoporre al medesimo.
8. In definitiva, per quanto detto sopra, il reclamo merita parziale accoglimento, con riforma della decisione impugnata nel senso qui di seguito indicato.
Se non appare che le circostanze che avevano giustificato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della madre siano confermate dagli atti (il pericolo derivante da possibili agiti violenti del padre e l’incapacità della madre di difendere il figlio non apparendo peraltro più attuale) nemmeno RE 1 ha dimostrato il contrario. Nella misura in cui mira a ripristinare la custodia e il diritto della madre di determinare il luogo di dimora del figlio il reclamo va pertanto respinto. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va di conseguenza confermato, con la precisazione che ciò varrà fino all’ulteriore decisione che verrà presa dall’Autorità di protezione tenendo conto delle risultanze della perizia che viene ordinata con il giudizio odierno [v. dispositivi n. 1.1. a)-c), 1.2 e 1.3].
La privazione del padre (PI 2) del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (PI 1) non essendo oggetto di contestazione, il dispositivo n. 2 resta invariato.
In assenza dei predetti approfondimenti peritali, il progetto di affidamento a una famiglia affidataria, con il risultato di allontanare fisicamente madre e figlio, appare prematuro. I dispositivi n. 3, 4 e 5 della decisione impugnata vanno di conseguenza annullati, in attesa delle ulteriori decisioni che l’Autorità di protezione prenderà avuto riguardo dell’esito dei menzionati approfondimenti. Parallelamente a questo procedimento è, come noto, pendente un ulteriore reclamo della madre contro la decisione che ha per oggetto il progetto, provvisorio, di affidamento di PI 1 alla famiglia affidataria professionale in esternato, in sostituzione dell’asilo nido (v. inc. CDP 9.2021.143). Non essendo stato conferito l’effetto sospensivo a quel reclamo, tale soluzione è effettiva e rimane in essere in attesa del giudizio di questa Camera su detto procedimento.
9. RE 1 ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza può essere accolta.
10. In relazione agli oneri del presente giudizio, ritenuto il parziale accoglimento del reclamo, l’Autorità di protezione va considerata parzialmente soccombente senza tuttavia che le possano essere addossati oneri processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In considerazione dell’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, gli oneri processuali per la parziale soccombenza della reclamante vanno messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili, commisurate con la parziale soccombenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 9/11 giugno 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 1515/2021) è così riformata:
“1. Ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC la privazione della custodia e del diritto della signora RE 1 di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, sono confermati fino ad ulteriore decisione dell’Autorità di protezione ai sensi dei considerandi.
1.1. È dato mandato al dr. med. __________, psichiatra pediatrico di __________, con facoltà di delega, di valutare le capacità genitoriali di RE 1, rispondendo segnatamente ai seguenti quesiti:
a) RE 1 è in grado di comprendere i bisogni del figlio PI 1 e di determinare il proprio comportamento in funzione di tali esigenze?
b) RE 1 è in grado di avere e di gestire la custodia parentale sul figlio PI 1? Presenta caratteristiche che possono pregiudicare il bene del minore e nell’affermativa vi si può rimediare con misure di protezione degli art. 307-308 CC?
c) Nel caso la madre non fosse (ancora) in grado di avere e gestire la custodia parentale del figlio PI 1, ritenuto l’accudimento da lei gestito di fatto per i primi tre anni di vita, valutato anche il progetto di collocamento del minore presso la famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle famiglie e dei minorenni, __________, qual è la soluzione migliore per il minore? Quali sono gli eventuali supporti da prevedere per la madre?
1.2. Il perito è autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi, segnatamente enti, medici o operatori, che si occupano del minore, della madre e del padre; in tal caso dovrà renderne conto nel suo rapporto, precisando l’origine e il contenuto di tali comunicazioni.
1.3. Il perito presenterà il suo referto all’Autorità regionale di protezione __________, entro 4 (quattro) mesi dalla data della nomina, con possibilità di proroga da parte dell’Autorità di prime cure.
2. Invariato.
3-5. Annullati.
6-7. Invariati.
§§ L’incarto è ritornato all’Autorità regionale di protezione in questione ai sensi dei considerandi.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del reclamo per la parziale soccombenza della reclamante consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 150.–
fr. 450.–
sono posti a carico dello Stato.
All’Autorità di protezione di protezione non sono addossati oneri (tassa e spese) per la parziale soccombenza.
L’Autorità regionale di protezione __________ verserà a RE 1 fr. 800.00 per parziali ripetibili.
4. Notificazione:
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Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.